Sull’esclusione dei nonni dalla vita dei nipoti

  • Categoria dell'articolo:News e Blog
  • Tempo di lettura:351 minuti di lettura

Per le banche il divieto di anatocismo , o meglio la possibilità di calcolare gli interessi non solo sulla quota capitale, ma sul capitale maggiorato degli interessi già maturati nelle mensilità precedenti, opera immediatamente. La recente modifica del Testo Unico Bancario – ad opera della legge di stabilità 2014 che dispone definitivamente il divieto di anatocismo – deve pertanto riconoscersi nell’art. 120 TUB così come modificato. In questi termini si esprime il Collegio di Coordinamento ABF, confermando il divieto di anatocismo anche in assenza della delibera attuativa del CICR. Secondo il Collegio ciò non rappresenta un limite al divieto di anatocismo, essendo l’art. 120 esplicito sul punto dichiarando che: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Nel caso di specie, un correntista titolare di un contratto in conto corrente bancario ricorreva all’ABF di Milano contestando alla propria banca la capitalizzazione degli interessi a debito con conseguente anatocismo. L’ABF di Milano, rilevata la particolare novità della questione, deliberava di rimettere l’esame della controversia al Collegio di Coordinamento, il quale, seppur rigettando il ricorso del correntista, ammetteva l’applicazione dell’art. 120 TUB anche in assenza della delibera attuativa del CICR.
Sul punto gli arbitri affermano, nella decisione 08/10/2015 n° 7854, che seppur infondate e non provate le pretese del ricorrente “il nuovo art. 120 TUB trova immediata esecuzione anche a prescindere dall’emanazione della pur prevista delibera”. Il Collegio muove la sua interpretazione dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, la quale afferma “la presente proposta di legge intende stabilire l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore i cosiddetti interessi composti, o interessi sugli interessi … la proposta di legge, che per la prima volta tipizza l’improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore”.
Si attribuisce quindi alla delibera del CICR una mera funzione indicativa circa le modalità di calcolo degli interessi semplici e questa non potrà in ogni caso determinare la produzione di ulteriori interessi sugli interessi. Sul punto, il Collegio prosegue “ipotizzare … che senza la nuova delibera del CICR, l’anatocismo bancario possa sopravvivere in base alla vecchia delibera … significa postulare un sovvertimento dei fondamentali rapporti gerarchici tra fonti del diritto e fors’anche una inammissibile alterazione costituzionale del rapporto tra poteri dello Stato … la stessa Banca d’Italia dà per scontata l’avvenuta entrare in vigore del divieto di anatocismo e riconosce che la delega al CICR riguarda solo la periodicità di contabilizzazione degli interessi e il termine per la loro esigibilità”.
Infine, il Collegio di Coordinamento dell’ABF ribadisce il divieto di anatocismo tout court nei rapporti bancari, vigente a partire dalla Legge di stabilità 2014.

09/11/2015

Il Tribunale di Bari affronta uno degli argomenti più dibattuti in ambito bancario: l’usurarietà del tasso di mutuo. Sulla base dell’art. 644 c.p. e della sentenza della Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013, ribadisce la necessità di computare anche la penale di estinzione anticipata oltre al tasso di mora.
Ebbene l’ordinanza del 19/10/2015 statuisce che “ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria e quelle per l’assicurazione dell’immobile o degli immobili concessi in garanzia) che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata». Bisogna pertanto «cumulare gli interessi moratori con la commissione anticipata».
Tale ordinanza precisa inoltre che il calcolo deve essere effettuato con riferimento al capitale concesso quando vengono pattuite le condizioni contrattuali del mutuo, così come prescrive la legge.
Pertanto, nel caso specifico, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di sospensione della procedura esecutiva nei confronti del mutuatario. L’usurarietà del tasso convenuto “dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, di quello di mora, delle spese di istruttoria e di assicurazione, nonché dell’1,50% per estinzione anticipata”, infatti, determina la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.. e pertanto, “alla data in cui è stato intimato il precetto l’opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sola sorte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell’esigibilità atteso che la Banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificato alcun inadempimento dell’opposta al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale”.

06/11/2015

La Circolare emanata dal Ministero della Giustizia il 23/10/2015 propone un freno ad atteggiamenti non univoci ravvisati dall’inizio della fase operativa del processo telematico in materia civile, e si prefigge di essere un utile espediente per l’adozione di deter­minazioni unitarie, con­cretamente perseguite mediante la costituzione di corpus unico e periodicamente aggiornato.
È bene richiamare gli effetti pratici discendenti dalle disposizioni del D.L. 83/2015 poi convertito nella L. 132/2015 e, soprattutto, a quella parte che rende possibile “….il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica am­ministrazione per stare in giudizio personalmente”.
Ad essi si riferisce il rapido e schematico riassunto delle modalità di deposito alla data odierna.
Ufficio
Tipo atto
Regime del deposito
Tribunale
Atto introduttivo / primo atto difensivo
Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di depo­sito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi)
Corte d’appello
Atto introduttivo / primo atto difensivo
Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di depo­sito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi)
Tribunale
Atto endoprocessuale
Esclusivamente telematico
Corte d’appello
Atto endoprocessuale
Esclusivamente telematico
Al punto 2 si delineano poi le disposizioni per la “tenuta del fascicolo su supporto carta­ceo” individuando il perentorio principio che pare destinato ad accompagnare la vita del processo ci­vile (cartaceo o telematico esso sia). Gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal C.A.D. e la disciplina processuale vigente mantengono la loro validità a prescindere dal pas­saggio al siste­ma di processo telematico. Illustrando ipotesi non esaustive di produzione cartacea, la circolare precisa come quella seguente l’ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 D.L. 179/2012 “…sarà oggetto di formale atte­stazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del proces­so…” esclu­dendo tale adempimento nel caso in cui il deposito cartaceo sia informalmente allegato da una delle parti (cfr. capo 4 della stessa circolare).
Quid juris per l’ipotesi in cui il deposito della copia di cortesia più che alla cortesia si riconduca al provvedimento giudiziale contenente invito od ordine alla produzione cartacea?
Sembrerebbe doversi pensare che anche quella copia (proprio perchè “ordinata”) debba essere desti­nata ad attestazione del deposito ed all’inserimento nel fascicolo cartaceo.

Al punto 3 viene ribadito un concetto complessivamente scontato e già formulato in prece­denza: la disposizione dell’art. 111 disp. att. c.p.c. (rifiuto del cancelliere di inserimento di compar­se non comunicate alle altre parti e di cui non vengano consegnate le copie in carta libera …”) non si applica al caso in cui il deposito si perfezioni telematicamente (perché obbligatorio o facoltativo).
Le cancellerie, dunque, saranno tenute ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata co­pia cartacea.
Alle “Copie informali” si riferisce il capo sub 4 del documento in esame dichiaratamente differenziato dalle copie depositate per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, D.L. 179/2012, e quindi riferite alla copia cartacea informale dell’atto o documento depositati te­lematicamente.
La soluzione finisce per riproporre gli obblighi discendenti, per la cancelleria, dal di­sposto di cui al­l’art. 36 disp. att. c.p.c. ipotizzando la formazione di un fascicolo cartaceo che rischia peraltro di co­stituire pericoloso vulnus al proclamato processo di digitalizzazione, lasciando aperte le porte ad un fascicolo prevalente­mente cartaceo (quantomeno alla stregua delle criticità sul PCT segnalate da una parte delle rappre­sentanze della magistratura) ed assicurando ulteriore quanto inutile conviven­za tra le due tipologie di materiale (l’uno ufficiale e l’altro eventuale e non necessitante finanche di alcuna annotazione).
“Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l’esigenza, as­solutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti.”
E’ così che il Ministero introduce la disposizione di cui al punto 5 destinata a regolamentare i tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerieescludendo, in maniera perentoria, che “…possa­no trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria.”
Meno perentorio l’invito sul punto formulato e che viene rimesso ad amichevole consiglio preordin­ato a fare in modo che quella procedura “…sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricez­ione da parte dei sistemi del dominio giustizia.”.
Di nuova introduzione il paragrafo al punto 7.1, teso a risolvere una problema­tica riconducibile all’iscrizione della causa in un registro diverso da quello di perti­nenza ai fini del versamento del contributo unificato.
Non essendo, al momento, previsto il trasferimento interno tra i diversi registri del fascicolo telema­tico, il Ministero delinea una norma di comportamento ragionevolmente non pregiudizievole per l’avvocato che dovesse avere involontariamente errato, prevedendo che in questo caso “…la cancel­leria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizio­ne al ruolo (in quanto, come si è visto, nell’ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l’eventuale in­tegrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.”
Sul punto 8, la domanda di ingiunzione di pagamento europea individua una procedura in ordine alle diverse modali­tà di proposizione del ricorso quali delineate dall’art. 7, § 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 che affida la modalità di presentazione della domanda al supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origi­ne e di cui dispone il giudice d’origine.
Avendo l’Italia a suo tempo privilegiato il supporto cartaceo, ne discende che sia questa la modalità in grado di assicurare la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione anche a soggetti stranie­ri che siano privi di difensore. Le cancellerie accetteranno, dunque, il deposito su supporto cartaceo della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.

Le ultime disposizioni “nuove” re­golamentate dalla circolare ministeriale riguardano la possibilità di inserire nei registri di cancelleria, l’intero collegio giudicante (punto sub 18). La problematica continua ad investire una variegata ipotesi di fattispecie in cui il giudicante viene chiamato a pronunciarsi in composizione collegiale ed, in particolare, nelle cause davanti alla Corte d’Appello; giustificata, in questo caso, l’esigenza di acconsentire l’accessibilità del fascicolo al Con­sigliere relatore ma anche agli altri magistrati componenti oltre che al Presidente.
All’artigianale determinazione locale che assicurava questa esigenza mediante messa a disposizione, a tutti i magistrati coinvolti, di copie cartacee degli atti e dei documenti processuali, subentra la mo­dalità unica di accesso mediante la consolle del magistrato che, al momento, consente la consulta­zione dei singoli fascicoli soltanto ai magistrati assegnatari, e non agli altri di cui pertanto il mini­stero raccomanda l’inserimento. Le cancellerie vengono quindi invitate ad “…inserire correttamen­te i dati in questione nei registri elettronici…”
La disposizione seguente (18.1) risolve altra ed annosa problematica ravvisata nel quotidia­no rapporto tra avvocati ed uffici giudiziari. Benchè sia ormai pacifica l’intervenuta titolarità, in seno al difensore, del domicilio digitale con esonero dalla necessità di indicazione del domiciliatario locale, permane l’uso di indicare nell’atto la presenza di entrambi i professionisti, senza che il dato confluisca però nel fascicolo telematico in cui è dato rinvenire il nominativo del solo dominus od addirittura il solo domiciliatario.
Posto che tutti i difensori della parte hanno diritto alla comunicazione e non soltanto taluni di essi, viene raccomandato, al personale di cancelleria, adeguata attenzione ed inserimento nel fascicolo tanto del/dei difensore/i quanto dell’eventuale domiciliatario.
Meritevole di apprezzamento è la nota fi­nale apposta in calce alla circolare e consistente di invito a volersi astenere dalla sua stampa perchè contenente “…collegamenti ipertestuali a siti istituzionali (cfr. parti sottolineate nei para­grafi 11 e 14) che andrebbero persi consultando il documento stesso su carta…” ed escludereb­be l’utilità deri­vante dalla predisposizione dei collegamenti ipertestuali contenuti nell’indice e preor­dinati ad age­volare la consultazione a monitor.

05/11/2015

Mentre il disegno di legge di Stabilità 2016 prosegue l’iter parlamentare, si delinea con maggiore chiarezza la cosiddetta misura “opzione donna”: alle lavoratrici che sceglieranno di andare in pensione in anticipo, a 58 anni, la pensione, che dovrebbe essere calcolata con un sistema misto retributivo-contributivo, viene invece interamente misurata con il contributivo. Si tratta di una norma che comporterà per circa 36.000 donne di avere una pensione piuttosto ridotta. L’Anief ipotizza, infatti, che una lavoratrice con 35 anni di contributi che avrebbe potuto godere di un assegno mensile di 1.400 euro netti, scenderà sotto i 1.000 con la pensione anticipata. Considerata un’aspettativa di vita media di 30 anni per chi va in pensione adesso, la perdita può essere calcolata in oltre 140.000 euro.

La pensione anticipata è ambita dalle lavoratrici che non intendono continuare a lavorare fino alle soglie dei 68 anni, come prevede la legge Fornero.
Dichiara l’Istat: il 51,4% dei nati al di sotto dei due anni è accudito dai nonni, mentre solo il 37,8% frequenta un asilo nido; la baby sitter viene scelta come modalità di affido prevalente solo nel 4,2% dei casi, evidentemente è un lusso che pochi possono permettersi. Secondo un’indagine Censis sono 9 milioni in Italia i nonni che si occupano dei nipoti. Ma la carenza di assistenza e servizi adeguati si ripropone anche quando gli anziani sono in età troppo avanzata per prendersi cura dei nipoti. Il Presidente dell’Istat del 2001 Giovannini avvisava: “Le donne vivono una inaccettabile esclusione dal mercato del lavoro. Per di più, il carico di lavoro familiare e di cura gravante su di loro rende più vulnerabile un sistema di ‘welfare familiare’ già debole”. L’unico rimedio che sembra pervenire da un legislatore apparentemente comprensivo è la sola riduzione della durata dei tempi lavorativi, purché siano le stesse donne a farsi carico di una parte consistente dei costi.

02/11/2015

Si configura il danno biologico se la vittima, nella frazione di tempo intercorrente tra l’evento ed il decesso, ha coscienza del sopraggiungere della fine.

Così ha disposto la Corte di Cassazione, che è tornata a pronunciarsi sul tema, (Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 23183 del 2014, Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 12722 del 19/06/2015) con l’ordinanza n. 20767/15, depositata il 14/10. Nel caso di specie, la madre e il fratello di una vittima di incidente stradale hanno impugnato con ricorso in Cassazione la decisione della Corte d’Appello di Milano: questa aveva ridotto l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, col terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento del danno biologico patito dalla vittima nell’arco di tempo intercorrente tra le lesioni subìte e l’evento infausto. Sostenevano infatti che la vittima fosse rimasta cosciente e che tale circostanza fosse stata provata in giudizio.

In ossequio al consolidato principio secondo cui la paura di morire, provata da chi abbia subìto lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, configura un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima fosse stata in grado di comprendere la gravità della propria condizione e l’imminenza della propria fine, la Suprema Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di tale consapevolezza, non si delinea l’esistenza del danno in questione. Se la Corte d’Appello ha ritenuto che la vittima fosse rimasta in stato di incoscienza nell’intervallo tra vulnus ed exitus, per cui tale danno biologico, ed il relativo diritto al risarcimento non è entrato nel patrimonio della stessa né è stato trasmesso agli eredi; gli Ermellini hanno precisato che non spetta alla Cassazione accertare se la vittima fosse stata cosciente o meno, trattandosi di una questione di merito, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Per le sopraposte argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

30/10/2015

Il problema della rigidità della Riforma Previdenziale Fornero, e della necessità di un suo cambiamento, è stato oggetto di ampie discussioni: si auspica una nuova pensione anticipata flessibile che possa essere attuata con La Legge di Stabilità 2016.
Complice una sempre maggiore precarietà del mercato del lavoro, molte soggetti si ritrovano contributi sparsi tra diverse gestioni Inps, non tutti sufficienti per maturare un trattamento autonomo: questi versamenti, però, messi insieme, possono essere recuperati, e costituire anni di contribuzione in più, utili a raggiungere prima e ad aumentare la pensione. Bisogna dunque considerarli come una risorsa, non rassegnarsi e lasciarli all’Inps come contributi silenti: se le somme non confluiscono in una pensione, infatti, vengono incamerate dall’Istituto, che non ne prevede la restituzione.
Di seguito, si elencano i modi per recuperare quanto versato e raggiungere la pensione in anticipo: alcuni di essi comportano dei costi per il lavoratore, altri sono gratuiti.
– La ricongiunzione
Il primo modo per recuperare gli anni di contributi consiste nel ricongiungerli alla gestione nella quale matura la pensione: la ricongiunzione, tuttavia, non è gratuita, e comporta degli esborsi piuttosto onerosi.
I costi dell’operazione aumentano notevolmente con l’avanzare dell’età, e variano in base al sesso del richiedente, al numero di anni da ricongiungere ed alla collocazione temporale dei periodi da recuperare. L’onere è legato al beneficio pensionistico che il lavoratore consegue: maggiori sono i vantaggi, maggiore è il costo.
La ricongiunzione non è ammessa per i contributi versati nella Gestione Separata.
– La totalizzazione
Per recuperare la contribuzione e collocarsi prima a riposo senza costi, si può utilizzare, al posto della ricongiunzione, la totalizzazione: grazie a questo istituto, che è applicabile sia alla pensione di vecchiaia, che a quella d’anzianità, si possono infatti cumulare gratuitamente i contributi.
I requisiti per il trattamento di vecchiaia e d’anzianità sono differenti da quelli previsti dalla Legge Fornero, ed il calcolo viene effettuato col contributivo, gestione per gestione, a meno che non si raggiunga il diritto ad autonoma pensione in una di esse (purchè si tratti di una gestione Inps o Inpdap).
– Il cumulo, o totalizzazione retributiva
Si tratta di un nuovo istituto simile alla totalizzazione, previsto dalla Legge di Stabilità 2013: oltre a consentire l’unione dei periodi lavorativi, permette di calcolare la quota di trattamento maturato presso ciascuna cassa secondo le regole del fondo, non per forza col contributivo. Il contributivo si applica agli anni posteriori al 1996 per chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, nonché, per tutti, da gennaio 2012 in poi.
Ci sono tuttavia dei casi in cui il cumulo retributivo non può essere utilizzato: se, infatti, si matura la pensione di vecchiaia autonomamente, presso una delle gestioni in cui risultano versati i contributi, non è consentito; parimenti, non si può utilizzare per la contribuzione accantonata presso le casse professionali e per la Gestione Separata.
– Il cumulo per artigiani e commercianti
Grazie ad una nota legge del 1990, i contributi versati alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti possono essere uniti con la contribuzione da lavoro dipendente (cioè quella versata presso il fondo dei lavoratori dipendenti Inps- FPLD). L’assegno si otterrà sommando le due quote di pensione, calcolate separatamente sui contributi da lavoro dipendente e su quelli da artigiano/commerciante. Ovviamente, i periodi da lavoro dipendente e autonomo, sommandosi, consentono di raggiungere prima la pensione.
Per raggiungere in anticipo il pensionamento, può essere utile recuperare anche vecchi rapporti di lavoro privi di contribuzione, perché non versata dal datore. È , però, necessario provare che il rapporto di lavoro sia realmente esistito, presentandosi all’Inps con documenti di data certa riferibili ai periodi lavorati: inoltre, se il vecchio datore si rifiutasse di versare i contributi mancanti, spetta al lavoratore riscattarli, pagando il relativo onere, salvo la possibilità di far causa all’azienda per il danno subito.
Può essere senz’altro utile anche riscattare gli anni di laurea o di un altro ciclo di studi: in particolare, oltre agli anni del corso di laurea, è possibile riscattare, dal 12.07.1997, per gli iscritti all’Inps, anche i seguenti corsi di studi universitari:
Diploma di laurea conseguito dopo un corso almeno pari a 4 anni;
Diploma di specializzazione ottenuto dopo la laurea ed al termine di un corso di almeno 2 anni;
Diploma universitario ottenuto dopo un corso di durata tra 2 e 3 anni;
Dottorato di ricerca :anche in questo caso, l’Inps offre la possibilità di aggiungere gli anni scoperti, in cambio del pagamento di un onere, che varia in base all’età, alla collocazione temporale dei periodi, ed alla retribuzione o reddito del contribuente.
Ogni strategia per raggiungere in anticipo la pensione va valutata e pianificata il prima possibile, eventualmente con l’aiuto di un professionista esperto del settore previdenziale ed imparziale, come un consulente del lavoro: più gli anni corrono e più aumentano i costi di riscatti e ricongiunzioni.

27/10/2015

La Suprema Corte, sez. V Penale, con sentenza del 8 giugno – 6 agosto 2015, n. 34406 affronta uno degli innumerevoli casi di diffamazione realizzati a mezzo Internet, dimostrando una particolare fiducia moderni mezzi di accertamento del reato, tale da consentire di superare le rigidità dei tradizionali strumenti probatori.
Il caso di specie riguarda l’ex marito di una donna che posta su un sito web – in data 22/1/2008 e 27/7/2008 – due annunci apparentemente provenienti dalla stessa, nei quali quest’ultima offriva prestazioni di natura sessuale, diffondendo, inoltre i numeri di telefono di riferimento. A seguito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Chieti e del successivo giudizio confermativo di Appello, l’imputato viene accusato e condannato per reati di diffamazione (artt. 81, 110, 595 cod. pen. e 13 della legge sulla stampa) e trattamento illecito di dati personali (artt. 81 cod. pen. e 167 D.lvo 30/06/2003, n. 196).

La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso, viene chiamata in causa dalla difesa dell’imputato al fine di esaminare l’attendibilità dei mezzi probatori fatti valere in giudizio. La difesa, addentrandosi in questioni di carattere squisitamente tecnico, sostiene che nessun accertamento sia stato svolto sul computer dell’imputato e sul disco fisso dello stesso, nessuna verifica circa le connessioni e l’attività svolta dall’utilizzatore. La difesa sostiene altresì che l’indirizzo IP identifica un dispositivo che può disporre di più di un’ interfaccia, per cui nulla esclude che il router dell’imputato – non protetto da password – sia stato utilizzato da terzi (classico caso di wardriving).

La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo estremamente affidabili gli accertamenti tecnici esperiti dagli organi giudiziari che consentono, in particolare, di ritenere che l’annuncio diffamatorio sia stato creato e disposto in rete da un dispositivo – collegato alla rete informatica – identificato dall’ IP (Internet Protocol Address) associato, al router dell’imputato. Questo si trovava infatti allocato presso l’abitazione della madre, presso cui l’imputato abitava, ed il collegamento risultava avvenuto attraverso l’utenza della madre. Tali elementi sono incontestabili non solo per l’indubbia rilevanza di carattere tecnico, ma anche per un chiaro percorso di carattere logico-deduttivo dal momento che l’imputato era in dissidio con la moglie in ordine all’attribuzione della casa familiare e all’affidamento dei figli.
Risultano quindi superate e infondate tutte le critiche mosse dalla difesa sia sulla stampa del messaggio che sulle ulteriori “lacune probatorie” imputate agli inquirenti.

Completamente irrilevante, poi, è l’affermazione secondo la quale i “router” possano presentare più di un’interfaccia in quanto, per la tipologia di impianti utilizzati presso le utenze domestiche, le diverse interfacce adottano indirizzi IP privati diversi, ma ne condividono uno unico verso la rete pubblica che consente l’identificazione del dispositivo cui è assegnato (in una determinata finestra temporale). Quanto all’eventualità del wardriving, si tratta di mera ipotesi, del tutto congetturale, che è stata logicamente scartata in base alla considerazione che nessun altro avesse interesse a diffamare l’ex moglie dell’imputato.

La sentenza dimostra, quindi, un mutato atteggiamento della giurisprudenza della Suprema Corte che prende coscienza delle indubbie caratteristiche dell’attuale tecnologia di rete e si allontana definitivamente dalle prime pronunce ancora diffidenti verso lo strumento tecnologico. La decisione dimostra che sul fronte tecnico-normativo c’è ancora un lungo percorso da affrontare, poiché di fronte alle contestazioni della difesa, la Corte è stata costretta a ricorrere a presunzioni di carattere generale per superare eccezioni sia giuridiche che tecniche.

23/10/2015

Nell’ambito della cessione di azienda, i contratti non ancora eseguiti e privi carattere personale, comportano il subingresso del cessionario e l’esclusione della responsabilità del cedente.

Così è stato precisato nella sentenza 09/06/2015 n° 2391 del Tribunale di Taranto, sez. II civile in cui la parte creditrice aveva agito in monitorio nei confronti della cedente dell’azienda: nella fase di opposizione da parte dell’azienda quest’ultima incentrava la propria difesa sul difetto di legittimazione passiva. Nella prima parte della decisione si precisa che trattandosi di una forma di cessione del contratto trova applicazione l’articolo 1408 c.c.: al II comma si precisa che il contraente ceduto (nel caso concreto sottoposto all’attenzione del giudice la società che aveva venduto la merce alla cedente il ramo di azienda/opponente) deve dichiarare per tempo di non liberare il cedente, altrimenti non potrà agire contro di lui in caso d’inadempimento del cessionario. Nella sentenza in esame si comprende la distinzione operata dalla Suprema Corte in materia tra “debiti puri e debiti relativi a contratti non ancora eseguiti, allo scopo di ammettere la solidarietà del cedente come effetto naturale seguito alla cessione d’azienda solo quando si tratti di debiti puri, cioè per controprestazioni già eseguite e passate ormai nel patrimonio della cedente.

Negli altri casi invece, e cioè quando al momento della cessione dell’azienda – o di un suo ramo – il contratto, pur se già perfezionatosi ai sensi dell’art. 1406 c.c. ma non sia ancora eseguito, vale l’opposta regola dell’effetto naturale della esclusione della responsabilità del cedente, se il contraente ceduto non abbia espressamente dichiarato di liberarlo”. Si precisa che la consegna della merce da parte del creditore in favore del cessionario si configura quale implicita volontà di subingresso nel contratto di vendita che non sia ancora eseguito. Con riguardo alla fattura di maggiore importo è risultato pacificamente che non solo il contratto non aveva avuto esecuzione – a differenza della prima fattura, la cui merce era stata già regolarmente consegnata dalla cedente – ma la consegna della merce avveniva in favore della cessionaria del ramo d’azienda. Comportamento concludente questo nel senso dell’avvenuta accettazione della cessione del contratto, posto che la consegna diretta della merce alla cessionaria la implica necessariamente.
Da ciò ne può derivare, stante anche la pacifica assenza di dichiarazione di non liberazione del cedente, l’esclusione di responsabilità solidale di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1408 c.c. II comma in combinato disposto con l’articolo 2558 c.c.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, nella decisione in commento il Tribunale in composizione monocratica ha provveduto al rigetto di ogni domanda ed eccezione provvedendo all’accoglimento parziale dell’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opposta alla restituzione in favore dell’opponente di una parte della somma oltre interessi.

20/10/2015

Una recente ed innovativa statuizione della giurisdizione civile ha ad oggetto i “coupon”, quei pacchetti promozionali, quelle note offerte online, che costituiscono un’ affascinante attrattiva di tanti consumatori virtuali. Dopo la sentenza del Giudice di Pace di Taranto del 11.05.2015, con la quale si sancisce la vessatorietà della clausola del coupon che stabilisce, nell’ipotesi di reclamo sulla fruizione dell’offerta acquistata, l’obbligo per il consumatore di rivolgersi esclusivamente al commerciante, anche il Giudice di Pace di Napoli sposa la teoria del risarcimento del danno da “vacanza rovinata”.

Il predetto Giudicante con sentenza 28288/15 del 27.7.2015 ha condannato una nota Società emittente di coupon non solo al mero rimborso del “coupon” non goduto (causa overbooking della struttura convenzionata), ma anche al risarcimento del danno per il mancato godimento del soggiorno.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Chiara, conveniva in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, la Società G. srl – in persona del legale rappresentante p.t. -, affinchè venisse condannata al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in seguito all’acquisto di due coupon aventi ad oggetto un pernottamento per due persone presso la struttura A. Resort (Capaccio), con colazione e pranzo inclusi, al prezzo complessivo di €98,00. Il soggiorno doveva essere previamente prenotato presso la struttura alberghiera, la quale tuttavia replicava di non avere disponibilità, accettando prima e disdicendo poi la prenotazione. Tale circostanza si protrae sino al 12.04.2013 quando il Resort A. comunica di avere disponibilità nel settembre 2013, pertanto venne scelta e concordata una data tra quelle possibili. Pochi giorni prima della partenza, l’albergo contatta la Sig.ra Chiara per comunicarle l’impossibilità di usufruire del servizio oggetto del pacchetto promozionale. L’istante è quindi costretta a rinunciare ai coupon acquistati e chiede contestuale rimborso alla Società G. srl, la quale rifiuta di rimborsare il coupon poiché scaduto.

La Sig.ra Chiara adisce all’autorità giudiziaria chiedendo di dichiarare l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dai due coupon e per l’effetto condannare la Società G. srl al rimborso della somma di €98,00 nonché al risarcimento del danno da vacanza rovinata nei limiti di €1.000 vinte le spese di lite.

La Società G. srl non si costituisce, pertanto, se ne dichiara la contumacia.

Il caso è stato deciso con sentenza del 27.07.2015 dal Giudice di pace di Napoli – nella persona della Dott.ssa Rosetta Miele -, che ha condannato la Società G. srl al il rimborso della somma pagata per l’acquisto di due “coupon” a titolo di risarcimento danni patrimoniali, oltre al risarcimento danni non patrimoniali, e al pagamento delle spese processuali.

Alla base della predetta statuizione, vi è la prova testimoniale offerta dal Sig. Luca – fidanzato della Sig.ra Chiara – , il quale confermava di aver avuto diversi contatti telefonici con la struttura alberghiera de quo, e che, peraltro, pur disponendo di e-mail di conferma di prenotazione, all’avvicinarsi della partenza, contattava l’albergo e scopriva che all’indirizzo indicato vi era ben altra struttura, venendo altresì a conoscenza che A. Resort non esisteva più e che la seconda struttura aveva messo a disposizione delle proprie camere al fine di ultimare i suddetti coupon; inoltre gli veniva proposto di soggiornare in quest’ultima struttura ma a tariffa intera ordinaria.

A questo punto, il Sig. Luca chiedeva rimborso del coupon, senza mai ottenere esito positivo. A parere dell’on.le Giudicante appareva quindi evidente la responsabilità della Società G. srl, la quale avrebbe dovuto controllare la veridicità delle informazioni presenti sulle brouchure prima di consigliare tali pacchetti ai consumatori. Pertanto, riteneva sussistente la responsabilità del prestatore del servizio che assume un’obbligazione di risultato e che nel caso di specie aveva fornito un alloggio non conforme alle richieste e a quanto ragionevolmente poteva attendere un turista di media aspettativa come la Sig.ra Chiara. Il convenuto G. srl si era quindi reso inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, non dimostrando l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Inoltre, l’On.le Giudicante riteneva che l’istante abbia dimostrato di aver subito un pregiudizio sostanziatosi nel disagio e nell’afflizione di non aver potuto godere delle vacanze come occasione di piacere, svago o riposo, oltre ai sofferti disagi psicologici; per di più, il gradevole svolgimento della vacanza, si qualifica come un valore degno di tutela e pertanto, il danno conseguente al suo mancato godimento, assume una specificità tale da giustificarne l’indennizzo. Tale danno viene qualificato quale danno morale, sulla base della giusta interpretazione dell’art.5 della Direttiva n.90/3I4/CEE, data dalla Corte di Giustizia con sentenza n.168 del 12.3.2002: il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio “tutto compreso”.

Per tali motivi, l’Ill.mo Giudice di Pace di Napoli ha condannato la Società G. srl – in persona del legale rappresentante p.t. -, al pagamento in favore della Sig.ra Chiara della somma di €598,00 ci cui €98,00 per il rimborso della somma pagata per l’acquisto di due “coupon” a titolo di risarcimento danni patrimoniali, ed €500,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali.

16/10/2015

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza 06/10/2015 n° C‑362/14 formula due importanti conclusioni, una di carattere procedurale e l’altra di carattere sostanziale che potranno incidere sul regime giuridico dei social network.

Il caso di specie è quello di un cittadino austriaco il sig. Maximilian Schrems, utente di Facebook dal 2008, che presenta una denuncia presso l’autorità irlandese di controllo ritenendo che, alla luce delle rivelazioni manifestate nel 2013 dal sig. Edward Snowden, in merito alle attività dei servizi di intelligence negli Stati Uniti (in particolare della National Security Agency, o «NSA»), il diritto e le prassi statunitensi non offrono una tutela adeguata contro la sorveglianza svolta dalle autorità pubbliche sui dati trasferiti verso tale paese. L’autorità irlandese respinge la denuncia, con la motivazione che, in una decisione del 26 luglio 2000, la Commissione Europea aveva ritenuto che, nel contesto del cosiddetto regime di “approdo sicuro” (Safe Harbor), gli Stati Uniti garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti.

A seguito di tale decisione l’Alta Corte di giustizia irlandese, investita della causa, si rivolge alla Corte di Giustizia al fine di sapere se questa decisione della Commissione produca effettivamente la conseguenza di impedire ad un’autorità nazionale di controllo di indagare su una denuncia con cui si lamenta che un paese terzo non assicuri un livello di protezione adeguato e, se necessario, di sospendere il trasferimento di dati contestato.

La Corte di Giustizia innanzitutto chiarisce un’importante questione di carattere procedurale, statuendo che l’esistenza di una decisione della Commissione che dichiara che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti, non può sopprimere e neppure ridurre i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo in forza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva. Tuttavia, la Corte ricorda che solo essa è competente a dichiarare invalida una decisione della Commissione, così come qualsiasi atto dell’Unione. Di conseguenza, qualora un’autorità nazionale o una persona ritenga che una decisione della Commissione sia invalida, tale autorità o cittadino deve potersi rivolgere ai giudici nazionali affinché, nel caso in cui anche questi nutrano dubbi sulla validità della decisione della Commissione, possano rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia. Pertanto, in ultima analisi è alla Corte che spetta il compito di valutare se una decisione della Commissione sia valida o meno. Entrando nel merito della questione sollevata dal sig. Schrems, secondo la Corte il regime americano dell’approdo sicuro rende così possibili ingerenze da parte delle autorità pubbliche americane nei diritti fondamentali delle persone, e la decisione della Commissione non menziona l’esistenza, negli Stati Uniti, di norme intese a limitare queste eventuali ingerenze, né l’esistenza di una tutela giuridica efficace contro tali ingerenze.

Anche da un punto di vista sostanziale la Corte riconosce che nel diritto dell’Unione non può essere considerata accettabile una normativa che autorizzi in maniera generalizzata la conservazione dei dati personali di tutte le persone i cui dati sono trasferiti dall’Unione verso gli Stati Uniti senza che sia operata alcuna differenziazione, limitazione o eccezione. D’altro canto una normativa che consenta alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche deve essere considerata lesiva del contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata.

Tutte queste argomentazioni giustificano, quindi, la decisione della Corte di Giustizia circa l’invalidità della decisione della Commissione del 26 luglio 2000.

Tale sentenza comporta, quindi, la conseguenza che l’autorità irlandese di controllo dovrà esaminare la denuncia del sig. Schrems con tutta la diligenza necessaria e decidere se, in forza della direttiva, occorre sospendere il trasferimento dei dati degli iscritti europei a Facebook verso gli Stati Uniti perché tale paese non offre un livello di protezione dei dati personali adeguato.

Con tale sentenza si apre, quindi, una breccia nel solido sistema di conservazione e diffusione dei dati personali, per finalità commerciali, proprio di Facebook come di altre reti sociali, senza alcun rispetto dei diritti fondamentali delle persone. La strada, a parere di che scrive è ancora molto lunga e le insidie sono tantissime, ma almeno la Corte di Giustizia ha fissato alcuni punti fermi.

Tutelare i propri dati personali nel Web 2.0 appare un’impresa sempre più ardua, al punto che in molti si chiedono se sia opportuno parlare ancora di privacy. Non molto tempo fa Mark Zuckerberg intervistato da TechCrunch ha illustrato il proprio punto di vista, definendola un concetto superato, svuotato del suo significato nell’era del Web 2.0, in cui la volontà di custodire le proprie informazioni cederebbe il passo a quella di condivisione. Tale affermazione è basata su un concetto non comprensibile: la libera gestione della propria privacy si fonda su di un elemento essenziale, ossia la consapevolezza, mentre è evidente che un’altissima percentuale degli utenti Facebook abbia, al contrario, una scarsa coscienza delle conseguenze derivanti dalla condivisione delle proprie azioni, esponendosi in questo modo a rischi non previsti.

In tal senso devono essere anche inquadrati gli emergenti concetti della Privacy by Design e della Privacy by Default che ormai sono annoverati tra i principi ispiratori dell’emanando Regolamento Europeo. Tali principi rappresentano la nuova dimensione della privacy che trae le sue origini dall’innovazione tecnologica e dal progresso delle comunicazioni elettroniche. L’evoluzione, quindi, tocca anche il settore della privacy rispetto alla tradizionale e primaria configurazione con il riferimento alle PET (acronimo di Privacy Enhancing Technologies) che costituiscono le tecnologie utilizzate per migliorare il diritto alla privacy. Ovviamente tali tecnologie vengono considerate in maniera neutra, ovvero senza alcuna connessione con specifiche fattispecie.

Tale nuova concezione trova il suo fondamento nel principio di necessità consacrato dall’art. 3 del Codice per la protezione dei dati personali, principio che deve essere inteso in duplice senso: non solo necessità di ricorrere all’utilizzo del dato personale solo in casi estremi, ma necessità anche di strutturare i servizi che utilizzano nuove tecnologie in modo tale da garantire il rispetto della riservatezza degli utenti. Insomma, finalmente si fa strada la necessità di concepire una “coscienza della privacy” da parte di tutti che possa prevenire successivi interventi sanzionatori delle Autorità preposte.

14/10/2015

Il lavoro accessorio è quello che dà luogo per il lavoratore a compensi complessivi nell’arco di un anno contenuti entro i seguenti limiti:

– euro 7.000 netti, con riferimento alla totalità dei committenti;

– euro 2.000 netti, con riferimento a ciascun committente imprenditore o professionista.

Nel regime generale la nozione si basa unicamente su limiti quantitativi, tranne in agricoltura in cui opera una specifica definizione, trattandosi infatti di:

– attività occasionali rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario;

– attività agricole in favore di soggetti con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a euro 7.000, da parte di qualsiasi soggetto purché non iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nella generalità dei settori produttivi da parte di tutti i soggetti, anche se già occupati in altra attività subordinata o autonoma, compresi gli studenti, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Questi ultimi, tuttavia, non possono superare il limite di compensi di euro 3.000, in luogo del limite ordinario di euro 7.000.

I committenti di un rapporto di lavoro accessorio possono essere sia soggetti privati e assimilati (es. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), condomini) che imprenditori, liberi professionisti e società. Il committente pubblico può ricorrere al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa sul contenimento delle spese di personale e, se previsto, dal patto di stabilità interno.

Il D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto l’espresso divieto di ricorrere al lavoro accessorio nell’esecuzione di appalti di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi che saranno individuate con successivo Decreto del Ministero del Lavoro. A nostro avviso, tale previsione conferma retroattivamente la legittimità del ricorso al lavoro accessorio nell’ambito dell’utilizzazione indiretta di manodopera prima dell’entrata in vigore del Decreto. Per l’instaurazione del lavoro accessorio non è prevista la forma scritta del contratto. Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso, purché prima dell’inizio dell’attività), il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INPS i propri dati, quelli del prestatore di lavoro, le date presunte di inizio e fine della prestazione, i giorni/periodi di effettiva prestazione e la tipologia di attività da svolgere. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, attraverso:

– il sito www.inps.it;

– il Contact Center, chiamando il numero gratuito 803.164.

L’Istituto provvede in tempo reale a trasmettere all’INAIL tutte le comunicazioni ricevute.

Il Decreto ha introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori e professionisti di comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche (anche via sms o posta elettronica), prima che inizi la prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che, nelle more dell’attivazione della procedura telematica, la comunicazione in questione sarà effettuata all’INPS secondo le attuali procedure già in vigore. Le prestazioni di lavoro accessorio sono remunerate esclusivamente attraverso buoni (voucher), numerati e datati, il cui valore nominale è fissato con D.M., tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Attualmente il valore nominale dei voucher è pari a euro 10,00 lordi per un’ora di prestazione lavorativa e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La nuova formulazione dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 parrebbe riferire la valorizzazione oraria, la numerazione progressiva e la datazione solo ai buoni acquistati dall’imprenditore e dal professionista, i quali sono tenuti ad acquistarli telematicamente. Per i committenti privati e assimilati non vi è la stessa specificazione; tuttavia, a nostro avviso, poiché non vi sono tipologie diverse di buoni, il valore orario, la numerazione progressiva e la datazione riguardano tutte le tipologie di voucher. Il valore nominale dei buoni comprende la contribuzione a favore della Gestione Separata INPS (13%) e quella a favore dell’INAIL (7%), nonché un compenso all’INPS per la gestione del servizio.

I compensi percepiti dal prestatore di lavoro accessorio sono totalmente esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del soggetto; sono invece computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

12/10/2015

“I problemi tecnici derivanti della manutenzione non sono motivo per dispensare il vettore aereo dalla compensazione economica in favore dell’utente, a meno che non si tratti di vizio occulto di fabbricazione”.

E’ quanto stabilito dalla sentenza 17/09/2015 della Corte di Giustizia Europea (Sezione IX, C-257/14) che ricostruisce il tessuto normativo della materia per approdare al suddetto principio. Ai sensi della Convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono sui vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è determinato da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, a fronte rischi per la sicurezza, o di scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo. Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale anche il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli, anche se tutte le ragionevoli misure fossero state adottate dal vettore aereo interessato per evitare gli stessi.

L’articolo 13 del Regolamento n. 261/2004 enuncia quanto segue: «Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto, di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto, di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile».

Ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin Hermann (C 549/07, EU:C:2008:771 ), un problema tecnico può rientrare nel novero delle “improvvise carenze del volo”; le circostanze collegate a detto evento possono tuttavia essere considerate “eccezionali” se riguardano un evento che non sia inerente al regolare esercizio delle attività del vettore aereo e sfugga al suo effettivo controllo, per la sua natura o per la sua origine, e questo è indicato ai sensi del punto 23. Secondo il punto 24 della medesima sentenza, risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, pertanto siffatti problemi tecnici, di per sé, non possono costituire circostanze eccezionali, ai sensi del punto 25.

Orbene, nell’esercizio della loro attività, i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili. Così, i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé «circostanze eccezionali» ex articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (in tal senso, sentenza Wallentin Hermann, C 549/07). Ciò considerato, tuttavia determinati problemi tecnici possono rientrare in queste circostanze eccezionali. Per esempio, nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo in questione, o una competente autorità, rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentino un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli.

Va inoltre precisato che anche quando un vettore aereo ritenga di poter far valere la colpa del fabbricante di determinate parti difettose, l’obiettivo principale del regolamento n. 261/2004, consistente nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, impedisce al vettore stesso di poter giustificare il suo eventuale rifiuto di compensare i passeggeri che hanno subito gravi disagi, adducendo la sussistenza di una «circostanza eccezionale». Al riguardo occorre ricordare che gli obblighi assolti in forza di questo regolamento non compromettono il diritto di detto vettore di chiedere il risarcimento a chiunque abbia cagionato il ritardo, compresi i terzi, come prevede l’articolo 13. Siffatto risarcimento è quindi idoneo ad attenuare o persino a cancellare l’onere finanziario sopportato dallo stesso vettore a causa di detti obblighi.

Pertanto, non si può escludere, prima facie, che l’articolo 13 del regolamento possa essere fatto valere e applicato nei confronti di un fabbricante imputabile di colpa, al fine di ridurre, o addirittura di eliminare, l’onere finanziario sopportato da un vettore aereo in conseguenza degli obblighi che gli derivano dal regolamento stesso.

09/10/2015

Dall’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, n. 17731, emerge che sebbene il giudice possa, ai sensi dell’art. 1384 del c.c., valutare nel merito l’eccessiva onerosità della stessa, non può limitarsi solo ed esclusivamente alla riduzione della clausola, ma deve altresì motivare in fatto e in diritto le considerazioni che hanno condotto alla riduzione dell’importo.

Relativamente alla funzione della clausola penale occorre precisare, così come emerge anche dalla circostanza oggetto di ordinanza, questa è di tipo liquidatoria e pertanto consiste in una precostituzione pattizia del risarcimento del danno. Nel caso specifico si è verificata la circostanza per la quale il Tribunale di Roma con decreto del 13.03.2013, accoglieva l’opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare, proposta dalla Scuola Media Statale “Paolo Stefanelli” per ottenere l’ammissione al passivo del Fallimento della S.r.l. Cigni e riscuotere il proprio credito a titolo di penale, per non aver adempiuto alle obbligazioni scaturite dal contratto.

