La controversia traeva origine dalla costituzione di un fondo patrimoniale avente ad oggetto un immobile. I coniugi lamentavano la mancata annotazione della costituzione del fondo a margine dell’atto di matrimonio, ai sensi dell’art. 167 c.c., da parte del notaio. Tale omissione avrebbe comportato il pignoramento dell’immobile. Di conseguenza, gli attori richiedevano l’accertamento della responsabilità professionale del notaio e la condanna al risarcimento del danno subito.
Il notaio contestava la domanda, sostenendo di aver tempestivamente trascritto l’atto di costituzione del fondo patrimoniale e di aver successivamente richiesto l’annotazione al competente ufficio comunale mediante raccomandata. Il Tribunale ha rigettato la domanda. La Corte d’appello ha confermato la decisione. I coniugi hanno quindi proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, fondato sulla dedotta violazione degli artt. 1176 c.c., 2236 c.c. e 34-bis disp. att. c.c.
Secondo la prospettazione dei ricorrenti, non sarebbe stato sufficiente il talloncino di accettazione della raccomandata, sul quale il notaio aveva annotato a penna i numeri di repertorio degli atti spediti. A loro avviso, mancava prova certa che la raccomandata inviata al Comune contenesse effettivamente l’atto da annotare.
La Cassazione ha ritenuto tale censura inammissibile.
Pur essendo formalmente prospettata come violazione di legge, la doglianza mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio. La Corte ha ricordato che l’accertamento dei fatti e l’apprezzamento delle risultanze istruttorie spettano al giudice di merito.
Con il secondo profilo di censura, i ricorrenti hanno sostenuto che il notaio avrebbe dovuto inviare la richiesta di annotazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
Anche tale censura è stata dichiarata inammissibile.
La Corte ha rilevato che i ricorrenti non hanno affrontato in maniera adeguata la motivazione della sentenza impugnata. I giudici di merito avevano già valutato la ricevuta della raccomandata e la sua pertinenza all’atto in questione, ritenendo sufficiente la trasmissione tramite raccomandata semplice per l’adempimento dell’obbligo notarile.
Il notaio non può sostituirsi alla Pubblica Amministrazione nell’esercizio di un’attività di sua competenza. Inoltre, non dispone di strumenti giuridici per ovviare direttamente all’inerzia dell’ufficio comunale.
La Corte di Cassazione(ord.n. 21212/2026) ha pertanto dichiarato inammissibile il ricorso. Il principio giuridico che si può desumere è il seguente:
Il notaio incaricato della stipula dell’atto costitutivo di un fondo patrimoniale è tenuto a richiedere l’annotazione nell’atto di matrimonio, ma non è responsabile dell’eventuale ritardo o inerzia del Comune nell’esecuzione dell’annotazione, qualora abbia provveduto a trasmettere la richiesta all’ufficio competente.
