Cannabis light: la detenzione al fine di vendita rimane illecita

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E’ da considerarsi illecita la detenzione al fine di vendita della c.d. cannabis light. Così con due ordinanze il Tribunale di Parma, in data 9 settembre 2019 ed il Tribunale di Reggio Emilia, in data 31 luglio 2019  si  sono conformati all’orientamento espresso ìn materia dalle Sezioni Unite.

In particolare, con il primo provvedimento è stato ribadito il principio secondo il quale la commercializzazione di prodotti costituiti da infiorescenze, figlie, olio e resina derivante dalla Cannabis Sativa costituisce reato ai sensi dell’art. 73, d.p.r. 309/1990 e non risulta scriminata dalle disposizioni della L. n. 242 del 2016. Tale norma infatti individua all’art. 4, IV, V, VII comma, alcune clausole di esclusione della responsabilità penale dell’agricoltore, le quale tuttavia si applicano esclusivamente al coltivatore di canapa con le finalità elencate tassativamente, il quale coltivi canapa contenente THC con percentuali superiori allo 0,2% o superiori allo 0,6%, sempre che abbia rispettato le prescrizioni della medesima legge.

Ad analogo risultato è addivenuto il secondo provvedimento, mediante il quale la Sezione Penale del Tribunale di Parma, è stata chiamata a chiarire se dopo l’entrata in vigore della legge n. 242/2016, la c.d. cannabis light rientrasse nella nozione legale di “sostanza stupefacente” e se, di conseguenza, la detenzione della medesima ai fini di commercializzazione mantenesse rilevanza penale. È stato quindi rammentato che la Corte di Cassazione ha recentemente statuito che in tema di stupefacenti, la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., quali foglie, inflorescenze, olio e resina, integrano il reato di cui all’art. 73, d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, anche a fronte di un contenuto di THC inferiore ai valori indicati dall’art. 4, comma 5 e 7, L. 2 dicembre 2016, n. 242, salvo che tali derivati siano, in concreto, privi di ogni efficacia drogante e psicotropa (Cass. pen., Sez. Un., 10 luglio 2019, n. 30475).

La liceità della condotta oggetto della Legge n. 242 del 2016, riguarda solo la coltivazione della canapa nelle varietà, tassative, del catalogo indicato dall’art. 1, comma 2, della norma e la realizzazione e commercializzazione delle sette tipologie di prodotti tassativamente indicati dall’art. 2, comma 4 della medesima.

Conseguentemente, è solo nell’ambito di attività che la commercializzazione della cannabis risulta essere legale, per cui tutte le diverse iniziative volte alla realizzazione e vendita di prodotti diversi da quelli tassativamente indicati dalla legge rientrano nell’ambito di operatività del Testo Unico in materia di stupefacenti.

Trattasi di principio che, secondo i giudici, non lascia spazio a dubbi, “poiché pone anzitutto l’accento sull’illiceità in sé, e cioè a prescindere dal superamento della soglia del principio attivo, della vendita di infiorescenze oli e resine di cannabis, quand’anche light, poiché si tratta di iniziative che si collocano al di fuori delle strette maglie di liceità trattate dalla recente normativa”.

Nella fattispecie, comunque, si è affermato che una pur bassa percentuale di THC, non esclude la capacità drogante della sostanza, proprio ove l’idoneità a produrre effetti psicotropi venga rapportata, come appare ragionevole, al peso complessivamente detenuto per la commercializzazione.