Responsabilità sanitaria e nesso causale

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Nel contesto di un procedimento penale per negligenza medica, promosso dalla parte civile a seguito di una sentenza assolutoria, l’accertamento del nesso causale deve essere effettuato secondo il criterio civilistico della probabilità prevalente. Tale criterio implica che la condotta alternativa debba essere considerata più probabile di quella tenuta dall’imputato per poter affermare la responsabilità. Tuttavia, la responsabilità civile è esclusa quando le acquisizioni tecnico-scientifiche non consentono di stabilire con sufficiente affidabilità che la condotta alternativa avrebbe evitato l’evento lesivo. In presenza di incertezze cliniche strutturali e patologie eccezionali, il deficit probatorio impedisce l’affermazione della responsabilità civile.

La Corte Suprema di Cassazione, Quarta Sezione penale, con sentenza n. 16500 del 2026, ha affrontato il tema del nesso causale nella responsabilità sanitaria in sede civile derivante da assoluzione penale. Nel giudizio promosso dalla parte civile a seguito di una assoluzione penale, il giudice deve applicare il criterio civilistico del “più probabile che non” e non quello penalistico dell’oltre ogni ragionevole dubbio. La Corte ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite “Calpitano” del 2024, la quale ha stabilito che il criterio civilistico della probabilità prevalente deve essere applicato nei giudizi civili derivanti da assoluzione penale.

La sentenza richiama inoltre la giurisprudenza europea sul divieto di trattare il prosciolto come colpevole, in linea con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo. Infine, la Corte ribadisce che l’incertezza scientifica sul decorso causale impedisce anche in sede civile l’accertamento della responsabilità quando non sia possibile dimostrare l’efficacia salvifica della condotta omessa.
Una giovane paziente, affetta da una grave patologia neurologica acuta, è stata trasportata in ospedale a seguito dell’intervento del servizio di emergenza. Al personale sanitario sono state mosse accuse di ritardi diagnostici e di mancata attivazione del protocollo specifico per l’ictus. In primo grado, gli imputati sono stati assolti per insussistenza del fatto. La Corte d’Appello, investita dell’impugnazione delle parti civili ai soli effetti risarcitori, ha invece rilevato la presenza di profili di colpa professionale. Nonostante ciò, ha confermato l’assoluzione, escludendo il nesso causale tra le omissioni e il decesso. La parte civile ha proposto ricorso, sostenendo che il giudizio controfattuale fosse stato elaborato in modo illogico, basandosi sulle condizioni cliniche ormai aggravate. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo che nessun accertamento tecnico avesse consentito di ricostruire con affidabilità le condizioni cliniche iniziali e che la rarità della patologia impedisse di trarre conclusioni probabilistiche sufficienti.