Con la sentenza n. 68, la Corte Costituzionale ha scritto una pagina storica nella tutela dei diritti delle coppie omogenitoriali.
L’ordinamento nazionale riconosceva, invero, come madre soltanto la donna che partoriva, non considerando tale la cosiddetta “madre intenzionale”, quella cioè che aveva dato il consenso alla pratica fecondativa e si assumeva la responsabilità genitoriale insieme alla madre biologica. La Corte ha, invece, stabilito che questa esclusione è in contrasto con gli articoli della Costituzione, in quanto vietare il riconoscimento della madre non biologica significa:
L’ordinamento nazionale riconosceva, invero, come madre soltanto la donna che partoriva, non considerando tale la cosiddetta “madre intenzionale”, quella cioè che aveva dato il consenso alla pratica fecondativa e si assumeva la responsabilità genitoriale insieme alla madre biologica. La Corte ha, invece, stabilito che questa esclusione è in contrasto con gli articoli della Costituzione, in quanto vietare il riconoscimento della madre non biologica significa:
- discriminare ingiustamente i bambini nati da coppie omogenitoriali;
- ledere l’identità personale del bambino e negargli un diritto fondamentale, quello di avere uno status giuridico certo e stabile sin dalla nascita;
- ledere la responsabilità genitoriale;
- pregiudicare il diritto del minore a ricevere assistenza, educazione e mantenimento da entrambi i genitori, nonché a mantenere rapporti significativi con le rispettive famiglie di origine.
La Consulta, quindi, ritiene fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Lucca, che aveva ricevuto, dalla Procura, la richiesta di cancellare la madre intenzionale dall’atto di nascita di un bambino concepito tramite PMA, all’estero, da una coppia di donne.
Va osservato che la sentenza della Consulta non interviene sul tema delle condizioni di accesso alla PMA in Italia (questo resta regolato da altre norme), ma si concentra sull’aspetto del riconoscimento legale del legame genitoriale. Principio ispiratore del pronunciamento è, quindi, la centralità dell’interesse del minore, che viene perseguito attraverso un duplice percorso: affermando il suo diritto a essere cresciuto ed educato nell’ambito della famiglia d’origine e assicurandogli un ambiente familiare stabile e armonioso, in linea con il principio affermato dalla Convenzione di Strasburgo del 1967.