Il giudice del Tribunale di Roma accertava che l’inadempimento si era verificato e accoglieva la richiesta del Fallimento di riduzione della penale, quantificata ai sensi dell’art. 1226 c.c., dunque quantificata in via equitativa senza però motivarne i presupposti. Alla luce delle decisioni del tribunale di Roma, la parte opponente procedeva con ricorso per cassazione per due motivi: la violazione dell’art. 1384 c.c. e sotto il profilo del vizio di motivazione.

La Corte di Cassazione afferma che l’apprezzamento del giudice di merito relativamente all’eccessiva onerosità dell’importo fissato dalle parti con la clausola penale, non solo, ma anche la riduzione equitativa dello stesso importo, in realtà non è passibile del sindacato di legittimità se fondato sull’interesse del creditore all’adempimento alla data di stipulazione del contratto, indipendentemente dalla corrispondenza effettiva con l’entità del danno.

Nella circostanza per cui è causa, la Corte osserva che il giudice ha totalmente omesso di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto a considerare eccessiva la clausola penale medesima. E ancora, poiché il decreto emesso dal Tribunale di Roma non contiene alcun cenno alle pattuizioni contrattuali originarie e alle contestazioni fatte in concreto dal fallimento e neanche della valutazione dell’interesse della parte creditrice, decide di accogliere il ricorso cassando il decreto impugnato rinviandolo al tribunale di Roma.

07/10/2015

L’agenzia per la protezione ambientale (Epa) statunitense ha ordinato il richiamo di quasi 500mila veicoli della casa tedesca, accusandola di aver infranto la legge attraverso l’installazione di un software che permetteva di aggirare gli standard ambientali per la riduzione dello smog. Si tratta di 482.000 vetture diesel vendute negli Stati Uniti dal 2009 al 2015 e nello specifico di Volkswagen Jetta, Beetle, Golf, Passat, e Audi A3.

Creato per occultare l’emissione di monossido di azoto, il software, nel momento in cui la vettura era sottoposta alle analisi di valutazione delle emissioni nocive dei motori diesel, le faceva apparire di valore inferiore rispetto a quello reale . “Usare un impianto di manipolazione nelle macchine per eludere gli standard ambientali è illegale, è una minaccia alla salute pubblica” ha dichiarato Cynthia giles, funzionaria dell’Epa. Come ha calcolato il Guardian, il quotidiano britannico, infatti, se le 482.000 auto richiamate dal gruppo Volkswagen hanno percorso la media dei chilometri percorsi in un anno da un veicolo negli Stati Uniti, hanno riversato nell’atmosfera tra le 10.392 e le 41.571 tonnellate di gas tossico, invece delle previste 1.039 tonnellate annuali. La società, continua il Guardian, ha ammesso che il software potrebbe essere presente in 11 milioni di veicoli venduti in paesi di tutto il mondo, per una quota aggiuntiva di emissioni tra 237.161 e 948.691 tonnellate di ossidi di azoto l’anno.

Aperto il vaso di Pandora, non solo l’Antitrust, ma anche i consumatori e i loro rappresentanti legali affilano le armi e all’indomani del dieselgate, lo scandalo delle emissioni truccate, ha travolto rapidamente le sponde comunitarie. Tra le azioni più significative, quella del Tribunale di Parigi ha accusato l’azienda di truffa, definendo il caso un “attentato alla salute pubblica”. Il segretario regionale ai trasporti ha sporto denuncia nei confronti della compagnia. Si stagliano Avvocati tedeschi in difesa dei risparmiatori : lo studio legale Tilp ha avviato (presso il Tribunale di Braunschweig) una causa in difesa degli azionisti, colpiti nei risparmi da un deprezzamento che in breve tempo è divenuto vertiginoso. Dall’ inizio dell’ anno il titolo Volkswagen ha segnato un -49% a Francoforte, con il grosso della flessione che è avvenuto proprio nelle ultime due settimane, all’indomani dello scoppio del caso delle emissioni truccate. Ora lo studio si è schierato a tutela degli investitori, nel tentativo di risarcirli.

In Svizzera l’avvocato Jacques Roulet, riporta Bloomberg, ha sporto denuncia per frode nei confronti della compagnia. Berna ha deciso che a partire dal 5 ottobre i concessionari del Gruppo non potranno più vendere le vetture con i motori diesel omologati Euro 5, si tratta di un provvedimento che, secondo le stime, riguarderebbe circa 130.000 veicoli. Come se non bastasse, il governo giapponese ha ordinato un’inchiesta sui maggiori produttori di automobili locali (Toyota, Nissan, Mazda e Mitsubishi) e sugli importatori di marchi europei per verificare se i loro veicoli rispettino gli standard sulle emissioni di gas inquinanti. Misure analoghe sono già state adottate da vari altri Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Corea del Sud. I risultati dei controlli, ha annunciato il ministro dei Trasporti, Akihiro Ohta, verranno consegnati venerdì prossimo. Secondo quanto riporta Bloomberg, anche la Svezia starebbe valutando una sua indagine.

Il moltiplicarsi delle azioni legali nelle ultime ore non sta lasciando indifferenti i mercati: anche oggi il titolo sta accusando un -4% a Francoforte, per un valore che si aggira attorno ai 100 euro (dopo essere sceso sotto i 92 nel corso della seduta odierna). Una situazione ancora in divenire, cui Wolfsburg intende porre rimedio quanto prima: secondo un’agenzia della tedesca Dpa, è stata convocata una nuova riunione straordinaria del board per il prossimo mercoledì.

Volkswagen si prepara così ad entrare nella storia dei richiami automobilistici: il nuovo amministratore delegato, Matthias Mueller, ha affermato che “nei prossimi giorni” verranno fatte rientrare dai concessionari le automobili dotate del software dello scandalo, affinché venga rimosso. Tuttavia secondo il quotidiano economico Handelsblatt, l’azione potrebbe non essere sufficiente, ed il governo tedesco si prepara a potenziare lo strumento della class action a partire dal 2016.

A livello comunitario, la Commissione ricorda che in questo campo il suo compito è quello di legiferare, insieme al Consiglio e al Parlamento e la responsabilità dell’applicazione delle norme è delegata, invece, agli stati membri. A questo proposito, si discute nell’esecutivo comunitario se sia possibile invece, per la stessa Commissione ottenere poteri investigativi, come nell’ambito della concorrenza, senza modificare i Trattati. Le diatribe non hanno ancora condotto a decisioni concrete e definitive.

Le conseguenze della vicenda Volkswagen invitano a far riflettere il mondo della mobilità a quattro ruote: si tratta di uno scandalo di portata epica, che potrebbe costituire quella spinta necessaria alla ricerca e allo sviluppo di diverse e più pulite soluzioni per la propulsione, nel rispetto della tutela dell’ambiente.

03/10/2015

Il 23/09/2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo Decreto attuativo del Jobs Act (il D.Lgs. n. 151/2015) che, tra le varie novità, contiene una radicale modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, articolo che sin dagli anni ’70 poneva un generale divieto per il datore di lavoro di controllare a distanza l’attività dei propri lavoratori, attraverso impianti audiovisivi e altre apparecchiature.
Il divieto dei controlli a distanza era tuttavia temperato dalla possibilità per il datore di lavoro di raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali o in difetto di accordo, mediante un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, che consentisse l’installazione di questi strumenti per assolvere ad esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro.
Stando al tenore letterale della precedente versione dell’art. 4, la procedura doveva essere necessariamente implementata anche per quegli strumenti, quali il telefono cellulare e il GPS montato nelle auto aziendali, che consentissero, oltre al consueto utilizzo per fini lavorativi, il controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Il nuovo art. 4, se da un lato lascia pressoché inalterata la disciplina generale dei controlli a distanza, dall’altro introduce alcune rilevanti novità per quanto riguarda i controlli effettuati mediante gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (smartphone, smartwatch, tablet, laptop e navigatore satellitare installato nelle auto, per citarne alcuni) e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (badge e non solo). Tali novità consistono in primo luogo nella legittimità “in re ipsa” degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, non richiedendosi più in capo al datore di lavoro alcun onere autorizzatorio preventivo (di natura sindacale o amministrativa), e in secondo luogo – ed è questo il punto più rilevante della modifica – nell’utilizzabilità delle informazioni raccolte mediante tali strumenti a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche disciplinari.
L’utilizzo delle suddette informazioni non è tuttavia incondizionato, si individuano infatti due limitazioni non di poco conto:
• l’obbligo di fornire al lavoratore interessato adeguata informazione delle modalità d’uso di tali strumenti di lavoro;
• il rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).
S’impone pertanto alle aziende e ai datori di lavoro che vogliano utilizzare tali dati, di dotarsi al più presto di policy interne (o di adeguare quelle già esistenti) che disciplinino in maniera puntuale l’utilizzo degli strumenti informatici in dotazione ai propri dipendenti e chiariscano a questi ultimi, in maniera trasparente, la possibilità e le modalità di effettuazione dei controlli.
Tali policy dovranno essere necessariamente redatte non solo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ma anche in conformità ai provvedimenti e le linee guida dettate dal Garante per la protezione dei dati personali. Queste ultime infatti già impongono ai datori di lavoro, ad esempio con riferimento all’utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel rapporto di lavoro, l’adozione di policy interne e la predisposizione di misure organizzative e tecnologiche idonee a limitare al minimo l’acquisizione e l’utilizzazione dei dati personali dei lavoratori, in ossequio ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.
I datori di lavoro dovrebbero infine valutare attentamente l’opportunità di ottenere il consenso espresso da parte dei lavoratori al trattamento dei loro dati personali, anche di quelli potenzialmente sensibili, quali le opinioni politiche o l’orientamento sessuale, acquisiti mediante l’utilizzo di strumenti leciti di controllo a distanza.
Un’ultima novità, introdotta dal D.lgs 151/2015, riguarda la modifica dell’art. 171 del Codice per la tutela dei dati personali (D.lgs 196/2003): tale norma, che estendeva le sanzioni penali previste dall’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori (l’ammenda fino a Euro 1.549 e l’arresto fino ad un anno) alla violazione delle disposizioni di cui all’art 4 del medesimo Statuto, è stata riscritta richiamando unicamente i primi due commi dell’art. 4 e lasciando quindi priva di sanzione penale l’ipotesi di utilizzo illegittimo da parte del datore di lavoro delle informazioni raccolte mediante gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.

03/10/2015

La Cassazione penale, sez. I, nella sentenza n. 35912/2015, focalizza la propria attenzione sulla natura giuridica e ratio del reato continuato (ex art. 81 cod. pen.): il caso riguarda l’omesso versamento dell’imposta da parte del rappresentante legale di una società che propone ricorso avverso due distinti decreti penali di condanna.

Nel merito il G.I.P. rigetta la richiesta di concessione del beneficio relativo alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (ex art. 175 cod. pen.) valutando inoltre che le omissioni, poste in essere per più periodi di imposta non concernono un unico disegno criminoso, pertanto viene altresì negata la configurabilità del reato continuato (exart. 81 cod. pen.). La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale conferma l’operato del G.I.P. precisando che l’interpretazione data sulla fondatezza dell’unico momento volitivo dell’agente deve essere lasciata al ragionevole apprezzamento del giudice di merito. Nella fattispecie l’omesso versamento dell’imposta deriva dalla gravissima situazione economica dell’obbligato, il quale è costretto a porre in essere più comportamenti omissivi riguardanti la violazione del medesimo precetto normativo. Secondo il giudice di merito, tali circostanze, non sono da ritenere sufficienti ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen. (c.d. reato continuato).

Nel caso di specie l’omogeneità delle violazioni, modalità di condotta, tipologia di reato e bene offeso tutelato dall’ordinamento non conciliano con il medesimo disegno criminoso, perché la continuazione del reato trova il suo fondamento nell’elemento psicologico dell’agente, in quanto è indispensabile che i diversi reati siano accumunati da un unico scopo voluto dal medesimo soggetto. Tale condizione non si è avverata nella vicenda in esame, dato che la mancata disponibilità monetaria non rappresenta una fattispecie imprevista e non prevedibile. Di conseguenza, a nulla vale la continuità della condotta nel tempo che offende il medesimo bene giuridico, perché l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. presuppone anche la decisiva rilevanza dell’omissione rapportata all’unicità volitiva del soggetto. Ciò esige che l’insieme delle singole condotte illecite devono rientrare nello stesso programma generato nel perseguimento dell’obiettivo specifico voluto.

A ben vedere, l’accertamento del suddetto scopo è da valutare nel suo progetto ab origine, secondo il ragionevole apprezzamento del giudice di merito. Ne consegue che l’interpretazione operata dal G.I.P. è indiscutibile, in quanto sorretta da un’adeguata motivazione logica vista l’assenza di prova certa che le singole condotte del soggetto facciano parte di un unico quadro operativo meditato e realizzato in un periodo successivo. Ciò posto, in fase giudiziale l’accertamento del nesso di causa è ineludibile e, pertanto, agli occhi dell’interprete viene data una chiave di volta unica basata sulla certezza della legge scientifica anziché probabilistica, c.d. “more likely that not”, ovvero “più probabile che non”. D’altronde, la più recente dottrina si è orientata in maniera molto pragmatica esprimendo fiducia verso la scienza attraverso la ricerca dell’esistenza del nesso di causalità in base alle leggi scientifiche.

Alla luce di quanto emerso, la reiterata condotta omissiva e la realizzazione del medesimo reato non possono essere valutati come elementi sufficienti per la configurabilità dell’art. 81 cod. pen. D’altronde, la qualificazione giuridica della fattispecie come reato continuato necessita anche di un disegno criminoso unico progettato ab origine, ovvero prima che l’agente ponga in essere la violazione del precetto normativo.

Certamente il comportamento del soggetto determina una legittima riflessione sull’applicazione o meno dell’art. 81 cod. pen., tuttavia i giudici di legittimità si esprimono chiaramente sul punto confermando la scelta operata dal giudice di merito.

01/10/2015

A fronte di una mancata specifica disposizione normativa, spetta ai singoli Giudici individuare e classificare le “spese straordinarie” .
In taluni casi se ne dispone l’inclusione in via forfettaria nell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario. Sul punto è poi intervenuta una pronunzia della Corte di Cassazione dell’8/06/2012 n. 9372, la quale ha espressamente statuito che: «…la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 codice civile e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”. Si individua un carattere essenziale della voce “spesa straordinaria” che rende inapplicabile quindi un’eventuale forfetizzazione all’interno dell’assegno di mantenimento “ordinario”, ovvero l’imprevedibilità o eccezionalità della spesa, che rende di fatto non quantificabili e determinabili in anticipo le voci di tale categoria.

Le spese di natura scolastica del minore rientrano per la giurisprudenza maggioritaria in quelle di natura ordinaria (libri di testo, cancelleria, vestiario necessario per l’attività sportiva scolastica). Sulle spese per il vitto scolastico (la c.d. mensa) vi sono diverse pronunzie contrastanti da parte dei singoli Tribunali. La questione proprio a causa di tali divergenze interpretative è stata più volte sottoposta all’attenzione delle Suprema Corte. A questo di aggiunge che l’errata e/o opposta interpretazione delle voci di spesa da parte dei coniugi o della coppia è un elemento di inflazione dei procedimenti: al fine di fronteggiare tale problematica, molti Tribunali hanno stilato unitamente alle associazioni forensi e ai consigli dell’ordine territoriali delle linee guida, o dei veri e propri protocolli diretti all’identificazione e suddivisione delle spese straordinarie, individuando talvolta delle sottocategorie che ne consento un’ulteriore frammentazione in “necessarie” e “non necessarie”.

L’Ordine degli Avvocati di Roma grazie al lavoro di una commissione costituita ad hoc unitamente ai giudici della sezione Famiglia del Tribunale di Roma ha recentemente elaborato e sottoscritto un protocollo di intesa sulle spese straordinarie. Il principio alla base di tale documento è rappresentato dalla considerazione che alcune voci di spesa sono classificate come straordinarie non solo perché oggettivamente imprevedibili nell’an ma anche perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum se attengono ad esigenze episodiche o saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto sono la conseguenza di scelte già concordate dai coniugi (es: libri di testo, acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti e importanti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Si allega il Protocollo del Tribunale di Roma

28/09/2015

La Corte costituzionale nella sentenza 16/07/2015 n° 169 valuta la legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 8 del decreto legislativo 23/11, come reintrodotto dall’art. 5, comma 1-ter, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, riguardante gli effetti giuridici dei contratti di locazione registrati tardivamente.

La norma, già dichiarata incostituzionale con sentenza 50/14, è stata oggetto di un intervento legislativo che riteneva efficaci, invece, fino alla data del 31/12/2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi del comma dichiarato illegittimo.

Secondo i Giudici di merito, la nuova norma contrasterebbe anzitutto con l’art. 136 Cost. dal momento che si tratta di una norma già oggetto di dichiarazione di incostituzionalità; con l’art. 3 Cost., perché con l’introduzione di un limite temporale avrebbe favorito un ingiustificato regime discriminatorio; ed infine con l’art. 42 Cost. poiché l’imposizione di un canone catastale rappresenterebbe un’imposizione contrattuale a carattere sanzionatorio, che si tradurrebbe in una compressione del diritto di proprietà.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio, al contrario non vi sarebbe alcuna violazione delle norme costituzionali. Più precisamente nessuna violazione dell’art. 136 Cost, dal momento che la precedente declaratoria è pronunciata per eccesso di delega; né dell’art. 3 Cost., poichè la ratio della norma è quella di introdurre un regime transitorio che avrebbe la finalità di far addivenire a epiloghi transattivi i numerosi giudizi in materia; infine neppure dell’art. 42 Cost., poiché altro scopo della norma è quello di fronteggiare una mera situazione di emergenza.

Secondo la Consulta la questione è fondata per i motivi che seguono:

1-Anzitutto si evidenzia che la norma, introdotta a seguito della declaratoria di illegittimità contenuta nella sentenza 50/2014, secondo quanto dichiarato dal legislatore stesso nel preambolo, sia volta a fronteggiare un’emergenza abitativa e a rilanciare il mercato delle costruzioni, nel contesto di una norma originariamente rubricata lotta all’occupazione abusiva di immobili”.

2-Dai lavori parlamentari emerge che la ratio sottesa è quella di tutelare i soggetti che hanno applicato la legge, poi soggetta ad incostituzionalità, permettendo agli inquilini di beneficiare di una prorogatio che altrimenti non avrebbe trovato applicazione.

A ppare di tutta evidenza come il Parlamento non abbia provveduto a disciplinare nuovamente la peculiare tematica degli affitti, rielaborando la disciplina sulla base dei vizi già additati dalla Corte. Ispirandosi alla costante rigida applicazione dell’art. 136 Cost. la Corte afferma che se da un lato non può una pronuncia giurisdizionale sostituirsi alla volontà legislativa, dall’altro neppure può il legislatore vanificare la validità della stessa con l’introduzione di una legge che reintroduca, sia pure in via transitoria, la norma già dichiarata illegittima.

La norma, quindi, viene dichiarata illegittima perché posta in violazione dell’art. 136 Cost.

22/09/2015

Indennità integrativa speciale e pensione di reversibilità.

06/03/2009

L’istituto della revocazione nel processo tributario: i recenti indirizzi giurisprudenziali.

06/03/2009

Il regime fiscale degli interessi passivi nella determinazione del reddito delle imprese che possiedono beni immobili non strumentali.

06/03/2009

Contratto di agenzia e patto di non concorrenza.

06/03/2009

Limitazioni di responsabilità nel contratto di trasporto.

05/03/2009

Risarcimento dei danni per infiltrazioni d’acqua dal lastrico solare.

05/03/2009

Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto un’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, ad agire nei confronti dell’impresa assicuratrice. Lo scopo della norma è quello di fornire uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’ impresa assicuratrice.

Si tratta di una normativa oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che tuttavia non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008. La Consulta ha dichiarato infatti la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost., ritenendo che detta norma si limiti soltanto “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

L’azione di cui all’art. 141 si fonda sul fatto che il trasportato (art. 122 comma 2 d.lgs. 209/2005) abbia subito un danno a causa di un illecito verificatosi durante la circolazione ed è il d. lgs 209/2005 ‘art. 122 comma 2 che prevede che l’assicurazione debba obbligatoriamente prevedere la copertura di tale danno. Se a quest’ultima non si accompagnasse quella dell’art. 141, che abilita all’azione diretta, la garanzia assicurativa non si sarebbe potuta esercitare. L’accertamento della colpa è quindi al di fuori della previsione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni dal momento che la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. In questo modo, quindi, il legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento.

La Corte, inoltre, coglie l’occasione per sottolineare che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”: Cass. Civ. n. 19963 del 30/08/2013).

16/09/2015

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, nella sentenza 03/07/2015 n° 13693, chiarisce che incombe sul lavoratore, che lamenti di avere subito a causa dell’attività svolta un danno alla salute, l’onere di allegare e provare l’esistenza dello stesso e la nocività dell’ambiente lavorativo. Solo fornendo la dimostrazione di tali circostanze, infatti, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare, al contrario, di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi di tali eventi e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Il caso in esame è quello di una dipendente che in conseguenza ad una pluralità di comportamenti del datore di lavoro qualificati dalla stessa come “mobbing”, respingeva le lamentele mossale per difetto di prova in ordine alla sussistenza della condotta vessatoria. Uniformandosi alla giurisprudenza più remota, la Corte precisa come “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:

a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr Cassazione Civile del 6 agosto 2014 n. 17698)”. Secondo gli Ermellini, la ricorrente avrebbe omesso di allegare e quindi dimostrare i fatti lamentati: in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 c.c., infatti, rilevano come la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa dell’altra ai sensi dell’art. 1218 codice civile, bensì allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed annoverare le regole di condotta che ritiene essere state violate. Ha infatti l’onere di provare che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro, alle norme inderogabili di legge e alle regole generali di correttezza e buona fede o anche alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, devono essere rispettate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. civile del 11 aprile 2013 n. 8855 nonché Cass. civile del 14 aprile 2008 n. 9817).

Con la presente decisione la Corte ribadisce, altresì, un importante principio di diritto: qualora il ricorrente per Cassazione intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento ovvero di una disposizione contrattuale collettiva da parte del giudice di merito , “ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento”.

Si evidenzia quindi come sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia quella del vizio di motivazione esigono la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice.

11/09/2015

La Cassazione Civile, sez. VI, con l’ordinanza del 09/07/2015 n° 14368, esamina la controversia avente ad oggetto il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza del 14/04/2014: il Tribunale di Terni declinava la competenza dell’ a.g.o. a favore di quella degli arbitri, in virtù di una clausola compromissoria prevista dall’art. 23 del contratto di appalto, fissando un termine per la riassunzione del processo davanti al “collegio arbitrale”.
Dovendosi svolgere il procedimento secondo lo schema dettato dell’art. 380 ter c.p.c., si richiedeva al Pubblico Ministero di formulare le sue conclusioni: questi propendeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, adducendo che nella specie la clausola arbitrale doveva considerarsi irrituale, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza, anche alla stregua della sentenza della Cassazione n. 21689/2012. Successivamente al loro deposito le conclusioni sono state notificate all’avvocato del ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.
Il Collegio, preliminarmente, si domandava se l’istanza di regolamento di competenza fosse stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata, trattandosi di notifica in proprio, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, della legge 21/01/1994 n. 53 tramite posta elettronica certificata. Evidenziando che questa fosse stata eseguita dal ricorrente in data 14/05/2014, affermava (erroneamente) il seguente principio di diritto:
“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994 (introdotta dall’art. 16-quater del d.l. n. 169 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto d.l. dall’art. 1, comma 19, della 1. n. 228 del 2012) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”). Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 -bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.
La Suprema Corte riteneva quindi che:
1) la possibilità degli avvocati di notificare in proprio tramite posta elettronica certificata si sarebbe verificata solo dal 15/05/2014 con l’entrata in vigore delle tecniche introdotte con il provvedimento 16/04/2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
2) le notifiche tramite posta elettronica certificata eseguite prima del 15/05/2014 devono ritenersi nulle e, come nel caso di specie, ove alle stesse segua la mancata costituzione del convenuto, dovrà ordinarsi il rinnovo della stessa;
La decisione della Suprema Corte non è condivisibile in più punti: legge 21/01/1994 n. 53 con la quale veniva riconosciuta agli avvocati la possibilità di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, è stata modificata prima con la legge n. 183/2011, e poi dall’art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha mutato il decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221. In particolare, veniva introdotto il nuovo art. 16-quater che, come anticipato, modificava la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (“facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”). La citata modifica normativa introduceva significative e importanti novità circa le modalità attraverso le quali gli avvocati avrebbero potuto notificare “in proprio” gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali. Le modifiche introdotte però, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 quater comma 3 avrebbero acquisito efficacia solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal comma 2 dell’art. 16 quater con il quale dovevano essere modificate le regole tecniche (non le specifiche tecniche) previste dal DM 44/2011. Il decreto del Ministro della Giustizia, previsto dal comma 2 dell’art. 16 quater, è il DM 3 APRILE 2013 n. 48, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 9/05/ 2013 ed entrato in vigore il 24/05/2013 e non, come erroneamente asserito dalla Corte di Cassazione, il provvedimento del 16/04/2014 con il quale sono state rilasciate le specifiche tecniche (non le regole tecniche), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2014 ed entrate in vigore il 15/04/2014 che hanno sostituito quelle del 18/07/2011.
La Corte di Cassazione, per sostenere la fondatezza dell’ordinanza, esamina il comma 1 dell’art. 18 del DM 44/11 e considerando che, nell’ultima parte dello stesso, è presente il richiamo alle “specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34” afferma che “Come emerge dal comma 1 nella norma si rinviava, però, alle specifiche tecniche di cui all’art. 34.” e subordina possibilità di avvalersi della PEC per notificare in proprio ex L. 53/94 solo dopo l’emanazione e l’entrata in vigore delle citate specifiche tecniche.

E’ di tutta evidenza che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994, introdotta dall’art. 16-quater … si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014 … con il provvedimento 16 aprile 2014…) poggi su presupposti normativi erronei avendo il Collegio sbagliato nel ritenere che il decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater fosse il provvedimento del 16 aprile 2014 (entrato in vigore il 15 maggio 2014) e non il DM 48/13 entrato in vigore il 24 maggio 2013. La Corte ha inoltre ignorato l’esistenza normativa del DM 48/13, entrato in vigore il 24 maggio 2013, quale decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater legge 228/12.
Quindi la notifica oggetto dell’ordinanza n. 14368/2015 emanata dalla Sezione 6 della Corte di Cassazione, essendo stata effettuata il 14/05/2014 doveva essere dichiarata rituale, perfettamente valida ed efficace considerando che il DM 48/2013 che modificava l’art. 18 delle regole tecniche del DM 44/11 era già entrato in vigore alla data del 24/05/2013, così come richiesto dall’art. 16 quater legge 228/12.

08/09/2015

Scattano regole meno severe per chi non avrà regolarmente versato l’IVA o i contributi previdenziali all’Inps: il decreto sulla delega fiscale, appena approvato dal Governo, opera una sostanziale revisione delle soglie di punibilità (prima fissate oltre 50mila euro). La riforma dei reati tributari scatterà subito (15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento definitivo in “Gazzetta Ufficiale”). Le nuove norme avranno, sui contribuenti, ripercussioni positive non solo sulle violazioni future, ma anche sugli accertamenti e processi in corso, posto il cosiddetto principio del “favor rei”, ossia l’applicazione della pena più favorevole nel caso di abrogazione di una norma penale. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e tutte le novità introdotte dalle nuove norme.
Attualmente, il reato di omesso versamento di IVA scatta solo nei confronti di chi non versa un’imposta superiore a 50mila euro riferita al medesimo periodo di imposta. In tali casi, la pena prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato rientra tra quelli immediatamente archiviati per “fatto tenue”: non si applica la pena, ma il procedimento viene archiviato e la “fedina penale” resta macchiata. Con la riforma in atto, la soglia di punibilità passa da 50mila euro a 250mila euro. Questo significa che chi, per esempio, ha evaso un’imposta di 100mila euro non subirà alcuna condanna penale, ma solo l’accertamento fiscale, il recupero delle somme non corrisposte con le sanzioni e, in caso di mancato pagamento, vedrà bussare a casa Equitalia.
Ad oggi, chi non versa le ritenute previdenziali trattenute per un totale superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta rischia la reclusione è da 6 mesi a 2 anni. Anche in questo caso si rientra nella previsione del cosiddetto “fatto tenue” con non applicabilità della pena, ma con immediata archiviazione del procedimento penale. Con la riforma, invece, la soglia viene innalzata da 50mila a 150mila euro ed anche in questo caso, se le violazioni non saranno reiterate e non ci sarà abitualità del reato, si potrà beneficiare dello sconto della pena per fatto tenue.
Il reato si commetterà anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione (e non certificate).
Oggi, per far scattare la dichiarazione fraudolenta, è necessaria la presenza di due condizioni contemporaneamente
– l’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a una singola imposta, a 30mila euro;
– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deveessere superiore al 5% di quelli dichiarati ovvero è superiore a 1 milione.
La reclusione va da 1 anno e sei mesi a 6 anni.

Con le nuove norme, risponderà del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, quando congiuntamente:
– l’imposta evasa è superiore a 30mila euro,
– l’ammontare degli elementi sottratti a imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1,5 milioni o l’ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta o comunque a 30mila.
Scatterà l’aggravante (fino alla metà) se il reato è commesso dal compartecipe dell’illecito nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da professionista o da un intermediario finanziario. È necessario però che tale attività illecita avvenga attraverso l’elaborazione di modelli di evasione.
Attualmente, il reato scatta se l’imposta evasa è superiore a 50mila euro e il valore assoluto di imponibile è pari a 2milioni di euro. Oggi si passa, invece, a una soglia di 150mila euro con un valore assoluto di imponibile evaso di tre milioni.
Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, e gli errori sull’inerenza e sulla competenza. I costi non deducibili (ma realmente sostenuti) non saranno più ricompresi nell’ambito della rilevanza penale. Difatti la norma parla solo di costi “fittizi” ossia “inesistenti”: e quindi in futuro nessun costo realmente sostenuto ancorché indeducibile potrà alimentare l’imposta evasa ai fini penali.

L’omessa presentazione del 770 sostituito d’imposta consiste in una nuova tipologia di reato. Sarà, in particolare, punito per omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta (con una pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni) chi non avrà versato ritenute superiori a 50mila euro.
Sanzioni più pesanti per l’omessa presentazione della dichiarazione la sanzione viene inasprita con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.Stesso discorso per il reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili, in precedenza sanzionato con la reclusione da sei mesi a cinque anni, le pene saranno da un anno e sei mesi a sei anni.
Stesso discorso per le indebite compensazioni mediante l’utilizzo di crediti inesistenti: l’attuale delitto (articolo 10 quater) viene differenziato in base alla tipologia di illecito. Per i crediti non spettanti resta tutto inalterato, invece per i crediti inesistenti compensati, la sanzione sarà della reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia penale di 50mila euro.

07/09/2015

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, affrontano il delicato tema della risarcibilità o meno del danno tanatologico richiesto iure haereditario dagli eredi della vittima, allorquando questa sia deceduta immediatamente a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale.

Al riguardo appare opportuno evidenziare come, ai fini della risarcibilità dell’evento morte e della sua trasmissibilità agli eredi della vittima, la giurisprudenza di legittimità abbia individuato l’esistenza di tre differenti tipologie di danno:

a) danno biologico terminale;

b) danno catastrofico (o catastrofale);

c) danno tanatologico (o danno da perdita della vita).
a) Il danno biologico terminale, riscontrabile nelle ipotesi in cui tra l’evento morte e le lesioni colpose che l’hanno causata trascorre un apprezzabile lasso di tempo, prevede il risarcimento, in favore della persona offesa, per le conseguenze negative che la lesione comporta alla qualità della vita del soggetto direttamente inciso.
Si può ritenere, dunque, che il danno patito dal de cuius (nell’intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione) rientri nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. n. 18163/2007).
Il suddetto danno, che rientra nella sfera patrimoniale della vittima, risulta essere trasmissibile iure hereditatis (cfr. Cass. 22601/2013).
b) Il danno catastrofico è stato riconosciuto dalle famose sentenze di San Martino (Cass. Civ., Sez. Unite, 11.11.2008, nn. 26972/2008 e 26973/2008), che hanno ammesso la risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova e più ampia accezione.
La giurisprudenza ha definito il danno catastrofico come quel danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita (cfr., da ultimo, Cass. n. 8360/10, n. 19133/11).
Il risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere iure hereditario a condizione che sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte (cfr. Cass. n. 6754/2011); ciò significa che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente, quantomeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente le lesioni subite e l’evento morte.
c) il danno tanatologico viene considerato come danno in sé, causato dalla perdita della vita.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, sin dal 1925, ha ritenuto la non risarcibilità del suddetto danno; in merito si è espressa anche la Corte Costituzionale(Corte Cost., 27.10.1994, n. 372) che, nel dichiarare la non fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., della questione di incostituzionalità dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento iure hereditatis del “danno biologico da morte”, ha affermato il principio in base al quale, diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non può configurare una perdita (e cioè una diminuzione o privazione di un valore personale) a carico della vittima ormai non più in vita, onde è da escludere che un diritto al risarcimento del cd. “danno biologico da morte” entri nel patrimonio dell’offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, in aperto e consapevole contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale.
La citata sentenza afferma che il mancato riconoscimento del danno tanatologico in capo alla vittima ha indotto la stessa giurisprudenza ad ammettere la ristorabilità di altri e diversi “beni”.

A supporto della propria tesi, i giudici della Terza Sezione riferiscono che in dottrina si è criticamente osservato che il riferimento ai danni terminali (biologico, morale o da “lucida agonia”) costituisce il frutto di acrobazie logiche e concettuali e di intenzioni sostanzialmente compensative della totale assenza di risarcimento per la perdita della vita.
Alla luce delle suesposte considerazioni, con la sentenza n. 1361/2014 viene stabilito che, sebbene appaia inconfutabile che il diritto alla vita sia altro e diverso dal diritto alla salute –quest’ultima rappresentando un minus rispetto alla prima, che ne costituisce il presupposto– ciò non comporta necessariamente la conclusione che della perdita della vita debba negarsi la ristorabilità.
Difatti, il danno non patrimoniale da perdita della vita, bene supremo dell’individuo, è oggetto di un diritto assoluto e inviolabile, garantito in via primaria dall’ordinamento, anche sul piano della tutela civile.
Ne consegue che la perdita della vita vada ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte immediata o istantanea. Senza, dunque, che debbano assumere rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento (danno biologico terminale), né il criterio dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine (danno catastrofico).
Di guisa che la perdita della vita debba ritenersi certamente ristorabile in favore della vittima che la subisce e, per l’effetto, trasmissibile agli eredi.

Ebbene, a distanza di appena due mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 1361, gli stessi giudici della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione hanno presentato un’ordinanza di rimessione (Cass. Civ. Sez. III, Ord., 4.03.2014, n. 5056) al Primo Presidente, affinchè questi valutasse l’opportunità di investire le Sezioni Unite, al fine di definire e precisare il quadro relativo alla risarcibilità iure haereditario del danno da morte immediata.
Al riguardo le Sezioni Unite, nell’inquadrare la tematica relativa alla questione rimessa al loro esame, sostengono che esula dal tema la questione relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni (ricomprendendo in tale definizione sia il danno biologico terminale che quello catastrofico). Ciò in quanto sul presente tema non vi è alcun contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che prevede la trasmessibilità iure hereditario del danno derivante dalla morte occorsa a seguito di un apprezzabile lasso di tempo.
Affrontando il danno tanatologico, invece, le Sezioni Unite ritengono di dare continuità al risalente e costante orientamento sul tema, conforme anche agli orientamenti della giurisprudenza europea, con la sola eccezione di quella portoghese, secondo cui non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.
In merito precisano che, nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita”, il quale costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità dell’evento morte deriva dall’assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito. La stessa sentenza delle Sezioni Unite riporta che è questo l’argomento che la dottrina definisce “epicureo”, in quanto riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella Lettera sulla felicità a Meneceo “Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è più la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci”.
A parere delle Sezioni Unite non è giuridicamente concepibile che dalla vittima venga acquisito un diritto derivante dal fatto stesso della sua morte (“chi non è più non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più”), essendo logicamente inconfigurabile la stessa funzione del risarcimento che nel nostro ordinamento civilistico non ha natura sanzionatoria bensì riparatoria o consolatoria (cfr. Cass. 6754/2011).
In questa maniera le Sezioni Unite, con un colpo di spugna, hanno provveduto a cancellare tutte le osservazioni critiche sollevate dalla Terza Sezione con la sentenza n. 1361/14, omettendo le varie considerazioni relative alle problematiche attinenti al danno biologico e catastrofico ed all’opportunità di riconoscere l’esistenza del danno tanatologico.
La pronuncia in parola, in verità, non ha approfondito la questione, limitandosi a sostenere che non sono state dedotte ragioni convincenti che giustifichino il superamento del granitico orientamento giurisprudenziale creatosi col tempo. Difatti, con riferimento alla sentenza n. 1361, viene rilevato che questa non contiene argomentazioni decisive volte a superare l’orientamento tradizionale.
In conclusione, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite, si può ritenere fermo il consolidato principio giurisprudenziale che vede la distinzione tra danno biologico terminale e catastrofico, entrambi trasmissibili iure hereditario, ed il danno tanatologico che, non prevedendo la possibilità di alcun risarcimento, non è trasmissibile agli eredi.
Resta ferma la possibilità per i congiunti di chiedere un risarcimento iure proprio per il danno subito dalla perdita parentale.

24/08/2015

Il datore di lavoro, il dirigente e l’impresa appaltante rispondono della morte del dipendente della cooperativa appaltatrice che, durante la pausa per la cena, è caduto accidentalmente su un nastro mobile non adeguatamente protetto e perde la vita. Nonostante l’attività del lavoratore non avesse niente a che fare con il nastro stesso, secondo la sentenza n. 18073/2015 della Suprema Corte, i profili di colpa contestati ai due imputati attengono alla mancanza di misure di sicurezza (blocchi e ripari delle parti mobili del nastro), all’omessa predisposizione di un documento di valutazione dei rischi da interferenze, nonché alla carenza di formazione dei lavoratori.

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale, riduce le pene, ma conferma la responsabilità dell’amministratore delegato e del direttore di stabilimento di una S.p.A., per l’omicidio colposo di un dipendente di una cooperativa cui era stato appaltato un servizio di raccolta ed accatastamento dei filati di lamierino prodotti dalla S.p.A. Durante la pausa per la cena, la vittima era caduta (accidentalmente, secondo la ricostruzione operata dal perito nominato nel corso del primo processo di merito) sul nastro trasportatore posto al di sotto delle presse utilizzate nel reparto tranceria. Il nastro, improvvidamente, non era stato arrestato, nonostante la pausa dei lavori. E, soprattutto, era privo di una chiusura di blocco elettromeccanico, che avrebbe impedito l’infortunio. Dall’istruttoria dibattimentale emergeva, inoltre, la responsabilità dei due imputati per l’omessa predisposizione di un DVR comune, con l’impresa appaltatrice, per i rischi da interferenze, nonché l’assoluta carenza di formazione del lavoratore deceduto, sui rischi specifici derivanti dall’attività produttiva dell’appaltante. Infine, la vicenda in oggetto si caratterizza per la ritenuta responsabilità penale-amministrativa dell’ente, condannato, in primo grado ad una sanzione pecuniaria di 180.000 euro, ridotti a 130.000 in appello.

Cinque i motivi di ricorso presentati dai due indagati e dal legale dell’ente che, con un ulteriore motivo, contesta l’esistenza del vantaggio o interesse dell’ente per l’illecito commesso dalla persona fisica che lo rappresenta. In realtà, quattro motivi di ricorso sono finalizzati ad una diversa ricostruzione dei fatti, secondo la quale la vittima sarebbe caduto sul micidiale nastro trasportatore non accidentalmente, ma volontariamente, o a causa della condotta dolosa di un terzo. Solo il quinto motivo affronta la questione della rilevanza causale delle condotte omissive addebitate ai due imputati, sotto il profilo dell’omessa valutazione del rischio e della carenza di formazione, dal momento che l’infortunio mortale non era assolutamente in rapporto con l’attività che la vittima avrebbe dovuto svolgere all’interno del rapporto tranceria. Dalle scarne risultanze della sentenza di legittimità, ove espone il motivo di ricorso, ma soprattutto dalla parte motiva in diritto sul punto, pare di comprendere che il ricorso sostenga l’impossibilità di ricondurre la morte alle (eventuali) omissioni degli imputati, perché si tratta di dipendente di altra azienda, che non doveva direttamente intervenire sul nastro trasportatore, e che è stato vittima del tragico incidente in un momento di pausa dell’attività lavorativa.

La quarta sezione della Corte di cassazione respinge tutti i ricorsi, attraverso tre passaggi.

Un primo aspetto – decisivo, nel respingere quattro motivi di ricorso su cinque – attiene all’impossibilità, per la Corte, di “entrare nel merito”, cioè di offrire una valutazione diversa delle emergenze probatorie poste alla base della decisione impugnata. Certo, il confine tra dar conto della coerenza e adeguatezza dei passaggi motivazionali e proporre una nuova lettura delle prove può, talora, esser sottile, soprattutto da quando – come ricorda la stessa Corte – la L. 46/2006 ha introdotto, tra i casi di ricorso per cassazione indicati dall’art. 606 c.p.p., i vizi di motivazione che risultino, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Ma, ribadisce la Corte, un conto è una palese ed evidente difformità tra risultanze istruttorie e decisione nel merito, altro è procedere, in sede di legittimità, ad un’inaccettabile rilettura degli elementi di fatto, tesa a riformulare la valutazione dei fatti stessi. L’aspetto interessante, nel nostro caso, è che la Corte specifica come il vizio di travisamento di una prova, nel caso di doppia conforme, possa farsi valere solo quando l’argomento che si reputa viziato sia stato introdotto, per la prima volta, nel giudizio di secondo grado, ovvero quando il giudice d’appello, confermando la prima pronuncia, richiami atti non già esaminati in primo grado.

Sotto il profilo più strettamente sostanziale, la Corte affronta la questione della rilevanza causale delle condotte doverose omesse, contestate agli imputati. La particolarità della vicenda in oggetto è che i ricorsi non mettono in dubbio tanto il grado di certezza (logica) raggiunto nelle decisioni di merito sull’efficacia impeditiva delle cautele omesse, quanto la riferibilità stessa dell’infortunio mortale all’ambito di intervento (doveroso) del datore di lavoro e del dirigente, in quanto si tratta di dipendente non della loro azienda, morto durante una pausa di lavoro, schiacciato da un macchinario rispetto al quale non era previsto alcun tipo di intervento o di lavorazione da parte della vittima.

Alla stregua di una consolidata giurisprudenza che estende il dovere di sicurezza del datore di lavoro (e del dirigente) sino a tutelare chiunque, per qualunque ragione (purché lecita) si trovi a contatto con una fonte di pericolo sulla quale i due soggetti hanno una posizione di controllo, la Corte respinge anche su questo motivo di gravame. Il precedente esplicitamente citato in motivazione è l’unico pienamente in termini – affronta una vicenda di un cantiere, con infortunio verificatosi durante una pausa – e definisce come “ambiente di lavoro” (territorio entro i cui confini si estende il dovere di sicurezza) «tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro» (Cassazione penale, sez. IV, 26/02/1992, n. 2989).

Certo, si tratta di una pronuncia di quasi 25 anni orsono, e se sciogliamo, per così dire, le due questioni – responsabilità del datore di lavoro quando la vittima non è un suo dipendente; infortunio durante la pausa – troviamo precedenti recentissimi, alla stregua dei quali si afferma che «Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi» (Cassazione penale, sez. IV, 13/3/2014, n. 22965); ed ancora, sulla seconda quesitone: «La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall’attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell’attività» (Cassazione penale, sez. IV, 25/06/2013, n. 42501).

In conclusione, sul punto: se un macchinario è pericoloso, non adeguatamente protetto, privo di ripari e sicurezza, il datore di lavoro risponde dei danni subiti da chiunque sia legittimamente presente sul luogo di lavoro, anche durante le pause di lavoro ed indipendentemente dall’utilizzo o meno del macchinario da parte della vittima.

