Una donna, mentre era alla guida dell’auto concessa in uso da un conoscente, veniva urtata da un’autovettura proveniente dalla sua sinistra Quest’ultimo, sulla base di quanto riferito dalla ricorrente, sarebbe passato con semaforo rosso. Dal sinistro non derivavano lesioni personali. Entrambe le parti coinvolte sottoscrivevano il modulo di constatazione amichevole di sinistro dal quale non risulta che il sig. abbia attraversato con il semaforo rosso. Nei giorni seguenti, la ricorrente, richiedeva alla Polizia Locale del Comune di Bergamo di accertare la dinamica dei fatti, anche visionando le immagini della videosorveglianza dell’incrocio, al fine di accertare la responsabilità di controparte.
La richiesta veniva verbalizzata. La compagnia assicurativa del proprietario dell’autovettura concessa in prestito all’odierna ricorrente, in ragione della sottoscritta constatazione amichevole e della mancanza di altri elementi, liquidava al proprio assicurato solo parte del danno subito all’autoveicolo. In ragione di quanto sopra, la ricorrente ha presentato istanza di accesso ai filmati della videosorveglianza. Il diniego all’accesso veniva motivato facendo presente che l’atto amministrativo elettronico (il “file”) contenente le immagini della videosorveglianza, non era più esistente perché era stato automaticamente cancellato dal sistema 4 giorni dopo il sinistro.
Ciò in applicazione dell’art. 4, comma 5, del Regolamento comunale per la videosorveglianza.
