Danno da mancato insegnante di sostegno: ecco i parametri per il risarcimento

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Nell’ipotesi di un alunno disabile al quale siano state assegnate un numero di ore di sostegno inferiore rispetto a quello di cui effettivamente necessitava, il danno da mancato insegnante di sostegno deve liquidarsi come danno non patrimoniale. 

Questo è quanto stabilito dal TAR Campania nella sentenza. n. 5668 del 2019, con la quale, in accoglimento del ricorso, ha annullato i provvedimenti con cui il dirigente scolastico aveva assegnato solo 12 ore di sostegno, anziché 40, ad un’alunna disabile.

I genitori ricorrenti, oltre all’annullamento dei provvedimenti, hanno anche chiesto la condanna del MIUR al risarcimento del danno non patrimoniale ai sensi dell’art. 2059 c.c., da riconoscersi sotto forma di danno esistenziale oltre che di danno all’immagine e alla dignità della persona del minore che dei genitori. Tale danno, secondo i ricorrenti, sarebbe da individuare negli effetti che la ridotta assegnazione delle ore di sostegno ha provocato sulla personalità della piccola, privata del supporto necessario a garantire la piena promozione dei bisogni di cura, di istruzione e di partecipazione a fasi di vita normale.

Per la determinazione del danno il TAR ha utilizzato i seguenti parametri di valutazione:

  • “tempo della privazione”, da calcolarsi in termini di mesi o dell’intero anno scolastico;
  • l’eventuale reiterazione della mancata assegnazione laddove via sia una continua richiesta da parte dei genitori;
  • la tipologia di disabilità (disabilità grave, art. 3 comma 3, oppure meno grave, art. 3 comma 1 della l. 104/92);
  • il grado di scuola frequentato (scuola dell’infanzia, scuola primaria, scuola secondaria di primo o secondo grado), la classe di appartenenza, nonché il tempo trascorso a scuola (se siano ad esempio praticate terapie extra scolastiche o meno); 
  • il contesto familiare di riferimento (se vi sia supporto della famiglia; se vi siano altri figli disabili; se i genitori lavorino tutti e due o meno).

Ebbene, nel caso di specie, il danno non patrimoniale subito dalla minore è stato equitativamente valutato a livello 4 della scala elaborata dalla Sezione per ciò che concerne il danno dinamico relazionale, e con un incremento del 10 % per il danno morale soggettivo, per un totale di euro 1320.

Il danno deve essere risarcito dal MIUR, in quanto organo gerarchicamente sovra-ordinato agli uffici scolastici periferici e unico soggetto al quale può essere contabilmente imputata, in mancanza di autonomia dei singoli Uffici scolastici regionali sulle somme destinate, da bilancio, alle coperture delle spese per il sostegno scolastico. Tale somma, è stata definita dallo stesso Collegio, “il ristoro di un danno che, data l’età della bambina, è suscettibile di essere evitato negli anni futuri, mediante la tempestiva assegnazione dell’insegnante di sostegno”.