Infine, un’ultima annotazione sulla responsabilità dell’ente, in un caso, ovviamente, di delitto presupposto di natura colposa. La Corte, pacificamente, ritiene che i risparmi di spesa in materia di sicurezza sul lavoro costituiscano “vantaggio” per l’azienda, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 231/2001. Non compaiono, nella pronuncia in oggetto, riferimenti espliciti alla necessità che i concetti di “interesse o vantaggio”, con riferimento ai delitti colposi, debbano essere valutati e provati con riferimento alla condotta e non all’evento, ma forse tali richiami sono, oggi – dopo la notissima sentenza a Sezioni Unite del caso ThissenKrupp, inutili: «I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l’interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l’unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. (…). E’ ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente» (Cassazione penale, Sez. Un.,24/04/2014, n. 38343) .

17/08/2015

Per la Corte di Giustizia “il contribuente non deve allegare alcuna prova quando contesta vizi di forma come la mancanza di poteri del dirigente che ha firmato l’accertamento fiscale: spetta all’Agenzia delle Entrate la prova contraria.”
Accertamenti fiscali nulli perché firmati dai “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. Queste sono le parole della Corte di Giustizia Europea richiamata dalla recente sentenza della CTR Lombardia: quest’ultima appella i funzionari del fisco come “usurpatori di funzioni pubbliche” in quanto hanno sino ad oggi firmato degli atti arrogandosi poteri di una qualifica superiore che, in realtà (come chiarito dalla Corte Costituzionale) non avevano mai conseguito con un regolare concorso.
Seguendo l’insegnamento fornito dai giudici di Lussemburgo, il contribuente ha gioco facile in causa: infatti, ogni volta in cui questi contesti un vizio formale di un atto fiscale – come, appunto, la carenza di poteri di chi lo sottoscritto – non spetta a lui dimostrare i fatti a fondamento di ciò (ossia, procurarsi il curriculum vitae del funzionario), ma è piuttosto l’Agenzia delle Entrate che deve fornire la prova contraria (dimostrare, cioè, che il firmatario ha conseguito il posto a seguito di regolare concorso). Così, il danno erariale è più che un sospetto: perché, operando in tal modo, l’Agenzia delle Entrate ha esposto al rischio di nullità – ormai confermata dai giudici di mezza Italia – i propri accertamenti fiscali, impedendo la riscossione dell’evasione fiscale e, peraltro, esponendo lo Stato alla condanna delle spese processuali come profetizzato dalla nostra testata giornalistica diversi anni fa, gli accertamenti fiscali che, negli ultimi anni, i funzionari delle Entrate hanno firmato, sono nulli. Anzi, i giudici milanesi non usano mezzi termini: si parla di nullità assoluta e insanabile, dovuta a uno “straripamento di potere”. Non c’è modo, insomma, per il fisco di riparare all’errore e chi non ha fatto ancora ricorso è sempre in tempo per agire, in quanto la nullità non conosce termini di decadenza e la relativa eccezione può essere sollevata in ogni stato e grado di giudizio.
La prova della nullità degli atti dei funzionari-dirigenti “appiedati” dalla Consulta non deve peraltro essere “allegata” dal contribuente, perché è insita e implicita nel fatto stesso che i funzionari non abbiano conseguito la promozione attraverso il concorso pubblico. Per la Corte di Giustizia, infatti, niente deve allegare la parte che contesta vizi formali come la sottoscrizione di chi non ha i poteri. Funzioni “usurpate” e “danno erariale”, dunque: il fascicolo ora passa alla Procura della Corte dei conti. Che deciderà le eventuali responsabilità, anche di carattere penale, dei vertici. Il contribuente non vede però rimborsate le spese di giudizio, posta la novità della questione, ma almeno è salvo dalla pretesa fiscale.

14/08/2015

Un miliardo per tre fermate:

13/08/2015

La riforma della pubblica amministrazione ha tagliato il traguardo del Senato in terza lettura ed è diventata legge. Il testo affida al governo circa 15 deleghe da adottare entro 12 mesi.
Di seguito le principali novità:
1- Tra le misure principali la stretta sui dirigenti. Carriera e retribuzione saranno valutate in base al merito. Con la delega arriva il ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le Regioni e uno per gli Enti locali). Gli incarichi non saranno più a vita, possono durare quattro anni estendibili di altri due, e si può essere licenziati se l’ultimo incarico ricoperto viene valutato negativamente. Introdotto anche lo stop ai dirigenti condannati dalla Corte dei Conti: si prevede la revoca o il divieto dell’incarico, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, ai dirigenti condannati dalla magistratura contabile, anche in via non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. Scompare la figura dei segretari comunali, ma per tre anni potranno svolgere la stessa funzione pur essendo confluiti nel ruolo dei dirigenti locali. Tra le deleghe quella della riscrittura del testo unico del pubblico impiego.
2- Salta la barriera del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi della pubblica amministrazione. Marcia indietro, invece, sulla norma cosiddetta ‘valuta-atenei’ che introduceva nei concorsi pubblici il criterio del ‘peso’ dell’università in cui ci si è laureati.
3- Per tutte le forze dell’ordine la delega prevede un riordino dell’assetto funzionale e organizzativo. Tra le principali novità c’è il trasferimento di funzioni, mezzi e risorse antincendio dal Corpo forestale dello Stato ai Vigili del fuoco nell’ambito del previsto assorbimento della Forestale in un’altra Forza di polizia, probabilmente i Carabinieri (sarà il decreto attuativo a stabilirlo).
4- Istituito il numero unico per le emergenze – il 112 – da estendere a tutto il territorio nazionale, che assorbirà il 118, il 113 e il 115. Si tratta di un numero telefonico valido per tutta la Ue che l’Italia non aveva ancora attuato subendo una procedura di infrazione europea nel 2006.
5- Via libera al riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine. Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in rosso. I decreti delegati dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti. Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.
6- Salgono da 60 a 90 i giorni entro cui le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali e salute dei cittadini devono rispondere prima che scatti il “silenzio- assenso”. Per le grandi opere potranno essere attribuiti poteri sostitutivi al presidente del consiglio, che potrà avvalersi dei prefetti. Arriva il taglio del 50% dei tempi burocratici per le opere di interesse nazionale o l’avvio di importanti insediamenti produttivi.
7- Via libera alla soppressione delle Autorità indipendenti se le loro funzioni si sovrappongono a quelle degli uffici ministeriali. Sulle Authority arriva anche il livellamento degli stipendi dei dipendenti per avvicinare i trattamenti a quelli delle altre amministrazioni pubbliche con l’introduzione di “criteri omogenei” per il finanziamento delle stesse Autorità garanti.
8- E’ previsto il taglio da 105 a 60 per le camere di commercio. Nell’opera di riduzione si dovrà tenere conto della soglia dimensionale minima di 75mila imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese. PRA Le funzioni del pubblico registro automobilistico passano dall’Aci al ministero dei Trasporti a cui fa già capo la motorizzazione.
9- Cura dimagrante anche per gli uffici “periferici” dello Stato, a cominciare dalle Prefetture con la nascita del nuovo Ufficio territoriale unico. Nuovi poteri di controllo alla Presidenza del consiglio, dalle Agenzie fiscali alle nomine dei manager pubblici. Con un decreto attuativo saranno precisate le funzioni del Consiglio dei ministri per il mantenimento dell’unità di indirizzo. Lo scopo è rafforzare la collegialità.
10- Nell’ottica della spending review anche le novità sul fronte delle capitanerie di porto: ci sarà un solo comando, sotto la Marina.

06/08/2015

La riforma della pubblica amministrazione ha tagliato il traguardo del Senato in terza lettura ed è diventata legge. Il testo affida al governo circa 15 deleghe da adottare entro 12 mesi.
Di seguito le principali novità:
1- Tra le misure principali la stretta sui dirigenti. Carriera e retribuzione saranno valutate in base al merito. Con la delega arriva il ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le Regioni e uno per gli Enti locali). Gli incarichi non saranno più a vita, possono durare quattro anni estendibili di altri due, e si può essere licenziati se l’ultimo incarico ricoperto viene valutato negativamente. Introdotto anche lo stop ai dirigenti condannati dalla Corte dei Conti: si prevede la revoca o il divieto dell’incarico, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, ai dirigenti condannati dalla magistratura contabile, anche in via non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. Scompare la figura dei segretari comunali, ma per tre anni potranno svolgere la stessa funzione pur essendo confluiti nel ruolo dei dirigenti locali. Tra le deleghe quella della riscrittura del testo unico del pubblico impiego.
2- Salta la barriera del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi della pubblica amministrazione. Marcia indietro, invece, sulla norma cosiddetta ‘valuta-atenei’ che introduceva nei concorsi pubblici il criterio del ‘peso’ dell’università in cui ci si è laureati.
3- Per tutte le forze dell’ordine la delega prevede un riordino dell’assetto funzionale e organizzativo. Tra le principali novità c’è il trasferimento di funzioni, mezzi e risorse antincendio dal Corpo forestale dello Stato ai Vigili del fuoco nell’ambito del previsto assorbimento della Forestale in un’altra Forza di polizia, probabilmente i Carabinieri (sarà il decreto attuativo a stabilirlo).
4- Istituito il numero unico per le emergenze – il 112 – da estendere a tutto il territorio nazionale, che assorbirà il 118, il 113 e il 115. Si tratta di un numero telefonico valido per tutta la Ue che l’Italia non aveva ancora attuato subendo una procedura di infrazione europea nel 2006.
5- Via libera al riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine. Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in rosso. I decreti delegati dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti. Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.
6- Salgono da 60 a 90 i giorni entro cui le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali e salute dei cittadini devono rispondere prima che scatti il “silenzio- assenso”. Per le grandi opere potranno essere attribuiti poteri sostitutivi al presidente del consiglio, che potrà avvalersi dei prefetti. Arriva il taglio del 50% dei tempi burocratici per le opere di interesse nazionale o l’avvio di importanti insediamenti produttivi.
7- Via libera alla soppressione delle Autorità indipendenti se le loro funzioni si sovrappongono a quelle degli uffici ministeriali. Sulle Authority arriva anche il livellamento degli stipendi dei dipendenti per avvicinare i trattamenti a quelli delle altre amministrazioni pubbliche con l’introduzione di “criteri omogenei” per il finanziamento delle stesse Autorità garanti.
8- E’ previsto il taglio da 105 a 60 per le camere di commercio. Nell’opera di riduzione si dovrà tenere conto della soglia dimensionale minima di 75mila imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese. PRA Le funzioni del pubblico registro automobilistico passano dall’Aci al ministero dei Trasporti a cui fa già capo la motorizzazione.
9- Cura dimagrante anche per gli uffici “periferici” dello Stato, a cominciare dalle Prefetture con la nascita del nuovo Ufficio territoriale unico. Nuovi poteri di controllo alla Presidenza del consiglio, dalle Agenzie fiscali alle nomine dei manager pubblici. Con un decreto attuativo saranno precisate le funzioni del Consiglio dei ministri per il mantenimento dell’unità di indirizzo. Lo scopo è rafforzare la collegialità.
10- Nell’ottica della spending review anche le novità sul fronte delle capitanerie di porto: ci sarà un solo comando, sotto la Marina.

06/08/2015

Legittima difesa, è legge La Camera ha approvato la nuova normativa. Ora chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si senta aggredito o minacciato, o creda minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi “legittimamente detenute” ed anche uccidendo. La sua reazione sarà sempre ritenuta proporzionata. La critica dell’Unione: “Un principio da Far West” »
Con 244 sì e 175 no l’aula della Camera ha definitivamente approvato la legge sulla legittima difesa.In base al testo approvato sarà possibile ricorrere alle armi per difendere la propria incolumità o i propri beni nella propria casa.L’Unione ha votato compatta contro il provvedimento, fortemente voluto dalla Lega.Secondo la nuova legge, in sintesi, chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si sente aggredito o minacciato, o crede minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi “legittimamente detenute” ed anche uccidendo, perché la sua reazione sarà sempre considerata “proporzionata”.Il testo stabilisce che il rapporto di proporzione esista sempre se qualcuno che si trova in casa propria o nel posto dove lavora “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per difendere non solo la “propria o altrui incolumità”, ma anche i beni “propri o altrui”. E questo quando “non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Questo tipo di difesa non conoscerà più “l’eccesso” per il quale fino ad ora si poteva venire condannati. Essa potrà essere esercitata anche in ogni altro luogo “ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.Paolo Cento, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera e coordinatore politico dei Verdi, commenta: «L’approvazione della nuova norma si introduce nel nostro ordinamento un vero e proprio principio da far west che delega l’uso della forza ai cittadini con l’unico risultato certo di aumentare i rischi per l’incolumità delle persone a cominciare dalle stesse vittime dei reati».Gli fa eco Marcella Lucidi, deputato dei Ds, membro della commissione giustizia della Camera dei Deputati: «All’escalation della violenza e delle rapine, ai tagli per le risorse alle forze dell’ordine, questa maggioranza tenta di rispondere approvando una legge pericolosa che invita i cittadini a fare da soli perché lo Stato non sa e non può difenderli»D’altro avviso Antonio Marotta, componente Udc della stessa commissione Giustizia: «L’Udc sta dalla parte delle vittime e non degli aggressori. La legge approvata oggi non va nella direzione di armare i cittadini e di farne tanti sceriffi… Rimane infatti fermo il principio di legittima difesa e si è voluto con la nuova normativa risaltare alcune situazioni quali la violazione di domicilio».

04/08/2015

Diventano liberi, e non soggetti al controllo del fisco, sia i prelievi che i versamenti sul conto corrente postale e bancario per professionisti, lavoratori autonomi e, quindi, per un gran numero di titolari di partita IVA. Su tali somme, infatti, anche se le relative operazioni non verranno giustificate da pezze di appoggio, l’Agenzia delle Entrate non potrà presumere l’esistenza di nero e di evasione fiscale.

Ma procediamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo sul versante dei conti: un settore ormai sotto il vigile occhio del fisco, dopo la nascita dell’Anagrafe dei rapporti finanziari.

C’era una volta una legge che, per dare una mano all’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale, aveva stabilito, in favore del fisco, la presunzione secondo cui tutti i prelievi e versamenti sul conto corrente, se non giustificati, erano da considerarsi “nero”. Una norma (ancora in vita per gli imprenditori) che aveva reso la vita impossibile ai professionisti e, comunque, a tutti gli esercenti arti e professioni. Il rischio di un accertamento fiscale, infatti, era sempre dietro l’angolo, potendo peraltro giungere dopo diversi anni, quando ormai la “memoria” delle operazioni era andata persa, e pur in assenza di qualsiasi obbligo di tenuta di un conto corrente “dedicato” all’attività professionale. In definitiva, la norma aveva fatto desistere molti contribuenti dall’utilizzo spensierato del proprio rapporto bancario.

A rimettere le cose a posto ci ha pensato l’anno scorso la Corte costituzionale la quale ha sancito l’illegittimità della presunzione secondo cui i prelievi dal conto non giustificati dei professionisti ed esercenti arti costituissero compensi evasi. Insomma, la “liberalizzazione” riguardava solo i depositi in banca.

A tale decisione si è subito adeguata la Cassazione accogliendo una serie di ricorsi di contribuenti che, nel frattempo, erano finiti nelle maglie del fisco, vittime di accertamenti fiscali intimati solo sulla scorta di movimentazioni bancarie delle quali, a distanza di anni, l’interessato non era più riuscito a fornire spiegazioni.

Ora però è finalmente il turno anche dei versamenti. Nello schema di decreto di riforma del sistema sanzionatorio, contenuto nella delega fiscale, è prevista la definitiva abolizione della presunzione di evasione che scatta:

– per professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo in presenza di versamenti sui conti correnti; ad essi non si applicherà neanche la sanzione in caso di mancata o inesatta indicazione del beneficiario delle somme per bonifici;

– per gli imprenditori in presenza di prelievi sui conti correnti (per le imprese, dunque, resta solo la presunzione relativa agli importi riscossi).
Dunque, per gli esercenti arti e professioni sarà abolita la presunzione legale che gli accrediti sui conti bancari costituiscono compensi evasi, dopo che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima quella relativa ai prelevamenti. Con quest’ultima eliminazione è stata abrogata anche per le imprese la presunzione che i prelievi dai conti bancari per i quali non è fornita un’idonea giustificazione costituiscono ricavi evasi.

28/07/2015

Riliquidazione dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile e pensioni sulla base dei miglioramenti economici previsti dai contratti.

06/03/2009

Obblighi dei chirurghi derivanti dalla normativa sulla privacy.

06/03/2009

La tutela dell’utente del porto turistico nel contratto di ormeggio.

06/03/2009

Il regime fiscale degli onorari e delle spese gravanti sulla parte soccombente.

06/03/2009

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed i suoi profili di legittimità.

06/03/2009

Contratto di locazione ad uso non abitativo: possibilità di recesso ex art. 27 L. n. 392 del 27.07.1978.

06/03/2009

Il danno per illegittima segnalazione nella Centrale dei rischi.

23/06/2009

Il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva.

23/03/2009

Le società finanziarie iscritte negli elenchi ex artt. 106 e 107 tub.

07/03/2009

La morte di Eluana Englaro: la grande sconfitta di un ordinamento giuridico.

06/03/2009

Perequazione del trattamento pensionistico in base ai miglioramenti economici conferiti al personale in servizio con pari qualifica ed anzianità.

06/03/2009

La responsabilità per violazioni di norme tributarie e l’imputazione delle sanzioni amministrative.

06/03/2009

Approvato il ddl per la riforma del Codice della Strada, ora è legge.Le nuove norme approvate, saranno in vigore da venerdì 30 luglio 2015.Tra le novità della riforma c’è il Divieto assoluto di assumere Alcool per tutti i conducenti con meno di 21 anni, per chi ha la patente da meno di tre anni e per chiunque lavori al volante (autisti di ogni genere).
I locali pubblici dovranno essere obbligatoriamente dotati di un etilometro e non potranno vendere alcolici dalle tre di notte alle sei di mattina, salvo a Capodanno e a Ferragosto, mentre per gli autogrill il divieto scatterà già alle dieci di sera.

28/07/2015

Il Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, civile, con la sentenza 20/05/2015 si esprime sull’accertamento dell’impignorabilità di beni immobili conferiti dal debitore in un fondo patrimoniale trascritto anteriormente al pignoramento eseguito dal creditore, in applicazione del divieto normativo stabilito dall’art. 170 del codice civile di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Per il relativo accertamento il Tribunale ha dovuto preliminarmente affrontare una prima questione di carattere processuale avente ad oggetto la distribuzione dell’onere probatorio in merito, con particolare riguardo alla circostanza dell’effettiva conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia del debitore.
Tale questione è stata risolta ritenendo che nel riparto del relativo onere probatorio spetti al debitore offrire la prova che il creditore conoscesse l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, dovendosi presumere fino a prova contraria (praesumptio iuris tantum) l’inerenza dei debiti contratti dai coniugi ai bisogni e alle esigenze di carattere familiare, anche in ragione del disposto normativo ex art. 143, comma terzo, del codice civile in base al quale entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia.
In virtù di tale presunzione, pertanto, il debitore deve allegare e provare l’estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia fornendo così la prova contraria alla presunzione di inerenza, al fine di paralizzare l’azione esecutiva promossa dal creditore sui beni conferiti in un fondo patrimoniale.

La sentenza in esame risulta essere in piena armonia con l’orientamento assolutamente maggioritario espresso dalla giurisprudenza in materia; giurisprudenza che afferma costantemente l’esistenza di tale presunzione ai fini della distribuzione del relativo onere probatorio tra le parti processuali.
Il richiamo all’art. 143, comma terzo, c.c non appare comunque soddisfacente non comprendendosi come l’obbligo di entrambi i coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia possa comportare sul piano logico e giuridico una consequenziale presunzione di finalizzazione di ogni debito contratto da ciascuno dei coniugi all’assolvimento di tale obbligo, ben potendo gli stessi agire, come è ovvio, per le finalità più diverse.
Tale distribuzione dell’onus probandi potrebbe trovare una diversa giustificazione in virtù del principio processuale di prossimità e disponibilità della prova (potendo il debitore più facilmente provare sul piano oggettivo l’estraneità del debito rispetto ai bisogni della propria famiglia) e del carattere derogatorio del divieto sancito dall’art. 170 c.c. rispetto alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore, comportante l’assoggettabilità di tutti i suoi beni all’azione esecutiva del creditore ex art. 2740 c.c. anche se conferiti in un fondo patrimoniale. Infatti il creditore che agisce in via esecutiva, in realtà, fa valere la responsabilità patrimoniale generica del debitore, non dovendo a tal fine provare nulla eccetto l’appartenenza della res al debitore stesso, spettando poi a quest’ultimo, se intende sottrarre i beni conferiti in un fondo patrimoniale all’azione esecutiva del primo, fornire la prova della sussistenza del divieto ex art. 170 c.c. avendone un personale interesse. In questa prospettiva ermeneutica verrebbe meno la stessa necessità di ritenere sussistente una vera e propria presunzione di inerenza del debito ai bisogni della famiglia (presunzione che in realtà stenta a trovare una solida base normativa), spettando al debitore, secondo i principi generali, fornire la prova della fattispecie derogatoria prevista dal legislatore all’art. 170 c.c. quale fatto impeditivo ex art. 2697, comma secondo, c.c.; prova avente ad oggetto in particolare la regolare costituzione di un fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore essendo state osservate le relative forme di pubblicità, l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e infine la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore che agisce in via esecutiva sui beni ivi conferiti. Secondo un orientamento giurisprudenziale l’onere probatorio, incombente sul debitore di provare la conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia del debitore, trova una specifica giustificazione sul piano processuale nell’impossibilità per il creditore di fornire la prova di un fatto negativo, tale essendo la non conoscenza dell’estraneità del debito assunto rispetto ai bisogni della famiglia del debitore (Cass. civ., Sez. III, 15/03/2006, n. 5684).

Una seconda questione affrontata dalla sentenza in commento riguarda l’esatta interpretazione dei bisogni della famiglia, quale presupposto giuridico essenziale nella concreta operatività del divieto ex art. 170 c.c..
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema tale presupposto deve essere interpretato in modo particolarmente esteso tale da includere anche le esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse soltanto le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (ex plurimis, Cass. civ., 7.1.1984, n. 134; Cass. civ., Sez. I, 18/09/2001, n. 11683; Cass. civ., Sez. V, 07/07/2009, n. 15862; Cass. civ., Sez. III, 11.7.2014, n. 15886).
Una ulteriore spinta estensiva è stata data da una recente decisione della Corte di Cassazione secondo la quale i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. civ., Sez. III, 19/02/2013, n. 4011).
In senso inverso sembrano invece propendere altre sentenze della Suprema Corte in cui viene evidenziata la necessità di accertamento giudiziale di una inerenza diretta ed immediata della fonte e ragione del credito – sia ex contractu che ex delicto – ai bisogni della famiglia, ricercando la relazione esistente tra questi ultimi e gli scopi per cui i debiti sono stati contratti (Cass. civ., Sez. III, 31/05/2006, n. 12998).
Si è in particolare affermato che le obbligazioni risarcitorie da illecito civile, così come quelle a titolo di sanzione pecuniaria di natura penale o amministrativa, devono ritenersi estranee ai bisogni della famiglia, siccome volte a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato o a scontare una sanzione, potendo rispondere il fondo patrimoniale solo nel caso di diretta relazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia e nei limiti di tale vantaggio (Cass. civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11230).

27/07/2015

Il Tribunale, Catanzaro, sez. I civile,con la sentenza 09/07/2015, si pronuncia sul caso di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, avanzata dalla madre casalinga nei confronti del coniuge e degli ascendenti.
Da notarsi che il marito abbandonava il domicilio coniugale a far data dal gennaio 2015, andando a trasferirsi dalla genitrice, ove conduceva una vita agiata, pur essendo disoccupato.
Il Giudice Unico, dott. Vincelli, rilevando che il resistente era proprietario di cespiti ereditari, di una autovettura e di diversi capi di bestiame e che versava in stato di disoccupazione dal marzo del 2015 pur risultando collocato in stato di conservazione ordinaria, accoglieva la domanda della ricorrente, statuendo il suo obbligo di versamento di un assegno di mantenimento di €. 500,00, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie in favore della prole, in considerazione della “persistente capacità lavorativa dimostrata per effetto dello svolgimento di un rapporto di lavoro sino al 18.03.2015”.
Tale pregevole decisione si pone come deterrente per chiunque, magari surrettiziamente, si licenzi dal posto di lavoro per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli, nell’errata convinzione di dimostrare in tal guisa la propria incapacità economica.
Il principio di Diritto, nuovamente affermato dal Tribunale di Catanzaro, è che la capacità lavorativa incide grandemente sugli obblighi sanciti dal codice, pur in presenza di situazioni preordinate all’elusione degli stessi.

27/07/2015

Niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sezione Sesta.
Non bisogna chiedere al comune di riferimento il permesso se si vuole realizzare, scrivono i giudici, «struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione».
Questo perché, sottolinea il Consiglio di Stato, la tenda o il pergolato «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)».
Pertanto, fanno sapere i giudici, strutture di questo tipo sono qualificate «alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo».

26/07/2015

Le graduatorie ad esaurimento sono destinate ad essere letteralmente rivoluzionate dalla magistratura che in questa estate bollente sciorina decreti di inserimento uno dietro l’altro. La notizia non è riportata sugli organi di stampa tradizionali perché, se si vuole seguire l’evoluzione dei pronunciamenti dei tribunali circa l’inserimento in Gae di chi ha una abilitazione conseguita con Tfa o Pas, occorre andare sui siti regionali delle Usr. Così facendo abbiamo appreso di una ottima notizia per tutti coloro che hanno avuto l’abilitazione con questi percorsi formativi istituiti con decreto nel 2010 per abilitare all’insegnamento nelle scuole italiane. La sentenza che riguarda un docente abilitato Pas arriva direttamente dal giudice del lavoro del tribunale di Terni.
Dapprima era solo una voce sparsa sui gruppi facebook che riferiva di 15 docenti abilitati con Pas che avevano avuto avuto la cautelare per la quale ora essi si trovano in gae con riserva. Anche dalla provincia di Napoli altri docenti con Pas ottenevano l’immissione in IV fascia gae sempre con la cautelare. Poi qualcuno aveva suggerito di guardare le graduatorie definitive di Terni per vedere l’inserimento di un loro collega abilitato Pas con riserva tra i 5 appena ammessi. La certezza che giunge ad appena una settimana di distanza dal primo caso di sentenza di abilitato Tfa che aveva ottenuto dal Tribunale di Cremona l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, arrivava dal sitoistruzione.terni.it con la notizia che adesso riaccende le speranze di tutti gli abilitati Tfa e Pas.
Sul sito istruzione.terni.it, alla sezione graduatorie ad esaurimento definitive della provincia in questione, campeggia in bella evidenza il decreto del Miur numero 0004307 dell’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento in seguito al provvedimento del Tribunale di Terni numero 2273 del 8 luglio 2015. Dal decreto non è automaticamente dedotto quale abilitazione avesse il docente inserito nelle Gae ma aggiungendo il suffisso pas A445 all’elenco degli ammessi sull’Usr Umbria lo si trova inserito. E non è nemmeno l’unico perché scorrendo l’elenco se ne trovano altri 5 ammessi con riserva di cui uno abilitato pas nella cdc A033. Ciò che colpisce è il decreto di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del docente di lingua spagnola. Il Consiglio di Stato riapre le porte delle Gae agli abilitati Pas all’inizio di questo rovente mese di luglio e, a quanto pare, altri giudici del lavoro stanno seguendo questa tendenza, delineando una giurisprudenza del tutto favorevole al riconoscimento di identico valore concorsuale rispetto alle Siss.

25/07/2015

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11870/2015, affronta la questione della funzione dell’assegno di divorzio in rapporto all’esigenza del coniuge “più debole” di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Sia in primo che in secondo grado i giudici, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingono l’ istanza della moglie di vedersi riconosciuto il diritto di percepire l’assegno di divorzio a carico dell’ex marito: a sostegno della richiesta di assegno, l’ istante evidenziava che durante il matrimonio il tenore di vita era stato pari a quello di una famiglia media con reddito di lavoro dipendente del solo marito e con moglie casalinga, e di non essere in grado – in quanto impossidente e priva di lavoro – di mantenere detto tenore di vita.
Precisava inoltre che l’ex marito, che conviveva con altra persona, dalla quale aveva avuto un figlio, si era licenziato dal lavoro al solo scopo di creare una situazione apparente di assenza di redditi, ma in realtà avrebbe continuato a lavorare presso terzi, percependo in ogni caso l’indennità di disoccupazione e godendo di una situazione economica certamente superiore.
La Corte di Appello, in linea con la decisione del tribunale, ritenendo che la moglie non avesse provato adeguatamente i propri assunti, concludeva per l’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno post matrimoniale, rilevandosi, da un lato, che la donna era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, mentre l’appellato aveva dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, sia per la nascita di una figlia, sia per la perdita del lavoro.
Viene proposto ricorso in Cassazione, e tra i motivi di doglianza la ricorrente adduce che la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato il tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, proprio delle famiglie con un solo reddito e prive di prole, cui si associava la sicurezza di una vita tranquilla e socialmente valida, né valutato il comportamento dell’ex marito. In secondo luogo la Corte aveva violato l’obbligo di disporre accertamenti tramite la polizia tributaria. In merito alla prima censura, la Corte rileva che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto non provata una condizione deteriore della ricorrente ai fini del mantenimento, almeno in via tendenziale, di quel tenore di vita.
Infatti, per gli ermellini, la sentenza impugnata, sulla base della ammissioni della stessa ricorrente, ha affermato che la stessa era dotata di capacità lavorativa, uniformandosi quindi ai principi affermati dalla Corte in merito ai criteri di attribuzione dell’assegno di divorzio. Come più volte sostenuto dai giudici di legittimità, “per poter valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore “.In tale contesto, in cui assume rilievo centrale la nozione di “adeguatezza”, la corte territoriale ha correttamente evidenziato la totale carenza di elementi probatori inerenti all’impossibilità oggettiva della ricorrente di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e dal mancato assolvimento dell’onere della prova discende il rigetto dell’istanza. Quanto, poi, alla censura circa il mancato esercizio dei poteri di accertamento tramite la polizia tributaria, in deroga al principio dell’onere della prova, la Corte la ritiene infondata e al riguardo precisa che il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria (che non possono assumere valenza “esplorativa”).

24/07/2015

Sentenza n.70/2015: riconoscimento delle somme spettanti e ricostruzione della posizione pensionistica.

20/07/2015

La nota n. 71 del Servizo Studi sulla sentenza della Corte Costizionale n. 70/2015.
La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l’illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l’applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.
La perequazione automatica (o indicizzazione) fa riferimento all’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all’anno precedente.
Le norme sulla perequazione sono state oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, spesso di natura transitoria. Una specifica disciplina transitoria, come si dirà, trova applicazione per il triennio 2014-2016.
Riguardo agli anni 2012 e 2013, oggetto in via diretta della norma dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015, per effetto di quest’ultima – e fatte salve le eventuali norme che verranno adottate in materia – il quadro giuridico di riferimento (sulle misure della perequazione) è costituito dalla disciplina a regime già posta dall’art. 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 .
Essa prevede: l’applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest’ultimo era pari, nel 2011, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253,00 euro); nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento; nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.
In base alla norma ora oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate (a titolo di perequazione automatica) con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma in oggetto (ora dichiarata illegittima) – effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all’effetto diretto summenzionato – è costituito dal mancato incremento (in séguito alla suddetta mancata liquidazione) della base di calcolo (cioè, dell’importo stesso della pensione) su cui applicare (a decorrere dal 2014) le successive percentuali di perequazione automatica.
Come accennato, per gli anni 2014-2016, trova applicazione una specifica disciplina transitoria in materia di perequazione automatica, posta dall’art. 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Tale disciplina riconosce la perequazione secondo le seguenti misure percentuali:
100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
45% (40% nel 2014) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte il trattamento minimo.
Le misure percentuali si applicano, in base alle norme di cui al suddetto comma 483, sull’importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto – anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l’importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l’importo complessivo concreto del soggetto.
Per il 2014, in base ad una norma transitoria specifica, la perequazione non è stata riconosciuta per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo.
Sulle motivazioni della sentenza n. 70 del 2015
La sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”. Quest’ultimo diritto – afferma la sentenza – “è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.
Più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull’importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un’altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre-3 novembre 2010. Quest’ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all’art. 1, comma 19, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l’anno 2008, l’applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest’esclusione – secondo la citata sentenza n. 316 – “per il loro importo piuttosto elevato” presentavano “margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo”. La sentenza n. 70 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima – la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316 -. Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati “valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento” pensionistico.

20/07/2015

Il Tribunale di Verona nell’ordinanza 18/06/2015, analizza l’ art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. inl. 162/2014 in tema di negoziazione assistita. L’articolo dispone, infatti, che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi di azioni relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, e a norma della medesima disposizione, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita, è in tali casi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso in questione, veniva attivato il rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. per la richiesta, nei confronti di una Società (in particolare una SRL), del pagamento di una somma complessiva di circa euro 8.000 a titolo di compenso per attività di assistenza stragiudiziale svolte a favore della medesima nel corso di un procedimento di mediazione e di un procedimento di atp. Il Giudice, ritiene la domanda in questione soggiacente all’obbligo dell’esperimento del procedimento di negoziazione assistita: infatti in merito all’indagine sulla questione se il valore della somma oggetto della domanda rientra nel limite di Euro 50.000 richiesti dal richiamato art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria, osserva che, anche tenendo conto di quanto eventualmente spettante a titolo di interessi di mora, la somma in questione rientra nel limite fissato dal legislatore. Sotto questo aspetto, quindi, la controversia in parola soggiace all’obbligo dell’esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L’ultimo periodo dell’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014, prevede che quanto disposto dal medesimo comma 1 non si applichi alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Ebbene, l’ordinanza in commento osserva che nella specie la resistente, come detto una SRL, avendo natura di persona giuridica, e non qualità di consumatore, anche sotto questo aspetto, quindi, alla lite devono essere applicate le norme in tema di improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.

Il comma 7 del medesimo art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014, sostiene, inoltre, che la disciplina di cui al comma 1 dello stesso art. 3 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Al riguardo, il Giudice osserva che il richiamato comma 7 si riferisce alle seguenti ipotesi:
•cause di cui all’art. 82 comma 1, c.p.c.;
•cause di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011.
Di conseguenza deve affermarsi che l’ipotesi in cui l’avvocato stia in giudizio senza il ministero di altro difensore, avvalendosi del disposto dall’art. 86 c.p.c., essendo contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente, non ricade nell’esclusione dell’ambito di applicazione dell’obbligo di esperire il procedimento di negoziazione assistita, e quindi di nuovo la domanda soggiace alla disciplina della negoziazione assistita obbligatoria. Il Tribunale di Verona conclude, quindi, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.

20/07/2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 giugno 2015 n. 13218, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni per la perdita di un congiunto, presentata dal convivente e dai parenti del defunto, per nullità della procura alle liti rilasciata allo stesso difensore con unico atto, nonostante l’evidente conflitto di interessi tra le posizioni. I soggetti coinvolti nel giudizio erano il convivente di una donna deceduta e i suoi fratelli, i quali avevano agito congiuntamente contro la Casa di cura ritenuta responsabile dell’evento morte a seguito di un intervento operatorio con esito infausto.

Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda e condannato la Casa di Cura e il medico al pagamento della somma di euro 50.000 in favore del convivente e la somma di euro 60.000 per ciascuno dei fratelli. La sentenza era stata impugnata in via principale dagli attori e in via incidentale dalla Casa di cura, ma la Corte milanese aveva rilevato d’ufficio la nullità dell’appello per nullità di procura alle liti sottoscritta. Il medesimo difensore non avrebbe potuto rappresentare tutti e tre gli appellanti a causa dell’evidente conflitto di interessi tra le parti.

Infatti, la qualità di eredi legittimi vantata dai fratelli sarebbe stata in conflitto con quella di erede universale del convivente more uxorio, il quale, fin dal giudizio di primo grado, aveva dichiarato di essere erede in forza di un testamento olografo redatto dalla defunta. La condizione di erede universale avrebbe consentito all’uomo di ottenere anche il risarcimento del danno iure hereditatis negato dal primo giudice e riconosciuto invece ai fratelli.

In materia di risarcimento dei danni per la morte di un congiunto, sono astrattamente configurabili due tipi di danni: il primo, il risarcimento iure proprio, consiste nel ristoro della sofferenza causata dalla perdita, del danno arrecato all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia (Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725), oltre alla perdita dell’eventuale sostegno economico apportato dalla vittima.

Il secondo, il risarcimento iure hereditatis, che rientra nella categoria dei danni non patrimoniali, risarcibile ex se per il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile. Una recente e fondamentale sentenza della Cassazione – Cass. Civ. n. 1361/2013 – ha precisato che non si tratta di danno alla salute, e deve essere di per se riconosciuto in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita. Non è rilevante il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile intervallo successivo all’evento mortale, né l’intensità della sofferenza della vittima per avere percepito il sopraggiungere della propria fine. Il diritto al risarcimento per la perdita della vita si acquisisce subito, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea. Questo diritto, avendo natura compensativa, è trasmissibile iure hereditatis. E’ chiaro che il convivente non ha diritto al risarcimento iure hereditatis a meno che non sia istituito erede dal defunto. La questione è proposta in Cassazione: secondo i ricorrenti, la sentenza della Corte d’appello è errata perché si basa su in ipotetico conflitto di interessi che trae origine dalla sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale ha escluso la qualità di erede in capo al convivente ed ha riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capo ai fratelli della defunta.

Il problema non si sarebbe posto se il Tribunale avesse riconosciuto quale unico erede il convivente, in forza del testamento olografo che lo istituiva come tale, e i fratelli quali legittimati a chiedere il solo risarcimento iure proprio quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

La Corte d’appello, avrebbe omesso di verificare e analizzare le singole posizioni degli appellanti, dichiarando esistente un conflitto di interessi, e facendo derivare da tale ipotetico conflitto, la nullità dell’atto di appello. Inoltre, il conflitto di interessi, virtuale e/o potenziale, deve essere tale da non costituire una mera eventualità, ed essere valutato, invece, in correlazione stretta con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi siano suscettibili di contrapposizione (Cass. Civ. n. 12741/2005).

Con la sentenza in esame la Cassazione conferma la sentenza impugnata e precisa che il carattere dell’attualità del conflitto può anche venire meno, ma è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (Cass. Civ. n. 13204/2012). Dal contenuto dell’atto di appello e della comparsa conclusionale risulta, invece, che i ricorrenti hanno chiesto, col patrocinio dello stesso difensore, il risarcimento dei danni iure hereditario e iure proprio. Le domande così formulate evidenziano il conflitto di interessi, e non lasciano spazio ad altre ipotesi per l’esclusione di tale conflitto.

14/07/2015

La Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sez. I, sentenza 19/05/2015 n° 1782, affronta il caso di un contribuente recatosi presso Equitalia per il pagamento di alcune rate, apprendendo, tuttavia, di avere un debito dei circa 80.000,00. Si tratta di cartelle che non gli sono state notificate.

La Commissione dinnanzi alla quale il debito è stato impugnato, annulla totalmente la pretesa avanzata da Equitalia : nello specifico i Giudici hanno accettato le richieste formulate dagli avvocati in ordine alla illegittimità della pretesa per mancata notifica delle cartelle di pagamento e, in secondo luogo, la nullità del ruolo formato dall’Agenzia delle Entrate per mancanza di sottoscrizione da parte del Direttore Provinciale. Equitalia non ha, pertanto, dato la prova nè dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presso la residenza del contribuente, nè della sottoscrizione del ruolo da parte del Dirigente dell’Ufficio, rimanendo indimostrata, quindi, la sussistenza di tali elementi, la Commissione ha annullato totalmente la somma richiesta da Equitalia.

Questa sentenza, emessa per la prima a volta a Lecce, rappresenta senza dubbio un importante riconoscimento dei diritti del cittadino e una chiara chiamata all’osservanza delle norme da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

13/07/2015

Con il decreto del Ministero della Giustizia dell’8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, con cui si amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità. La nozione di lavoro di pubblica utilità, da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiorenni, è data dall’art. 1 del Regolamento, secondo il quale l’istituto consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo in considerazione anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operino in Italia. La prestazione, la cui durata giornaliera non può essere superiore alle otto ore, si svolge con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e salute dell’imputato. L’attività si svolge secondo quanto stabilito con le Convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di questi, dal Presidente del Tribunale, pubblicate sul sito del Ministero della giustizia e raggruppate per distretto di Corte d’Appello (art. 5), che regolano gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita, nelle quali sono specificate le mansioni che i destinatari dovranno svolgere nell’ambito delle seguenti tipologie di attività (art. 2):
a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di soggetti alcol-dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, anziani, malati, minori e stranieri;
b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riferimento alle aree protette, comprese le attività connesse al randagismo degli animali;
d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, compresi gli ospedali e le case di cura, o di beni del patrimonio pubblico, compresi i giardini, ville e parchi, esclusi gli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f) prestazioni di lavoro attinenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Le stesse Convenzioni, secondo quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto le strutture necessarie all’espletamento di dette attività e a curare che le medesime siano prestate conformemente al programma al quale l’imputato è sottoposto. Il lavoro di pubblica utilità inizia il giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere l’attività di cui sopra, e si conclude nel termine fissato dal giudice, ex art. 464-quinquies c.p.p. La presenza del soggetto sottoposto alla misura è documentata all’interno di un apposito registro o attraverso mezzi di rilevazione elettronica. Il regolamento disciplina anche i casi di impedimento allo svolgimento della prestazione: in particolare, si prevede che in caso di impedimento alla prestazione dell’opera il soggetto ne debba dare tempestivo avviso all’ente ospitante, accompagnato da documentazione che giustifichi l’impedimento. Se l’impedimento deriva da malattia o infortunio deve essere documentato mediante un certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. Come ovvio, la prestazione non eseguita a causa di impedimento dovrà essere effettuata in un tempo diverso, nel termine stabilito dal giudice.

L’impedimento alla prestazione può derivare anche da una temporanea impossibilità dell’ente ospitante. In questo caso l’impedimento deve essere comunicato dall’ente all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. L’attività in nessun caso può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

09/07/2015

La nuova disciplina dell’antiriciclaggio

06/03/2010

Normativa sulla digitalizzazione per le imprese, professionisti, P.A. e cittadini.

07/11/2009

Indennizzo e risarcimento del danno per la cancellazione del volo.

03/11/2009

La previsione dei rischi per i progetti ambientali.

03/11/2009

La scoperta dell’ambito forestale: la definizione di foresta.

03/11/2009

L’estinzione anticipata del mutuo non fa perdere i benefici fiscali.

24/06/2009

“L’Italia sta ripartendo, i dati che abbiamo sono quelli di un Paese che torna a guardare al futuro con speranza”. Lo ha affermato il premier Matteo Renzi dopo l’approvazione dei diversi provvedimenti che vanno dal ddl sulla concorrenza ai decreti del Jobs act, che porteranno al superamento dell’art 18 dello Statuto dei lavoratori: “oggi possiamo dire che ne valeva la pena, questa è la strada per rimettere in moto l’Italia”.
Il Jobs Act è quel progetto di riforme del mondo del lavoro che sta comportando l’abolizione dei contratti a progetto, di quelli a collaborazione coordinata e continuativa, la stipulazione di contratti a tutela crescente per i neo assunti e l’introduzione della Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale in caso di disoccupazione volontaria.
Nessuna novità per i contratti a termine, essendo stata confermata la durata massima del rapporto di 36 mesi, esclusa la riduzione a due anni e quella del numero possibile di proroghe, che resterà di cinque. Più flessibilità, poi, per le mansioni dei lavoratori che in caso di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale potranno essere demansionati di un livello, rimanendo inalterata la retribuzione.
Con peculiare riferimento al “ contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” , si prevede una modifica del regime di tutela in caso di licenziamento. Destinato ai soli lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro, assunti dalle aziende private in data posteriore all’entrata in vigore dei due decreti attuativi del 24 dicembre 2014 , si tratta di un contratto caratterizzato, per il caso di licenziamento ingiustificato del prestatore, dalla sostituzione del rimedio reintegratorio a quello indennitario, graduato in relazione all’anzianità del servizio, con un limite di 24 mensilità. Per evitare il ricorso in giudizio si potrà esperire la nuova conciliazione facoltativa incentivata: in questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità; con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. Per i licenziamenti discriminatori e nulli, intimati in forma orale, resterà la reintegrazione, per quelli disciplinari questa, invece, riguarderà la sola ipotesi in cui sarà accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applicherà sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per quelli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resterà quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali. La nuova disciplina si applicherà anche ai sindacati ed ai partiti politici. Appare evidente quindi, come il nuovo dualismo differenziante lavoratori occupati e neo assunti con il cd. contratto a tutele (economiche) crescenti determinerà la disincentivazione della mobilità dei lavoratori, costretti a rimanere ingessati nelle posizioni di lavoro già occupate, giacché spostandosi verso altre e più appetibili realtà aziendali perderebbero il pregresso ruolo di “occupati”, scadendo in quello di neo assunti, destinatari delle sole tutele indennitarie.
Per quanto concerne la Naspi, invece, il nuovo assegno universale di disoccupazione, prenderà il via da maggio e avrà una durata di due anni al termine dei quali sarà possibile godere di una proroga al sostegno. Riguarderà tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
Si semplifica l’apprendistato di primo livello, per il diploma e la qualifica professionale, e di terzo livello, per alta formazione e ricerca, riducendo i costi per le imprese che vi fanno ricorso.
Sul part-time, invece, si introduce il diritto a trasformare il lavoro a tempo pieno in parziale in caso di gravi patologie, in aggiunta a quelle oncologiche già previste.

