Tar Lazio: Daspo non è giustificato se il tifoso si è solo arrampicato sulla balaustra dello stadio

  • Categoria dell'articolo:Diritto Amministrativo
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Il Tar Lazio, con sentenza n. 2033 del 14.02.2019, ha affermato che il tifoso che si arrampica sulla balaustra dello stadio pone in essere una condotta non sufficiente da sola a giustificare l’adozione dei provvedimenti previsti dall’art. 6, comma 1, della l. n. 401 del 1989, o meglio non sufficiente a legittimare il Daspo (Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive). 

Il ricorrente è stato destinatario del provvedimento Daspo, con cui gli era stato vietato l’accesso per un periodo di due anni. Il provvedimento era stato emesso dal Questore e trovava fondamento nel fatto che il ricorrente aveva posto in essere, durante eventi calcistici, una condotta in violazione della previsione del regolamento d’uso dello stadio secondo cui è vietato stazionare sulla balaustra dell’impianto. Contro tale provvedimento il ricorrente ha proposto opposizione, lamentandone l’illegittimità.

I Giudici amministrativi, innanzitutto, hanno esaminato la natura del Daspo: si tratta di una misura che viene applicata quando le persone assumono comportamenti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica nei «luoghi in cui si svolgono determinate manifestazioni sportive». Affinché possa essere adottato il Daspo, le condotte in questione devono costituire «una condotta finalizzata alla partecipazione attiva a episodi tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse» e ciò anche quando non vi è accertata lesione. 

Il potere di adozione del Daspo è attribuito al questore dall’art. 6, comma 1, della legge n. 401 del 1989 (recante “interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”). Questo potere è caratterizzato da una certa discrezionalità dal momento che la Pubblica Amministrazione è chiamata a valutare, prima del suo esercizio, non solo il caso di concreta violazione dell’ordine pubblico, ma anche tutte le ipotesi reputate potenzialmente pericolose per la sicurezza pubblica. Tale discrezionalità consente all’autorità amministrativa di adottare una misura diretta a reprimere e soprattutto a prevenire i diffusi episodi di violenze negli stadi di calcio.

Ebbene, nel caso di specie, la pubblica amministrazione, prima di adottare il Daspo, avrebbe dovuto effettuare un «bilanciamento tra il prevalente interesse pubblico alla tutela dell’ordine e della sicurezza dei cittadini e l’interesse privato ad accedere liberamente negli stadi». Ne consegue che, la relativa valutazione sarebbe dovuta essere attendibile e congruamente motivata. Il questore, nell’adottare e motivare il provvedimento in questione, ha preso in considerazione solo il fatto che il ricorrente si era arrampicato sulla balaustra dello stadio: tale comportamento, secondo il Tar, non essendo  accompagnato da altre «circostanze che avrebbero potuto provocare rischi per la sicurezza pubblica, rimane neutro dal punto di vista della potenzialità della lesione» dell’ordine pubblico. Infatti, quello posto dal ricorrente resta sempre un comportamento non giustificabile, tuttavia, la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto limitarsi all’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 1-septies del decreto legge n. 28 del 2003, (allontanamento dall’impianto e sanzione amministrativa pecuniaria), senza adottare il Daspo. Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, i Giudici amministrativi, ritenendo illegittimo il provvedimento impugnato e fondati i motivi di opposizione addotti dal ricorrente, hanno definito il giudizio, accogliendo il ricorso.