La vicenda della S.C. riguardava un proprietario di un locale che aveva richiesto di installare una canna fumaria sulla parete perimetrale dell’edificio.
L’assemblea dei condomini aveva però negato il consenso, spingendo il proprietario a contestare la delibera.
Dopo una consulenza tecnica, il giudice di Roma aveva respinto la richiesta. Per posizione, dimensioni e aspetto, la canna fumaria avrebbe compromesso il decoro architettonico del fabbricato. Secondo il Tribunale, il manufatto sarebbe apparso troppo sporgente rispetto alla vetrina e privo di armonia con la facciata.
Lo stesso risultato si è avuto in appello e in Cassazione, dove il condomino aveva cercato di ribaltare la decisione.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso e condannato l’uomo alle spese processuali. Il giudice di legittimità ha sottolineato che il diritto del condomino va valutato sul progetto concreto: l’installazione su una parte comune di un impianto per una singola unità può avvenire senza autorizzazione, purché non alteri in modo incompatibile le parti comuni. Tuttavia, questo principio non garantisce un diritto assoluto a installare qualsiasi manufatto.
L’articolo 1102 del codice civile è chiaro: ogni partecipante può usare la cosa comune per scopi individuali, purché non ostacoli gli altri condomini, non comprometta la stabilità e la sicurezza dell’edificio o non alteri il decoro architettonico (Cassazione n. 5417/2002). Per questo motivo occorre valutare la struttura progettata con le sue dimensioni, la collocazione e le modalità di esecuzione. Un altro aspetto rilevante è il decoro architettonico appena citato. Per la Suprema Corte, esso riguarda l’estetica complessiva dell’edificio, data dall’insieme di linee, strutture, elementi e tratti stilistici che ne definiscono l’identità.
Come ribadito dalla sentenza n. 22813/2026, la valutazione deve avvenire caso per caso, considerando le caratteristiche dell’edificio, la parte comune coinvolta e il grado di unitarietà architettonica.
La sentenza è rilevante anche per la natura del voto assembleare. È possibile vietare l’intervento? Se rientra nei limiti dell’art. 1102 c.c., l’assemblea non conferisce normalmente un’autorizzazione costitutiva del diritto d’uso della cosa comune. In sintesi, il rifiuto dell’assemblea non rende automaticamente illegittimo l’uso. Il voto contrario può però segnalare una contestazione concreta; spetterà al giudice valutare se l’opera rispetti i limiti di legge. È quanto accaduto qui: dopo la documentazione presentata sul giudizio, sulla facciata e sul manufatto, il progetto è stato esaminato tecnicamente e giudicato incompatibile con il decoro architettonico.
La sentenza n. 22813/2026 della Cassazione stabilisce che un condomino può installare una canna fumaria sul muro perimetrale comune, a proprie spese, senza che l’autorizzazione dell’assemblea sia indispensabile per il diritto, purché l’intervento rispetti i limiti dell’art. 1102 c.c.