02/03/2015

A seguito di numerosi ricorsi presentati da studenti che non avevano raggiunto il punteggio minimo previsto dalla selezione per l’ammissione, il TAR del Lazio ha provvisoriamente ammesso a frequentare la facoltà prescelta per la quale erano stati ritenuti non idonei decine di candidati nei vari Atenei italiani in attesa della pronuncia della Corte Costituzione sulla legittimità del previsto sistema di immatricolazione con il numero chiuso.

21/01/2013

Ripristinato il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici.
Il Consiglio dei ministri ha approvato lo scorso 26 ottobre un decreto legge che, in attuazione della recente sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2012, ripristina la disciplina del trattamento di fine servizio nei riguardi del personale interessato dalla pronuncia.
Per quanto riguarda le altre parti della sentenza della Consulta, il Consiglio ha stabilito che si procederà in via amministrativa attraverso un dpcm ai sensi della legislazione vigente. La Consulta, con la pronuncia citata, ha azzerato gli effetti della legge 122/2010 intervenendo su due punti.
In primo luogo ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il prelievo del 2,5% sull’80% della retribuzione fissato dall’articolo 12, comma 10, nella parte in cui non era stata esclusa l’applicazione a carico del dipendente della rivalsa pari al 2,5% della base contributiva. Una disposizione che aveva, in sostanza, modificato i rapporti tra datore di lavoro e lavoratore, scaricando su di questo oneri tipici del primo.
Sul piano finanziario, l’annullamento della norma dichiarata costituzionalmente illegittima vale circa 3,8 miliardi di euro, che dovranno essere restituiti al personale pubblico, a carico delle casse dell’Inpdap. Il decreto legge si è reso necessario sia per attuare le indicazioni della Consulta, sia, soprattutto per uniformare i comportamenti delle amministrazioni, che si sono trovate disorientate su come operare e sono fin qui andate in ordine sparso, anche perché i singoli dipendenti stanno richiedendo ciascuno la restituzione delle trattenute.
Il Consiglio dei ministri, col decreto legge, agisce sull’articolo 9, comma 10, della legge 122/2010, dichiarato costituzionalmente illegittimo, allo scopo di cancellarlo definitivamente. La sentenza 223/2012 della Corte costituzionale ha inoltre dichiarato l’illegittimità costituzionale del «contributo di solidarietà» posto a carico dei dirigenti pubblici e del blocco degli incrementi stipendiali dei magistrati.
L’articolo 9, comma 2, della legge 122/2012, dichiarato incostituzionale, aveva posto a carico degli stipendi dei dirigenti pubblici un prelievo del 5% sui redditi superiori ai 90 mila euro; prelievo che andava al 10% per i redditi superiori ai 150 mila euro. Per quanto riguarda i magistrati, a saltare è il blocco dell’avanzamento stipendiale automatico, blocco considerato incompatibile con l’indipendenza della magistratura.
Per questo secondo aspetto, non parrebbe necessario un intervento di natura normativa. In effetti, la sentenza della Corte costituzionale produce automaticamente l’effetto di ripristinare lo stato antecedente alla norma dichiarata illegittima. Infatti, le sentenze che dichiarano l’illegittimità costituzionale delle norme hanno efficacia retroattiva, in modo da eliminare dall’ordinamento giuridico sin dall’inizio una norma contrastante con l’ordinamento stesso.

01/11/2012

Come è noto, la posizione giuridica del datore di lavoro risulta costituita oltre che da poteri anche da una serie di doveri tra cui vi è l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
Il diritto alla tutela della salute nei luoghi di lavoro è disciplinato dall’art. 2087 c.c. secondo cui: “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tale articolo persegue il fine di dettare all’imprenditore un criterio direttivo generale cui ispirarsi nella gestione e organizzazione dell’impresa, nel rispetto del diritto costituzionalmente garantito della salute dei lavoratori.
Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l’art. 2087 c.c. è norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile ad ipotesi e situazioni non espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, laddove l’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti impone l’adozione – ed il mantenimento – non solo di misure di tipo igienico – sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori da qualsivoglia lesione nell’ambiente o in costanza di lavoro.
Gli obblighi imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c., in tema di tutela delle condizioni di lavoro, si riferiscono, infatti, non solo alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all’ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall’imprenditore devono riguardare sia i rischi insiti in quell’ambiente, sia i rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso esterni ed inerenti alla località in cui tale ambiente è posto.
I lavoratori del nucleo industriale di Rieti, Vazia e Cittàducale sono stati esposti per oltre 10 anni all’amianto.
L’amianto, infatti, dall’800 è stato utilizzato su larga scala nell’impiego industriale.
In particolare, è stato utilizzato come isolante termico, nei cicli industriali con alte temperature quali quelli propri dell’industria siderurgica, laterizia e nelle fonderie.
Il DPR n. 303/1956 prescriveva l’adozione di particolare cautele al fine tutelare i lavoratori dalle conseguenze dell’inalazione di polveri derivanti dalla presenza di materiali nocivi quali l’amianto.
In particolare, quel che qui interessa, l’art. 4 lettera B del citato decreto obbligava il datore di lavoro ad informare i lavoratori dei specifici rischi ai quali gli stessi erano esposti, portando altresì a loro conoscenza i rimedi per prevenire i danni conseguenti all’esposizione prolungata all’amianto.
Purtoppo, le aziende del Nucleo industriale di Rieti, Vazia e Cittàducale hanno omesso di comunicare ai propri dipendenti ormai in pensione o comunque con i quali era cessato il rapporto di lavoro la presenza di amianto sul luogo di lavoro.
Tale comportamento del tutto illegittimo ha creato un ingente danno agli stessi.
Ed infatti, ha impedito ai lavoratori predetti la possibilità di fare domanda all’INPS per ottenere il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 13 comma 8 della legge del 27 marzo 1992 n. 257.
Tale articolo prevedeva dei benefici previdenziali per quei lavoratori che erano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni.
In presenza di tale presupposto il lavoratore aveva diritto alla rivalutazione per il periodo lavorativo nel quale era stato esposto all’amianto mediante l’applicazione del coefficiente di 1,5.
Tale diritto si applicava ai lavoratori che avevano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto.
Successivamente con l’art. 47 D.L. n. 269/2003, convertito in legge 326/2003 decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257, è stato ridotto da 1,5 a 1,25 e lo stesso si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, era necessario presentare domanda all’INAIL di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005.
Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non era stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non avevano provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data, dovevano presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.
I lavoratori del Nucleo Industriale di Rieti, Vazia e Cittàducale non hanno potuto presentare la relativa domanda in quanto non informati dal datore di lavoro della loro esposizione all’amianto.
E’ quindi intenzione dello Studio legale Parenti agire nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere Come è noto, la posizione giuridica del datore di lavoro risulta costituita oltre che da poteri anche da una serie di doveri tra cui vi è l’obbligo di tutela delle condizioni di lavoro e dell’integrità psico-fisica del lavoratore.
Il diritto alla tutela della salute nei luoghi di lavoro è disciplinato dall’art. 2087 c.c. secondo cui: “l’imprenditore è tenuto ad adottare, nell’esercizio dell’impresa, le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.
Tale articolo persegue il fine di dettare all’imprenditore un criterio direttivo generale cui ispirarsi nella gestione e organizzazione dell’impresa, nel rispetto del diritto costituzionalmente garantito della salute dei lavoratori.
Secondo la costante interpretazione della giurisprudenza di legittimità, l’art. 2087 c.c. è norma di chiusura del sistema antinfortunistico estensibile ad ipotesi e situazioni non espressamente considerate e valutate dal legislatore al momento della sua formulazione, laddove l’obbligo dell’imprenditore di tutelare l’integrità psicofisica dei dipendenti impone l’adozione – ed il mantenimento – non solo di misure di tipo igienico – sanitario o antinfortunistico, ma anche di misure atte, secondo le comuni tecniche di sicurezza, a preservare i lavoratori da qualsivoglia lesione nell’ambiente o in costanza di lavoro.
Gli obblighi imposti all’imprenditore dall’art. 2087 c.c., in tema di tutela delle condizioni di lavoro, si riferiscono, infatti, non solo alle attrezzature, ai macchinari e ai servizi che il datore di lavoro fornisce o deve fornire, ma anche all’ambiente di lavoro, in relazione al quale le misure e le cautele da adottarsi dall’imprenditore devono riguardare sia i rischi insiti in quell’ambiente, sia i rischi derivanti dall’azione di fattori ad esso esterni ed inerenti alla località in cui tale ambiente è posto.
I lavoratori del nucleo industriale di Rieti, Vazia e Cittàducale sono stati esposti per oltre 10 anni all’amianto.
L’amianto, infatti, dall’800 è stato utilizzato su larga scala nell’impiego industriale.
In particolare, è stato utilizzato come isolante termico, nei cicli industriali con alte temperature quali quelli propri dell’industria siderurgica, laterizia e nelle fonderie.
Il DPR n. 303/1956 prescriveva l’adozione di particolare cautele al fine tutelare i lavoratori dalle conseguenze dell’inalazione di polveri derivanti dalla presenza di materiali nocivi quali l’amianto.
In particolare, quel che qui interessa, l’art. 4 lettera B del citato decreto obbligava il datore di lavoro ad informare i lavoratori dei specifici rischi ai quali gli stessi erano esposti, portando altresì a loro conoscenza i rimedi per prevenire i danni conseguenti all’esposizione prolungata all’amianto.
Purtoppo, le aziende del Nucleo industriale di Rieti, Vazia e Cittàducale hanno omesso di comunicare ai propri dipendenti ormai in pensione o comunque con i quali era cessato il rapporto di lavoro la presenza di amianto sul luogo di lavoro.
Tale comportamento del tutto illegittimo ha creato un ingente danno agli stessi.
Ed infatti, ha impedito ai lavoratori predetti la possibilità di fare domanda all’INPS per ottenere il riconoscimento del beneficio di cui all’art. 13 comma 8 della legge del 27 marzo 1992 n. 257.
Tale articolo prevedeva dei benefici previdenziali per quei lavoratori che erano stati esposti all’amianto per un periodo superiore a dieci anni.
In presenza di tale presupposto il lavoratore aveva diritto alla rivalutazione per il periodo lavorativo nel quale era stato esposto all’amianto mediante l’applicazione del coefficiente di 1,5.
Tale diritto si applicava ai lavoratori che avevano svolto, entro il 2 ottobre 2003, attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto.
Successivamente con l’art. 47 D.L. n. 269/2003, convertito in legge 326/2003 decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall’articolo 13, comma 8, della L. 27 marzo 1992, n. 257, è stato ridotto da 1,5 a 1,25 e lo stesso si applica ai soli fini della determinazione dell’importo delle prestazioni pensionistiche e non della maturazione del diritto di accesso alle medesime.
Ai fini del conseguimento dei benefici pensionistici previsti dall’articolo 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive modificazioni, era necessario presentare domanda all’INAIL di certificazione dell’esposizione all’amianto entro il 15 giugno 2005.

Pertanto i lavoratori interessati, in favore dei quali non era stata già riconosciuta l’esposizione ultradecennale all’amianto, avvenuta entro il 2 ottobre 2003, ovvero non avevano provveduto a richiedere all’INAIL la certificazione di esposizione ultradecennale avvenuta entro la stessa data, dovevano presentare a tale Istituto la domanda entro il predetto termine del 15 giugno 2005, a pena di decadenza dal diritto ai benefici.
I lavoratori del Nucleo Industriale di Rieti, Vazia e Cittàducale non hanno potuto presentare la relativa domanda in quanto non informati dal datore di lavoro della loro esposizione all’amianto.
E’ quindi intenzione dello Studio legale Parenti agire nei confronti del datore di lavoro al fine di ottenere il risarcimento del danno da mancata informazione dell’esposizione prolungata all’amianto.

25/06/2012

Ricorso per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del D.P. del 22.07.2011 n. 76/N recante modifiche in materia di disciplina del collocamento a riposo anticipato valevoli a decorrere dal 1° gennaio 2012 e del D.P. del 23.12.2010 n. 65/N, recante anch’esso modifiche in materia di collocamento a riposo anticipato a decorrere dal 1° gennaio 2011; l’accertamento del diritto dei ricorrenti a vedersi applicata la più favorevole disciplina dettata, in materia di collocamento a riposo anticipato, dal Regolamento per il trattamento di quiescenza del personale del Segretariato Generale della Presidenza della Repubblica, approvato con D.P. del 10.09.1956 n. 26 nel testo in vigore fino all’emanazione dei D.P. 22.07.2011 n. 76/N e 23.12.2010 n. 65/N.

20/10/2011

La prova del credito bancario nella fase monitoria e nel giudizio ordinario di cognizione

08/03/2010

La Terza Sezione Civile del Tribunale di Firenze si è recentemente interrogato, con la sentenza 26/05/2015, se, ai fini dell’attuazione ed opponibilità del sequestro conservativo sia necessaria la sola iscrizione del sequestro al Registro delle Imprese oppure se, come avviene per il pignoramento, secondo l’art. 2471 c.c., comma 1, occorra anche la notifica al debitore ed alla società.
Come affermato dalla giurisprudenza dominante la norma di legge da tenere presente in tema di esecuzione del sequestro conservativo di quote di s.r.l. è l’art. 2471 c.c., nel testo modificato dal d.lgs. n. 6 del 2003 di riforma del diritto societario. Con tale disposizione, il legislatore ha attribuito al pignoramento di quote di s.r.l. la forma di pignoramento “documentale”, che appare coerente con al qualificazione della quota come bene immateriale iscritto in un pubblico registro, ed è quindi alternativa rispetto alla forma di pignoramento presso terzi (Cass. civ., Sez. I, 18 giugno 2013, n. 13903).
Ciò premesso, in merito al quesito posto all’inizio del presente commento, la giurisprudenza sopra richiamata propende per la soluzione negativa, evidenziando che l’attuazione del sequestro conservativo avviene sulla base di un provvedimento già perfezionato, nel contraddittorio tra le parti, ne consegue che, mentre non si può prescindere dalla iscrizione del sequestro al Registro, non altrettanto può dirsi per la notifica prescritta dall’art. 2471 per il pignoramento, considerando che il vincolo di indisponibilità è opponibile al debitore sin dalla pronuncia del provvedimento autorizzativo, se avvenuta in udienza, o dalla comunicazione del provvedimento stesso; altrettanto vale, evidentemente, per la notifica alla società ove, come nella specie, questa sia stata parte del procedimento cautelare.
Il Tribunale di Firenze ritiene condivisibile detta affermazione solo nel caso in cui la cautela sia stata emessa nel contraddittorio delle parti e la società delle cui quote si tratta abbia partecipato al relativo procedimento cautelare mentre, nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso al di fuori di tale presupposti, viene ribadita la necessità della notifica del sequestro al debitore ed alla società.
Ancora, i giudici territoriali sono chiamati a valutare se la notifica del sequestro debba sempre precedere l’iscrizione del vincolo al Registro delle Imprese ovvero se tali atti possano essere anche contestuali a tale iscrizione, ovvero perfezionarsi, per i notificatari, anche successivamente alla pubblicazione.
In coerenza con la giurisprudenza in materia di scissione della data di perfezionamento della notifica per il notificante ed il notificatario ai fini del rispetto di termini processuali deve affermarsi che ai fini del perfezionamento delle formalità di esecuzione del sequestro conservativo sia sufficiente la messa in notifica dell’atto contestualmente alla pubblicazione del vincolo al Registro delle Imprese, a nulla rilevando che il perfezionamento della notifica avvenga successivamente (Cass. civ., Sez. III, 3 luglio 2014, n. 15234).

02/07/2015

La clausola contrattuale abusiva deve essere rimossa nell’interesse del consumatore e inoltre, il giudice nazionale, al fine di ristabilire l’equilibrio tra le parti, può dichiarare la nullità della stessa e ricalcolare gli interessi di mora.

La Corte di Giustizia UE, sez. I, sentenza 21/01/2015 n° C-482/13, si ritrova nuovamente ad evidenziare quelli che sono i principi generali posti a fondamento della tutela del consumatore, considerato da sempre contraente debole che necessita di essere tutelato dalle eventuali iniquità contrattuali. Nel caso di specie, la Corte di Giustizia UE, chiarisce le conseguenze che derivano dalle clausole contrattuali abusive apposte al contratto e altresì quali le possibilità di intervento del giudice nazionale: la posizione assunta è frutto della considerazione e dell’ interpretazione dell’art. 6 della direttiva 93/13 relativamente alle suddette clausole, secondo tale norma, infatti, le clausole abusive concorrono a creare un vero e proprio squilibrio contrattuale tra le parti, quasi sempre a danno del consumatore, e pertanto devono essere considerate prive di efficacia e dunque non in grado di creare obblighi, restando salva la possibilità che il contratto rimanga vincolante per la parte residua in quanto valida.

La Corte inoltre, affermando che l’obiettivo principale della direttiva sia proprio quello di rimuovere la clausola abusiva, non vieta in ogni caso al giudice nazionale, accertata la nullità di questa, di poter procedere ad un ricalcolo degli interessi di mora presenti normalmente in un contratto di mutuo ipotecaria, onde evitare che il consumatore possa essere penalizzato ulteriormente.

29/06/2015

La separazione dei genitori, che siano o meno sposati, è quasi sempre fonte di forti conflitti nella coppia, non solo quando c’è da stabilire la misura dell’assegno di mantenimento per i figli dovuto dal genitore che non vivrà stabilmente con loro, ma anche per via dei problemi che scaturiscono dall’affidamento della prole stessa. Come fa il giudice a stabilire a quale dei due genitori affidare i figli? L’affidamento esclusivo può essere concordato dai genitori o lo decide solo il tribunale? Cosa comporta avere l’affidamento esclusivo dei figli? Quali sono le diverse modalità di affidamento?
Nell’ultimo decennio si è passati da un sistema che attribuiva prevalenza, dopo la separazione, all’affidamento ad un solo genitore (di solito la madre) ed in via subordinata ad entrambi (cosiddetto affidamento congiunto), ad un sistema nel quale, recependo i principi già enunciati a livello internazionale, l’affidamento ad entrambi i genitori (cosiddetto condiviso) rappresenta la regola ordinaria. Si è voluto, così, assicurare ai minori il diritto alla bigenitorialità, ossia a mantenere, anche a seguito della crisi familiare, un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, di ricevere da loro cura, educazione, istruzione e assistenza morale e di conservare rapporti significativi con tutti i parenti di ciascun ramo genitoriale. Al fine di adempiere a questo scopo il giudice deve: valutare in via prioritaria la possibilità che essi restino affidati ad entrambi i genitori; oppure stabilire a quale dei due essi vadano affidati. Dunque, l’affidamento ad un solo genitore (cosiddetto esclusivo) rappresenta l’eccezione che potrà essere praticata solo quando l’affidamento all’altro si riveli, per le più svariate ragioni, contrario all’interesse dei figli minori.
Quanto enunciato rappresenta un principio di carattere generale che va applicato con riferimento a tutti i figli e, perciò, non solo nell’ambito di procedimenti di separazione o divorzio dei genitori, ma anche di quelli di regolamentazione dell’affidamento dei figli nati fuori dal matrimonio. Principio, peraltro, rafforzato a seguito della più recente riforma sulla filiazione che ha totalmente parificato la figura dei figli, eliminando la pregressa distinzione tra quelli naturali e legittimi.
Di solito, si è istintivamente indotti a pensare che il genitore al quale il giudice abbia affidato i figli in via esclusiva possa decidere su tutto ciò che li riguarda senza dover interpellare l’altro. In realtà le cose non affatto in questi termini. Quando è stato, infatti, introdotto l’affido condiviso, la legge prevedeva, per i casi in cui il giudice avesse disposto l’affido esclusivo, che entrambi mantenessero la potestà (ora responsabilità) sui figli e “le decisioni di maggiore interesse (relative all’istruzione , all’educazione e alla salute), fossero assunte di comune accordo. In tali casi, il magistrato poteva semmai intervenire per tutelare il figlio, apportando dei correttivi all’esercizio da parte di entrambi i genitori della potestà. Questa situazione ha creato non pochi problemi pratici per la difficoltà concreta di dover affidare da un lato la prole minorenne ad uno solo genitore e poi far ricadere su entrambi la potestà genitoriale, sicché, a riguardo, il Tribunale di Roma aveva già affermato che, anche se l’affido ad un solo genitore non escludesse l’esercizio congiunto della potestà genitoriale, le decisioni di maggiore interesse per i figli non possono essere assunte da entrambi se uno dei due non abbia affatto idoneità educativa; in questi casi, perciò, all’affidamento ad un solo genitore deve inevitabilmente conseguire l’esercizio esclusivo della potestà. Tale conclusione è stata poi cristallizzata con l’entrata in vigore la legge che ha sancito l’uguaglianza giuridica di tutti i figli, così oggi: il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva – salva diversa disposizione del giudice – ha l’esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale su di essi, con l’obbligo di attenersi alle condizioni stabilite dal magistrato; il genitore al quale non sono affidati i figli ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al loro interesse; entrambi i genitori, salvo che non sia un diverso provvedimento, devono adottare insieme le decisioni di maggiore interesse per i figli.
Quando i figli minori sono affidati ad un solo genitore, l’altro conserva il pieno diritto a frequentarli. In tal caso, fatti salvi i casi in cui alla base del provvedimento di affido esclusivo vi sia una grave inidoneità genitoriale (si pensi ad esempio al caso in cui la prole abbia subito violenze dal genitore), il giudice dovrà sempre indicare i modi e i tempi di permanenza del minore presso il non affidatario, dovendo in ogni caso tener conto del diritto del figlio a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo sia con la madre che con il padre. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo dei figli minori, sulla base di una richiesta adeguatamente provata. Nel caso in cui, infatti, l’istanza di affido esclusivo si riveli palesemente infondata, il giudice potrà: prendere dei provvedimenti nell’interesse dei figli che tengano in debito conto del comportamento del genitore richiedente (come quella di affidare il figlio solo all’altro genitore); condannare, anche d’ufficio (cioè senza che gli sia formulata una espressa richiesta) chi richiede l’affido al risarcimento del danno da responsabilità aggravata (con una somma determinata in via equitativa) per aver agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Il giudice, dunque, ha piena facoltà di derogare al criterio generale di affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, disponendo quello in favore di un solo genitore. Tale autonomia decisionale, tuttavia, non è assoluta e incondizionata; la scelta del magistrato, infatti, deve essere supportata da una corretta motivazione, mancando la quale il genitore interessato potrebbe legittimamente decidere di impugnare il provvedimento. Il criterio che il giudice deve seguire – come affermato dalla giurisprudenza costante – è quello della cosiddetta motivazione in negativo. In parole semplici si tratta di questo: poiché l’affido condiviso rappresenta la regola rispetto a quello esclusivo, per poter derogare ad esso, non basta che la decisione di affido ad un solo genitore si fondi sulla valutazione “in positivo” della idoneità del genitore affidatario (che nulla dice in merito alle capacità genitoriali dell’altro), ma occorre anche che il giudice fornisca una motivazione “in negativo” sulla:
– inidoneità educativa del genitore che si vuole escludere dall’analogo esercizio della responsabilità sui figli
– e non rispondenza all’interesse della prole della modalità ordinaria di affidamento condiviso.
Come ribadito in diverse pronunce la regola dell’affido condiviso non ammette deroghe neppure nell’ambito di un accordo prodotto in un procedimento consensuale, ciò in quanto, il giudice, nel momento in cui decide in merito al tipo affidamento deve avere come obiettivo primario l’esclusivo interesse dei minori a ricevere l’istruzione, le cure e l’educazione di entrambi i genitori. Il magistrato, dunque, salvo che non ravvisi fattori di rischio o di pericolo per una serena crescita dei figli (si pensi al caso in cui un genitore, consapevole del proprio stato di forte dipendenza dall’alcool, si dichiari in favore dell’affido esclusivo all’altro genitore, sentendo di poter costituire un pericolo alla incolumità dei figli) non è in alcun modo vincolato da una eventuale richiesta congiunta dei genitori di affido esclusivo ad uno solo di loro. Tale principio vale per ogni genere di accordo che riguardi i figli che il giudice non è tenuto ad omologare nel momento in cui esso contrasti con il loro interesse; i provvedimenti sui figli minori , infatti, possono essere assunti anche d’ufficio, cioè senza che nessuno dei genitori formuli una espressa richiesta a riguardo (si pensi al caso in cui il tribunale decida di affidare a terze persone un minore che vive in una situazione di particolare degrado).
Innumerevoli sono le richieste di affidamento esclusivo dei figli da parte dell’uno o dell’altro genitore sulle quali i giudici si trovano a dover decidere. Esaminando le più ricorrenti: la conflittualità tra i genitorie l’affidamento condiviso alternato. Un principio ribadito in numerose pronunce è che la litigiosità tra padre e madre non rappresenta di per sé una condizione di inidoneità genitoriale e, di conseguenza,non giustifica l’affidamento esclusivo. Si è detto, infatti, che far dipendere la scelta sul tipo affidamento dal rapporto (più o meno armonico) esistente tra padre e madre separati, finirebbe col subordinare il primario diritto dei figli a vivere pienamente la bigenitorialità alla qualità dei rapporti che vi sono fra padre e madre, i quali potrebbero anche (cosa che spesso avviene) usare il conflitto per limitare la piena relazione dell’ex con i figli. Dunque, l’eventuale ostacolo all’affido condiviso, va individuato solo nell’ambito del rapporto diretto tra il singolo genitore e il minore, quando vi sia una concreta situazione di pregiudizio o anche di mero disagio per il figlio stesso tale da giustificare una limitazione alla regola generale dell’affido ad entrambi i genitori. Vi sono, tuttavia alcune pronunce in senso contrario che, in presenza di un alto grado di litigiosità dei genitori giustificano: la scelta dell’affido esclusivo ritenendo che il grave conflitto tra gli adulti possa rappresentare un serio pericolo per l’equilibrio e lo sviluppo psicofisico dei figli (specie se in tenera età);– o forme differenti di affidamento condiviso, come quella dell’affidamento alternato. Per individuarlo occorre fare riferimento ad un recente provvedimento col quale il Tribunale di Ravenna, dinanzi ad una situazione di forte conflitto fra i genitori, ha disposto “l’affidamento condiviso dei figli ai genitori con collocamento alternato settimanale a rotazione annuale dei periodi presso gli stessi”. Il Tribunale ha precisato che a questo tipo di collocamento conseguono gli obblighi per ciascun genitore nei periodi di rispettiva permanenza del figlio: di provvedere al mantenimento diretto del minore, fatta eccezione delle spese di natura straordinaria gravanti su padre e madre in parti uguali; nonché di garantire all’altro almeno un contatto telefonico al giorno con il minore. Il provvedimento in questione è apparso, sulla base delle conclusioni della ctu disposta nel caso concreto, l’unica soluzione in grado di tutelare al massimo la tranquillità e serenità del minore (di soli 6 anni) minacciata dal serio rischio che la forte litigiosità dei genitori, inasprita nelle occasioni di contatto tra loro, potesse ripercuotersi sulla serenità del figlio.
In linea generale, si esclude che la distanza tra i luoghi di residenza dei genitori possa essere di per sé motivo per derogare all’affido condiviso. Sta di fatto che essa rappresenta una situazione che presenta forti problemi pratici. Il Tribunale per i Minorenni di Bologna, ad esempio, in una delle prime decisioni sul punto [21], ha evidenziato che il diritto dei minori alla bigenitorialità(espressamente riconosciuto dalla legge sull’affidamento condiviso) limita in modo significativo il diritto costituzionale di chiunque di fissare la propria residenza in qualunque parte del territorio nazionale, o all’estero. Non di poco conto è poi il fatto che, se da un lato i genitori dovrebbero assumere di comune accordo la decisione sulla residenza abituale dei figli anche in caso di separazione, trattandosi di una decisione” di maggior interesse” ( insieme a quella su istruzione, educazione e salute), dall’altro lato la stessa legge prevede che “in presenza di figli minori, ciascuno dei genitori ha l’obbligo di comunicare all’altro, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’avvenuto cambiamento di residenza o di domicilio [22], dovendo – in mancanza – risarcire il danno eventualmente verificatosi all’altro o ai figli per la difficoltà di reperire il soggetto. Dunque, l’unico obbligo gravante sul genitore che decide di trasferirsi è quello di darne comunicazione all’altro, ma null’altro. Sul punto è intervenuta, proprio di recente, la Cassazione con alcune pronunce [23] che hanno chiarito come, il giudice non può imporre ad alcuno dei genitori di rinunziare al progetto di trasferirsi, che –come dicevamo – rappresenta un diritto garantito dalla Costituzione; egli può solo prendere atto delle decisioni a riguardo e regolarsi di conseguenza nell’assumere i provvedimenti sull’affido e il collocamento della prole nell’esclusivo interesse di questa (possiamo pensare, ad esempio, a dei provvedimenti che disciplinino con cadenza differente da quella infrasettimanale il diritto di visita del genitore che non collocatario).
Anche la circostanza che l’altro genitore abbia inserito il figlio nella sua nuova famiglia non giustifica la deroga all’affido condiviso; a riguardo, il Tribunale di Milano, ad esempio, ha affermato che l’inserimento graduale da parte dei genitori separati dei nuovi partner nella vita dei figli nati dalla precedente unione, corrisponde al loro benessere, sempre che tuttavia i genitori abbiano la premura di far comprendere ai minori che i nuovi compagni non sostituiscono l’altro genitore.
Si è anche escluso che la circostanza che un genitore viva una relazione omosessuale sia motivo per escludere l’affido condiviso, a meno che non venga provato che tale contesto familiare si traduca in comportamenti dannosi per il bambino. I giudici hanno affermato, infatti, che l‘omosessualità non esprime in sé alcuna inidoneità genitoriale; non ci si può, dunque, limitare ad evocare in giudizio modo generico ed astratto possibili ripercussioni negative sul piano educativo e sulla crescita del minore, senza allegare prove concrete (come certezze scientifiche o dati di esperienza) a fondamento della propria tesi. In tal caso, infatti, la richiesta di affido esclusivo sarebbe basata sul mero pregiudizio che la vita del minore in una famiglia composta da una coppia omosessuale sia di per sé dannosa per un suo sano sviluppo.
Anche in tema di educazione religiosa dei figli, si è detto che l’eventuale cambiamento della fede religiosa da parte di uno dei genitori può incidere sull’affidamento nel caso in cui l’educazione secondo i principi del nuovo credo si riveli pregiudizievole all’interesse del minore in quanto effettuata in modo tale da avere un’incidenza (anche in ragione dell’età) sul suo processo evolutivo. Nel caso specifico, semmai, il giudice, nel disporre l’affido condiviso dei figli minori, può prevedere – nell’interesse di questi – specifiche prescrizioni e divieti a carico dei genitori. Ad esempio, non è stato ritenuto di ostacolo all’affido condiviso il comportamento di una madre collocataria di un minore preadolescente, divenuta testimone di Geova, che intendeva educare il figlio secondo il nuovo credo; in tal caso, il giudice ha confermato il provvedimento col quale aveva imposto alla donna di non coinvolgere il figlio nella propria scelta religiosa.
La Cassazione, in molte pronunce , ha ritenuto un chiaro indice di inidoneità genitoriale in grado di giustificare la revoca dell’affido condiviso, il comportamento del genitore che non adempia all’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio minore, si disinteressi completamente del suo benessere, non si preoccupi di conoscere, né tantomeno soddisfarne i bisogni, non ne rispetti la sensibilità. Pertanto, è stato ritenuto legittimo disporre l’affidamento esclusivo o confermarne il permanere (anche in sede di successiva richiesta di modifica) quando il genitore non collocatario:
– abbia mancato di versare l’assegno di mantenimento
– o sia stato discontinuo nell’esercizio del diritto di visita.
Con riferimento a tale situazione di totale disinteresse per il figlio, i giudici hanno parlato per la prima volta di affido superesclusivo. Questo rappresenta una forma di affido che concentra tutto l’esercizio della responsabilità genitoriale sull’altro genitore, sicché (in deroga a i principi generali) anche lescelte di maggior interesse per la prole (come quelle sulla salute e sulla istruzione)sono assunte solo dal genitore affidatario per evitare che la rappresentanza degli interessi del minore possa essere pregiudicata anche con riferimento a questioni di particolare importanza. Il genitore non affidatario, in tal caso, conserverà:
– la responsabilità genitoriale nel tempo trascorso con i figli
– il potere-dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione
– il potere di fare ricorso al giudice nei casi in cui il genitore affidatario assuma delle decisioni pregiudizievoli per la prole.
Nel caso in cui sia il figlio a rifiutare l’incontro con il genitore, in genere viene data prevalenza alle ragioni del minore, a prescindere dalla circostanza che il rifiuto possa o meno essere stato indotto dal genitore con cui il minore convive. In pratica, poiché l’affidamento esclusivo può essere disposto solo nell’ interesse dei figli, il giudice può ben escludere l’affido condiviso quando il minore manifesti il fermo rifiuto di incontrare il genitore. È bene chiarire, tuttavia, che un tale provvedimento non viene mai assunto senza che il giudice abbia prima tentato ogni strada per il recupero del rapporto tra il genitore e figli (con l’intervento dei servizi sociali e l’invio in mediazione familiare). Attenzione perciò, a non ostacolare mai la frequentazione tra i vostri figli e l’altro genitore: un simile comportamento finirebbe inevitabilmente col coinvolgere anche i minori in un percorso di sostegno (a volte di tipo psicologico) che, in molti casi, potrebbe essere loro evitato.

26/06/2015

Sono proprietario di due case: nella prima (di lusso) risiedo, mentre l’altra è in affitto a parenti; ho debiti per cartelle notificate da Equitalia per 100mila euro, con preavviso di ipoteca. Se vendo la casa ove risiedo e sposto la residenza nell’altra, Equitalia non può più pignorarla perché questa diventa la mia prima e unica. È vero?

Il decreto del Fare ha stabilito l’impignorabilità dell’unica casa di residenza del debitore; in particolare, Equitalia non può procedere all’espropriazione se l’immobile:
– è l’unico di proprietà del contribuente;
– se è adibito ad uso abitativo (esclusi, quindi, gli studi e gli usi aziendali);
– costituisce la residenza anagrafica del debitore;
– non si tratta di abitazione di lusso: non deve cioè rientrare nelle categorie catastali A/8 e A/9.
Pertanto, il contribuente che, titolare di due immobili e vendendone uno, vada a vivere nell’altro (che resta, quindi, l’unico di proprietà) e vi fissi la residenza, non potrà subire il pignoramento di Equitalia (non si deve comunque trattare di immobile di lusso). Equitalia resta, però, libera di iscrivere ipoteca su tale casa (la soglia minima di debito per poter iscrivere ipoteca per crediti esattoriali è di 20mila euro). Inoltre, nulla toglie che eventuali altri creditori (per esempio, una banca) possano comunque mettere in vendita, con un’esecuzione forzata, la prima casa di proprietà. In tal caso, Equitalia concorrerà normalmente alla ripartizione del ricavato. In buona sostanza, la nuova norma ha posto ad Equitalia unicamente il divieto di iniziare procedure di esecuzione forzata sull’unica casa, ferma restando la possibilità di iscrivere ipoteca e di partecipare all’esecuzione forzata avviata da altri creditori.
In ogni caso, non si ravvisa né la necessità, né l’opportunità di procedere a vendita della seconda casa, e questo per due ragioni: in ordine alla necessità Equitalia può mettere all’asta gli immobili di proprietà del contribuente a condizione che il proprio credito sia di almeno 120mila euro. Sintetizzando, se per l’iscrizione di ipoteca il credito minimo fatto valere da Equitalia è pari a 20mila euro, per procedere poi alla materiale espropriazione edesecuzione forzata (solo in presenza di più immobili) è necessario che l’ammontare delle cartelle esattoriali non pagate raggiunga la soglia delle fatidiche 120mila euro. Nel caso di specie, invece, il lettore parla di un debito di 100mila euro. Ragion per cui esso, seppur non al riparo dall’ipoteca (non lo sarebbe neanche se fosse l’unico immobile), è al riparto dalla vendita all’asta. In ordine alla opportunità: in caso di vendita della casa, Equitalia può sempre esercitare l’azione revocatoria (nei 5 anni successivi all’atto di vendita) quando dimostri (circostanza abbastanza agevole) che la cessione è avvenuta per frodare le ragioni del creditore. È sufficiente dimostrare che il contribuente non abbia altri beni “facilmente” aggredibili come quello alienato, per poter rendere inefficace l’atto di compravendita e consentire a Equitalia di aggredire detto immobile. Col risultato che il contribuente dovrà restituire i soldi ottenuti dall’acquirente del bene e perderà anche l’immobile. Le cose non cambiano in caso di donazione dell’immobile medesimo (anzi, in tal caso, l’onere della prova per Equitalia è anche più agevole). Senza contare il rischio che, da una manovra così congeniata, qualcuno possa intravedere l’ipotesi di reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, e in tal caso, scattando un procedimento penale, per il contribuente i problemi potrebbero essere più gravi della perdita di una casa.

26/06/2015

L’orientamento del Tribunale di Verona, prima con la sentenza del Tribunale n. 2489/12, e recentemente confermata dalla sentenza n. 543/15 del Giudice di Pace, è che gli importi pretesti a titolo di T.I.A. non sono assoggettabili ad IVA, in quanto la T.I.A. ha natura tributaria; i pagamenti risultano non dovuti e pertanto, essendo privi di giustificazione, sono da qualificarsi come indebito oggettivo, con conseguente diritto alla restituzione. Sin dalla sua introduzione la migliore dottrina si espresse inquadrando la T.I.A. come un vero e proprio tributo , ciononostante, presso molte amministrazioni comunali si instaurò negli anni la prassi – totalmente errata ed illegittima – degli Enti di gestione del servizio di applicare la tassazione IVA anche alla T.I.A. Sin dalle prime pronunce, i Giudici chiamati ad esprimersi sul punto denunciarono la palese illegittimità di tale applicazione, salvaguardando, così, il diritto degli utenti alla restituzione delle somme indebitamente versate. È sulla scorta di tali rilievi che l’attore, dopo aver inutilmente rivolto all’Ente di gestione del servizio istanza per la restituzione delle somme indebitamente versate, si vedeva costretto ad agire in giudizio per tutelare le proprie legittime pretese. Nello specifico, questi sosteneva di aver corrisposto tra il 2005 e il 2009 una T.I.A. comprensiva di IVA (con aliquota al 10%), pari, complessivamente ad Euro 101,36, producendo le relative fatture emesse dalla società di servizio. Esponeva, in punto di diritto, che non sussiste alcuna legge che assoggetti ad Iva le prestazioni di raccolta e/o di smaltimento rifiuti; che l’art. 3 del D.P.R. 633/72 prevede che sono soggette ad Iva soltanto le prestazioni di servizi verso corrispettivo e che sono invece escluse quelle finanziate mediante imposte; che infine nel nostro ordinamento vige il divieto della doppia imposizione, con la conseguenza che non è tecnicamente possibile applicare un tributo su un tributo; sicché il pagamento di somme a titolo di Iva applicata sulla T.I.A. costituisce un indebito; che, a questo proposito, la decisione sulla controversia spetta alla giurisdizione ordinaria (cfr. Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ordinanza n. 9597/2012).
A riprova della tesi sostenuta dall’attore, è la sentenza della Corte Costituzionale n. 238/09, la quale ha statuito che la T.I.A. ha natura tributaria, essendo analoga alla TARSU, e che pertanto “ambedue i prelievi [n.d.r. T.I.A. e TARSU] sono estranei all’ambito di applicazione dell’IVA ai sensi del D.P.R., n° 633 del 1972”. Afferma la Corte che “indipendentemente dal nomen iuris utilizzato dalla normativa che disciplina i prelievi stessi”, la T.I.A. è, come ciascun tributo, caratterizzata: a) dalla doverosità; b) dalla struttura tipicamente autoritativa; c) dal mancato rilievo alla volontà delle parti; e) dalla mancanza di un rapporto sinallagmatico; f) dal collegamento di detta prestazione alla pubblica spesa in relazione ad un presupposto economicamente rilevante.
E’ appena il caso di ricordare che tale orientamento, anche in seguito, è stato ribadito dalla Suprema Corte in diverse occasioni (cfr. tra le altre: Cass. n. 3756/2012). Quanto alla giurisprudenza di merito, l’orientamento maggioritario ritiene di condividere tale inquadramento. Si consideri, a questo riguardo, la sentenza “pilota” del Tribunale di Verona (Giudice, dott. Mirenda) n. 2489/12, nella quale si legge che “La tariffa di igiene ambientale (c.d. Tia, disciplinata dal d.lgs. 22/97) riveste sicuramente natura tributaria, quale entrata pubblica costituente “tassa di scopo”; essa, invero, come ammonisce la Suprema Corte “mira a fronteggiare una spesa di carattere generale, ripartendone l’onere sulle categorie sociali che da questa traggono vantaggio, mentre manca un rapporto sinallagmatico tra la prestazione da cui scaturisce l’onere ed il beneficio che il singolo riceve” (in termini, cfr. Cass. I, 17/02/2012, n. 2320, Soc. Quadrifoglio servizi amb. area fiorentina c. Curatela Fall. Soc. Gestione Servizi Turustici, in Red. Giust. civ. Mass. 2012, 2).”
E così da ultimo, con la sentenza n. 543/15 il Giudice di Pace di Verona concludeva osservando che la domanda avanzata dall’attore “è fondata e merita accoglimento”; che “Conseguentemente configurano un indebito oggettivo le somme richieste e corrisposte a titolo di IVA dall’attore alla convenuta sulla TIA”. Pertanto, respinta in via preliminare l’eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta, il Giudice affermava il diritto dell’attore al rimborso di quanto illegittimamente versato nel termine prescrizionale di dieci anni, previsto dall’art. 2946 c.c., e condannava, in definitiva, l’Ente di gestione alla restituzione delle somme indebitamente versate.

