La presente vicenda concerneva la richiesta di delibazione di una sentenza ecclesiastica che dichiarava la nullità di un matrimonio concordatario per grave difetto di discrezione di giudizio, ai sensi del can. 1095 n. 2 del Codice di diritto canonico.
La Corte d’appello aveva respinto la domanda, ritenendo ostativa alla delibazione la prolungata convivenza matrimoniale, durata quasi trent’anni, con conseguente nascita di figli. Secondo il giudice di merito, il vizio accertato dal tribunale ecclesiastico non costituiva, nel caso specifico, una causa di invalidità rilevante anche per l’ordinamento giuridico italiano.
In particolare, la sentenza ecclesiastica aveva considerato il contesto personale e familiare che aveva influenzato la scelta matrimoniale, nonché elementi di immaturità, fragilità emotiva e inadeguata capacità critica in relazione agli obblighi derivanti dal matrimonio. La Corte d’appello riteneva, tuttavia, che tali elementi non integrassero una vera e propria incapacità di intendere e di volere ai sensi dell’art. 120 c.c., bensì riguardassero le motivazioni personali che avevano accompagnato la decisione di contrarre matrimonio.
La Cassazione ha confermato l’impostazione della Corte d’appello, richiamando il principio elaborato dalle Sezioni Unite secondo cui la convivenza come coniugi, se protratta per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, costituisce una situazione giuridica di ordine pubblico italiano.
La convivenza non costituisce un mero dato temporale, bensì deve essere caratterizzata da esteriorità, stabilità e comportamenti che dimostrino una piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale. In presenza di tali presupposti, il matrimonio-rapporto acquisisce autonoma rilevanza per l’ordinamento statale e può ostacolare la dichiarazione di efficacia civile della sentenza ecclesiastica di nullità. La pronuncia ha esaminato il tema dei vizi genetici del matrimonio-atto, sottolineando che una convivenza ultra triennale non preclude necessariamente la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità. Tale limite non opera, o può non operare, quando il vizio accertato in sede canonica corrisponde a una causa di invalidità riconosciuta anche dall’ordinamento italiano e non sanata dalla convivenza.
Nel diritto canonico, assumono rilevanza la capacità critica, la maturità del consenso, la consapevolezza degli obblighi matrimoniali e il foro interno. Nel diritto civile, invece, l’incapacità rilevante richiede una condizione psico-patologica tale da privare il soggetto della capacità di comprendere il significato dell’atto e di autodeterminarsi. Ne consegue che immaturità, fragilità caratteriale, dipendenza emotiva, inadeguata valutazione del vincolo o motivazioni personali alla base del matrimonio non costituiscono, di per sé, il vizio di cui all’art. 120 c.c.
