Avvocato altera la data di una notifica di una sentenza per depositare in tempo l’atto di appello: condannata

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Il caso

La Corte d’Appello di L’Aquila confermando la sentenza del tribunale di L’Aquila condannava un avvocato per i reati di cui agli arti. 476 e 482 per aver ella, in qualità di avvocato difensore, alterato la data di notifica di una sentenza del Tribunale di Avezzano nell’ambito di un procedimento civile.

L’imputata aveva infatti sovrascritto con la penna “sulla cifra ‘1’ della data ’10.7.2013′ la cifra ‘3’, al fine di poter depositare nei termini l’atto di appello, effettivamente depositato il 23.10.2013”.

Avverso la sentenza ricorre per cassazione la professionista lamentando tra gli altri motivi violazione di legge e vizio di motivazione. 

In particolare deduce la violazione di legge in relazione al criterio del ragionevole dubbio, sostenendo che “la sentenza impugnata non abbia spiegato quale sia la prova del fatto che la correzione della data sia stata eseguita dall’imputata e non dall’ufficiale giudiziario”.

La Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile. 

La sentenza impugnata infatti ha già fornito “logica e coerente motivazione in ordine alla ricostruzione dei fatti, con argomentazioni prive di illogicità (tantomeno manifeste) e di contraddittorietà” evidenziando che:

  • ”la sentenza del Tribunale di Avezzano era stata notificata a mani proprie dell’imputata (come riportato tanto sul verbale di notifica, quanto sulla copia notificata)”;
  • “la data riportata sulla relata estesa in calce alla copia notificata all’imputata è diversa da quella che compare sull’originale di notifica (30 luglio nella prima, 10 luglio 2013 nella seconda)”;
  • “la data sulla copia notificata è stata oggetto di una ‘correzione’ mediante sovrascrittura del numero ‘3’ sulla cifra ‘1’ del numero ’10’ indicante il giorno della notificazione, e che tale correzione non risulta essere stata effettuata secondo la procedura prevista dalla legge”.

Sulla base di tali elementi i giudici di primo e secondo grado hanno ritenuto di dovere escludere che l’autore della suddetta modifica fosse l’ufficiale giudiziario, che, “oltre a non avere un interesse alla ‘correzione’ – come invece l’odierna ricorrente, che aveva interesse a presentare un’impugnazione tempestiva -, non avrebbe avuto ragione di annotare la formalità sul registro UNEP e restituire l’originale della notifica alla parte istante prima di avere perfezionato il procedimento di notificazione con la consegna dell’atto all’avvocato”. 

Nel caso di specie non vi è dubbio alcuno sulla corretta ricostruzione del fatto-reato, “essendo l’ipotesi alternativa – della ‘correzione’ della data per un errore dell’ufficiale giudiziario – del tutto congetturale e priva di fondamento indiziario, a fronte di un quadro probatorio assolutamente convergente nel fondare l’ipotesi accusatoria della consapevole ‘alterazione’ della data, al fine di presentare una impugnazione tempestiva”.

Con la sentenza n. 27059/21 del 14 luglio la Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.