25/06/2015

Postare un commento offensivo sulla bacheca di facebook della persona offesa integra il reato di diffamazione a mezzo stampa: la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24431/2015, ha stabilito infatti che inserire un commento su una bacheca di un social network significa dare al suddetto messaggio una diffusione che potenzialmente ha la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sicché, laddove questo sia offensivo, deve ritenersi integrata la fattispecie aggravata del reato di diffamazione. La Cassazione si confronta, poi, con l’utilizzo illecito e smodato dei cosiddetti social network, e sottolinea la diffusività di tali affermazioni che compaiono sui siti. Proprio in ragione del fatto che i commenti hanno una diffusione così capillare e potenzialmente illimitata, ritiene che le offese debbano ritenersi aggravate, come se commesse a mezzo stampa.
Il fatto è rappresentato dal Giudice di pace di Roma, che chiamato a giudicare una fattispecie diffamatoria, rappresentata dal postare un commento sulla bacheca facebook della persona offesa, si dichiarava incompetente per materia a decidere in ordine al reato di cui all’art. 595 c.p., co. 3, precisando che, ancorchè non contestata, quella al suo esame integrava fattispecie aggravata ai sensi del terzo comma della norma incriminatrice. Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, non riteneva però configurabile l’aggravante invece considerata dal giudice di pace – sostenendo che l’evento non implica pubblicazione né diffusione del relativo contenuto offensivo, essendo tale diffusione possibile soltanto se non attivati, dalla stessa persona offesa meccanismi di protezione della privacy – declinava anch’esso la propria competenza a giudicare della fattispecie dedotta in favore del Giudice di pace di Roma e rimetteva pertanto gli atti alla Corte di Cassazione per la risoluzione del conflitto. I Giudici di Piazza Cavour, dopo aver ritenuto sussistente il conflitto, in quanto i due giudici ordinari, contemporaneamente, ricusavano di giudicare in ordine alla medesima vicenda giurisdizionale, dando così luogo a quella situazione di stallo processuale prevista dall’art. 28 c.p.p., rinvenivano nel caso di specie la competenza a conoscere del fatto dedotto in giudizio in capo al Tribunale di Roma, in composizione monocratica. A siffatte conclusioni la Corte è pervenuta ricordando innanzitutto che i reati di ingiuria e diffamazione possono essere commessi a mezzo di internet (Cass., Sez. V, 17 novembre 2000, n. 4741; Cass., sez. V, 28 ottobre 2011, n.44126) e che quando ciò si verifica si è in presenza di un’ipotesi aggravata della fattispecie base(Cass., Sez. V, 16 ottobre 2012, n. 44980).
Quando poi l’offesa avvenga mediante i cosiddetti social network, secondo la Corte di legittimità non vi è ragione per approdare a conclusioni diverse e non solo perché in questo caso v’è l’applicazione di risorse informatiche, infatti l’ipotesi di reato di cui al terzo comma dell’art. 595 c.p.p. quale fattispecie aggravata del delitto di diffamazione trova il suo fondamento nella potenzialità, nella idoneità e nella capacità del mezzo utilizzato per la consumazione del reato a coinvolgere e raggiungere una pluralità di persone, ancorchè non individuate nello specifico ed apprezzabili soltanto in via potenziale, con ciò cagionando un maggiore e più diffuso danno alla persona offesa. D’altra parte lo strumento principe della fattispecie criminosa in esame è quello della stampa, al quale il codificatore ha giustapposto “qualsiasi altro mezzo di pubblicità”, giacché anche in questo caso, per definizione, si determina una diffusione dell’offesa ed in tale tipologia, quella appunto del mezzo di pubblicità, la giurisprudenza nel tempo ha fatto rientrare, ad esempio, 1) un pubblico comizio (Cass., sez. V, 28 maggio 1998, n. 9384), 2) l’utilizzo, al fine di inviare un messaggio, della posta elettronica secondo le modalità del farward e cioè verso una pluralità di destinatari, trattandosi anch’esso di mezzo idoneo a provocare una ampia e indiscriminata diffusione della notizia tra un numero indeterminato di persone.
Anche la diffusione di un messaggio con le modalità consentite dall’utilizzo di una bacheca facebook ha potenzialmente la capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, sia perché, per comune esperienza, bacheche di tal natura racchiudono un numero apprezzabile di persone, sia perché l’utilizzo di facebook integra una delle modalità attraverso le quali gruppi di soggetti socializzano le rispettive esperienze di vita, “valorizzando in primo luogo il rapporto interpersonale, che, proprio per il mezzo utilizzato, assume il profilo del rapporto interpersonale allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione”. Di conseguenza, deve ritenersi che la condotta di postare un commento sulla bacheca facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione del commento, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone comunque apprezzabile per composizione numerica, di guisa che, se offensivo, la relativa condotta rientra nella tipizzazione codicistica descritta dal terzo comma dell’art. 595 c.p.p.

24/06/2015

Il Tribunale di Mantova, nell’ordinanza 26/05/2015 n° 471, tratta la causa di un creditore che iscrive a ruolo, depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto e del pignoramento notificati nonché della trascrizione del pignoramento, la procedura esecutiva mobiliare riguardante alcuni autoveicoli di proprietà dell’esecutato; non gli è tuttavia pervenuta la comunicazione da parte dell’I.V.G. (art. 521, comma 3, c.p.c.) circa l’avvenuta consegna dei beni pignorati da parte di quello. Il giudice dell’esecuzione ne desume che gli autoveicoli in questione non siano stati consegnati all’I.V.G, e pertanto sul presupposto che un’esecuzione forzata siffatta, in carenza dei beni oggetto della stessa, non abbia alcuna possibilità di pervenire al soddisfacimento delle ragioni creditorie, applica l’art. 164 bis disp. att. c.p.c. e dichiara l’estinzione anticipata del procedimento.

Tenendo conto che ci troviamo nel campo di operatività di norme introdotte dall’ultima novella legislativa, e quindi in fase di prima applicazione, è possibile evidenziare che: il creditore, precorrendo i tempi, abbia iscritto a ruolo un pignoramento di autoveicoli prima che gli pervenisse la comunicazione dell’I.V.G. , l’art. 521-bis, comma 5, c.p.c. infatti prescrive che detta iscrizione debba avvenire non oltre i 30 giorni successivi a detta comunicazione; in carenza della comunicazione da parte dell’I.V.G. ai sensi dell’art. 521-bis, comma 3, il termine con cui il creditore procedente avrebbe dovuto in ogni caso fare i conti è quello del deposito dell’istanza di vendita entro 90 gg. dal pignoramento (art. 497 c.p.c.). Il provvedimento del giudice dell’esecuzione potrebbe dirsi precipitoso se, peraltro intendendosi per comunicazione dell’I.V.G. ai sensi del comma 3 anche quella che detto ente è tenuto a fare ex art. 521-bis, comma 4, il medesimo provvedimento sia stato assunto prima, come sembra, dello spirare del tempo utile per il deposito dell’istanza di vendita da parte del creditore; nel caso opposto, e quindi spirato senza comunicazione alcuna dell’I.V.G. il termine di 90 gg. dal pignoramento, il creditore non avrebbe potuto comunque dare legittimamente seguito alla procedura.

23/06/2015

La Cassazione, nella sentenza 11667/2015, interviene in materia di “sottosuolo”: un condòmino si era impossessato illegittimamente, eseguendo lavori di ampliamento, della cubatura dei propri locali mediante l’abbassamento dell’originario piano di calpestio di circa 60 cm, da qui la richiesta dell’attore di ripristino, tramite innalzamento, del piano stesso. Il convenuto, per contro, si difendeva, nei vari gradi di giudizio, richiamando la disposizione di cui all’art. 1102 cc. che permette ai singoli di utilizzare parti comuni dello stabile purchè non impediscano agli altri di farne parimenti uso, e ricordando che la presunzione di proprietà comune ex articolo 1117 cc. deve sempre fondarsi su elementi oggettivi che rivelino l’attitudine funzionale del bene al servizio o godimento collettivo, mentre in questo caso, solo la sua proprietà poteva trarre profitto dall’utilizzo di tale parte del sottosuolo.
Le argomentazioni del condòmino, tuttavia, venivano respinte dalla Suprema Corte sulla base, innzitutto, di precedenti decisioni (da ultimo Cassazione 22835/2006) che avevano chiarito come lo spazio sottostante al suolo su cui sorge un edificio in condominio, in mancanza di titolo che ne attribuisca la proprietà esclusiva ad uno dei condomini, deve considerarsi di proprietà comune indipendentemente dalla sua destinazione.
Applicando il predetto principio al caso di specie, pertanto, la Suprema Corte confermava la decisione della Corte d’appello che aveva ritenuto illegittimo il comportamento del singolo condomino per essersi appropriato di un bene comune, definitivamente sottraendolo ad ogni possibilità di godimento da parte di altri condomini.
Non sono state, quindi, ritenute fondanti le eccezioni formulate dal condòmino ricorrente in merito all’essere di fatto l’unico che potesse utilizzare e trarre godimento dalla parte (ritenuta) comune del sottosuolo. Criterio che in altri casi, anche recentemente, la stessa Cassazione ha adottato per ritenere, invece, legittimo l’utilizzo di una porzione comune da parte di un singolo condòmino perché, di fatto, egli era l’unico per la particolare conformazione dello stabile a poterne fare uso.

22/06/2015

L’art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo, firmata nel 1950 a Roma dalla maggior parte degli stati europei, prevede che i processi debbano avere “un termine ragionevole” e dunque la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha ritenuto che i processi con durata superiore al predetto termine diano diritto al risarcimento del danno. Le innumerevoli condanne a carico dell’Italia per tale motivazione hanno condotto all’adozione di una legge nazionale, la cd. Legge Pinto (legge 24 marzo 2001, n. 89), con competenza alle Corti d’Appello ed un procedimento strutturato come sommario. La cd. Legge Pinto è stata riformata con il D.L. n. 83 del 2012, convertito, con modificazione, dalla L. n. 134 del 2012 ed è stato così delineato un procedimento in cui si individuano i criteri di tempo oltre i quali si considera di eccessiva durata, e quindi 3 anni per il primo grado, due per il secondo ed uno per il terzo e comunque 6 anni per l’intero procedimento ordinario, ed i limiti dell’indennizzo, che pur dovendo essere determinato a norma dell’art. 2056 c.c., deve essere ricompreso nell’intervallo tra € 500 e € 1500 per ogni anno di ritardo e comunque non essere superiore al valore della causa o del diritto riconosciuto dal giudice. Inoltre è stato stabilito che il ricorso può essere presentato dopo la fine del procedimento ed entro 6 mesi dal passaggio in giudicato della sentenza. Oltre ai suddetti parametri, stabiliti per un procedimento ordinario civile, si è ritenuto per il fallimento una durata massima di anni 6, salvo le peculiarità del caso concreto, naturalmente azionabile sia dal creditore, che dal debitore, in quanto prescinde dall’esito del processo ed è stabilito per la sofferenza provocata dalla durata in sè, a prescindere dalle conseguenze dannose od economiche a carico della parte processuale. La Cassazione Civile, sez. VI, nella sentenza 19/05/2015 n° 10233 ha ribadito i principi stabiliti dalla Corte di Strasburgo e dai propri precedenti, sia in relazione alla durata del procedimento di fallimento, escludendo nel caso concreto la semplicità della pratica in relazione alla numerosità dei creditori, alla sussistenza di opposizioni allo stato passive ed altre controversie originate dalla procedura (anche se trattasi di meri enunciati), sia in relazione al quantum del risarcimento annuo, che pure la Corte d’Appello aveva ridotto rispetto a quello stabilito dalla giurisprudenza sovranazionale e dei parametri generali delle modifiche legislative, applicando al caso in esame il limite del valore della causa, sebbene si trattasse di ricorso antecedente alla nuova norma ed infatti la Suprema Corte ne ha stabilito la irretroattività, riconoscendo nel merito il risarcimento pari ad € 500 per ogni anno di eccessiva durata, senza limiti di importo. In definitiva sembra che la sentenza abbia ritenuto una applicazione parziale delle modifiche legislative e precisamente in relazione ai parametri della durata ragionevole del procedimento e del quantum del risarcimento, escludendo quella sul limite dell’indennizzo al valore della causa. In realtà i suddetti parametri, ora normativizzati derivano dalla giurisprudenza e dunque si è trattato dell’applicazione dei precedenti e non delle modifiche normative di cui non poteva tenersi conto ratione temporis, dunque la Suprema Corte è stata assolutamente coerente sia all’interno della sentenza, sia con i propri precedenti.

Altra questione non oggetto del caso, ma di pratico interesse per tutti i ricorsi, è invece quella dell’effettivo pagamento delle somme dovute da parte dello Stato italiano, che avviene in base ad apposito stanziamento annuo sempre insufficiente a coprire il fabbisogno e costringendo ad un attesa di anni, considerato che la legge esclude espressamente l’azione esecutiva per il soddisfacimento di tali crediti. L’unica possibilità, dunque, rimane quella del ricorso al TAR per ottemperanza, con la nomina di commissario ad acta nel caso di insoddisfazione, ma spesso senza condanna alle spese sufficiente a coprire gli effettivi costi legali.

17/06/2015

La confisca per equivalente può colpire anche beni acquistati prima dell’entrata in vigore della legge applicata dal giudice, ciò che rileva è che la condotta sia stata perpetrata sotto la vigenza della norma incriminatrice (articolo 2 del codice penale).

La II sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza 24785/15 , torna ancora una volta sul tema dei provvedimenti ablativi, per ribadire e ulteriormente specificare la natura e i limiti del sequestro finalizzato alla confisca per equivalente. Il quesito era stato sollevato nell’ambito del ricorso di una srl della provincia di Monza utilizzata – secondo la prospettazione dell’accusa – per riciclare alcuni milioni di euro extracontabilizzati, fondi scoperti dalla Gdf nel corso di una verifica e “recepiti” nell’ordinanza emessa dal Gip brianzolo – provvedimento confermato peraltro dal Riesame.

La questione posta è se i “sigilli” possano congelare anche i beni acquistati dai coimputati, persone fisiche, in periodo antecedente l’entrata in vigore del dlgs 231/2007 applicato nel caso concreto (articolo 25-octies) ovvero se l’irretroattività penale metta in salvo gli acquisti risalenti.

La Corte ha avallato le scelte dei giudici di merito, sottolineando che «il principio di irretroattività in materia penale attiene al momento della condotta e non invece al tempo ed alle modalità di acquisizione dei beni destinatari in concreto della sanzione», anche perché la data di acquisto dei beni provento di riciclaggio «non è elemento contemplato dalla norma» ablativa. La irretroattività in sostanza, argomenta l’estensore, «deve intendersi riferita al fatto reato e non certo alla data di acquisizione dei beni su cui cade la sanzione». Nel caso specifico, quindi, se il reato è stato commesso prima del 29 dicembre 2007 – entrata in vigore dell’articolo 648-quater – il sequestro per equivalente non sarebbe potuto essere disposto, mentre una commissione successiva legittima i “sigilli” anche sui beni oggetto di transazioni precedenti a quella data, e anche se, come ormai principio giurisprudenziale assodato, questi non abbiano alcun vincolo di pertinenzialità con il reato contestato.

13/06/2015

Il disegno di legge, che introduce nel codice penale il reato di omicidio stradale, approvato in prima lettura dall’Aula del Senato il 10/06 con 163 sì, 65 astenuti e 2 no, prevede la reclusione da otto a dodici anni per chi si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o alterazione psico-fisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti e cagiona, per colpa, la morte di una persona. Il testo prevede un’aggravante se il conducente si dà alla fuga. La pena è aumentata, ma non può superare i diciotto anni, anche se il conducente provoca la morte di più persone o la morte di una o più persone e lesioni di una o più persone.

L’articolo 2 del ddl prevede la reclusione da due a quattro anni per il reato di lesioni personali stradali. Tra le pene accessorie è prevista la revoca della patente. L’articolo 3 reca modifiche di coordinamento al codice penale. L’articolo 4 prevede l’esecuzione coattiva degli accertamenti se la persona si rifiuta di sottoporvisi. L’articolo 5 modifica il codice di procedura penale, prevedendo l’arresto obbligatorio in flagranza in caso di omicidio stradale. L’articolo 6 reca modifiche al codice della strada.

Nella seduta antimeridiana, agli articoli 1 e 2, sono stati approvati emendamenti che hanno soppresso le norme sull’omicidio e sulle lesioni nautiche; hanno previsto la diminuzione della pena, fino alla metà, se l’evento non è esclusiva conseguenza dell’azione o omissione colpevole; hanno aumentato la pena da un terzo alla metà, se il conducente si dà alla fuga; hanno previsto la riduzione della pena, fino alla metà, in caso di concorso di colpa nelle lesioni; hanno stabilito che, dopo la revoca della patente, non se ne possa conseguire una nuova prima di trent’anni se l’interessato guidava in stato di ebbrezza o si sia dato alla fuga.

Il governo è stato battuto su due emendamenti che escludono la reclusione da sette a dieci anni per i conducenti di veicoli a motore che cagionino la morte di una persona a seguito di attraversamento del semaforo rosso, inversione del senso di marcia, sorpasso in corrispondenza di un attraversamento pedonale.

12/06/2015

L’art. 492-bis c.p.c. , introdotto dal D.L. 132/14, convertito nella L. 162/14, prevede su istanza del creditore, previa autorizzazione del Presidente del Tribunale territorialmente competente, di ricercare i beni del debitore da sottoporre a pignoramento tramite modalità telematiche. La normativa attuale risulta essere piuttosto articolata e individua la possibilità di compiere d’ufficio diverse operazioni:
1) Il creditore procedente deve depositare un’istanza, corredata con contributo unificato di € 43,00, al fine di beneficiare dell’autorizzazione del Presidente del tribunale del luogo ove il debitore ha la residenza, domicilio, dimora o sede, il quale deve verificare il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata; l’istanza deve indicare l’indirizzo di posta elettronica ordinaria, il numero di fax del difensore e l’indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.);
2) Con l’autorizzazione, l’ufficiale giudiziario può accedere, mediante collegamento telematico diretto, ai contenuti delle banche dati delle pubbliche amministrazioni; completata la ricerca, redigere un unico processo verbale nel quale indicare tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze. A questo punto si possono verificare diverse ipotesi: se l’ufficiale giudiziario ha individuato cose che si trovano in luoghi appartenenti al debitore compresi nel territorio di competenza dell’ufficiale giudiziario, quest’ultimo accede agli stessi per provvedere d’ufficio agli adempimenti di cui agli articoli 517, 518 e 520. Se i luoghi non sono compresi nel territorio di competenza, rilascia copia autentica del verbale al creditore che, entro quindici giorni dal rilascio a pena d’inefficacia della richiesta, la presenta all’ufficiale giudiziario territorialmente competente. Se l’ufficiale giudiziario ha individuato crediti del debitore, o cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, notifica d’ufficio al debitore e al terzo il verbale contenente l’indicazione del credito per cui si procede, del titolo esecutivo, del precetto, dell’indirizzo di PEC, del luogo in cui il creditore ha eletto domicilio o ha dichiarato di essere residente, dell’ingiunzione, e dell’avvertimento al debitore di cui all’articolo 492, primo, secondo e terzo comma, nonché l’intimazione al terzo di non disporre delle cose o delle somme dovute, nei limiti di cui all’articolo 546. Quando l’accesso ha consentito di individuare più crediti del debitore o più cose di quest’ultimo che sono nella disponibilità di terzi, l’ufficiale giudiziario sottopone ad esecuzione i beni scelti dal creditore. In questo caso, interviene l’art. 155 ter disp. att. c.p.c., come modificato dal decreto, che prevede la partecipazione del creditore alle operazioni di ricerca: “Nei casi di cui all’articolo 492-bis, sesto e settimo comma, l’ufficiale giudiziario, terminate le operazioni di ricerca dei beni con modalità telematiche, comunica al creditore le banche dati interrogate e le informazioni dalle stesse risultanti a mezzo telefax o posta elettronica anche non certificata, dandone atto a verbale, e il creditore ha dieci giorni di tempo dalla comunicazione per indicare all’ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza la richiesta di pignoramento perde efficacia.”
Attualmente si registra un considerevole ritardo nell’attuazione di questa disposizione in quanto non sono stati ancora emanati i decreti attuativi che, ex art. 155 quater disp. att. cpc, devono individuare i casi, i limiti e le modalita’ di esercizio della facoltà di accesso alle banche dati, nonché le modalità di trattamento e conservazione dei dati e le cautele a tutela della riservatezza dei debitori. È tuttavia lo stesso l’art. 155 quinquies disp. att. c.p.c. che prevede che quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l’accesso diretto da parte dell’ufficiale giudiziario alle banche dati, non siano funzionanti, il Presidente del Tribunale può autorizzare il creditore procedente ad effettuare direttamente le ricerche. In relazione a quest’ultima disposizione, però, sono emersi alcuni problemi interpretativi, che hanno condotto molti tribunali a non consentire la ricerca diretta da parte del creditore procedente, con la motivazione che essa può operare solo nel caso in cui gli strumenti tecnologici ci siano, tuttavia non risultino funzionanti.

16/03/2015

Con la sentenza 18 settembre 2014 n° 2690, la sezione seconda del Tribunale di Taranto è intervenuta in tema di pignoramento ed esecuzione forzata ritenendo che il debitore esecutato non sia tenuto a pagare un corrispettivo per il godimento del bene pignorato. L’art 560 cod. proc. Civ. intende, infatti, salvaguardare per quanto possibile il diritto di abitazione dei debitori limitatamente al periodo di tempo che intercorre tra il pignoramento e la vendita coattiva. Il giudice di merito, quindi, se non ricorrono gli estremi per liberare necessariamente l’immobile, come nel caso in cui il debitore ostacoli la vendita non permettendone l’accesso, deve ritenere prevalente la salvaguardia del diritto di abitazione. Infatti, come rileva il Tribunale di Taranto, nel nostro ordinamento vi è un indubbio favore per la protezione del diritto di abitazione, in posizione sovraordinata all’eventuale contrapposto diritto dei creditori alla procedura esecutiva. Nel caso di specie, durante una procedura esecutiva immobiliare, la società interventrice aveva richiesto al Giudice dell’Esecuzione di porre a carico dei debitori un corrispettivo per il godimento del bene pignorato, oltre che di una pertinenza, chiedendo in subordine che ne fosse disposta la liberazione. La tesi proposta dagli istanti si può riassumere nella ratio dell’art. 2912 cod. civ. in base al quale nel pignoramento devono essere compresi anche i frutti della cosa pignorata ed anche il diritto al corrispettivo per l’occupazione dell’immobile da parte del debitore. Il Giudice dell’Esecuzione rigetta entrambe le richieste, trovando successiva conferma del provvedimento dal Collegio in sede di reclamo. L’art. 560 cod. proc. civ., infatti, attribuisce al giudice dell’esecuzione il potere di autorizzare il debitore a continuare ad abitare l’immobile in alternativa alla sua liberazione.

12/03/2015

La negoziazione assistita, entrata in vigore il 9/02/2015, consiste in una nuova condizione di procedibilità sia per chi desideri esercitare un’azione in giudizio in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, senza limiti d’importo, sia per chi intenda proporre una domanda per il pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro. Risultano esclusi i casi in cui sia prevista la mediazione obbligatoria, e quindi quelli in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
Sulla base della nuova normativa, il danneggiato, tramite il suo avvocato, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, e qualora l’altra non aderisca entro 30 giorni dalla sua ricezione, la condizione di procedibilità si considererà intrapresa e si potrà iniziare o proseguire il processo. Invece se l’invito verrà accettato, le parti, con i loro avvocati, redigeranno la convenzione in forma scritta e i legali certificheranno l’autografia delle sottoscrizioni apposte alla convenzione sotto la propria responsabilità professionale. Se le parti non raggiungeranno un accordo entro il termine indicato dalla convenzione, si compilerà la dichiarazione di mancato accordo, certificata dagli avvocati e la condizione di procedibilità si considererà, comunque, esperita. In caso di accordo, invece, lo stesso costituirà titolo esecutivo ed idoneo per l’iscrizione di ipoteca giudiziale.
L’introduzione della negoziazione assistita non elimina in alcun modo la mediazione obbligatoria, ponendo al più un problema di coordinamento tra i due istituti. Non è, infatti, intenzione del legislatore sostituire uno strumento alternativo di risoluzione delle controversie ad un altro, bensì quella di offrire agli operatori di giustizia un ulteriore espediente con il quale cercare di risolvere le controversie al di fuori delle aule giudiziarie. Si tratta di uno strumento più semplice, più snello e soprattutto più economico rispetto alla mediazione, spesso osteggiata proprio per i suoi costi. La macroscopica differenza tra i due risiede proprio nella presenza di un soggetto esterno, terzo, estraneo alla vicenda ed imparziale, qual è il mediatore, chiamato ad agevolare il dialogo tra le parti, ripristinandone la comunicazione e facilitando il raggiungimento di un accordo.
Occorre, in ogni caso, sottolineare che, nelle materie in cui è prevista la mediazione obbligatoria ben possono le parti scegliere preliminarmente di avvalersi della negoziazione assistita, con la precisazione che, laddove la tentata negoziazione fallisca, le parti sarebbero comunque costrette ad esperire il previo tentativo (obbligatorio) di mediazione prima di poter precedere in sede giudiziaria, dal momento che non potrà altrimenti dirsi avverata la condizione di procedibilità di cui all’art. 5, comma 1 bis, del d.lgs. n. 28/2010. Ben potrà accadere che ad una mediazione fallita segua un tentativo di negoziazione assistita o, viceversa, e con maggiori probabilità di successo, da una negoziazione fallita le parti decidano di avvalersi
del procedimento di mediazione. Ed è forse proprio nei casi in cui le parti decidano liberamente di usufruire
di detti dispositivi che questi potranno realmente condurre ed esiti positivi, proprio perché voluti e cercati
dalle parti, e non imposti da specifiche norme di legge. C’è da sperare, inoltre, che le parti siano assistite da
legali effettivamente intenzionati a raggiungere un accordo negoziale e che, nei casi di mediazione, queste
abbiano la fortuna di trovare un mediatore capace ed abile a ripristinare il dialogo, facilitando il raggiungimento di un accordo.

09/03/2015

È stata approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati la proposta di legge sulla disciplina della responsabilità civile dei magistrati, che riforma la legge Vassalli (Legge 13 aprile 1988, n. 117) sulla base di un raccordo con il diritto dell’Unione Europea.
La precedente disciplina era stata oggetto, infatti, di una condanna dell’Italia con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea del 24 novembre 2011, e aveva provocato l’apertura di due procedure di contenzioso con la Commissione europea.
Con le nuove disposizioni il danno patrimoniale e non patrimoniale sarà da asserire in conseguenza di un atto o provvedimento giudiziario di un magistrato agente con “dolo” o “colpa grave” nell’esercizio delle sue funzioni, ovvero di un “diniego di giustizia”: “il rifiuto, l’omissione o il ritardo del magistrato nel compimento di atti del suo ufficio quando, trascorso il termine di legge per il compimento dell’atto, la parte ha presentato istanza per ottenere il provvedimento e sono decorsi inutilmente, senza giustificato motivo, trenta giorni dalla data di deposito in cancelleria. Se il termine non è previsto, debbono in ogni caso decorrere inutilmente trenta giorni dalla data del deposito in cancelleria dell’istanza volta ad ottenere il provvedimento” (art. 3, comma 1, L. 117/88).
Le fattispecie di colpa grave del magistrato, con le nuove disposizioni, prevede le seguenti ipotesi:
• la “violazione manifesta della legge nonché del diritto dell’Unione europea”;
• il travisamento del fatto o delle prove;
• l’affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti del procedimento;
• la negazione di un fatto la cui esistenza risulta in modo probante dagli atti del procedimento;
• l’emissione di un provvedimento cautelare personale o reale fuori dei casi previsti dalla legge oppure senza motivazione.
Altra importante novità riguarda la c.d. clausola di salvaguardia: secondo il nuovo articolo 2, il magistrato rimane inerme se, durante l’attività di interpretazione di norme di diritto e di valutazione del fatto e delle prove, agisce con dolo o colpa grave, ovvero se viola manifestamente la legge e il diritto dell’Unione Europea.

06/03/2015

Corte di Cassazione, sentenza 16 febbraio 2015 n. 3079
Nella giurisprudenza di legittimità (fra le varie Cass.22.11.2013 n. 26205; Cass. 10.4.2012 n. 5652; Cass.15.9.2011 n. 18853), è stata da tempo enucleata la nozione di illecito endofamiliare: consiste nella violazione dell’obbligo del genitore naturale di concorrere al mantenimento del figlio, che si concretizza proprio dal momento della sua nascita, anche se la procreazione sia stata successivamente accertata con sentenza. Inoltre, consiste nell’obbligo di mantenere i figli “per il solo fatto di averli generati e prescinde da qualsiasi domanda giudiziale della paternità o maternità”. Su ciascun genitore grava, quindi, in toto l’obbligo di mantenimento a prescindere dall’altro genitore, obbligo che deve essere assolto sulla base dell’ art. 261 c.c. e dell’art. 148 c.c. con conseguente diritto del figlio al risarcimento del danno patrimoniale per l’inadempimento sino al momento della pronuncia e, qualora sia stato accertato, come nel caso di specie, un totale disinteresse del genitore, anche del danno non patrimoniale.
La natura giuridica di tali obblighi comporta che la relativa violazione, nell’ipotesi in cui provochi la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’art. 2059 c.c., come reinterpretato alla luce dei principi enucleatati dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione nella nota decisione n. 26972 del 2008. La conclusione, quindi, è che senz’ altro il minore ha diritto al risarcimento del danno che abbia patito in conseguenza dell’assenza del genitore, danno accertato sulla base delle risultanze probatorie acquisite ed accuratamente esaminate, nonché sulla base del disinteresse dimostrato dal genitore nei confronti della figlia. La Corte di merito ha riconosciuto, quindi, la sussistenza dell’illecito: illecito che integra da un lato, la violazione degli obblighi di mantenimento, istruzione ed educazione, e dall’altro, un’inaccettabile inosservanza di quei diritti nascenti dal rapporto di filiazione, che trovano nella carta costituzionale, in particolare negli artt. 2 e 30, e nelle norme di natura internazionale , un elevato grado di riconoscimento e di tutela.

05/03/2015

Il percorso di riforma intrapreso dal Presidente del Consiglio Matteo Renzi auspica una modifica radicale del rapporto tra fisco e cittadini, modifica tra l’altro richiesta dagli stessi dipendenti di Equitalia, da troppo tempo diventati una sorta di parafulmine fiscale che raccoglie gli strali di tutti i contribuenti. L’agenzia potrebbe, grazie a competenze ampliate, accedere alle banche dati delle altre amministrazioni finanziarie, svolgendo così un ruolo di mediazione e di controllo preventivo che consentirebbe in futuro di evitare, ad esempio, nuovi casi di“cartelle pazze”, quelle prive di fondamento, che tanto hanno fatto infuriare i contribuenti. In capo all’ente di riscossione resterebbe sempre il compito di reprimere l’evasione fiscale, tuttavia con strumenti più mirati, meno repressivi, soprattutto nel caso di infrazioni di entità contenuta. In questo senso, una novità a cui si starebbe lavorando, come rivelato dal quotidiano La Repubblica, prevederebbe lo stop alle cartelle esattoriali per debiti fino a 2.000 euro. In questi casi si adotterebbe il procedimento di reiterati inviti al contribuente a mettersi in regola, riservando l’opzione della cartella solo come ultima ratio. Questo comporterebbe un alleggerimento delle situazioni di tanti cittadini con debiti contenuti, per i quali potrebbero scomparire anche provvedimenti più restrittivi, come il fermo dell’auto e il pignoramento del conto corrente. A tutto ciò poi si deve aggiungere la volontà, espressa più volte da vari esponenti del governo, di riorganizzare anche l’assetto societario di Equitalia stessa: oggi l’ente di riscossione è controllato al 51% dall’Agenzia delle entrate e al 49% dall’Inps ed il progetto sarebbe quello di creare un’agenzia a sé stante con compiti specifici di riscossione.
Una Convenzione firmata il 18/02 tra Equitalia ed Longobardi, Presidente del Cndcec, permetterà una maggiore e reciproca collaborazione sul piano dell’efficacia, dell’efficienza e della correttezza dell’azione di riscossione dei tributi. In particolare attraverso lo sportello telematico i commercialisti potranno interagire direttamente con le sedi provinciali di Equitalia per richiedere informazioni e fissare appuntamenti con il personale qualificato. Il protocollo d’intesa avrà durata biennale e prevede un’ assistenza sempre più attenta e mirata alle esigenze dei contribuenti, anche con l’organizzazione di seminari, convegni ed eventi di aggiornamento a livello locale e nazionale.
Vincenzo Busa, Presidente di Equitalia, annuncia all’Ansa una rivoluzione che partirà già dal 2015 per quanto riguarda le cartelle di pagamento, quei documenti nei quali è indicato l’importo totale da saldare, i tributi non pagati, gli interessi, le sanzioni e l’aggio : “il cittadino deve poter avere i chiarimenti per stare tranquillo già la sera stessa”. La sfida è quella di garantire da gennaio l’integrazione anche informatica degli enti impositori con gli sportelli di Equitalia, di rendere più decifrabili e immediate le cartelle stesse, le motivazioni saranno più leggibili nonostante la complessità delle norme di legge.
Dalle pieghe della legge di stabilità, si palesa, inoltre, la sorpresa inaspettata di una mini sanatoria sulle cartelle emanate a partire dal 2000 e che non superino i 300 euro di importo. Risulterebbero coinvolte fino al 70% delle cartelle attualmente aperte da parte dell’ente responsabile alla riscossione e tra esse figurano spese inevase come il mancato pagamento del canone Rai, oppure multe mai saldate per infrazioni al codice della strada. Per le cartelle di recente emanazione si dovranno attendere ancora tre anni prima di poter vedere attivata la sanatoria, ma per quelle precedenti si potrà accedere alla cancellazione e non sarà necessario formulare alcuna richiesta da parte del debitore: se entro il terzo anno dall’emanazione Equitalia non riuscirà ad ottenere quanto dovuto, entro i 300 euro, la cartella emanata si considererà estinta e inesigibile.

03/03/2015

L’acquisto di immobili all’estero da parte dei cittadini italiani costituisce una forma di investimento in crescente aumento.

27/03/2015

Due gli assetti con i quali configurare il rapporto di lavoro subordinato: chi svolge nell’ufficio attività connessa alla sola mediazione e chi, abilitato alla mediazione, non può svolgere attività di agenzia.

27/03/2015

“Il mediatore deve comunicare alle parti le circostanze a lui note, relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, che possono confluire sulla conclusione di esso.” Art. 1759, I comma, C.C.

27/03/2015

Si ispira al principio del win-win e si modula intorno alle specifiche esigenze di entrambi i contraenti, conduttore e locatore.

27/03/2015

Il Ministero, rilevato che l’articolo 14, comma 1, del D.P.R. n. 115/2002 , il quale stabilisce che la parte tenuta al pagamento è colui che si costituisce in giudizio per primo o che deposita il ricorso introduttivo, ovvero che, “nei processi esecutivi di espropriazione forzata, fa istanza per l’assegnazione o la vendita dei beni pignorati”, conferma che nei pignoramenti mobiliari il contributo unificato deve essere versato al momento del deposito dell’istanza di assegnazione e vendita da parte del creditore procedente. Al fine di uniformare il comportamento degli uffici giudiziari, ha diramato una circolare che fornisce indicazioni sul versamento del contributo unificato nei giudizi di opposizione in materia di esecuzione: l’opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.) e l’opposizione di terzo all’esecuzione (art. 619 c.p.c.) sono assoggettate al versamento del contributo unificato al momento dell’iscrizione a ruolo, secondo il valore della domanda. L’opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.), invece, soggiace al pagamento del contributo unificato nella misura fissa di € 168,00 (art. 13, comma 2 D.P.R. n. 115/2002).
Il Ministero chiarisce che se l’opposizione è proposta ad esecuzione già iniziata non si apre una fase incidentale da assoggettare ad autonomo contributo unificato.
La circolare, inoltre, esamina la questione relativa all’individuazione del momento in cui deve essere corrisposto il contributo unificato nelle procedure esecutive. L’art. 518, comma 6 c.p.c., come modificato dal D.L. n. 132/2014 (art. 18), convertito in L. n. 162/2014, prevede l’obbligo per il creditore procedente di depositare, presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, la nota di iscrizione a ruolo accompagnata dalle copie conformi del processo verbale di pignoramento, del titolo esecutivo e del precetto, ricevuti dall’ufficiale giudiziario che ha compiuto le operazioni di pignoramento. Nelle ipotesi in cui il creditore effettui contestualmente il deposito della nota di iscrizione a ruolo, del titolo, del precetto, del verbale di pignoramento e dell’istanza di assegnazione e vendita, si dovrà procedere altresì al versamento del contributo unificato.

26/03/2015

Il 18 marzo il Senato ha approvato il disegno di legge sul divorzio breve. Il testo, che tornerà alla Camera per una terza lettura, riduce i tempi minimi di separazione prima di poter presentare la domanda di divorzio: lo scioglimento del matrimonio sarà possibile entro dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi dinanzi al presidente del tribunale; entro sei mesi se sceglieranno la richiesta consensuale di separazione e non abbiano figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap gravi o di età inferiore ai 26 anni, che non siano economicamente autosufficienti. La legge attualmente in vigore prevede un periodo di separazione di almeno tre anni.
Ieri dal provvedimento è stata stralciata la norma che prevedeva il cosiddetto “divorzio diretto”, quello senza separazione, dal momento che, essendo impellente approvare rapidamente il ddl, è stato necessario eliminare un comma controverso che avrebbe potuto ostacolare la procedura.
La Vice Presidente del Senato, Valeria Fedeli, ha sottolineato che : “ora sarà indispensabile riflettere sul divorzio diretto. Nelle condizioni odierne accade spesso che a causa dei lunghi tempi previsti dalla legge si assista al peggioramento e al degrado dei rapporti affettivi nelle fasi di scioglimento del matrimonio, per non parlare delle difficoltà che il lento sistema giuridico comporta nella ricostituzione di nuovi legami. È condivisibile, dunque, realizzare gli obiettivi che questo ddl si propone, laddove ottenere il divorzio in tempi più brevi equivale ad una minore conflittualità familiare e ad una maggiore libertà di scelta per tutte le persone coinvolte. Il fatto che sia stata portata a termine una discussione seria ed equilibrata su questo tema lascia ben sperare che quella stagione di cambiamenti tanto auspicata da tutti gli italiani stia maturando anche nell’ambito della tutela dei diritti civili, e su tutti quei temi su cui pregiudizi e tabù hanno contribuito a creare situazioni di vuoto normativo e discriminazioni di vario tipo”.

19/03/2015

Con tre differenti provvedimenti, i Giudici di pace di Catanzaro si pronunciano sull’applicabilità, allo straniero, della legge in materia di anagrafe e sulle caratteristiche del provvedimento di espulsione emanato dalla Prefettura ai sensi della L. 40/1998.
La vicenda discende da un decreto prefettizio che aveva ordinato l’espulsione di alcuni cittadini egiziani, precedentemente detenuti presso l’istituto penitenziario minorile, e che risultava assunto ai sensi dell’art. 13 comma 1 L. 40/98, mediante rinvio alla sussistenza di “…motivi di ordine pubblico o di sicurezza per lo Stato…” che giustificavano l’adozione del provvedimento.
Il ricorso involgeva due distinti profili, entrambi preordinati a conseguire l’accertamento di illegittimità del provvedimento impugnato e la declaratoria di sua inefficacia: con il primo motivo, si sosteneva lo stato di minore età del cittadino egiziano, il quale, pur avendo già compiuto i 19 anni, avrebbe dovuto ritenersi assoggettato alla normativa del proprio stato di provenienza, che prevede il raggiungimento della maggiore età al compimento dei 21 anni.In via subordinata, la rilevata illegittimità del decreto Prefettizio veniva ricondotta alla carenza di potere dell’autorità emanante, privo della facoltà prevista dall’art. 13 comma 1 L. 40/98, da ritenersi invece di esclusiva pertinenza del Mi­nistro dell’Interno, previa comunicazione al Ministro degli Esteri.

Differente la similare competenza attribuita al Prefetto ai sensi del comma successivo della Legge citata, richiedente la ricorrenza di specifici presupposti e di altrettanto specifica motivazione ed assoggettato (a differenza della fattispecie precedente) al divieto di cui all’art. 19 comma II della Legge 40/98 che esclude, per l’appunto, la possibilità di disporre l’espulsione del minorenne ancor più nel caso in cui – come nella fattispecie sottoposta all’attenzione dei giudici calabresi – lo straniero si trovi “…sottoposto a procedimento penale e non si trovi in stato di custodia cautelare in carcere”, condizione che il ricorrente rivestiva alla data di emissione del provvedimento impugnato e che avrebbe quindi richiesto preventivo nulla osta dell’autorità giudiziaria ai sensi dell’art. 13 com­ma 3 della Legge più volte menzionata.Le decisioni assunte dai Giudici di pace, ancorchè diverse nella consistenza della loro parte motiva, pervengono all’accoglimento del motivo esposto dai ricorrenti in via preliminare e pregiudiziale, rilevando, in primo luogo, la carenza di potere del Prefetto ad emettere il decreto di espulsione ai sensi dell’art. 13 comma 1 L. 40/98.Esse rilevano, in ogni caso, la carenza di motivazione del provvedimento eventualmente assunto dal Prefetto ai sensi del II comma della citata Legge ed, in ogni caso, l’inapplicabilità del sistema di espulsione prefettizia allo straniero, dovendosi a tal fine privilegiare la Legge dello suo Stato di provenienza, in applicazione delle disposizioni ravvisabili nella Convenzione dell’Aja (ratificata dallo Stato Italiano con Legge 151/2008) nella parte in cui affida la qualificazione di “minore” a “qualsiasi persona che ha tale qualità sia secondo la legislazione interna dello Stato di cui è cittadino, sia secondo la legislazione interna dello Stato di sua abituale residen­za”.

12/06/2015

Il c.d. contratto di formazione e lavoro è una tipologia contrattuale a tempo determinato non più presente all’interno del nostro ordinamento – in seguito all’abrogazione della relativa disciplina ad opera della Riforma Fornero (L. 92/2012) – e già in precedenza trasformata, nel settore privato, dalla Riforma Biagi (D.Lgs. 276/2003) nel c.d. “contratto di inserimento”. La tipologia di contratto in parola prevedeva l’obbligo per il datore di lavoro di fornire, oltre alla retribuzione, anche una specifica attività formativa. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, la legge L. 19 dicembre 1984, n. 863, istitutiva della figura contrattuale de qua, prevedeva che il contratto stesso si considerasse a tempo indeterminato fin dalla data dell’instaurazione del relativo rapporto. A questo proposito, l’orientamento giurisprudenziale prevalente ritiene che «l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione fin dall’inizio del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto. In questa seconda ipotesi il giudice deve valutare in base ai principi generali la gravità dell’inadempimento, giungendo alla declaratoria di trasformazione del rapporto in tutti i casi di inosservanza degli obblighi di formazione di non scarsa importanza, tali comunque da non poter essere sanati in tempo utile, in modo da consentire comunque la formazione del giovane nel tempo stabilito» (Così, Cass. Civ. Sez. Lav., n. 16578/2004). Ebbene, la sentenza in commento altro non fa che conformarsi alla posizione innanzi riferita. In particolare detta Pronuncia nasce dal ricorso di un datore di lavoro – Telecom Italia – avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Roma aveva ritenuto che la formazione impartita in concreto alla lavoratrice, soccombente in primo grado, era stata del tutto insufficiente. Conseguentemente, il Giudice di secondo grado aveva dichiarato la natura subordinata del rapporto di lavoro delle parti, con conversione del rapporto e prosecuzione anche oltre il termine di scadenza ed aveva infine condannato la società a risarcire il danno alla lavoratrice in misura pari alle retribuzioni spettanti dalla messa in mora fino al compimento del terzo anno successivo alla scadenza del contratto, oltre accessori e spese di lite.
Dunque la Cassazione, nel motivare il rigetto del ricorso de quo – rilevato che la Corte territoriale avesse accertato che in concreto la lavoratrice ha avuto una formazione di soli dieci giorni rispetto a quella programmata di quattro settimane (di cui tre teoriche e l’ultima pratica con affiancamento) – ha concluso che l’accertamento di attività formativa carente o comunque inadeguata rispetto al progetto di inserimento del singolo lavoratore, concerne un giudizio che deve necessariamente passare attraverso una valutazione di rilevanza dell’inadempimento, riservata al giudice di merito e che, ove adeguatamente e correttamente motivata – come ha ritenuto nel caso di specie – non è censurabile in sede di legittimità.

