Luca presta 5.000 euro al cugino perché ha bisogno urgente di liquidità. I due si parlano al telefono e si accordano a voce: il cugino restituirà la somma entro un anno. Luca fa un bonifico, scrivendo solo “aiuto” come causale. Non firmano nulla e non ci sono messaggi che parlano chiaramente di restituzione. Passa il tempo, il rapporto si rovina e Luca non restituisce i soldi. Marco potrà riaverli?
La giurisprudenza parte da un presupposto chiaro: le somme scambiate tra familiari si considerano, di regola, frutto di solidarietà e non di un vero obbligo di restituzione. Quando manca un accordo esplicito, opera infatti una presunzione di liberalità: in altre parole, il giudice tende a qualificare quel denaro come un regalo definitivo. Il problema emerge soprattutto quando i rapporti personali si deteriorano, ad esempio in caso di separazione. In queste situazioni, chi ha versato il denaro tenta di recuperarlo, ma si scontra con una difficoltà rilevante: la legge tutela chi lo ha ricevuto, salvo prova contraria particolarmente solida.
- messaggi o email in cui il beneficiario riconosce il debito;
- evidenze di un piano di restituzione, anche parziale;
- testimonianze che confermino l’accordo;
- scritture private che attestino la natura di prestito.
In sintesi, nei rapporti familiari la differenza tra prestito e regalo non dipende tanto dalla volontà dichiarata a posteriori, quanto dalla capacità di dimostrare, con prove concrete, quale fosse l’accordo originario.
