Leggere le chat di whatsapp del partner è sempre reato

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
  • Tempo di lettura:3 min di lettura

Il ricorrente e imputato era stato condannato nei precedenti gradi di giudizio per aver fatto accesso al telefono della persona offesa, il quale risultava protetto da password e per aver letto e utilizzato, nell’ambito di un procedimento civile, le conversazioni Whatsapp contenute nel dispositivo avvenute tra la persona offesa e il suo datore di lavoro.
L’imputato sosteneva, infatti, che l’accesso al dispositivo non potesse qualificarsi come abusivo in quanto il telefono risultava già sbloccato nel momento dell’apertura delle applicazioni di messaggistica e che, in ogni caso, la condotta doveva essere scriminata poiché finalizzata a tutelare il benessere del figlio minore.

La Corte di Cassazione, tuttavia, ha rigettato il ricorso, ribadendo principi giurisprudenziali consolidati circa la configurabilità del reato di accesso abusivo a un sistema informatico e la violazione della corrispondenza, inoltre, l’imputato aveva contestato l’elemento oggettivo del reato, sostenendo che l’assenza di un blocco attivo del dispositivo rendesse lecito l’accesso alle conversazioni.
Tuttavia, la Corte ha riaffermato un principio già consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ovvero che l’accesso abusivo si configura non solo nel caso di violazione di misure di sicurezza informatica, ma anche quando l’ingresso nel sistema avviene senza il consenso del titolare e con la consapevolezza dell’illiceità della condotta.

Quindi, il mancato inserimento di una password nell’atto materiale dell’accesso non esclude la punibilità, laddove sia provato che il sistema informatico fosse normalmente protetto da misure di sicurezza e che l’accesso sia avvenuto contro la volontà dell’avente diritto.

Un altro problema molto ricorrente riguarda il rapporto tra il diritto alla prova e la tutela della riservatezza delle comunicazioni; La Corte ha escluso che la tutela di interessi superiori possa giustificare una violazione della privacy, affermando che il diritto alla prova non può tradursi nell’utilizzazione di materiale ottenuto in modo illecito. Invero, la Cassazione smonta la tesi del ricorrente statuendo che “l’esibizione delle comunicazioni telefoniche sarebbe stata possibile con un provvedimento del giudice civile, anche in via di urgenza”.
Perciò il giudice civile avrebbe potuto disporre l’acquisizione della documentazione bancaria tramite un ordine di esibizione rendendo dunque illegittima l’iniziativa autonoma dell’imputato.

I giudici, inoltre, sottolineano che l’imputato non ha fornito elementi idonei a dimostrare l’impossibilità di ottenere le informazioni con strumenti leciti, come un ordine di esibizione da parte del giudice, lasciando quindi intendere che l’accesso abusivo sia stato motivato da ragioni estranee alla tutela di diritti processuali.
La Corte, pertanto, avalla la ricostruzione del giudice di merito, secondo cui l’imputato avrebbe potuto esercitare la propria difesa in giudizio senza ricorrere a un comportamento penalmente rilevante.