11/06/2015

Due coniugi, con figli minori, raggiungevano l’accordo a seguito di negoziazione assistita per la soluzione consensuale della loro separazione personale. La fattispecie è disciplinata dall’art. 6 comma 2 del D.L. 12.09.2014, n. 132, convertito nella Legge 10.11.2014, n. 162, il quale, in presenza di figli minori (o di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti), prevede quanto segue: l’accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente. Il PM quando ritiene che l’accordo risponde all’interesse dei figli, lo autorizza; quando, invece, ritiene che l’accordo, che riguardi figli minori (o figli maggiorenni incapaci e portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti), non risponda all’interesse dei figli, lo deve trasmettere, entro cinque giorni, al presidente del tribunale competente, che fissa, entro trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Il Tribunale, Termini Imerese, nell’ordinanza 24/03/2015, evidenzia al riguardo come la formulazione della richiamata normativa presenti “indubbie carenze ed incompletezze”; ciò, in particolare, con riferimento alle seguenti tematiche: tipo di procedimento che si instaura davanti al presidente del Tribunale; poteri di verifica e di valutazione in ordine alla conformità o meno all’interesse dei figli delle disposizioni convenute; facoltà di modificare, integrare o correggere le condizioni dell’accordo con riguardo ai figli; e natura del provvedimento che conclude la fase conseguente al diniego da parte del P.M. dell’autorizzazione richiesta.
Il giudicante ritiene, innanzitutto, che il procedimento che si instaura, a seguito della trasmissione dell’accordo da parte del P.M. ed alla sua denegata autorizzazione, ha natura giurisdizionale ed è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione. Detto procedimento, in particolare non ha ad oggetto una controversia tra le parti, bensì un accordo consensualmente raggiunto, si svolge nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio, e si conclude, sentite le parti e, quindi, nel contraddittorio delle stesse, con ordinanza.
Il giudice osserva che il parere del P.M. è obbligatorio ma non vincolante, pertanto, il presidente del tribunale ben può, in difformità al parere del P.M., autorizzare l’accordo. Nel procedimento che si instaura davanti al presidente del Tribunale, dunque, il giudicante può procedere a rivalutare le condizioni dell’accordo, nonché le ragioni addotte a sostegno dello stesso e la documentazione allegata, ravvisando eventualmente l’adeguatezza delle condizioni, considerando sufficientemente salvaguardati gli interessi della prole.In sede di comparizione davanti al presidente del Tribunale, spiega la pronuncia in questione, appare ammissibile che i coniugi possano integrare o modificare le condizioni dell’accordo con riguardo ai figli; e ciò (proprio per sopperire a quelle inadeguatezze rilevate dal P.M.): di propria iniziativa; su indicazioni o sollecitazioni d’ufficio. Il provvedimento conclusivo è da emettersi senza ritardo e consiste in un provvedimento autorizzatorio o nel diniego dell’autorizzazione (e non in un provvedimento di omologazione dell’accordo da parte del Tribunale, come nel procedimento ordinario di separazione consensuale). Ciò posto, il giudicante osserva quanto segue: non appare ammissibile, in caso di diniego dell’autorizzazione, una possibilità di trasformazione di tale rito, seppure anomalo, in quello proprio della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c.; non va escluso l’eventuale rigetto della richiesta autorizzazione; non va esclusa la proponibilità di un successivo autonomo ricorso per separazione consensuale. Nel caso di specie, il P.M. ha espresso parere ostativo all’autorizzazione, ritenendo che l’accordo non rispondesse all’interesse dei figli. Il Giudice, invece, considera le condizioni dell’accordo raggiunto a seguito della negoziazione assistita sufficientemente congrue ed idonee a tutelare gli interessi, di natura economica, della prole e, pertanto, autorizza detto accordo.
Difatti il P.M. aveva espresso parere ostativo all’autorizzazione, ritenendo che non rispondesse all’interesse dei figli la pattuizione relativa all’assegno di mantenimento di soli € 800,00 mensili, non avendo però complessivamente valutato tutti i termini economici dell’accordo (che, infatti, prevedeva nella specie anche altri obblighi economici a beneficio dei figli).
In tema di negoziazione assistita c.d. familiare, in caso di figli minori, il procedimento che si instaura innanzi al presidente del tribunale a seguito della trasmissione dell’accordo da parte del P.M. ed alla sua denegata autorizzazione, ha natura giurisdizionale, è assimilabile ai procedimenti di volontaria giurisdizione e si conclude, nel contraddittorio delle parti e senza ritardo, con ordinanza. Il parere del P.M. è obbligatorio ma non vincolante, mentre i coniugi possano integrare o modificare le condizioni dell’accordo con riguardo ai figli: il provvedimento conclusivo consiste in un provvedimento autorizzatorio o nel diniego dell’autorizzazione (e non in un provvedimento di omologazione dell’accordo). Inoltre, non appare ammissibile, in caso di diniego dell’autorizzazione, una possibilità di trasformazione di tale rito in quello proprio della separazione consensuale ex art. 711 c.p.c., mentre non va esclusa la proponibilità di un successivo autonomo ricorso per separazione consensuale.

10/06/2015

Corte Costituzionale, 05/06/2015 n° 96 risolve la questione di diritto delle coppie fertili ma portatrici di patologia genetica trasmissibile cui era precluso l’accesso alla PMA e alla diagnosi genetica di pre-impianto. Uniformando i diritti di queste coppie con quelli delle coppie che ricorrono all’interruzione volontaria della gravidanza dopo il 3° mese, viene confermata la gerarchia dei diritti fondamentali della persona al cui vertice risiede la tutela del diritto alla salute della donna (e della coppia), il diritto di procreare e costituire una famiglia come scelta privata, che non ammette ingerenze del legislatore. Nel dettaglio dunque la sentenza può essere così sintetizzata: la Corte rileva la evidente violazione che il divieto generalizzato di accesso alla PMA da parte di coppie fertili portatrici di patologia genetica trasmissibile di rilevanti anomalie o malformazioni al nascituro, delle previsioni costituzionali di cui agli artt. 3 e 32 cost. Segnatamente all’art 3 rileva un insuperabile aspetto di irragionevolezza dell’indiscriminato divieto di accesso alla PMA e PGD da parte di tali coppie. “E ciò in quanto, con palese antinomia normativa (sottolineata anche dalla Corte di Strasburgo nella richiamata sentenza Costa e Pavan contro Italia), il nostro ordinamento consente, comunque, a tali coppie di perseguire l’obiettivo di procreare un figlio non affetto dalla specifica patologia ereditaria di cui sono portatrici, attraverso la, innegabilmente più traumatica, modalità della interruzione volontaria (anche reiterata) di gravidanze naturali – quale consentita dall’art. 6, comma 1, letterab), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (…) quando, dalle ormai normali indagini prenatali, siano, appunto «accertati processi patologici […] relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, che determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”.
Segnatamente all’art 32 cost. la Corte rileva “il mancato rispetto del diritto alla salute della donna, senza peraltro che il vulnus, così arrecato a tale diritto, possa trovare un positivo contrappeso, in termini di bilanciamento, in una esigenza di tutela del nascituro, il quale sarebbe comunque esposto all’aborto”. Da quanto sopra consegue: “il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell’ordinamento – ed è lesiva del diritto alla salute della donna fertile portatrice (ella o l’altro soggetto della coppia) di grave malattia genetica ereditaria – nella parte in cui non consente, e dunque esclude, che, nel quadro di disciplina della legge in esame, possano ricorrere alla PMA le coppie affette da patologie siffatte, adeguatamente accertate, per esigenza di cautela, da apposita struttura pubblica specializzata. Ciò al fine esclusivo della previa individuazione di embrioni cui non risulti trasmessa la malattia del genitore comportante il pericolo di rilevanti anomalie o malformazioni (se non la morte precoce) del nascituro, alla stregua del medesimo “criterio normativo di gravità” già stabilito dall’art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 194 del 1978.”
Il richiamo all’art 6 lett b) della legge 194/78 sull’aborto, a cui le motivazioni fanno riferimento non elenca le patologie genetiche o cromosomiche che danno diritto all’aborto terapeutico, ma rinvia alla valutazione del medico. Principio che resta fermo per le coppie con gravi patologie geneticamente trasmissibili. Dunque non c’è differenza tra l’embrione malato che non deve essere trasferito e il feto malato che può essere abortito”.La Consulta, ha dunque agganciato questo diritto a parametri certi: l’art. 6 comma 1 punto b della legge 194 che a sua volta ricollega il diritto all’aborto ai processi patologici, comprese le malformazioni del feto, che possano determinare rischi per la salute fisica e psichica della donna. Viene dunque adottato in maniera in equivoca il “criterio normativo di gravità”di cui all’art 6 L. 194/78. Quindi, come si ha diritto all’aborto terapeutico oltre il 3° mese di gravidanza, dopo aver fatto l’amniocentesi, così per la fecondazione si può fare subito la diagnosi pre-impianto e sussistendo i requisiti si può decidere di non procedere all’impianto dell’embrione.
Ne consegue che così come è il medico che ha il potere/dovere di accertare la gravità delle patologie e la loro adeguatezza a consentire il ricorso all’IGV analogamente sarà lo stesso a valutare se tale gravità è adeguata a consentire l’accesso alla PMA preceduta da PGD.
La precisazione, doverosa, che si legge secondo la quale “ è compito del legislatore introdurre apposite disposizioni al fine della auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione tecnico-scientifica) delle patologie che possano giustificare l’accesso alla PMA di coppie fertili e delle correlative procedure di accertamento (anche agli effetti della preliminare sottoposizione alla diagnosi preimpianto) e di una opportuna previsione di forme di autorizzazione e di controllo delle strutture abilitate ad effettuarle (anche valorizzando, eventualmente, le discipline già appositamente individuate dalla maggioranza degli ordinamenti giuridici europei in cui tale forma di pratica medica è ammessa)” in questo senso, non aggiunge né toglie nulla all’adottato ‘criterio normativo di gravità’ costituendo un utile richiamo all’art 7 e 11 della stessa L. 40/04 che prevede l’esigenza di norme tecniche di dettaglio attuative della legge (in termini di autorizzazioni sanitarie e requisiti dei centri) , nella forma delle Linee Guida, periodicamente aggiornate dal Ministero della Salute (le nostre sono ferme al 2008!!).
Appare fuori dubbio che , pur auspicandosi l’intervento del legislatore, deve ritenersi che in attuazione delle richiamate disposizioni costituzionali e dell’art 6 della legge 194/78 espressione del diritto alla procreazione cosciente e responsabile e della tutela della salute della donna , alla PGD/PMA per coppie con grave rischio di trasmettere patologia genetica legittimante il successivo aborto (come attestato dalla richiamata certificazione medica rilasciata da struttura pubblica autorizzata), debba estendersi la medesima disciplina prevista per l’aborto terapeutico. Quanto alla certificazione sulla rilevante malattia genetica della coppia è il centro pubblico analogamente a ciò che avviene per l’aborto terapeutico, a doverla rilasciare. Altra cosa è la fecondazione, che può essere fatta, ovviamente, anche nel privato. Quanto infine alla questione se la PGD debba o meno rientrare nei LEA (livelli essenziali di assistenza) con la possibilità di un rimborso per il paziente, deve ritenersi che trattandosi di prestazione accessoria (ma essenziale) rispetto a quella principale di PMA, posto che quest’ultima è nei LEA anche la prima dovrebbe considerarsi ricompresa. Dunque si porrebbe una duplice pretesa: nei confronti del Centro pubblico: il diritto alla diagnosi circa la sussistenza della patologia da parte della coppia e il diritto all’indagine genetica esteso anche all’embrione. Verrebbe per questa via a completarsi la ‘filiera’ : dopo la PMA omologa ed eterologa nei LEA potrebbe ipotizzarsi che anche la diagnosi pre impianto sull’embrione (attualmente effettuata a caro prezzo solo in alcuni centri privati) , analogamente alle altre metodiche diagnostiche prenatali sul feto (come amniocentesi e villocentesi) che dovrebbe essere garantita dal sistema pubblico.

09/06/2015

Il Tribunale Bergamo, sez. II civile, nella sentenza 31/03/2015 n° 24, stabilisce che in caso di sovraindebitamento, può accogliere il “PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI” proposto dal debitor, qualora non vi sia contestazione da parte dei creditori.
Si chiarisce, infatti, come la valutazione del “piano del debitore” da parte del Giudice non riguarda la convenienza della proposta, riservata ai creditori, bensì la legittimità e fattibilità della proposta stessa.
Nei casi di specie i debitori, persone fisiche, a fronte di un debito verso terzi di elevata consistenza (circa 300.000,00 euro) proponevano ai creditori il pagamento dei debiti con una significativa riduzione, pari al 2,5%.Il Giudice in questo caso, rilevata l’assenza di contestazioni da parte dei creditori e preso atto della capacità economica del debitore, procedeva all’omologa del piano affermando che “la fattibilità del piano è desumibile dalla coerenza dei suoi contenuti concreti ed è attestata dalla relazione definitiva dell’OCC, da considerarsi analitica, esaustiva e coerente, in quanto tale rispettosa dei … principi generali che ne governano la redazione”. A seguito di queste pronunce è, quindi, possibile affermare che il Giudice in questi casi deve solo accertare la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi nonché l’assenza di “ragioni ostative all’omologazione” quali ad esempio atti in frode alla legge o ai creditori.
Si spera dunque di far chiarezza su ogni punto della normativa in questione (Legge n. 3/2012) anche grazie a queste prime pronunce dei giudici.

08/06/2015

Con la sentenza 11/02/2015 n° 2692, la sezione lavoro della Corte di Cassazione ha respinto il ricorso con cui una società aveva impugnato la decisione della Corte d’Appello di Napoli che dichiarava l’illegittimità del licenziamento in tronco irrogato per aver il dipendente posto in essere atti di grave insubordinazione; nello specifico, il lavoratore si era rivolto ad un diretto superiore, che l’aveva invitato a collaborare per una serenità lavorativa nel reparto, con voce alterata e con parole offensive e volgari. La Corte d’appello, accogliendo il reclamo del lavoratore rilevava, in primis, che quest’ultimo aveva parlato nella convinzione di essere vittima di un’ingiusta delazione e perciò in stato di turbamento psichico transitorio, conseguentemente, lo stesso non aveva rifiutato nemmeno in parte la prestazione lavorativa né aveva inadempiuto alcun obbligo contrattuale e tanto meno contestato i poteri dei superiori. Si evidenziava, altresì, che i precedenti disciplinari del prestatore, nel corso di un rapporto di lavoro iniziato nel 1981, erano stati trascurati dalla stessa datrice di lavoro nella lettera di contestazione dell’addebito. Per verificare la proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato, la Cassazione ha rilevato che la grave insubordinazione, che comportava la sanzione espulsiva, era nel contratto collettivo (art. 10, lett. a, c.c.n.l. di categoria) accostata a gravi reati accertati con sentenza definitiva, quali il furto o il danneggiamento. Tuttavia, nel ragionamento seguito dalla Corte, l’illecito disciplinare, certamente sussistente, doveva essere qualificato come insubordinazione lieve, degna di sola sanzione conservativa. Molteplici appaiono gli spunti di riflessione: attualmente la Legge stabilisce che, in ipotesi di licenziamento disciplinare, il lavoratore avrà diritto ad essere reintegrato esclusivamente alle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o di giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore. La reintegrazione sarà, quindi, possibile solo qualora sia dimostrato che il fatto materiale contestato al lavoratore in realtà non è avvenuto (o è avvenuto per opera altrui). In tutti gli altri casi, ivi compreso quello in cui il Giudice ritenga il fatto, seppure provato, non così grave da giustificare il licenziamento (ad esempio nel caso del furto, per mancanza di dolo ovvero per il modico valore del bene sottratto), vi sarà soltanto il riconoscimento di un’indennità risarcitoria crescente in relazione all’anzianità del lavoratore.
E’ evidente, dunque, come la legge di recente approvazione abbia da una parte eliminato il riferimento alle tipizzazioni disciplinari dei contratti collettivi, e dall’altra cristallizzato quanto recentemente deciso dalla Cassazione (sent. n. 23669 del 6 novembre 2014) secondo cui – nel sistema frazionario introdotto dalla Riforma Fornero – il fatto contestato deve essere sempre accertato esclusivamente nella sua componente materiale e non giuridica.

06/06/2015

Il Tribunale di Arezzo, con la sentenza n. 313/2015, ha ribadito la prevalenza della presunzione di paternità basata sul possesso dell’atto di nascita del figlio anche se nato durante il periodo di separazione.

Nell’ambito di un processo di divorzio di una coppia sposata con due figli, infatti, il marito chiedeva l’affidamento esclusivo della figlia minore, e la collocazione presso di lui, con limitazioni al diritto di visita da parte della madre, stante la volontà della minore, manifestata anche davanti al giudice, di non volerla rivedere. Durante il periodo di separazione legale, dopo oltre cinque anni dall’omologa della separazione, era nato un bambino, dichiarato figlio della coppia, di cui il padre si era sempre rifiutato di occuparsi, e nei cui confronti lo stesso chiedeva al Tribunale di non doversi disporre nell’ambito del procedimento di divorzio, la madre chiedeva invece il contributo per il suo mantenimento. Secondo l’art. 232 comma 2 c.c., la presunzione di paternità nel matrimonio non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale o dall’omologazione di separazione consensuale oppure dalla data della comparizione dei coniugi avanti al giudice quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente nelle more del giudizio di separazione. Il minore però risultava figlio dell’uomo in base alla certificazione anagrafica e lo stesso non ne aveva effettuato il disconoscimento. La prova “principale” della filiazione, ai sensi dell’art. 236 c.c., è rappresentata dall’atto di nascita iscritto nei registri dello stato civile: questo sistema probatorio individuato dalla legge, mira ad ottenere “certezza” nell’attribuzione e conservazione dello status di figlio. La sentenza del Tribunale toscano chiarisce che solo una pronuncia con efficacia di giudicato di contestazione dello stato di figlio attribuito con l’atto di nascita può superare la presunzione legale di paternità e a fronte di tale presunzione non opera l’art. 232 c.c. sopra citato, poiché il minore è stato riconosciuto come figlio e, l’unica azione esperibile da parte del padre è il disconoscimento, attualmente disciplinato dall’art. 243 bis c.c. così come modificato dalla riforma sulla filiazione con il d.lgs. n. 54/2013. L’azione può essere esperita dal marito, dalla madre e dallo stesso figlio, il primo può esercitarla entro tempi molto ristretti: un anno dalla nascita o dalla scoperta dell’adulterio della moglie o della propria impotenza all’epoca del concepimento. Inoltre, il co. 4 dell’art. 244 c.c. prevede in ogni caso un limite massimo entro il quale non può essere rimesso in discussione da parte dei genitori lo status del figlio, ossia cinque anni dal giorno della nascita, nei casi previsti dal comma 1 e 2 della norma.

Il padre del minore, secondo il Tribunale di Arezzo, avrebbe dunque dovuto esercitare l’azione di disconoscimento o l’azione di reclamo di legittimità di cui all’art. 248 c.c. con la quale si contesta la validità del matrimonio, il parto o l’identità del figlio. Nel caso specifico, pur dovendosi considerare il minore “figlio” della coppia in base alle risultanze anagrafiche non contestate con azioni formali, in considerazione del fatto che il padre si occupa già integralmente della figlia maggiore, e che ha dichiarato di non volersi occupare del figlio, il Tribunale dispone l’affido esclusivo di quest’ultimo alla madre che provvederà al suo mantenimento.

03/06/2015

E’ stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 28 maggio 2015, n. 122 la Legge 22 maggio 2015, n. 68 in materia di riforma dei reati ambientali con l’obiettivo di garantire un netto salto di qualità nella protezione della salute e dei beni naturali. Il provvedimento introduce nel codice penale un nuovo titolo dedicato ai “Delitti contro l’ambiente” (Libro II, Titolo VI-bis, artt. 452-bis-452-terdecies), all’interno del quale sono previste le nuove fattispecie di:
• inquinamento ambientale;
• disastro ambientale;
• traffico ed abbandono di materiale radioattivo;
• impedimento di controllo;
• omessa bonifica.
Inquinamento ambientale e disastro ambientale rappresentano i cardini del sistema e risultano puniti rispettivamente con pene detentive che vanno da un minimo di 2 ad un massimo di 6 anni l’inquinamento, mentre il disastro sanziona la condotta tipica con la reclusione da 5 a 15 anni. Prevista inoltre la pena accessoria della incapacità di contrattare con la P.a. per le fattispecie di inquinamento ambientale, disastro ambientale, traffico ed abbandono di materiale radioattivo, impedimento di controllo e traffico illecito di rifiuti (quest’ultimo già previsto all’interno del Codice dell’Ambiente). Si interviene anche sui termini di prescrizione, i quali subiscono un allungamento in relazione all’aggravarsi della fattispecie.
È stata introdotta la confisca obbligatoria, anche per equivalente, delle cose che costituiscono il prodotto, il profitto del reato o che servirono a commetterlo, anche per il delitto di traffico illecito di rifiuti. Tale misura risulta tuttavia esclusa qualora l’imputato abbia provveduto alla messa in sicurezza e alla bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, nonché nel caso in cui detti beni appartengano a terzi estranei al reato. Per taluni illeciti quali il disastro ambientale, l’attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti e per l’ipotesi aggravata di associazione per delinquere, la nuova legge introduce anche la confisca quale misura di prevenzione dei valori ingiustificati o sproporzionati rispetto al proprio reddito. Previsto altresì che, con la sentenza di condanna o di applicazione della pena, il Giudice debba ordinare anche il recupero e, se tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendo i costi a carico del condannato e delle persone giuridiche obbligate al pagamento delle pene pecuniarie in caso di insolvibilità del primo.
Significativo infine l’intervento in tema di ravvedimento operoso: quest’ultimo, originariamente previsto come causa di non punibilità, oggi opera come circostanza di attenuazione della pena – dalla metà a due terzi, ovvero da un terzo alla metà – in favore di chi, rispettivamente, prima della dichiarazione di apertura di apertura del dibattimento di primo grado, eviti che l’attività illecita sia portata a conseguenze ulteriori, provveda alla messa in sicurezza, alla bonifica o al ripristino dello stato dei luoghi; ovvero collabori concretamente con l’Autorità di Polizia o Giudiziaria alla ricostruzione dei fatti e all’individuazione dei colpevoli.

29/05/2015

“L’unica tutela proporzionata, energica e dissuasiva..è quella di dichiarare che tra la ricorrente e il Ministero resistente si è costituito un rapporto a tempo indeterminato”. Queste le conclusioni cui è giunto il Tribunale di Locri nella sentenza 15/04/2015 n° 808 , con argomentazioni per certi aspetti innovative e rispondenti alle recenti indicazioni comunitarie. Nella fattispecie, parte ricorrente, un assistente amministrativo presso il Ministero dell’Istruzione, chiedeva, a fronte di una sequela di contratti a termine senza soluzione di continuità, la stabilizzazione del rapporto: il giudice de quo, in conformità ai principi espressi in sede comunitaria nella recente sentenza del 26 novembre 2014, ha ritenuto fondata la domanda della ricorrente, e in particolare, la disciplina di riferimento in materia è rappresentata dall’Accordo Quadro CES-UNICE-CEEP sul lavoro a tempo determinato del 18 marzo 1999 attuato dalla direttiva CE del 28 giugno 1999 n.70, che impone agli Stati dell’Unione l’obbligo di introdurre delle norme idonee a prevenire e sanzionare gli abusi nella successione di contratti di lavoro a tempo determinato. Tale direttiva è stata recepita in Italia dal d.lgs. n. 368 del 2001, pacificamente applicabile anche al settore scolastico (ai sensi dell’art. 70, comma 8, T.U.P.I.). Ne deriva l’applicabilità al caso di specie dell’art. 5 comma 4 bis del d.lgs. 368/2001, che dispone che “qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato i trentasei mesi comprensivi di proroghe e rinnovi, indipendentemente dai periodi di interruzione che intercorrono tra un contratto e l’altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato ai sensi del comma 2”.
Si tratta, osserva il giudice, di una norma di garanzia, “di compatibilità tra la normativa scolastica e la normativa comunitaria”, finalizzata ad evitare il ricorso abusivo ai contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico. Ora, ciò premesso, prosegue il Tribunale, il meccanismo di reclutamento previsto dal combinato disposto dell’art. 4, L. n. 124 del 1999 e dell’art. 1 D.M. n. 430 del 2000 applicabile al personale ATA, lungi dall’essere finalizzato a soddisfare esigenze transeunti e straordinarie, è in sostanza teso a far fronte ad esigenze strutturali e di carattere permanente, derivanti dalle note e comprovate carenze di personale. In sostanza, la legge italiana consente una (abusiva) successione di contratti a tempo determinato senza soluzione di continuità per un numero indefinito di volte. La parte ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ai sensi dell’art. 36, comma 5, d.lgs. 165/2001 che dispone: “in ogni caso, la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime pubbliche amministrazioni, ferma restando ogni responsabilità e sanzione. Il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”.
Per il giudice, tuttavia, tale norma non riguarda il personale statale, poiché il censurato sistema di successione dei contratti a tempo determinato non comporta una violazione di norme imperative e in ogni caso la sanzione risarcitoria non sarebbe adeguata ed effettiva. Piuttosto, l‘unica misura realmente energica e dissuasiva è la “costituzione” di un rapporto a tempo indeterminato. Ma la stabilizzazione parrebbe essere esclusa proprio dal 5 comma del citato art. 36 a norma del quale “la violazione di disposizioni imperative riguardanti l’assunzione o l’impiego di lavoratori, da parte delle pubbliche amministrazioni, non può comportare la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con le medesime p.a.”.
Tuttavia, riguardando appunto tale norma “contratti nulli o comunque venuti in essere in violazione di disposizioni imperative di legge”, ne “impedisce la trasformazione (o conversione che interessa tutti i casi in cui attraverso l’intervento del giudice si recuperano gli effetti di un contratto nullo ex art. 1424)..ma non è d’ostacolo alla costituzione” (ex art. 5, comma 4 bis, d.lgs. 368/01). Né l’art. 97, comma 3, della Costituzione, secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, può precludere nella fattispecie in esame la costituzione di un rapporto a tempo indeterminato. Ciò in quanto la norma non ha carattere assoluto, prevedendo deroghe nei casi stabiliti dalla legge. E una di tali deroghe è appunto quella prevista dall’art. 35, T.U.P.I. per cui l’assunzione nelle p.a. può avvenire tramite procedura selettiva idonea, quale è senz’altro da ritenersi la graduatoria ad esaurimento da cui vengono attinti gli A.T.A. a tempo determinato. Peraltro, nella fattispecie, conclude il giudice, la ricorrente ha superato la soglia dei 36 mesi di lavoro a termine prevista dall’art. 5, comma 4 bis, d.lgs. 368/2001 quando non era ancora in vigore la norma ostativa di cui all’art. 4 bis dell’art. 10, d.lgs. 368/01 a norma del quale “sono altresì esclusi dall’applicazione del presente decreto i contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA, considerata la necessità di garantire la costante erogazione del servizio scolastico ed educativo anche in caso di assenza temporanea del personale docente ed ATA con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed anche determinato. In ogni caso non si applica l’articolo 5, comma 4-bis, del presente decreto”.

29/05/2015

Il Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 09/03/2015 n° 1182 si è pronunciato in materia di obbligo della PA di provvedere su un’istanza di parte ai sensi della legge n. 241.90, tracciandone limiti e presupposti e dettando indicazioni per la individuazione delle ipotesi nelle quali esso può effettivamente ritenersi sussistente e possono quindi attivarsi i conseguenti strumenti a tutela dell’istante contro la PA inerte. Ai sensi del comma 1 dell’art. 2 della legge n. 241.90, ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, la PA ha il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso. Il comma 5, inoltre, salvi i casi di silenzio – assenso, ai quali la Legge attribuisce il valore giuridico di accoglimento della richiesta, decorso il termine di durata del procedimento (fissato in gg. 30 nel testo della legge 241.90, aggiornato alla legge 69.09 e salvi i casi nei quali la PA abbia fissato termini diversi comunque non superiori a 90 gg.) mette a disposizione del richiedente il rimedio per ottenere un provvedimento espresso. Ci si riferisce allo strumento di cui all’art. 117 codice del processo amministrativo, ovvero il ricorso giurisdizionale avverso il silenzio – rifiuto (o silenzio – inadempimento), a seguito del quale il Giudice può ordinare alla PA di provvedere sull’istanza e, ove occorra, può nominare un Commissario ad acta perché disponga in via sostitutiva. Nel caso deciso con sentenza C.d.S. del 09.03.15, il privato aveva avanzato richiesta all’Amministrazione comunale di revisione di un Regolamento per la gestione di autoservizi pubblici non di linea con autovettura. Il Comune, a detta del ricorrente, non aveva emesso alcun provvedimento nei termini di conclusione del procedimento. Solo successivamente alla supposta scadenza, erano stati emessi provvedimenti “meramente confermativi” di atti già emessi negli anni precedenti a riscontro di analoghe istanze del medesimo soggetto, con i quali si ribadivano le determinazioni precedentemente assunte, non essendone mutati i presupposti di fatto e di diritto. Il G. A., confermando la sentenza di primo grado, ritiene non sussistente il presupposto del ricorso avverso il silenzio, ovvero l’esistenza di un obbligo giuridico di provvedere da parte dell’Amministrazione nell’ambito di un procedimento amministrativo previsto dalla legge. Perché si concretizzi l’ipotesi del silenzio – inadempimento non è sufficiente che la PA, investita da un privato che presenta un’istanza, non concluda il procedimento amministrativo entro il termine astrattamente previsto, ma è anche necessario che essa violi un preciso obbligo giuridico di provvedere sulla istanza del privato.
Tale obbligo di provvedere sussiste, principalmente, nei casi previsti e disciplinati dalla legge, nei quali, cioè, l’istante, nella titolarità di una posizione giuridica, astrattamente riportabile alla figura dell’interesse legittimo cd. “pretensivo”, aspira al rilascio di un atto nell’ambito di un procedimento tipico disciplinato dall’ordinamento (a titolo meramente esemplificativo si pensi ad un privato richiedente un provvedimento di autorizzazione, di concessione, di abilitazione). Nel caso oggetto della pronuncia del C.d.S. del 09.03.15 non può, invece, configurarsi tale presupposto, in considerazione del carattere normativo ed organizzatorio del potere regolamentare esercitato dalla PA (che l’istante chiede di rivedere), le cui scelte spettano esclusivamente all’Ente locale. Né è stata dimostrata l’esistenza di alcuna norma di legge o di regolamento o qualsiasi atto amministrativo che imponga al Comune di pronunciarsi sulla richiesta formulata (revisione di un atto regolamentare).
Non è configurabile, dunque, nel caso in esame, un interesse qualificato del privato tale da poter rivendicare l’esistenza di un “obbligo” per l’Ente di procedere all’adozione di atti a contenuto regolamentare. La giurisprudenza ha poi individuato ulteriori fattispecie nelle quali può essere legittimamente individuato un obbligo della PA di provvedere sull’istanza di parte ed in cui, in caso di inerzia, può parlarsi di silenzio – inadempimento, con conseguente attivazione del rimedio del ricorso al G.A. Tali situazioni sono state ricollegate alla sussistenza di particolari ragioni di giustizia sostanziale, ovvero di particolari rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati i quali impongano l’adozione di un provvedimento espresso, soprattutto al fine di consentire all’interessato di adire la via giurisdizionale per la tutela delle proprie ragioni. Per la sussistenza di tali due ulteriori presupposti, si veda la sent. Consiglio di Stato, sez. III, 14 novembre 2014, n. 5601, in una fattispecie relativa ad una richiesta alla PA, avanzata da parte del proprietario di un immobile abusivamente occupato da parte di esponenti di un centro sociale e volta all’esercizio del potere di sgombero. In tale ultimo caso è stato ritenuto sussistente l’obbligo della PA di provvedere, poiché l’abusiva occupazione di un bene, seppur privato – perpetrata da una serie indeterminata di soggetti con modalità tali da non costituire soltanto un semplice spossessamento del bene e, quindi, un fatto illecito avente mera rilevanza tra privati, ma da integrare un pericolo per l’igiene, l’ordine e la sicurezza pubblici – determina la sussistenza di ragioni di giustizia sostanziale che richiedono anche l’intervento dell’Amministrazione a tutela dell’incolumità pubblica.
In tale solco giurisprudenziale, volto a definire i limiti e i presupposti dell’obbligo della PA di provvedere, si colloca, seppur con un provvedimento negativo, anche la sentenza Consiglio di Stato Sez. IV, n. 4062/08, la quale, in una fattispecie nella quale un privato ha chiesto l’annullamento di una concessione edilizia rilasciata al vicino, non ne riconosce la sussistenza, perché non è dato riscontrare alcuna delle situazioni legittimanti appena descritte.
L’ultima pronuncia richiamata ha escluso che la procedura per la constatazione del silenzio – rifiuto possa essere utilizzata per ottenere la riapertura di procedimenti già definiti in sede amministrativa ovvero per rimettere in discussione provvedimenti ormai divenuti inoppugnabili richiamando, a tal fine una consolidata giurisprudenza (C.d.S., sez. IV, 20 novembre 2000, n. 6181; 6 ottobre 2001, n. 5307; 9 agosto 2005, n. 4227). La sentenza Consiglio di Stato Sez. IV, n. 4062/08 ha precisato, inoltre, che nemmeno sussiste obbligo dell’amministrazione di provvedere (e che, di conseguenza, non si è in presenza di un silenzio rifiuto) allorquando l’interessato, attraverso la procedura del silenzio – rifiuto, abbia sollecitato l’esercizio del potere di autotutela, non sussistendo rispetto a questo una posizione di interesse legittimo, ma di mero interesse di fatto (C.d.S., sez. VI, 19 dicembre 2000, n. 6838), anche per la mancanza di un obbligo dell’Amministrazione di attivarsi in via di autotutela (C.d.S., sez. IV, 10 novembre 2003, n. 7136; 20 luglio 2005, n. 3909). Affinché una richiesta di esercizio di un potere amministrativo in autotutela – sia essa decisoria (es. annullamento), che esecutiva (es. sgombero) – possa assurgere a condizione legittimante di un obbligo della PA di provvedere è, infatti, comunque necessaria una previsione di legge in tal senso o la sussistenza di particolari situazioni, riconducibili a ragioni di giustizia sostanziale, ovvero a particolari rapporti esistenti tra Amministrazioni ed amministrati che impongano l’adozione di un provvedimento espresso.

28/05/2015

Partendo da posizioni pubblicamente e mediaticamente rassicuranti per i cittadini-lavoratori in ordine all’intangibilità delle garanzie e sanzioni verso il licenziamento ingiustificato, il Consiglio dei ministri ha approvato in forma definitiva due decreti attuativi della controriforma, riguardanti rispettivamente la nuova disciplina dei licenziamenti e degli ammortizzatori sociali.
Nella riscrittura dell’art. 2103 c.c. emerge, innanzitutto, l’eliminazione della garanzia per i lavoratori, in caso di mutamento unilaterale delle mansioni: è stata sostituita la legittimazione per il datore ad assegnare insindacabilmente il lavoratore a mansioni diverse, dalla sola condizione che siano “mansioni riconducibili allo stesso livello di inquadramento delle ultime effettivamente svolte”. Si tratta di una variazione non di poco conto, specie se si tiene presente che la precedente normativa imponeva allo ius variandi datoriale il rispetto del requisito dell’equivalenza a prevenzione dalle dequalificazioni. Nella vigenza dell’art. 2103 c.c., oggetto di riscrittura, mansioni equivalenti tra le quali era legittimo lo spostamento in orizzontale dovevano, pertanto, intendersi – anche secondo l’autorevole opinione della Cassazione – quelle che nella loro successione consentivano che “risultasse tutelato il patrimonio professionale del lavoratore, anche nel senso che la nuova collocazione gli consenta di utilizzare, ed anche di arricchire, il patrimonio professionale precedentemente acquisito, in una prospettiva dinamica di valorizzazione delle capacità di arricchimento del proprio bagaglio di conoscenze ed esperienze”. Con la chiarificante specificazione, sempre della magistratura di merito e di Cassazione, secondo cui: «Deve ritenersi che il concetto di equivalenza delle mansioni prescinda dalla riconducibilità in astratto delle mansioni al medesimo livello contrattuale, postulando di contro che le nuove mansioni siano in concreto aderenti alla specifica competenza tecnica e professionale del dipendente al fine di salvaguardare il livello professionale raggiunto…»[6], «(…) di guisa che sussiste la violazione del disposto di cui all’art. 2013 c.c. qualora le nuove mansioni, pur comprese nel livello – o nella categoria – contrattuale già attribuito al dipendente, comportino una lesione del suo diritto a conservare e migliorare la competenza o la professionalità maturata o pregiudichino quello al suo avanzamento graduale nella gerarchia del settore»[7], cosicché «(…) l’equivalenza delle mansioni contrattuali a quelle successivamente attribuite può dirsi sussistente solo quando le mansioni ad quem tengono conto della professionalità già acquisita dal dipendente; il criterio dell’inquadramento nel medesimo livello categoriale è pertanto insufficiente giacché il mutamento di mansioni può tradursi – nonostante il mantenimento del medesimo livello – nel disconoscimento di ogni pregressa esperienza professionale».
La garanzia della “equivalenza”, nella prospettata riscrittura dell’art. 2103 c.c., viene soppressa per il suo presunto carattere ingombrante ed ostativo all’esasperata fungibilità tra le mansioni pretesa eminentemente da datori di lavoro che, piuttosto che valorizzare la specializzazione professionale, mostrano di preferire il lavoratore “tuttofare”, cd. “polivalente”, più facilmente gestibile.
Non è irrealistico prevedere come le conseguenze di questa modifica saranno suscettibili di rivelarsi nefaste per i lavoratori, giacché è noto che nei contratti collettivi vengono poste nello stesso livello di inquadramento mansioni riconducibili a professionalità spesso del tutto eterogenee tra loro (es. il contabile, l’informatico, l’analista finanziario, l’ispettore commerciale, il legale di contenzioso, l’esperto in relazioni sindacali, quello di gestione risorse umane, il fiscalista e simili). Ne consegue che, in questo nuovo assetto normativo, il datore di lavoro potrà legittimamente richiedere al lavoratore, ad es. con professionalità giuridico-legale, di spostarsi su compiti amministrativo contabili (implicanti l’acquisizione ex novo di altra formazione professionale, naturalmente previa frequentazione di corsi di addestramento ad hoc), senza che lo stesso possa dissentirne, e così via per altre esemplificazioni professionali.
Il vizio principale della prospettata riscrittura dell’art. 2103 c.c. risiede nello studiato abbandono del requisito dell’equivalenza onde sottrarre la disposizione datoriale di mutamento di mansioni ad una contestazione individuale del lavoratore, ora resa preclusa e impedita da un formale rispetto datoriale delle classificazioni contrattuali; e nell’amputazione della possibilità per il lavoratore – che per effetto del mutamento unilaterale di mansioni si ritenga dequalificato – di sottoporre ad un Giudice del lavoro il riscontro di fondatezza del proprio convincimento, a fini di opporre al datore di lavoro l’eventuale responso giudiziale positivo e così beneficiare auspicabilmente di un conseguente comportamento correttivo da parte aziendale ovvero di una futura soluzione risarcitoria.

27/05/2015

La sentenza in commento affronta il tema della risarcibilità di danni non patrimoniali in favore dei “prossimi congiunti” di una persona deceduta in conseguenza dell’altrui illecito, riconoscendo la configurabilità di un danno, e del conseguente diritto al risarcimento, anche in capo alla fidanzata non convivente del de cuius. Richiamando preliminarmente le note “Sentenze di San Martino” (Cass. Civ., Sez. Un., 11.11.2008), il Giudice evidenzia come il danno non patrimoniale costituisca una categoria risarcitoria ampia, comprendente ogni danno determinato dalla lesione di interessi inerenti alla persona non connotati da rilevanza economica. Nell’ambito di tale categoria di danni – risarcibili tanto nei casi espressamente previsti dalle leggi ex art. 2059 c.c., quanto in caso di lesione dei diritti inviolabili della persona riconosciuti dalla Costituzione, fra cui il diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.) – si possono individuare diverse voci di danno, quali il danno biologico, il c.d. danno morale e ildanno c.d. esistenziale, che per la giurisprudenza di legittimità, salvo alcune pronunce in senso difforme (cfr. Cass. Civ., III Sez. , Sent. 3.10.2013, n. 22585), non costituiscono autonome categorie di danno ma descrivono diversi tipi di pregiudizi, e quindi vanno valutati e quantificati nell’ambito di un’unica categoria di danno, pena l’inammissibile duplicazione di risarcimenti.
Conseguentemente il danno c.d. morale, ossia l’intima sofferenza subìta dagli stretti congiunti della persona deceduta in conseguenza dell’altrui illecito, e il c.d. danno da perdita parentale, derivante dall’ intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia, dalla inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell’ambito di quella peculiare formazione sociale che è la famiglia (art. 2, 29 e 30 Cost.) non possono essere attribuiti congiuntamente, ed invero l’unitaria quantificazione del danno andrà valutata in relazione, nel caso di specie, alla giovane età della persona deceduta, alla gravità del fatto illecito, all’intensità del vincolo parentale, alla relazione di convivenza e a tutti quegli elementi che, nella fattispecie concreta, rendano adeguato e non simbolico il risarcimento del danno. Il danno c.d. biologico, inteso come lesione all’integrità psico-fisica eziologicamente riconducibile, nel caso di specie, all’evento morte, troverà invece una distinta valutazione e quantificazione sulla base delle risultanze delle consulenze tecniche espletate. E pertanto il Giudice, nell’esaminata sentenza, riconosce ai parenti del de cuius importi diversi in relazione al danno c.d. parentale e al danno c.d. biologico (oltre che per danno emergente per spese documentate), riconoscendo un danno non patrimoniale anche in favore della fidanzata non convivente del de cuius, facendo propria una recente pronuncia della Cassazione penale, (Cass. Pen., IV Sez., Sent. 10.11.2014, n. 46531), ove i Giudici di legittimità hanno stabilito che il riferimento ai “prossimi congiunti” della vittima primaria, quali soggetti danneggiati iure proprio, deve essere inteso nel senso che, in presenza di un saldo e duraturo legame affettivo tra questi ultimi e la vittima, è proprio la lesione che colpisce tale peculiare situazione affettiva a connotare l’ingiustizia del danno e a rendere risarcibili le conseguente pregiudizievoli che ne siano derivate (se e in quanto queste siano allegate e dimostrate quale danno-conseguenza), a prescindere dall’esistenza di rapporti di parentela, affinitià o congiudio giuridicamente rilevanti come tali. E per “convivenza” non deve intendersi la sola situazione di coabitazione tra prossimo congiunto e vittima primaria di un illecito, quanto piuttosto lo stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti. Nel caso di specie la fidanzata della vittima aveva dato ampio riscontro probatorio di un rapporto sentimentale risalente nel tempo e che, in mancanza del tragico evento, avrebbe trovato nel matrimonio la piena realizzazione; difatti i due fidanzati avevano acquistato una casa sin dal 2/5/2001 in ragione del 50% cadauno, vi avevano trasferito la residenza sin dal 26/5/2001, e avevano formalizzato le reciproche promesse con la richiesta di pubblicazione del matrimonio, che si sarebbe celebrato il 8/02/2003 se non si fosse invece verificato il tragico evento del 26/01/2003. Conseguentemente il Giudice riconosce alla fidanzata del de cuius il danno da c.d. perdita parentale, applicando il parametro relativo al coniuge non convivente di cui alle tabelle del Tribunale di Roma, riconoscendo altresì il danno biologico come da risultanze peritali e il danno emergente per spese documentate.
Va infine evidenziato che, nelle motivazioni, il Giudice, richiamando consolidata giurisprudenza (ex multis, Cassaz. Civ. III Sez., n. 458/2009; Cass. Civ,, III Sez., n. 28423/2009) esclude, per tutti i congiunti, la risarcibilità del danno non patrimoniale iure hereditario, stante l’immediatezza del decesso conseguente all’illecito e quindi la non configurabilità in capo al de cuius né di un danno biologico trasferibile agli eredi né un danno morale, non essendovi stato il tempo, per la vittima, di maturare la percezione del proprio stato

25/05/2015

Tribunale Trieste, decreto 05.03.2015

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 278/2013, che ha recepito l’orientamento già espresso in materia dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, sussiste l’obbligo del Tribunale dei Minori di provvedere, su istanza dell’adottato, all’identificazione della madre biologica, al fine di consentirle di esercitare la facoltà di rimuovere il segreto circa la propria identità. Il provvedimento in esame riguarda il caso di una donna che aveva chiesto all’Autorità Giudiziaria di indagare sulle proprie origini, essendo stata adottata, senza che la madre biologica avesse consentito di essere nominata. Il Tribunale evidenzia, innanzitutto, che la madre biologica è stata identificata all’esito degli accertamenti disposti con precedente decreto ed effettuati dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Udine. Quindi richiamando il proprio orientamento secondo il quale, in attesa di un apposito intervento legislativo, sussiste l’obbligo per l’Autorità Giudiziaria, in forza della pronuncia della Corte Costituzionale n. 278 del 22.11.2013, che, a sua volta, ha recepito la giurisprudenza in materia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (Corte Edu Godelli c. Italia – ric. N. 33783/09 del 25.9.2012), provvede all’identificazione della madre biologica, ed enuncia poi i passaggi che devono essere seguiti: è necessario recapitare alla madre biologica, in forma assolutamente riservata per il tramite di un operatore dei Servizi Sociali, una lettera di convocazione proveniente dal Tribunale; effettuare un colloquio con la donna alla sola presenza del Giudice Onorario delegato dal Giudice Togato; richiederle il consenso al rivelazione della sua identità; ed infine, in caso di esito positivo, rivelare la stessa al figlio/figlia ricorrente.

Il decreto del Collegio triestino si segnala, in particolare, per il tentativo di evidenziare quelle prassi virtuose che contemperano il diritto dell’adottato di conoscere le proprie origini e l’interesse della madre a mantenere l’anonimato.

Come si ricorderà, nella sentenza “Godelli”, la Corte EDU aveva affermato che «l’articolo 8 tutela un diritto all’identità e allo sviluppo personale e quello di allacciare e approfondire relazioni con i propri simili e il mondo esterno». A tale sviluppo contribuiscono la scoperta dei dettagli relativi alla propria identità e l’interesse vitale, tutelato dalla Convenzione, ad ottenere delle informazioni necessarie circa l’identità dei propri genitori.

La Corte Costituzionale, con la sentenza 278/2013, richiamando l’insegnamento della Corte di Strasburgo, aveva, poi, dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, nella parte in cui non prevedeva la possibilità per il giudice di interpellare la madre dell’adottato, osservando che «mentre la scelta per l’anonimato legittimamente impedisce l’insorgenza di una “genitorialità giuridica”, con effetti inevitabilmente stabilizzati pro futuro, non appare ragionevole che quella scelta risulti necessariamente e definitivamente preclusiva anche sul versante dei rapporti relativi alla “genitorialità naturale”. La Corte aveva, quindi, indicato come «compito del legislatore» quello di «introdurre apposite disposizioni volte a consentire la verifica della perdurante attualità della scelta della madre naturale di non voler essere nominata e, nello stesso tempo, a cautelare in termini rigorosi il suo diritto all’anonimato, secondo scelte procedimentali che circoscrivano adeguatamente le modalità di accesso, anche da parte degli uffici competenti, ai dati di tipo identificativo, agli effetti della verifica di cui innanzi si è detto».

Non si può, quindi, oggi seriamente dubitare che esista nel nostro ordinamento, sia in ragione del disposto dell’art. 8 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, sia in virtù della pronuncia additiva della Corte Costituzionale, il diritto dell’adottato, nato da parto anonimo, a conoscere le proprie origini, con il limite dell’accertata volontà della madre di mantenere il segreto. In concreto, in assenza di una normativa ad hoc, le modalità di esercizio di questo diritto sono rimesse alla prassi giudiziaria.

04/04/2015

Tribunale Cremona, ordinanza 30.10.2014
Nell’ordinanza il Tribunale di Cremona, in conseguenza di una opposizione all’esecuzione, affronta l’annosa questione della usurarietà del contratto di mutuo e dei criteri a cui fare riferimento per le opportune verifiche: si analizza la dibattuta questione della verifica dell’usurarietà di un contratto di mutuo in cui si ritiene opportuno procedere alla distinzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori. Nell’analizzare la questione si è proceduto tenendo conto anche di quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza 350/2013 relativamente ad una circostanza analoga, sebbene questa presenti diversi punti di criticità. Tale sentenza, infatti, limita l’analisi della problematica alla lettura dell’art. 644 c.p. e all’art. 1 d.l. 394/2000 e considera usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge, e che gli oneri che rientrano nel calcolo dell’usura sono quelli che costituiscono il corrispettivo della dazione di danaro. A ben vedere, però, gli interessi di mora rappresentano un corrispettivo del mutuo e non certamente un costo del finanziamento e pertanto andrebbero esclusi dal calcolo dell’usura, sebbene la giurisprudenza prevalente propenda per la loro inclusione. In realtà su come effettuare il calcolo vi sono due orientamenti, entrambi analizzati dal Tribunale di Cremona: il primo, ritiene che gli interessi corrispettivi e gli interessi di mora vadano sommati ai fini del calcolo dell’usura; diversamente, il secondo, sostiene che non si debba procedere ad un confronto tra tassi, poiché va calcolato il concreto onere economico che grava sul cliente ed il tasso applicato dalla Banca in relazione all’intero capitale da restituire quando si verifica l’inadempimento e questo tasso andrà, poi successivamente, confrontato con il tasso soglia. Inoltre, quest’ultimo orientamento ritiene che gli interessi non vadano sommati dal momento che hanno funzioni diverse, corrispettiva i primi, risarcitoria ed eventuale quelli moratori, i quali hanno natura sostitutiva rispetto a quelli corrispettivi. Il Tribunale di Cremona, quindi, aderisce all’orientamento secondo cui non si possa procedere alla somma dei due distinti interessi perché ciascuno di essi va rapportato a quello a cui si riferisce.
La conseguenza che deriva da tale adesione è che la rata di inadempimento è considerata tale ex art. 1218 c.c. e che sulla stessa andranno calcolati gli interessi di mora di cui all’art. 1224 c.c.. L’importo verrà sommato a quello preteso dalla Banca per l’inadempimento e sullo stesso si determinerà l’onere concretamente preteso, che sarà oggetto di confronto con il tasso di soglia ai fini della verifica dell’usura.

02/04/2015

L’Associazione bancaria italiana (Abi) e le Associazioni dei consumatori hanno raggiunto un accordo per la sospensione della quota capitale per i finanziamenti alle famiglie,tenendo anche conto di quanto previsto dalla Legge di Stabilità. L’Accordo prevede la sospensione per un massimo di 12 mesi della sola quota capitale per i crediti al consumo di durata superiore a 24 mesi e per i mutui garantiti da ipoteca su abitazione principale che non rientrano nelle misure del Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa. La sospensione può essere richiesta dal consumatore nei casi di cessazione del posto di lavoro, morte, grave infortunio o nei casi di misure di sospensione del lavoro e/o di ammortizzatori sociali anche qualora abbia ritardi di pagamenti fino a 90 giorni. Questa non comporta il pagamento di commissioni o interessi di mora, ma solo degli interessi alle scadenze contrattuali calcolati sul debito residuo.

Con l’accordo i firmatari hanno inteso ampliare le misure di sostegno alle famiglie in difficoltà nell’ambito del credito ai consumatori a medio e lungo periodo e hanno previsto tra i possibili beneficiari anche i soggetti che hanno subito sospensioni o riduzioni dell’orario di lavoro dovuta alla prolungata crisi economica. Entrambe le misure di sostegno non erano state fin qui previste in apposite iniziative.

L’Accordo riapre i termini anche per sospendere i finanziamenti per le famiglie che hanno già beneficiato di tale strumento negli anni passati, purché la sospensione non sia stata richiesta nei 24 mesi precedenti.

È stata inoltre raggiunta un’intesa sull’Accordo per il Credito 2015, tra l’Associazione bancaria italiana e le associazioni d’impresa. L’intesa, diretta a sostenere le piccole e medie imprese (PMI), si inserisce sulla traccia dei precedenti. A partire dal 2009, l’ABI e le Parti hanno definito una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze di liquidità delle imprese, grazie alle quali le PMI beneficiarie hanno potuto sospendere il pagamento della quota capitale di oltre 415 mila finanziamenti, ottenendo liquidità aggiuntiva per circa 24 miliardi di euro.

02/04/2015

Molti cittadini italiani sono stati invitati a condonare le pendenze col fisco di debiti prescritti, inesistenti, già pagati o addirittura condonati. Con un semplice clic è possibile sospendere le cosiddette “cartelle pazze”: é attivo sul sito di Equitalia un servizio telematico che consente di inviare la richiesta di sospensione della riscossione comodamente dal proprio computer. Per richiedere la sospensione, però, è necessario che sia stato precedentemente annullato il debito da parte dell’ente creditore, a seguito di un pagamento già effettuato o di una sentenza favorevole. Il nuovo servizio si aggiunge alle altre modalità di presentazione della domanda già attive da tempo: allo sportello, via fax, via e-mail oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. In base alla legge di Stabilità 2013, il contribuente che ritiene non dovuti gli importi richiesti dall’ente creditore, tramite qualsiasi documento notificato dagli agenti della riscossione, cartella, avviso o atto di procedura cautelare/esecutiva, può rivolgersi direttamente ad Equitalia per chiedere la sospensione della riscossione. Si tratta peraltro di una tutela già introdotta nel 2010, proprio nell’ottica di evitare ai contribuenti di fare la spola tra gli uffici pubblici per vedere riconosciute le proprie ragioni. La sospensione può essere richiesta se il contribuente ha già pagato il tributo dovuto prima della formazione del ruolo e ha ottenuto una sospensione dell’ente o del giudice, una sentenza favorevole oppure può dimostrare qualsiasi altra causa, prevista dalla norma, che rende inesigibile il credito. La domanda deve essere inviata entro 90 giorni dalla notifica dell’atto per cui si chiede la sospensione. Equitalia deve così sospendere ogni attività di riscossione e inviare tutta la documentazione all’ente creditore, il quale verifica la correttezza della documentazione presentata e comunica l’esito sia al contribuente sia allo stesso istituto privato per l’eventuale annullamento della cartella. Importante sottolineare che dopo 220 giorni dalla presentazione della domanda l’ente creditore non fornisce riscontri, le somme contestate vengono annullate di diritto.
Per avviare la procedura è necessario accedere al sito, entrare nel box “sospendere la riscossione” e inserire nell’apposito modulo online i propri dati e quelli dell’atto per il quale si presenta la domanda di sospensione. È indispensabile allegare tutta la documentazione che giustifica la richiesta (ricevuta di pagamento, copia della sentenza ecc) e copia di un documento di riconoscimento valido.

01/04/2015

Con l’approvazione in Cdm del decreto legislativo sulla riforma del lavoro, il Jobs Act, il governo ha introdotto disposizioni in materia di “contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti”. Il vecchio rapporto di assunzione stabile muterà dunque forma: il nuovo contratto si applicherà ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato dopo l’entrata in vigore del decreto, per i quali si stabilisce una nuova disciplina dei licenziamenti individuali e collettivi. Per i lavoratori assunti prima dell’entrata in vigore del decreto, restano invece valide le norme precedenti. Vengono invece confermate le modifiche al licenziamento di tipo economico e disciplinare. Secondo la nuova disciplina, nei casi in cui risulti accertato che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa (licenziamento ingiustificato), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale crescente, direttamente proporzionale all’anzianità di servizio. La regola è quella del risarcimento in misura pari a due mensilità per ogni anno di anzianità di servizio, con un minimo di 4 ed un massimo di 24 mesi. Il fatto che il decreto si applichi solo ai nuovi assunti significa dunque che, per i lavoratori già in forza, nell’immediato non cambia nulla: se essi operano presso datori di lavoro che raggiungono le soglie previste dalla legge, e quindi unità produttiva con più di 15 lavoratori, datori di lavoro con più di 60 dipendenti nel loro complesso continueranno a vedersi applicare, ove subiscano un licenziamento non giustificato, l’art.18. Anche un lavoratore oggi già in servizio, tuttavia, potrà vedersi applicare la nuova disciplina in un futuro rapporto di lavoro per effetto di un cambio di lavoro, cercato o subìto. Tale ovvia considerazione evidenzia un altro effetto di sistema dell’infelice scelta regolativa, ovvero quello di una probabile maggiore rigidità delle transizioni sul mercato del lavoro: qualsiasi lavoratore oggi addetto in una impresa medio-grande sarà infatti meno disponibile che in passato a cambiare lavoro, sapendo di transitare in un regime significativamente meno tutelato.
Per i licenziamenti discriminatori e nulli, intimati in forma orale, resta la reintegrazione nel posto di lavoro.
Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa, in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.
Rispetto alla disciplina precedente, resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento , e quindi il giudice non potrà più valutare, sanzionando con la reintegra ogni eventuale violazione, se l’inadempimento fosse davvero tanto grave da non poter essere adeguatamente punito con una sanzione conservativa del posto, quale una sospensione o una multa.
Oltre alla reintegrazione, in caso di insussistenza del fatto contestato, è previsto poi il pagamento di un’indennità risarcitoria, commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative (aliunde perceptum). In ogni caso la misura dell’indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è condannato, altresì, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, senza applicazione di sanzioni per omissione contributiva.

Per evitare di andare in giudizio si potrà fare ricorso alla nuova conciliazione facoltativa incentivata. In questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità. Con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa.

Vengono introdotte novità anche per i licenziamenti collettivi, rispetto ai quali il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure o dei criteri di scelta, si applichi sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per gli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resta quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali.
Per le piccole imprese, con meno di quindici dipendenti, la reintegra resta solo per i casi di licenziamenti nulli e discriminatori e intimati in forma orale. Negli altri casi di licenziamenti ingiustificati è prevista un’indennità crescente di una mensilità per anno di servizio con un minimo di 2 e un massimo di 6 mensilità.
La nuova disciplina si applica anche ai sindacati ed ai partiti politici.
Ai nuovi licenziamenti, dal punto di vista del rito, non troveranno più applicazione le disposizioni procedurali speciali introdotte dalla Riforma Fornero, si applicherà piuttosto il rito ordinario.

31/03/2015

Secondo indiscrezioni di ambienti politici, il governo sarebbe intenzionato a ricorrere ad un nuovo condono fiscale. Si tratta di una sanatoria che andrebbe a vantaggio non solo dei contribuenti, stretti fra crisi e morsa fiscale, ma anche delle casse erariali, messe a dura prova dai nuovi limiti di pignoramento imposti dal decreto del Fare (su tutti, il divieto di pignoramento della prima casa e i nuovi tetti massimi per le ipoteche e le esecuzioni forzate) e presumibilmente dalla recente sentenza della Corte Costituzionale che rischia di invalidare milioni di cartelle di pagamento. Per quanto concerne Equitalia, la tendenza ad “andare incontro” ai contribuenti morosi si è già delineata nei mesi scorsi: con il nuovo ravvedimento operoso, la riapertura dei termini delle dilazioni di pagamento per chi è decaduto dal precedente piano di rateazione e, infine, la sanatoria per i grossi evasori fiscali che, negli anni passati, hanno portato i capitali all’estero.

In proposito va invece chiarito che quella che da più parti è stata definita una sanatoria per le cartelle fino a 300 euro non è affatto una sanatoria: l’articolo 1, comma 688, della legge di Stabilità (legge 23 dicembre 2014, n.190) prevede infatti che gli Enti creditori (Erario, Inps, Comuni, Enti territoriali) non debbano controllare le azioni svolte dagli Agenti della riscossione per recuperare le partite, di valore inferiore o pari a 300 euro, dichiarate non più esigibili. La norma si riferisce pertanto esclusivamente ai rapporti tra gli Enti pubblici creditori ed Equitalia, ma non ha alcun effetto sui debiti dei contribuenti e non esenta gli Agenti della riscossione dall’applicazione delle ordinarie procedure di legge. Ora i tempi sembrerebbero maturi per un nuovo provvedimento “ammazza-debiti”, una boccata di ossigeno per le casse dello Stato che l’esecutivo potrebbe disporre previo via libera dell’Unione Europea. Si tratterebbe, in sostanza, di estendere la logica della voluntary discosure anche alle evasioni commesse all’interno del territorio nazionale: evasori pentiti che si presentano all’Agenzia delle Entrate, confessano di aver evaso l’imposta per “tot” euro e pagano spontaneamente, in cambio di un forte sconto e della cancellazione delle eventuali conseguenze penali.

Alcuni organi di informazione politico-economica hanno già ventilato l’ipotesi nei mesi scorsi, ipotizzando un probabile 30% quale quota per estinguere i propri debiti con Equitalia o, prima ancora dell’iscrizione a ruolo dei tributi, con l’Agenzia delle Entrate. E per chi non ha la possibilità di pagare neanche queste somme non resta che la carta del contenzioso, fattispecie in continuo aumento. Inoltre, come accennato, una sanatoria potrebbe essere l’occasione per evitare la marea di ricorsi che, a breve, potrebbero essere presentati dai contribuenti a seguito della dichiarazione di incostituzionalità delle nomine di ben 1200 dirigenti del fisco, con relativa contestazione degli atti e delle cartelle esattorieli firmate da questi ultimi. Le rassicurazioni in merito del Ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, secondo cui le cartelle resterebbero valide,non convincono totalmente.

31/03/2015

Le pubblicazioni dello Studio Legale Parenti.

11/09/2015

Anai, comunicato stampa 07.04.2015
L’ANAI: FERMIAMO IL CAOS DEL PROCESSO CIVILE TELEMATICO
De Tilla: abbiamo un universo normativo a puzzle indecifrabile
L’Associazione Nazionale Avvocati Italiani denuncia la complessa situazione che sta vivendo la categoria con l’entrata in vigore del processo civile telematico.
«Vi sono gravi inconvenienti per la difettosa informatizzazione dell’apparato giudiziario e per la discordanza di prassi territoriali, si incrementano notifiche, comunicazioni, depositi, restano quasi ovunque da depositare le copie cartacee degli atti» denuncia il presidente Anai Maurizio De Tilla.
Il presidente Anai elenca alcuni disservizi: «Alcuni uffici non accettano più atti cartacei, altri richiedono depositi con modalità tradizionali, magari accompagnati da supporti, come dischi o chiavette, sui quali caricare il materiale. Sussistono inoltre disparità di decisioni sulla portata ed estensione del processo telematico. Ed infatti alcuni giudici ritengono che sia possibile depositare in via telematica anche gli atti introduttivi della lite.Cosa succede, poi, se in alcuni uffici mancano gli strumenti informatici per riceverli?È da considerare nullo l’atto depositato in un formato diverso da quello previsto? È possibile una rimessione in termini? »
«L’attuazione è resa ancora più complessa – continua De Tilla – dalle “specifiche tecniche” che impongono che l’atto da depositare debba essere un file pdf “nativo digitale” ottenuto trasformando (tramite la funzionalità del pc) un documento peritale. Si consideri che le decisioni dei giudici, in modo pressoché unanime, hanno stabilito la nullità degli atti in formati diversi. E ciò anche se la normativa sul processo telematico non prevede la sanzione della nullità per il mancato rispetto dei formati.L’avvocatura ha, opportunamente, chiesto protocolli armonizzati o un unico provvedimento nazionale.
Ci sono alcuni tribunali nei quali il P.c.t. non funziona. In altri tribunali sussistono difficoltà di collegamento al sistema giustizia in determinati orari. Spesso vi è ritardo nell’accettazione dell’atto da parte del personale di cancelleria. Per i depositi di decreti ingiuntivi fra la consegna e l’accettazione a volte decorre anche un mese. L’aggiornamento software dei tribunali preclude, nel giorno previsto per tale attività, l’invio e il conseguente deposito degli atti. Non esiste il registro storico degli invii in caso di sospensione del sistema.
I documenti e gli atti depositati telematicamente nei procedimenti avanti il tribunale non vengono acquisiti dalle Corti di Appello (salvo poche eccezioni).
Siamo in presenza di un universo normativo a puzzle, spesso indecifrabile, contraddittorio, di difficile apprensione e consultazione.
Altra anomalia: Ad esempio, il decreto ingiuntivo si presenta in via telematica ma l’opposizione è cartacea. La citazione, la comparsa di costituzione sono cartacee, le memorie istruttorie e finali sono telematiche. La sentenza è telematica, ma l’appello è cartaceo. È cartaceo anche il ricorso per cassazione.
Occorre stoppare tutte queste anomalie – ha concluso De Tilla – fermiamo il caos del Processo Civile Telematico e uniformiamo le regole su tutto il territorio nazionale!»
(Anai, comunicato stampa 7 aprile 2015)

08/04/2015

Una recente pronuncia della Commissione Tributaria Provinciale di Como sancisce l’illegittimità delle cartelle esattoriale di Equitalia nelle quali il calcolo degli interessi non è chiaramente specificato. Con la sentenza n. 409/03/14, chiarisce, infatti, che “… nonostante la ingente esposizione di interessi e sanzioni pecuniarie afferente al debito tributario, alcun dettaglio viene fornito circa il calcolo di detti accessori (durata del ritardo e tasso di interessi), il che impedisce al contribuente di verificare la correttezza del relativo calcolo, e quindi, comporta la nullità della cartella”.
I Giudici di Como, dunque, recepiscono in pieno i dettami della Suprema Corte, secondo la quale è illegittimo l’atto tributario che non consenta al contribuente di poter operare qualsivoglia controllo in merito all’operato della Amministrazione Finanziaria (sent. Corte Cassazione n. 8651/2009).
Emerge, quindi, un principio fondamentale secondo cui non esiste una presunzione di legittimità delle somme pretese dal Fisco, ciò significa che è onere del contribuente verificare quanto è trascritto nelle cartelle, senza prendere per verità assoluta quanto gli viene richiesto dall’Amministrazione finanziaria. Alla luce delle predette pronunce, ci si augura che il concessionario della riscossione possa rendere più chiari gli atti che invia al contribuente, nel pieno rispetto dei principi espressi dallo Statuto dei Diritti del Contribuente, come emerge nell’ articolo 7 della Legge n. 212/2000.

08/04/2015

Si assiste alla stretta finale per arrivare ad una soluzione sui dirigenti delle agenzie fiscali. Il dossier è atteso sul tavolo del Consiglio dei ministri per cercare una via d’uscita in tempi rapidi all’impasse causata dalla sentenza 37/2015 della Consulta, che ha dichiarato incostituzionali le norme sui circa 1.200 (di cui 800 alle Entrate) funzionari «incaricati» di ruoli dirigenziali.

All’attenzione del premier, Matteo Renzi, saranno sottoposte le ipotesi discusse durante il vertice notturno di mercoledì scorso a cui hanno partecipato, tra gli altri, il ministro dell’Economia, Pier Carlo Padoan, e i direttori delle Entrate, Rossella Orlandi, e delle Dogane, Giuseppe Peleggi. Queste ipotesi prevedevano, di fatto, una sorta di doppio binario: da un lato una soluzione ponte per gestire l’emergenza con deleghe di funzione o reggenze, dall’altro l’emanazione di un provvedimento per sbloccare il concorso rendendolo aperto a tutti.
Uno schema che potrebbe passare poi da un duplice intervento normativo: in prima battuta, un decreto legge in grado di individuare e reperire le risorse finanziarie necessarie per consentire le cosiddette deleghe di funzione, in modo da colmare, almeno parzialmente, il gap retributivo subito dai funzionari «decaduti» da incarichi dirigenziali. In seconda battuta, invece, il Dpcm per sbloccare il concorso già bandito sia delle Entrate per 403 dirigenti di ruolo sia delle Dogane, anche se realisticamente potrebbero occorrere anche un paio d’anni per completarlo. Secondo quanto discusso nel vertice della scorsa settimana, nel concorso non dovrebbero contare i titoli già maturati e per venire incontro ai dirigenti «decaduti», potrebbero essere previste «posizioni organizzative speciali», le cosiddette Pos, alle quali accedere con un sistema di interpelli per la progressione di carriera. Spetterà, però, al premier la decisione finale su come risolvere la questione, che sta assumendo risvolti particolarmente intricati alla luce delle nuove attività a cui è stata chiamata l’agenzia delle Entrate dalle ultime novità normative.

A destare maggiori preoccupazioni è soprattutto la gestione dell’operazione relativa al rientro dei capitali. Pur non essendo ancora stato quantificato il gettito complessivamente recuperabile, secondo le stime del capogruppo Pd in commissione Finanze alla Camera, Marco Causi, a rischio ci sarebbero tra i 3 e i 7 miliardi di euro. Senza dimenticare che 671 milioni sono stati già ipotecati dal decreto Milleproroghe per sterilizzare l’aumento delle accise sulla benzina dal 1° gennaio e, se non arrivassero, in autunno scatterebbe l’incremento degli acconti d’imposta a carico delle imprese. A questo si aggiungono, poi, altre partite importanti da gestire e per cui è necessario che le agenzie fiscali siano pienamente operative: è il caso, per esempio, del nuovo ravvedimento operoso e della presenza nei contenziosi tributari in cui sono in ballo gli accertamenti con cifre più elevate.

Sullo sfondo c’è poi una riorganizzazione complessiva della macchina dell’amministrazione finanziaria: in tale direzione, il sottosegretario al Mef e segretario di Scelta civica, Enrico Zanetti, ha già fatto pervenire a Renzi e Padoan un piano che contempla, oltre alla riduzione dei dirigenti, la necessità di ripristinare le funzioni originarie delle agenzie riportandone alcune al Mef.

07/04/2015

Il comodato è il contratto con il quale una parte (comodante) consegna all’altra (comodatario) una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta (art. 1803 c.c.). Il contratto di comodato è altresì tradizionalmente reputato tipico esempio di contratto unilaterale, in considerazione del fatto che esso si caratterizza per la obbligazione restitutoria a carico del comodatario. L’art. 1803 lo qualifica, inoltre, come essenzialmente gratuito: la stipula di un corrispettivo è incompatibile con lo schema causale del comodato che è improntato, per l’appunto, a cortesia e fiducia e nasce dalla volontà del comodante di sopperire ad una temporanea esigenza altrui. E’ tuttavia possibile che le parti fissino un compenso, purché modestissimo; così come è plausibile un comodato modale, laddove l’onere non abbia carattere di corrispettività, come nel caso di ospitalità accordata ad un parente che <>. Il comodatario è titolare di un diritto personale di godimento circa la cosa comodata, che è tenuto a custodire e conservare con la diligenza del buon padre di famiglia, servendosene solo per l’uso determinato dal contratto o che risulti connaturato alla cosa (art. 1804 c.c.). In caso di mancato adempimento di tali obblighi, così come nel caso di subcomodato senza il consenso del comodante, quest’ultimo può chiedere l’immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno (art 1804 c.c.). Il comodatario è, inoltre, responsabile del perimento della cosa nelle ipotesi individuate dal codice; vale a dire quando: la cosa perisce per un caso fortuito che poteva da lui essere evitato sostituendo la cosa comodata con una propria, ovvero se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito la propria (art. 1805 c.c.); impiega la cosa per un uso diverso o per un tempo più lungo di quello a lui consentito, ove non sia in grado di provare che la cosa sarebbe perita anche se non l’avesse impiegata per l’uso diverso o l’avesse restituita tempestivamente (art. 1805 c.c.); la cosa comodata è stata stimata al tempo del contratto (presumendosi che con ciò il comodatario si sia accollato il rischio del perimento della cosa anche per causa a lui non imputabile) (art 1806 c.c.). Del deterioramento della cosa, invece, il comodatario non risponde, purché sia inconsapevole, ed esclusivamente effetto dell’uso per cui è stata comodata (art. 1807 c.c.). Quanto ai vizi della cosa consegnata, in realtà il comodante non è tenuto alla garanzia per i vizi della res comodata, trattandosi di un rapporto a titolo gratuito, cosicché non sarebbe ipotizzabile il rimedio della risoluzione o della riduzione del prezzo. Tuttavia, se il comodante conosceva i vizi della cosa (al momento della consegna o anche successivamente), risponderà per i danni conseguentemente subiti dal comodatario, qualora abbia omesso di avvertirlo. Si tratta, dunque, di una responsabilità di natura extracontrattuale similare a quella di cui all’art. 798 che il codice civile dedica alla locazione. Perché un valido contratto di comodato venga ad esistenza, occorre ancora che le parti determino, sia pure in forma tacita, l’uso e, subordinatamente, il tempo per cui la cosa viene comodata. La tradizionale concezione del comodato quale espressione di (gratuita) cortesia del comodante, è alla base della regola per cui la sopravvenienza di un suo urgente ed impreveduto bisogno, giustifica la richiesta di immediata restituzione della cosa, anche se prima della scadenza del termine stabilito o che il comodatario abbia cessato di servirsene (in conformità all’uso convenuto). Una particolare ipotesi di comodato – se non addirittura un tipo contrattuale autonomo – si ricollega alla previsione secondo cui, ove non sia stato convenuto un termine né questo risulti dall’uso cui la cosa doveva essere destinata, il comodatario è tenuto a restituirla non appena il comodante la richieda (art. 1810 c.c.). Si tratta del c.d. comodato precario, caratterizzato, appunto, dalla facoltà del comodante di recedere ad nutum. Da ciò, si presenta estremamente rilevante puntualizzare, con riguardo alle concrete fattispecie, l’esistenza o meno di un termine, il quale potrà anche riferirsi ad un evento futuro, sebbene non fissato in una data determinata, purché certo. A tale prospettiva viene ricondotto il c.d. comodato vita natural durante, in cui il godimento è stabilito fino alla morte del comodatario ed anche al quale, quindi, ai fini del recesso del comodante, risulta applicabile il regime dell’art. 1809 (e non quello di cui all’art. 1810 c.c.). Controversa è, invece, la questione se un termine possa dedursi dalla mera funzione abitativa di un immobile.
Il ricorso al contratto di comodato, senza determinazione di durata, rappresenta uno strumento cui sempre più spesso ricorrono genitori e parenti come soluzione al problema abitativo di giovani coppie sposate.
Altrettanto frequentemente accade che, in caso di successivo giudizio di separazione dei coniugi, il giudice pronunci il provvedimento di assegnazione dell’immobile in favore del coniuge affidatario dei figli che, nella gran parte dei casi, è l’ex moglie del comodatario.
È bene soffermati, in particolare, sulla pronuncia a S.U. della Cassazione n. 13603 del 2004, con cui il Supremo Giudice, per molto tempo ha escluso la configurabilità del c.d. comodato precario e, dunque, del recesso ad nutum del comodante, per poi giungere alla analisi della recente ordinanza della III Sez. che, dopo aver esaminato le perplessità emerse -tanto in dottrina quanto in giurisprudenza- in merito al principio di diritto cristallizzato dalla suddetta Pronuncia, condividendole, ha ritenuto opportuno rimettere ancora una volta la questione dinanzi alle Sezioni Unite, affinché si rimediti all’orientamento interpretativo precedentemente delineato. Ebbene, proprio alla luce di quanto sopra esposto, la terza Sezione della Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 15113 del 17 giugno 2013 avvertendo l’esigenza di rimeditare l’orientamento interpretativo delineato da Cass., Sez. Un., 21/7/2004, n. 13603, in vista della composizione del determinatosi contrasto interpretativo più sopra segnalato e comunque del superamento delle suesposte perplessità emerse in dottrina e giurisprudenza, ha disposto la trasmissione del ricorso al Primo Presidente, ai fini della relativa assegnazione alle Sezioni Unite.
A ben vedere la Cassazione ha più volte chiarito che la destinazione d’uso del bene concesso in comodato debba inequivocabilmente risultare dalla volontà delle parti espressa nel contratto; in particolare, si è affermato, l’individuazione del vincolo di destinazione in favore delle esigenze abitative familiari non può essere desunta dalla mera natura immobiliare del bene concesso in godimento dal comodante, ma implica un accertamento in fatto, di competenza del giudice del merito, <>.Ne consegue che, quando un immobile viene concesso in comodato per essere destinato a casa coniugale, dovendo quindi ciò risultare dall’accordo delle parti, il contratto in parola dovrà ritenersi implicitamente assoggettato ad un termine finale -ed ecco spiegata anche la cessazione del vincolo de quo- che coincide con il venir meno delle esigenze abitative del nucleo familiare[xlii]. A tal proposito, infatti, viene in rilievo la nozione di casa familiare quale <>. Così intesa, l’abitazione in parola, dovrà necessariamente caratterizzarsi per <>; qualità, queste, evidentemente <>.
In questa prospettiva, il dato oggettivo della destinazione a casa familiare, finalizzata a consentire un godimento per definizione esteso a tutti i componenti della comunità familiare, ha condotto il Supremo Giudice ad affermare appunto che <>; peraltro, detto vincolo di destinazione, non può certamente considerarsi automaticamente caducato per il sopravvenire della crisi coniugale, <>.
Quanto sopra rilevato, è utile a “smontare” anche l’ulteriore critica secondo cui rimarrebbe privo di soluzione il caso in cui l’immobile venga concesso dal genitore al figlio, nell’immediatezza delle nozze senza determinazione di tempo ma, concordemente, in attesa che venga dal medesimo trovata altra soluzione o in attesa del relativo “perfezionamento”. Infatti se, come si è detto, <>[xliv], e se esiste un accordo in merito alla “temporaneità” della concessione (in attesa che il comodante trovi altra sistemazione), allora l’interpretazione del contratto consentirà al giudice del merito, alla cui discrezionale valutazione è rimessa, di rilevare anche l’eventuale concessione “condizionata” dell’immobile, traendone le dovute implicazioni.
Affrontando, poi, la problematica concernente se e quale tipo di posizione giuridica tutelata possa ravvisarsi in capo al coniuge ed ai figli del titolare del diritto sull’immobile adibito a casa familiare, pure sollevata dalla terza sez. qui esaminata, essa non può che considerarsi priva di qualsivoglia utilità.
Invero, la Suprema Corte si è pronunciata circa fattispecie peculiari in cui, nell’ambito del giudizio di separazione, sia stata disposta l’assegnazione della casa familiare in favore di uno dei coniugi, laddove l’immobile fosse stato precedentemente oggetto di comodato da parte del suo titolare, al fine di consentirne la destinazione ad abitazione familiare del comodatario.
A tal proposito occorre evidenziare che, compito del giudice della separazione <>, quanto consentire la conservazione della <>; in particolare, l’<>. Tale configurazione dell’assegnazione <>, ha come implicazione logica che la posizione del coniuge assegnatario nei confronti del terzo concedente <>[xlvi]. Dunque, a nulla rileva l’individuazione della particolare posizione giuridica ravvisabile in testa al coniuge ed ai figli del comodatario[xlvii].
Si contesta, infine, al Supremo Collegio come lo stesso non distingua a seconda che il proprietario concedente sia coniuge o genitore del beneficiario, ovvero un mero terzo estraneo, ritenendo la distinzione in parola “imprescindibile per una disciplina rispettosa del dettato costituzionale”, viste le incertezze derivanti dalla durata della “funzionalizzazione” dell’immobile destinato a casa familiare.
Ebbene, se è vero che le Sezioni Unite, nell’enunciare il principio di diritto de quo[xlviii], si esprimono genericamente riferendosi ad un terzo che concede in comodato l’immobile da destinare a casa familiare, è altrettanto vero, come è stato acutamente osservato, che «pur muovendo dalla ricostruzione della comune volontà delle parti, ciò che risulta determinante al fine di individuare un termine implicito di restituzione del bene concesso in comodato, è il concorso di tre elementi: la destinazione ad abitazione familiare, la presenza di figli non autosufficienti del comodatario ed uno stretto rapporto di parentela tra comodante ed i figli del comodatario»[xlix]. Evidentemente, è proprio la concomitanza di questi aspetti che ha condotto la Suprema Corte a sancire la limitazione del diritto del comodante ad ottenere la restituzione della casa in cui vivono minori non autosufficienti. Ciò, certamente, nel pieno rispetto delle regole costituzionali a tutela della prole e della famiglia.
Dunque, le Sezioni Unite n. 13603 del 2004, partendo dal presupposto che la destinazione a casa familiare dell’immobile concesso in comodato, (quando ciò sia chiaramente desumibile dall’accordo tra le parti) sia idonea a conferire all’uso – cui la cosa deve essere destinata – il carattere implicito della durata del rapporto; precisando altresì che detto vincolo non può considerarsi automaticamente caducato per il sopravvenire della crisi coniugale[l], giungono ad enunciare il principio di diritto, attualmente discusso con l’ordinanza della III Sez. qui commentata, in tutta coerenza con la disciplina prevista per il contratto di comodato. Difatti, come già rilevatosi, dalla lettera del combinato disposto di cui agli artt. 1803, 1809 e 1810 c.c., emerge chiaramente che nel contratto in esame, <>.
Pertanto, così come l’originario comodatario avrebbe potuto validamente contrastare il recesso del comodante, per non essere cessato l’uso al quale la cosa era destinata, allo stesso modo non potrà subirla il coniuge assegnatario, il quale, come innanzi chiarito, subentrerà nella stessa posizione dell’altro coniuge nei rapporti col comodante.
Dunque, proprio nel rispetto della comune volontà delle parti e della rilevanza data al vincolo di destinazione dell’immobile a soddisfare le esigenze abitative familiari, si è giunti ad affermare che il comodante debba <>, negandosi così l’ammissibilità di una cessazione ad nutum del rapporto, su richiesta del comodante, in seguito all’assegnazione della casa familiare all’altro coniuge, non venendo meno l’interesse di godimento sull’immobile per l’uso che le parti avevano concordemente pattuito.
Se, di contro, si ritenesse ammissibile il recesso immediato, ciò significherebbe <>.
Pertanto, se è indiscutibile che l’argomento in questione richiede una attenta, e non sempre facile, valutazione dei vari interessi coinvolti nella vicenda dell’assegnazione della casa familiare precedentemente concessa in comodato (l’interesse dei figli alla conservazione dell’ambiente domestico; quello del genitore assegnatario di tutelare e mantenere il suo diritto di godimento sull’immobile e, infine, quello del proprietario comodante, estraneo alla vicenda della separazione, di recuperarne la disponibilità) è altrettanto indubbio che laCassazione a Sezioni Unite n. 13603 del 2004, non si sia affatto discostata dalla suddetta disciplina civilistica prevista per il contratto di comodato (senza determinazione di durata).
Considerato, infine, che il quadro normativo al quale la questione va riportata è del tutto privo di completezza ed organicità, atteso che la disciplina dell’assegnazione della casa familiare nella separazione e nel divorzio – peraltro segnata, come è noto, da ripetuti interventi del legislatore e della Corte Costituzionale – è carente di espresse previsioni dirette a disciplinare (oltre l’ipotesi della locazione, specificamente considerata dall’art. 6 della legge n. 392 del 1978) tutte le situazioni giuridiche e tutti i titoli di detenzione con i quali il provvedimento di assegnazione può interferire, si mostra necessario, piuttosto che il ricorso a rimedi interpretativi ad opera dei Giudici, un intervento legislativo che preveda espressamente la fattispecie dell’assegnazione della casa familiare disposta in favore di uno dei coniugi nell’ambito del giudizio di separazione in quei casi in cui l’immobile sia stato precedentemente oggetto di comodato da parte del suo titolare affinché fosse destinato ad abitazione familiare del comodatario, disciplinandone compiutamente l’esercizio della facoltà di recedere delle parti. Invero, solo così facendo si garantirebbe una effettiva tutela del diritto di proprietà del comodante.

07/04/2015

Il Tribunale di Taranto, II sezione, ha affrontato la questione su a chi, tra alienante ed acquirente di un immobile, spetti il pagamento delle spese di straordinaria manutenzione quando esse siano state approvate da più delibere condominiali.
Il Giudice adìto ha disposto che rileva la delibera definitiva di approvazione lavori, nella sentenza del 27 gennaio 2015, n. 293.
Oggetto della controversia era la richiesta di rimborso delle spese straordinarie condominiali, le quali, secondo gli attori-acquirenti dovevano gravare unicamente sui convenuti-venditori, in quanto le delibere con cui erano state decise le suddette opere, erano state successive alla vendita; viceversa questi ultimi sostenevano l’esistenza di diverse delibere interlocutorie, precedenti al preliminare, e quella con cui erano stati appaltati i lavori straordinari era stata approvata solo dopo la stipula del preliminare, per cui le relative spese sarebbero dovute spettare esclusivamente agli attori-acquirenti. Occorre precisare che, nel contratto preliminare di vendita, le parti avevano previamente concordato che le spese di ordinaria manutenzione relative al condominio dovessero spettare ai promittenti venditori, mentre quelle straordinarie, deliberate a partire dalla data della sottoscrizione del preliminare, dovessero gravare sui promittenti acquirenti.
Il Giudice adìto, ha condiviso il principio fissato in materia dalla Corte di Cassazione nella sentenza 2 maggio 2013, n. 10235, secondo cui è necessario far riferimento alla delibera definitiva di approvazione lavori per decidere chi, tra acquirente o venditore di un immobile, debba sostenere le spese di straordinaria manutenzione. Con la suddetta sentenza, la Suprema Corte ha specificato che s’intende definitiva la delibera di approvazione di lavori di straordinaria amministrazione che prevede il completamento della gara e la commissione dei lavori all’impresa vincitrice della stessa.
Pertanto ad essere rilevante è il momento in cui viene concluso l’iter procedimentale con cui si formalizza una completa proposta contrattuale di appalto. Atteso che, nel caso in oggetto, alla stipula del contratto preliminare, i lavori straordinari non potevano ancora intendersi deliberati definitivamente, dal momento che mancava la scelta dell’appaltatore e la pattuizione del corrispettivo, la domanda degli attori -acquirenti, deve essere quindi rigettata.

07/04/2015

L’ordinanza della Corte di Cassazione, Sezione VI (sottosezione III), n. 1896 del 3 febbraio 2015 interviene in materia di danni da insidia stradale, con particolare riferimento alla responsabilità da cose in custodia della Pubblica Amministrazione.
La pronuncia chiarisce una volta di più un principio di ordine generale inerente alla distribuzione tra le parti dell’onere della prova, nell’ambito della fattispecie speciale di responsabilità disciplinata dall’art. 2051 c.c.
I Giudici di Piazza Cavour, in particolare, precisano che la prova del caso fortuito, che consente l’esonero da responsabilità risarcitoria e che si identifica in un fattore estraneo alla sfera soggettiva del custode idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra la cose e l’evento lesivo, incombe sul custode, ma presuppone che il danneggiato abbia fornito in via prioritaria la prova del nesso di causalità tra l’evento dannoso lamentato e la cosa in custodia.
La natura oggettiva (o ‘semi-oggettiva’) della responsabilità da cose in custodia, ricorrendo i presupposti per l’applicabilità dell’art. 2051 c.c., esonera il danneggiato soltanto dalla prova dell’elemento soggettivo della colpa del custode e non anche del nesso di causalità, che invece deve essere fornita. Solo allorché tale onere sia stato assolto, incomberà sulla parte convenuta dimostrare il caso fortuito ai fini della liberazione dall’obbligazione risarcitoria.
Il principio giuridico in esame, lungi dal costituire una questione squisitamente dogmatica, è destinato ad assumere un rilievo determinante nelle applicazioni pratiche, in cui non di rado i passaggi logici testé richiamati tendono ad essere travisati e soprapposti tra loro.
È erroneo, in particolare, l’assunto in base al quale l’affermata natura oggettiva della responsabilità da cose in custodia legittimi il danneggiato a ritenere assolto l’onere della prova gravante a suo carico dimostrando di essere caduto in corrispondenza di una anomalia, qualunque essa sia e senza alcuna indagine sulle caratteristiche della dedotta ‘insidia’, riferendo per ciò solo al custode ogni altro onere, sub specie di prova liberatoria del caso fortuito.
Il danneggiato, invece, è tenuto a fornire positiva prova anche il nesso di causalità tra il danno e la res e, a tal fine, è suo preciso onere dimostrare anzitutto l’attitudine della cosa a produrre il danno, in ragione dell’intrinseca pericolosità ad essa connaturata, atteso che, in assenza di una simile caratteristica della cosa, il nesso causale non può per definizione essere predicato.
La oggettiva pericolosità (c.d. “insidiosità”) della res, avuto riguardo a tutte le circostanze specifiche del caso concreto, costituisce oggetto dell’indagine sul nesso di causalità e, quindi, è riconducibile all’ambito della prova che grava sul danneggiato, la quale a sua volta costituisce un prius logico rispetto alla prova liberatoria, di cui sarà poi onerato il custode.

06/04/2015

Il mancato ottemperamento all’obbligo di lealtà reciproca viola i doveri nascenti dal matrimonio ed è causa di addebito della separazione. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7132 del 9/04/ 2015, annulla la decisione della Corte d’Appello di Firenze che aveva escluso l’addebiltabilità della separazione non ritenendo provato il nesso causale tra il comportamento del marito, contrario al dovere di lealtà nei confronti della moglie, e l’irreversibile crisi coniugale.
La moglie, che aveva ottenuto consensi dal Tribunale, è stata respinta in appello, dal momento che i fatti narrati erano stati considerati privi di rilevanza. La donna lamentava, in primo luogo, che il marito avesse interrotto a sua insaputa il progetto di fecondazione assistita; in secondo luogo, che le aveva nascosto la sua dipendenza dagli alcolici e la successiva ricaduta, nonostante l’assistenza e la solidarietà che gli aveva dimostrato. Ricorrendo in Cassazione, la donna poneva in luce che la Corte d’Appello, nell’escludere il nesso di causalità, non avrebbe considerato l’incidenza delle due violazioni sulla fiducia reciproca che invece deve caratterizzare un’unione coniugale. La Cassazione accoglie, quindi, le censure della ricorrente sostenendo come la Corte d’Appello abbia errato nel considerare separatamente le condotte e non averle ritenute emtrambe quali cause della violazione del dovere di lealtà: entrambe costituiscono, infatti, una reiterata e costante violazione dell’obbligo di lealtà nei confronti del coniuge e hanno causato la crisi matrimoniale.
Secondo il consolidato principio della giurisprudenza di legittimità, infatti, la pronuncia di addebito non può fondarsi soltanto sulla violazione dei doveri coniugali posta dall’art. 143 c.c. (Cass. civ. n. 18074/2014).
Di recente il Tribunale di Milano ha dato una chiara definizione dei doveri che nascono dal matrimonio, includendovi quello di lealtà che impone di mantenere, anche nei momenti di difficoltà e criticità un comportamento improntato alla correttezza e alla coerenza .

24/05/2015

La Camera ha approvato definitivamente il disegno di legge anticorruzione: i voti favorevoli sono stati 280, i contrari 53 e 11 gli astenuti. Il provvedimento reintroduce il falso in bilancio, classificandolo da reato di danno a di pericolo, e inasprisce le pene per i reati contro la Pubblica amministrazione. In base alle nuove misure varate, le false comunicazioni sociali tornano ad essere un delitto punito con la detenzione; se la società è quotata, chi commette il falso in bilancio è punibile con la reclusione da tre a otto anni; se non quotata, da uno a cinque. Si procede sempre d’ufficio, a meno che non si tratti di piccole società non soggette al fallimento, per le quali è prevista una sanzione ridotta (da sei mesi a tre anni), che verrà applicata anche nel caso di fatti di lieve entità, e la non punibilità è prevista per gli illeciti di particolare tenuità. L’uso di intercettazioni è possibile solo nel falso in bilancio di società quotate.
La nuova normativa sui delitti contro la Pubblica amministrazione aggrava, inoltre, le pene per peculato da quattro anni a dieci anni e sei mesi, corruzione propria da sei a dieci anni e impropria da uno a sei anni, induzione indebita da sei a dieci anni e sei mesi. Quanto alla corruzione in atti giudiziari da sei a dodici anni e la condanna può spingersi fino a venti nei casi più gravi. Restano invece invariate le sanzioni della concussione, che viene tuttavia prevista anche per l’incaricato di pubblico servizio. Chi collabora potrà godere di uno sconto di pena da un terzo a due terzi e l’attenuante per ravvedimento operoso è riconosciuta a chi si impegna efficacemente per evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli del delitto. Nei reati più gravi contro la Pa non si potrà più patteggiare se prima non si è integralmente restituito il prezzo o il profitto del reato e in caso di condanna, il colpevole è sempre obbligato a pagare l’equivalente del profitto o quanto illecitamente percepito. Per licenziare un dipendente pubblico corrotto basterà poi la condanna a 2 anni di carcere, mentre il divieto di contrattare con la Pa potrà arrivare fino a 5.

Il Parlamento attribuisce maggiori poteri all’Anac, che dovrà essere informata dai Pm ogniqualvolta si proceda per reati contro la Pa e specifici obblighi informativi verso l’Autorità nazionale anticorruzione sono posti anche a carico delle stazioni appaltanti. La legge interviene infine sui reati di mafia, con una serie di aumenti di pena.

23/05/2015

In caso di nullità della cessione di crediti, il cedente, nella specie curatore fallimentare che aveva agito anche in revocatoria, può eccepire la nullità e ripetere le somme, oltre che dal cessionario, anche dal debitore ceduto, salvo il caso in cui questi sia in buona fede ex art. 1189 c.c.

Così si è espresso il Tribunale di Taranto in questa complicata vicenda processuale: la ricorrente-cessionaria affermava che il debitore originario e il cedente avevano ricevuto in appalto dal Comune di Trani l’esecuzione di lavori di adeguamento del depuratore comunale. Successivamente, interveniva lodo arbitrale con il quale, risolto il contratto per grave inadempimento dell’ente appaltante, quest’ultimo veniva condannato al pagamento in favore dell’ATI della complessiva somma, poi rateizzata, di € 437.413,00. Una delle due società costituite in A.T.I. veniva quindi posta in liquidazione e il suo organismo liquidatore cedeva pro soluto la propria quota di credito derivante dal predetto lodo in favore della attuale ricorrente. Seguiva una transazione con la quale le parti attualmente in causa convenivano che, delle tre rate del credito fissato nel lodo, la quota di spettanza della cedente (società in liquidazione) venisse trasferita dalla mandataria dell’ATI (debitore ceduto) alla cessionaria del credito (attuale ricorrente). La cessionaria lamentava quindi il mancato pagamento dell’ultimo rateo. Da qui la richiesta di ingiunzione e la conseguente emanazione del decreto ingiuntivo.

La società opponente, mandataria con rappresentanza dell’ATI, precisava che il Comune di Trani eseguiva il pagamento del terzo rateo in data successiva al fallimento della società cedente (già in liquidazione).

Il Fallimento, terza chiamata, costituendosi, spiegava riconvenzionale tesa ad ottenere in primo luogo la revocatoria ex art. 66 della legge fallimentare – art. 2901 c.c. – ed in via subordinata ex art. 64 della legge fallimentare – dell’atto di cessione. Allo scopo, il fallimento affermava che “già all’epoca in cui venivano posti in essere gli atti impugnati non solo esisteva una notevole esposizione debitoria della società allora in liquidazione (cedente), ma di essa doveva essere necessariamente a conoscenza – oltre che la cessionaria naturalmente – la stessa società opponente (debitrice ceduta e mandataria con rappresentanza dell’ATI), se si considera che con la evocata transazione si assicurava il pagamento delle spese del lodo imputabili alla società in liquidazione, quale componente dell’A.T.I., proprio per la nota conclamata impossibilità da parte della cedente di farvi fronte”.

Il Fallimento evidenziava, inoltre, che l’allora amministratore unico della società cessionaria del credito figurava anche come liquidatore della cedente: in sostanza, la complessiva operazione in realtà doveva essere stata realizzata allo scopo di non far transitare le somme dovute in base al lodo nelle casse sociali della società cedente in liquidazione, con conseguente ed evidente danno per il ceto creditorio.

Il Tribunale, nel pronunciarsi sulla vicenda di cui è causa, ha anzitutto precisato che “è noto che la cessione dei crediti di per sé non ha una causa che la caratterizza (c.d. negozio neutro), potendo essere diversa a seconda dello scopo concreto che le parti hanno voluto perseguire:solvendi causa, vendita, garanzia, liberalità, etc.”.

Esclusa una plausibile causa onerosa nella fattispecie, è da ritenere assente anche una causa liberale posto che non sono stati allegati gli elementi che deporrebbero in siffatta direzione ed è arduo sostenere che sia intervenuta una forma di liberalità tra società di capitali. Anzi, se proprio una causa si deve ravvisare, muovendo dal carattere neutro della cessione, sarebbe anche illecita ex art. 1343 c.c., dal momento che l’unica ragione giustificatrice del negozio è rappresentata dalla finalità di realizzare un fatto di bancarotta: evitare cioè che le somme di cui al lodo giungano nelle casse sociali della società già in liquidazione, facendole invece pervenire ad una società di comodo, naturalmente impossidente.

Pertanto, il contratto è da ritenersi nullo per mancanza di causa, prima ancora che revocabile, con conseguente difetto di legittimazione in capo alla società ricorrente di chiedere il pagamento della somma ingiunta, che quindi va senz’altro attribuita al fallimento.

Ma nella causa in esame, sottolinea il giudice, il Fallimento si riprometteva di conseguire un risultato più ampio, mirando a porre nel nulla anche i due pagamenti precedenti fatti dalla società opponente, nella sua veste di mandataria dell’ATI, in favore della cessionaria dei crediti. Occorre però fare i conti con l’atto intervenuto tra i tre soggetti noti: la mandataria, debitrice ceduta, la mandante, cedente e la cessionaria. Ora, questo atto trilatero (denominato transazione) a ben vedere completa quello precedente di cessione di crediti: la sua utilità, infatti, si esaurisce nell’accettazione della cessione da parte del debitore ceduto (ossia l’opponente, quale mandataria A.T.I.): non può quindi essere considerato una transazione o un nuovo negozio.

Se allora si tratta di una vicenda che rileva sul piano dell’attuazione del rapporto derivante dalla avvenuta cessione di crediti, la nullità di quest’ultima implica anche la derivata nullità di questo accordo e quindi i pagamenti dei due ratei precedenti sono da considerarsi inefficaci in quanto effettuati nei confronti del cessionario. Pertanto il fallimento, che è subentrato nella posizione del cedente, ha diritto di ripeterli sicuramente dal cessionario, ma, deve ritenersi, anche dal debitore ceduto. Questi infatti, in quanto comunque terzo rispetto alla cessione (art. 1264 e 1260 c.c.), avrebbe potuto ottenere la liberazione dall’obbligazione se avesse dimostrato la sua buona fede ai sensi dell’art. 1189 c.c.: “Il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede”.

Il legislatore insomma, pur in presenza di nullità della cessione dei crediti, tutela la posizione del debitore ceduto, purché questi dimostri la buona fede, da escludersi nel caso di specie perchè la cessione avveniva da parte di società che era già in liquidazione, con sicuro pregiudizio per i creditori sociali. Pertanto, in conclusione, il giudice ha accolto l’opposizione e revocato il decreto ingiuntivo, dichiarando la nullità della cessione di crediti intervenuta e della successiva transazione e rimandando gli atti alla Procura.

22/05/2015

Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con l’ordinanza del 5/03/2015, ha ritenuto ammissibile disporre all’interno del procedimento per sottrazione internazionale di minori, un percorso di mediazione familiare per i genitori.

Nel caso in esame, una coppia di coniugi, lei italiana e lui americano, avevano contratto le nozze negli Stati uniti, lì erano nati due figli e lì la famiglia risiedeva. Disponevano inoltre di un’abitazione in Italia in trascorrevano le vacanze estive. A causa della crisi coniugale, la donna era andata in Italia con i figli, rifiutandosi di tornare in America. Il marito aveva, quindi, depositato istanza di divorzio e attivato la procedura di sottrazione internazionale di minori tramite l’Autorità centrale statunitense, richiedendo il rimpatrio dei minori ai sensi della Convenzione dell’Aja del 25 ottobre 1980, ratificata sia dagli Stati Uniti, sia dall’Italia con legge n. 64 del 15 gennaio 1994. In base all’art. 7 della legge di ratifica, il Ministero della giustizia, ricevuti gli atti dall’autorità estera, li trasmette al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo in cui si trova il minore. Il procuratore della Repubblica richiede con ricorso in via d’urgenza al tribunale l’ordine di restituzione o il ripristino del diritto di visita. Il presidente del tribunale, assunte sommarie informazioni, deve fissare con decreto l’udienza in camera di consiglio, per l’audizione della persona presso cui si trova il minore, del P.M. e, se del caso, il minore stesso. La persona che ha presentato la richiesta è informata della data dell’udienza e può comparire chiedendo di essere sentita.

Nel costituirsi formalmente in giudizio il padre chiedeva pertanto al tribunale per i minorenni di Bologna di pronunciarsi, ai sensi dell’art. 12 della Convenzione dell’Aja, ordinando l’immediato rimpatrio dei minori con ogni conseguente provvedimento, e la consegna al padre di tutti i passaporti, italiani e statunitensi dei figli. La madre si difendeva negando la sottrazione dei minori al padre, il quale sarebbe stato d’accordo che i figli rimanessero ancora in Italia e anzi aveva dato il suo consenso per iscrivere il bimbo alla scuola materna italiana. Inoltre i contatti tra i minori e il padre avvenivano regolarmente via telefono o Skype e quest’ultimo sapeva dove i figli si trovassero. La moglie, in sede di audizione, dichiarava di amare ancora il marito nonostante il sospetto di una sua infedeltà coniugale che aveva messo in crisi il rapporto e aveva causato l’allontanamento di lei. Anche il marito dichiarava di essere disponibile a riconciliarsi con la moglie, fermo restando il punto irrinunciabile del rientro della famiglia negli USA, dove i figli si trovavano bene e dove lui lavorava. Il Tribunale prospettava, allora, la possibilità di intraprendere un percorso di mediazione nell’esclusivo interesse dei minori, al quale le parti davano la propria disponibilità. Pertanto, anche se la procedura è finalizzata all’emissione di una pronuncia che assicuri il rientro dei minori sottratti in maniera illecita, il giudice deve comunque compiere un’indagine sulle concrete possibilità di attuare il best interest del minore, e tale valutazione deve essere fatta in concreto e non in astratto. Nel provvedimento si da atto che la legge non prevede l’innesto del precorso di mediazione nel procedimento in oggetto, e quindi la decisione costituisce una novità assoluta, ma a livello europeo, la mediazione del conflitto è un istituto sperimentato nel caso di liti genitoriali internazionali.

Viene citata, a tal proposito, la figura del Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori, istituita nel 1987, che ha la funzione di contribuire al raggiungimento di soluzioni reciprocamente accettabili nell’interesse superiore del minore. Compito principale del Mediatore è quello di assicurare l’interesse superiore del minore sottratto, risparmiando ai bambini e ai genitori la tensione emotiva e psicologica derivante da un procedimento giudiziario. Anche il Parlamento europeo si é espresso in tal senso. Nella Risoluzione del settembre 2011 “Attuazione della direttiva relativa alla mediazione tra gli Stati membri, la sua incidenza sulla mediazione e la sua adozione nei tribunali” si sottolinea che “le parti disposte ad adoperarsi per comporre la propria controversia siano più propense a cooperare tra loro, anziché ad agire l’una contro l’altra; ciò ha spesso il vantaggio aggiuntivo di preservare la relazione che le parti avevano prima della controversia, elemento di particolare importanza nelle questioni familiari che coinvolgono i bambini”. Nella Risoluzione di ottobre 2011 “Metodi alternativi di soluzione delle controversie in materia civile, commerciale e familiare” oltre a sottolineare l’importanza del lavoro del Mediatore del Parlamento europeo per i casi di sottrazione internazionale di minori, viene rilevato il “ruolo cruciale di certi tipi di ADR (Alternative Dispute Resolution) nelle controversie familiari, ambito in cui può ridurre i danni psicologici, aiutare le parti a ricominciare a parlarsi e in tal modo aiutare a proteggere i figli”. La decisione può, dunque, legittimamente essere adottata, in quanto il giudice minorile è dotato di più ampi poteri istruttori e decisori, rispetto a un giudice civile ordinario. Nel decidere su diritti soggettivi di cui sono portatori le parti in causa, il giudicante si pronuncia sul diritto del padre a non vedersi “sottrarre” i figli da parte della madre, e a poter conseguentemente svolgere compiutamente il suo ruolo di genitore, secondo quanto previsto dalla Convenzione dell’Aja, ma deve tenere sempre e costantemente in considerazione il superiore interesse dei minori, potendo in questo senso interpretare le norme in modo analogico, o estensivo, nel rispetto del principio di legalità. Compito del mediatore sarà quello di accompagnare i genitori nella ricerca di un accordo condiviso, valutando costantemente la disponibilità delle parti in causa, stante la volontarietà su cui si basa l’intero percorso di mediazione.

19/05/2015

La Cassazione nella sentenza n. 11467/2015, ha ritenuto correttamente ravvisato il reato di rapina a carico dell’imputato, che risultava essersi impossessato, evidentemente o con violenza o con minaccia, del telefono cellulare dell’ex fidanzata, escludendo che potesse valere ad escludere il dolo specifico del procurarsi un ingiusto profitto, la rappresentata intenzione di volersi avvalere dell’apparecchio solo per dimostrare al padre della persona offesa , attraverso la lettura dei messaggini telefonici, il tradimento commesso da lei. La fattispecie è indubbiamente particolare, ma la Cassazione la risolve facendo applicazione di principi consolidati: è incontroverso, infatti, che nel reato di rapina, il profitto, oggetto del dolo specifico, può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, in qualsiasi soddisfazione o godimento che l’agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purchè questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. È altrettanto incontroverso che, per la configurabilità del reato di rapina, non si richiede lo scopo dell’agente di procurare a sè o ad altri un profitto di natura “economica”, ma è al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta.
L’intenzione di ricavare elementi conoscitivi dal telefono non poteva che essere qualificata come antigiuridica risolvendosi, nella prospettiva della vittima, in una indebita intrusione nella propria sfera di riservatezza, con la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione nella sfera sessuale. Solo per debito di informazione, a dimostrazione del significato da attribuire alla nozione di profitto ingiusto, va ricordato il precedente che, ai fini della sussistenza del reato di rapina (nella specie, commesso in esercizi commerciali), ha considerato irrilevante la circostanza che gli imputati fossero stati mossi dall’asserito intendimento di ottenere, a scopo dimostrativo, uno sconto sulla merce, agendo con finalità dimostrativa e di protesta, argomentando in proposito che in un regime democratico gli obiettivi particolari di politica economica vanno perseguiti liberamente nelle sedi istituzionali e non violando la legge penale (Sezione II, 21 giugno 2006, Blasi ed altri: nella specie, gli imputati, quali consapevoli partecipi di un “soggetto politico organizzato” che aveva agito con la finalità di pretendere uno sconto sul prezzo, si erano impossessati di merce prelevata in esercizi commerciali ponendo in essere atti di violenza e di minaccia nei confronti degli addetti alle vendite).

16/05/2015

Ai fini della determinazione del contributo al mantenimento della prole, un elemento irrinunciabile di valutazione da parte del Tribunale è anche la determinazione dei redditi e del patrimonio della convivente, more uxorio, con il genitore obbligato. Lo ha confermato il Tribunale di Roma nella sentenza 16904/14: il diritto di ogni figlio a veder determinato a carico di entrambi i genitori il suo mantenimento dovutogli per legge, non può dirsi soddisfatto dal mero deposito della sola documentazione reddituale dei coniugi in giudizio. Il Tribunale, rigettando la contraria prospettazione che si basava su di una «inammissibilità della richiesta, attenendo l’obbligo a una parte estranea al processo e non potendo essere obbligata la parte processuale a depositare» documentazione che non fosse attinente alla sua sfera personale, osserva che è proprio il Codice civile «all’articolo 337-ter ad attribuire al giudice procedente di disporre finanche indagini di polizia tributaria sui redditi, intestati a soggetti diversi dai genitori, al fine di rispettare, nella determinazione dell’onere economico da porre a carico dei genitori, il principio di proporzionalità».

Il Tribunale ha osservato nel merito che esisteva l’indicazione puntuale di una intestazione fittizia di «beni alla convivente, posto che gli oneri di un acquisto, effettuato da quest’ultima, ricadono sul convivente» parte del processo e padre dei minori.

15/05/2015

Per chi acquista la seconda casa si prevede la possibilità di mantenere le agevolazioni fiscali previste per l’acquisto della prima, ed esiste, inoltre, un sistema per evitare le sanzioni nel caso in cui il contribuente non abbia più i requisiti previsti dalla legge per il suddetto bonus.
Chi acquista la “prima casa” può usufruire di alcuni benefici fiscali che comportano un notevole risparmio: in particolare è tenuto a pagare solo, se acquista da privato, un imposta di registro del 2%, 100 euro tra imposta ipotecaria e catastale, se acquista da un’impresa di costruzioni con IVA, l’ aliquota è al 4%,100 euro tra imposta ipotecaria e catastale. Il proprietario ha due importanti vincoli:non può vendere la casa per 5 anni; entro 18 mesi deve trasferirvi la residenza. Se si vende la casa prima dei cinque anni si perde il bonus e, quindi, è tenuto a pagare la differente parte di imposta, gli interessi e soprattutto le sanzioni pari al 30% sulla maggiore imposta. Per mantenere il bonus “prima casa” se si acquista la seconda, è necessario acquistarla entro 12 mesi dalla vendita della prima e alienarla successivamente. Infatti, chi acquista col “bonus” prima casa, deve dichiarare al notaio di non è esser proprietario, neppure per quote, anche in regime di comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di immobili già oggetto di beneficio, inoltre non deve essere titolare esclusivo (o in comunione con il coniuge) dei diritti su un’altra abitazione ubicata nello stesso Comune. Le agevolazioni fiscali spettano, però, a condizione che il nuovo immobile non sia di lusso (non abbia categoria catastale A1, A8 o A9).
Per chi non intende acquistare la “seconda casa” le sanzioni sono pari al 30% oltre all’obbligo di restituire l’imposta non pagata a suo tempo. Ma è possibile evitare tali effetti attendendo cinque anni prima di venderla; oppure dichiarare all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di non voler acquistare un’altra abitazione, e in tal caso è concesso chiedere, presentando un’istanza all’ufficio presso il quale è stato registrato l’atto, la riliquidazione dell’imposta. In tal modo, non è prevista alcuna sanzione e il contribuente dovrà versare solo la differenza tra l’imposta pagata all’atto dell’acquisto e quella dovuta, oltre al pagamento degli interessi.

15/05/2015

Il Governo enuncia che il decreto pensioni con cui si porrà rimedio al vuoto creato dalla sentenza della Corte costituzionale n.70/2015 garantirà un ristoro graduale e progressivo per non far saltare i saldi di finanza pubblica. Ci si chiede, tuttavia, quanto avrebbe portato nelle tasche dei pensionati l’indicizzazione perduta nel 2012 e nel 2013 per il blocco del “Salva Italia”. A questo interrogativo risponde l’Ufficio parlamentare di Bilancio, che ha appena pubblicato il suo rapporto sulla programmazione 2015, ed effettuando qualche calcolo, ha dimostrato che lo sblocco totale porterebbe nelle tasche della prima fascia interessata, oltre 3 volte il trattamento minimo, circa 3.000 euro di arretrati cumulati per i tre anni passati e 1.230 in più per l’anno 2015. La simulazione è stata effettuata sullo nella peggiore ipotesi per la finanza pubblica, e cioè nel caso in cui, dopo la sentenza, per il ricalcolo dell’indicizzazione perduta nel 2012-2013 si utilizzasse il meccanismo di perequazione pre-riforma Fornero, che prevede il 100 per cento di rivalutazione per gli assegni fino a tre volte il minimo, il 90% tra tre e cinque volte il minimo e 75% oltre le cinque volte.
Per i trattamenti pari a 3,5 volte le pensioni minime (1.639 euro nel 2011) l’arretrato per il 2012 sarebbe di 567 euro annui, a cui vanno aggiunti 1.214 euro del 2013 e 1.226 (sempre annui) del 2014. Mentre per quest’anno l’aggiornamento sarebbe di 1.229 euro. Per le pensioni superiori a 4,5 volte il trattamento minimo gli arretrati ammontano a 3.789 euro (715 euro nel 2012, 1.531 euro nel 2013 e 1.543 euro nel 2014), mentre per quest’anno la maggiorazione sarebbe di 1.547 euro. Per le pensioni che superano di 5,5 volte i trattamenti minimi gli arretrati ammontano invece a 4.501 euro (851 del 2012, 1.820 del 2013 e 1.830 del 2014), mentre quest’anno la pensione risulterebbe maggiorata di 1.883 euro. L’ultima fascia considerata dall’Ufficio parlamentare di bilancio riguarda le pensioni superiori 9,3 volte il trattamento minimo, che potrebbe contare su un arretrato di 6.959 euro (1.317 del 2012, 2.815 del 2013 e 2.827 euro del 2014), mentre l’aumento per quest’anno sarebbe 2.831 euro.

Facendo riferimento alla valutazione d’impatto sui saldi pubblici l’Upb si riserva di apprendere le cifre che verranno messe in campo con il decreto atteso per lunedì. Dunque un impatto diretto sul deficit nominale dell’anno 2015 , il cui valore programmatico è indicato al 2,6% nel Def, mentre gli eventuali ratei per i rimborsi futuri impatterebbero solo sul debito pubblico. Non sono esclusi anche effetti sul saldo strutturale, in misura pari all’importo di competenza 2015 (da stabilire se per l’intero anno o solo per otto mesi), mentre nel 2016 e negli anni successivi per l’importo di competenza di ciascun anno, il risultato è che i rischi di tenuta dei saldi rilevanti per la disciplina di bilancio valida in Europa dopo il Fiscal Compact tornino a salire.

15/05/2015

La riforma della famiglia recentemente varata ha notevolmente accelerato i tempi necessari per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni tra coniugi, in precedenza infatti, era necessario attendere l’omologa del processo verbale di separazione, in caso di separazione consensuale, e la sentenza di separazione in caso di separazione giudiziale. Ora, già alla prima udienza dinanzi al Presidente del Tribunale, l’autorizzazione a vivere separati, se trattasi di separazione giudiziale, o la firma del verbale di separazione, purché omologato, in caso di separazione consensuale, comportano l’immediato automatico scioglimento della comunione dei beni acquistati durante il matrimonio. Il provvedimento del Giudice è comunicato all’Ufficiale di stato civile che annota lo scioglimento della comunione.

Sono ricompresi nella comunione legale tutti i beni acquistati dopo la data delle nozze, anche se sono stati comprati solo da uno di essi e dovranno considerarsi di proprietà di ciascun coniuge in misura pari al 50% ciascuno, restano invece esclusi quelli espressamente indicati dalla legge: come l’eredità acquisita da uno dei coniugi, oppure i beni necessari per l’esercizio della professione.

Con specifico riferimento alle separazioni giudiziali è necessario ricordare che, l’ordinanza con cui il Giudice autorizza i coniugi a vivere separati, per avere anche l’effetto di sciogliere la comunione dei beni tra essi, deve essere comunicata da parte della cancelleria del tribunale all’Ufficiale di Stato Civile, che provvederà ad annotarla a margine dell’atto di matrimonio. A seguito di questo ulteriore adempimento, la comunione dei beni potrà considerarsi definitivamente sciolta.

15/05/2015

La madre presso cui siano stati collocati i figli minori dopo la separazione dal marito è libera di trasferirsi in un’altra città, portando con sé la prole quando ciò sia necessario per lavoro. È questa la sintesi della sentenza n. 9633/2015 emessa dalla Cassazione e che sembra, in parte, contraddire quanto in precedenza deciso da altri giudici. Anche senza il consenso dell’ex, alla donna, figura insostituibile per la crescita dei minori, spetta il diritto di seguire il proprio lavoro, di fatto rendendo più difficoltosa all’altro genitore la visita dei figli (quest’ultimo, al massimo, potrebbe chiedere una riduzione dell’assegno di mantenimento in considerazione delle maggiori spese di viaggio da affrontare). È anche vero che, a determinare tale decisione dei giudici supremi non è stato il fatto che la parte in causa fosse proprio una loro collega (un magistrato), ma che la distanza rispetto all’uomo fosse di appena un’ora (il che avrebbe determinato un disagio non così grave per il padre). Le figlie anche se ormai affrancate da una stretta dipendenza materiale e fisica dalla madre quanto alle esigenze primarie e più elementari di vita, se comunque minori, restano bisognose della figura materna, apportatrice di una speciale carica affettiva capace di trasmettere senso di protezione e sicurezza altrimenti insostituibili per il loro armonico sviluppo psico-fisico. Conta di meno, dunque, secondo la Cassazione, la perdita del legame quotidiano con il padre che la perdita del lavoro per la madre. In base alla nostra legge, il giudice dovrebbe avere a riferimento solo il principale interesse dei minori e decidere per come più rispondente alle loro necessità. Ma se in passato, per i tribunali, è stato prioritario non distaccare i piccoli dall’ambiente in cui sono cresciuti e dalla figura paterna, in questo caso la Cassazione punta sulla capacità di adattamento dei bambini e sulla necessità di un reddito per poter vivere. In sentenza si fa proprio riferimento alla “particolare duttilità e capacità di adattamento alle novità” della prole. Alla Cassazione non è interessato neanche che la donna, anche se avesse rifiutato il trasferimento, non avrebbe certo perso il posto.

14/05/2015

La circolare ministeriale n. 6 del 2015 offre importanti chiarimenti applicativi con riguardo all’art. 12 del d.l. 132/2014, il quale consente ai coniugi di recarsi presso il Comune di residenza di uno degli sposi o il comune in cui il matrimonio è stato iscritto o trascritto e, innanzi al Sindaco quale ufficiale dello stato civile, e di concludere un accordo di separazione o di divorzio alle condizioni da loro stessi concordate.
L’accordo non può contenere, afferma il 2° comma dell’art. 12, patti di trasferimento patrimoniali: il dubbio consisteva nel dare al concetto di trasferimento patrimoniale un’accezione più ampia comprensiva di ogni scambio economico-patrimoniale che escludesse l’inserimento di una clausola relativa all’assegno di mantenimento per il coniuge più debole. Il termine trasferimento patrimoniale non sembrava riferirsi all’assegno di mantenimento, stante il carattere prevalentemente assistenziale dell’attribuzione, espressione del più generale dovere di mantenimento (art. 143 c.c.). Tuttavia, una precedente circolare del Ministero dell’Interno n. 19/2014, aveva specificato che la ratio della previsione è di dispensare l’ufficiale del Comune da qualunque valutazione di natura economica o finanziaria nella redazione dell’atto e pertanto non erano accettati gli accordi contenenti previsioni patrimoniali di qualunque tipo.
In base a quanto specificato nella circolare n. 6/2015 l’accordo concluso innanzi all’Ufficiale dello stato civile può contenere la previsione di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico. Si tratterebbe, infatti, di disposizioni negoziali che fanno sorgere un rapporto di tipo obbligatorio che non produce effetti traslativi su un bene determinato. Per questo motivo, resta esclusa la previsione della corresponsione dell’assegno periodico in un’unica soluzione, (c.d. una tantum), poiché in questo caso si è di fronte ad un’attribuzione patrimoniale. Anche in caso di modifica delle precedenti condizioni di separazione o divorzio è possibile chiedere l’attribuzione di un assegno periodico, oppure la sua revoca o revisione. L’ufficiale dello stato civile, in tutti i casi, recepirà quanto concordato senza entrare nel merito della somma pattuita o della congruità della stessa. Sulla base di quanto specificato, non sembra essere consentito inserire nell’accordo l’assegnazione della casa familiare.
L’art. 12, comma 2 del d.l. preclude il ricorso all’istituto per i coniugi con figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. La circolare 6/2015 ha chiarito che il divieto deve essere riferito ai soli figli comuni della coppia.
Nel procedimento di negoziazione assistita la legge 162/2014 di modifica del d.l. 132/2014, ha introdotto un controllo successivo ad opera del Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale effettua un controllo sulla regolarità dell’accordo in caso di coppia senza figli minori, maggiorenni non autosufficienti, portatori di handicap o incapaci. In caso contrario il P.M. deve compiere una valutazione di rispondenza dell’accordo all’interesse dei figli e poi autorizzarlo oppure rinviare le parti innanzi al Presidente del Tribunale. Dopo l’apposizione del nulla osta o dell’autorizzazione della Procura, nella fase conclusiva della procedura, l’avvocato è gravato di una particolare responsabilità, in quanto deve trasmettere entro il termine di dieci giorni, all’Ufficiale dello stato civile del Comune, copia autenticata dallo stesso, dell’accordo munito delle certificazioni di cui all’art. 5, d.l. 132/2014. La conseguenza di un eventuale ritardo o omissione comporta per l’avvocato l’applicazione di sanzioni pecuniarie gravi, da euro 2.000 a euro 10.000, che saranno irrogate dal Comune ricevente l’atto. La disposizione contenuta nell’art. 6 n. 3, non specificava da quale data dovesse decorrere il termine di dieci giorni.
Fermo restando che le parti devono essere assistite ciascuna da un avvocato nel procedimento di negoziazione assistita, tuttavia la circolare specifica che anche uno solo dei due avvocati che ha assistito il coniuge e ha sottoscritto l’atto, può provvedere alla trasmissione dell’accordo al Comune e di conseguenza la sanzione amministrativa sarà applicata solo quando nessuno dei due avvocati provveda a trasmettere l’atto nei termini prescritti.

14/05/2015

Nel caso in cui la struttura sanitaria adita dal paziente danneggiato, chiami in causa a titolo di regresso il medico, libero professionista, che in concreto ha svolto la prestazione, la pretesa della medesima è disciplinata dall’art. 2055 commi 2 e 3 c.c., senza che il professionista possa invocare nel caso concreto limitazioni al diritto di rivalsa della struttura sanitaria basate sul contratto collettivo di categoria o sul contratto di collaborazione professionale concluso dalle parti.
È quanto ha stabilito il Tribunale di Milano nella sentenza nella sentenza 31.01.2015, in materia di responsabilità civile in ambito sanitario. Nello specifico, il ricorrente, sottopostosi ad intervento per la correzione chirurgica della miopia, subiva la perforazione del bulbo oculare a seguito di anestesia e, per l’effetto, il ricovero e una serie di interventi chirurgici. In particolare, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la struttura sanitaria sarebbe inadempiente sia per la scelta di praticare l’anestesia mediante un’iniezione nell’occhio, sia per l’errata modalità con cui sarebbe stata praticata l’anestesia, sia infine per non avergli fornito una piena informazione sui trattamenti sanitari programmati e sulle prevedibili complicanze. Su tali premesse, l’attore chiedeva la condanna della struttura sanitaria convenuta a risarcirgli i danni patrimoniali e non patrimoniali. Per la struttura sanitaria, invero, unico responsabile del danno lamentato dall’attore era da ritenersi l’anestesista, dal quale la struttura pretendeva dunque di essere manlevata in caso di soccombenza.
Il Tribunale, chiamato a dirimere la vertenza, ha in premessa ricordato che, dopo l’entrata in vigore della cd legge Balduzzi, la responsabilità del medico per condotte che non costituiscono inadempimento di un contratto d’opera è ricondotta dal legislatore del 2012 alla responsabilità da fatto illecito ex art. 2043 c.c. e, dunque, l’obbligazione risarcitoria del medico può scaturire solo in presenza di tutti gli elementi costitutivi dell’illecito aquiliano, che il danneggiato ha l’onere di provare.
Dal momento che nel caso in esame, l’attore ha agito in giudizio unicamente nei confronti della struttura sanitaria, la domanda di risarcimento danni non si estende automaticamente al medico terzo chiamato, che non è parte del contratto di spedalità, ma solo uno dei soggetti di cui il debitore (struttura sanitaria) si è avvalso per eseguire le prestazioni dovute. Invero, la domanda della struttura sanitaria privata nei confronti del medico va ricondotta nel caso concreto al disposto dell’art. 2055 c.c., in base al quale se più soggetti sono responsabili di un unico evento dannoso, tutti sono obbligati in solido al risarcimento del danno nei confronti del danneggiato, “a prescindere dal fatto che la fonte della responsabilità risarcitoria sia per tutti di natura extracontrattuale o che invece, come nel caso di specie, taluno sia responsabile per inadempimento di un preesistente rapporto obbligatorio derivante da un contratto concluso con il danneggiato, mentre altri (terzi rispetto a tale contratto) siano invece tenuti al risarcimento in base alle comuni regole della responsabilità aquiliana, per aver contribuito con la propria condotta illecita alla produzione del danno”.
Ora, poiché, come detto, sulla base dell’indicazione contenuta nell’art. 3 comma 1 della Legge Balduzzi, la responsabilità risarcitoria del medico per la condotta lesiva tenuta ai danni del paziente col quale è venuto in contatto presso la struttura sanitaria, è ravvisabile solo qualora il comportamento del professionista integri un fatto illecito ex art. 2043 c.c., il soggetto che agisce in regresso ex art. 2055 c.c. è tenuto a provare gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana in capo al medico. In tale situazione, concludendo, va ritenuta di pari grado l’efficienza causale delle condotte e la gravità delle rispettive colpe dei due professionisti, del cui operato, in ultimo, la struttura sanitaria non può che essere ritenuta direttamente responsabile ai sensi dell’art. 1228.

13/05/2015

Le pubblicazioni dello Studio Legale Parenti.

06/11/2015

Con un’innovativa sentenza del 3 aprile 2015, n. 6855, la Corte di Cassazione, mutando il precedente orientamento, afferma il principio in base al quale qualora il coniuge divorziato instauri una famiglia di fatto, viene meno ogni presupposto per la riconoscibilità in suo favore dell’assegno divorzile.
Con sentenza definitiva in data 31.5.2010, il Tribunale di Brindisi ha posto a carico dell’ex marito l’obbligo di versare all’ex moglie un assegno divorzile di € 1.000,00 mensili con decorrenza dal mese successivo alla pubblicazione della sentenza. Proposto appello dalla donna, la Corte di Appello di Lecce, con sentenza del 3.7.2011, ha disposto la decorrenza dell’assegno dal mese di Ottobre 2006. La Suprema Corte, in accoglimento del ricorso formulato dal coniuge obbligato, rigetta la domanda di assegno divorzile. Preliminarmente, richiama l’istituto di elaborazione giurisprudenziale della “famiglia di fatto”, da intendersi non come mera convivenza more uxorio, ma come vera e propria “famiglia”, portatrice di valori di stretta solidarietà, arricchimento e sviluppo della personalità di ogni componente, ed educazione e istruzione dei figli, che trova un riconoscimento nell’art. 2 Cost. Ciò premesso, i Giudici di legittimità affermano che, ove l’ex coniuge concorra alla formazione di una “famiglia di fatto” con il nuovo partner, si rescinde ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale e viene veno, perciò, ogni presupposto per la riconoscibilità di un assegno divorzile. Tale orientamento si pone in consapevole contrasto con il prevalente indirizzo giurisprudenziale, in base al quale la “famiglia di fatto” dà luogo ad una sorta di “quiescenza” del diritto all’assegno, destinato a rivivere in caso di rottura della convivenza more uxorio. L’estinzione del diritto all’assegno divorzile è spiegata dalla Suprema Corte, da un lato, con la necessità dell’assunzione piena del rischio da parte dell’ex coniuge, che, quando dà vita ad una “famiglia di fatto”, deve mettere in conto la possibilità di una cessazione del rapporto tra i conviventi; dall’altro, con la tutela dell’affidamento dell’altro ex coniuge che confida nell’esonero definitivo da ogni obbligo di assegno divorzile nei confronti di chi, costituendo una “famiglia di fatto” con il nuovo partner, intende ulteriormente recidere ogni legame con la pregressa esperienza di vita matrimoniale.
In conclusione, la Corte di legittimità, ritenuta pacifica la sussistenza nella fattispecie di una “famiglia di fatto” formata dall’ex moglie con il nuovo compagno e dai figli avuti da quest’ultimo, accoglie il ricorso proposto dall’ex marito, essendo insussistenti i presupposti per il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della donna.
La sentenza, che ha avuto ampia eco nelle cronache nazionali, costituisce un ulteriore tassello verso una progressivo avvicinamento della “famiglia di fatto” al modello tradizionale di famiglia fondata sul matrimonio. Deve, tuttavia, registrarsi come la stessa Corte tenga a precisare che non vi è identità né analogia tra il nuovo matrimonio del coniuge divorziato, che fa automaticamente cessare il suo diritto all’assegno, e la fattispecie in esame, che necessità di un accertamento e di una pronuncia giurisdizionale. Sebbene i primi commentatori abbiano accolto con favore il nuovo orientamento giurisprudenziale, vi sono almeno due aspetti che suscitano perplessità: il primo attiene al profilo della tutela economica dell’ex coniuge privo di “mezzi adeguati” ; il secondo punto riguarda, invece, le difficoltà connesse all’accertamento, in sede giurisdizionale, di una fattispecie, quella della “famiglia di fatto” dai contorni sfumati, specialmente quando non vi sono figli.

18/04/2015

Con la sentenza n.1260 depositata il 23 gennaio 2015, la sezione lavoro della Corte di Cassazione dispone che l’utilizzo abusivo del contratto a termine da parte della pubblica amministrazione legittima il lavoratore ad ottenere il risarcimento del danno, senza la necessità di dover fornire una prova rigorosa del pregiudizio subito. La decisione ribalta l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale è il dipendente a dover fornire la mezzi probanti dei danni subiti, anche quando sia stata accertata la violazione delle norme che limitano il ricorso al lavoro flessibile.
La vicenda riguardava una lavoratrice assunta a termine da un ente locale: in giudizio, la dipendente otteneva l’accertamento del carattere illegittimo del contratto di lavoro, ma non anche il diritto al risarcimento, dal momento che non aveva fornito la prova dei danni patrimoniali e professionali di cui chiedeva ristoro. La sentenza in commento ribalta questa impostazione facendo leva sull’ordinanza “Papalia” della Corte di Giustizia Europea del 12 dicembre 2013, con la quale è stato affermato che gli Stati membri non possono subordinare il risarcimento del danno del lavoratore a termine nel settore pubblico alla fornitura di una prova eccessivamente difficile.
La Cassazione osserva che “l’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui prevede “il lavoratore interessato ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla prestazione di lavoro in violazione di disposizioni imperative”, deve essere interpretato – con riferimento a fattispecie diverse da quelle del precariato scolastico – nel senso che la nozione di danno applicabile nella specie deve essere quella di “danno comunitario”.
Il danno deve essere considerato come una sorta di sanzione posta ex lege a carico del datore di lavoro pubblico. In particolare, deve trattarsi “di un risarcimento conforme ai canoni di adeguatezza, effettività, proporzionalità e dissuasività rispetto al ricorso abusivo alla stipulazione da parte della PA di contratti a termine, configurabile come una sorta di sanzione ex lege a carico del datore di lavoro – che può provare l’esistenza di eventuali ripercussioni negative evitabili dall’interessato che possono essere escluse – mentre l’interessato deve limitarsi a provare l’illegittima stipulazione di più contratti a termine sulla base di esigenze “falsamente indicate come straordinarie e temporanee”. Pertanto, “salva restando la possibilità per il lavoratore di fare ampio uso della prova presuntiva, è sufficiente che il ricorrente fornisca elementi di fatto idonei a fondare, in termini precisi e concordanti, la presunzione dell’esistenza di una situazione di abusivo ricorso ai contratti a termine in suo danno, spettando alla amministrazione convenuta l’onere di provare l’insussistenza dell’abuso”.
La Corte sottolinea altresì che il ristoro del danno “deve essere completo – sia per quanto riguarda il danno da perdita di lavoro inteso in senso ampio sia per quel che concerne gli aspetti retributivi” e “proporzionato alla singola fattispecie”. A tal fine, “si dovrà, tra l’altro, tenere conto del numero dei contratti a termine, dell’intervallo di tempo intercorrente tra l’uno e l’altro contratto, della durata dei singoli contratti e della complessiva durata del periodo in cui è stata la reiezione. Ma si dovrà anche considerare il principio di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto (…) quale espressione del dovere di solidarietà fondato sull’art. 2 Cost.”.
Per la quantificazione del danno, i giudici di legittimità suggeriscono, in via tendenziale, l’applicazione dei criteri previsti dall’art. 8 della legge n. 604/1966 (da un minimo di 5 ad un massimo di 12 mensilità). Un’interpretazione sistematica delle norme, compatibile con l’art. 3 Cost. e col diritto dell’Unione, sembrerebbe suggerire invece l’applicazione dell’istituto generale del risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., con condanna della PA al risarcimento pieno, completo e proporzionato, individuato secondo i criteri di cui agli artt. 1223, 1225 e 1227 c.c.

17/04/2015

Studi e decisioni sulle intese di natura patrimoniale e preventiva, fino ad epoca recente, si sono incentrati specificamente sul tema dei patti inerenti al futuro divorzio tra coniugi separati. La giurisprudenza della Corte di legittimità, nel tempo, ha pronunciato sentenze sia più liberiste o possibiliste, soprattutto durante gli Anni ’70 del XX secolo, sia maggiormente rigide, a partire da una decisione del 1981che per prima ha dichiarato la nullità di un simile accordo per illiceità della causa. Altrimenti, l’effetto ottenuto si sarebbe posto in contrasto rispetto al diritto alla difesa, ex art. 24 Cost., con conseguente commercializzazione dello status matrimoniale mediante previsione di un corrispettivo per il consenso allo scioglimento dell’unione coniugale, infine condizionando il comportamento processuale del contraente economicamente più debole. I coniugi non possono modificare il proprio status per effetto di una bilaterale manifestazione di volontà bensì possono raggiungere intese a riguardo unicamente all’interno del numerus clausus di ipotesi previste dalla legge (separazione consensuale e divorzio congiunto). Il diritto di famiglia disciplina rapporti personali e patrimoniali tramite norme imperative e norme dispositive, le quali ultime permettono all’autonomia privata di esplicarsi. Un atto di autonomia privata viene individuato, anzitutto, nel matrimonio. In passato, la tendenza a livello giurisprudenziale era diretta a comprimere quanto più possibile il dispiegarsi dell’autonomia negoziale per lasciare spazio all’applicazione della disciplina legale sullo scioglimento del matrimonio, ritenuta la più adeguata a salvaguardare i diritti fondamentali dei soggetti deboli. Le pronunce della Cassazione hanno in seguito negato validità agli accordi preventivi per la disciplina degli effetti sul divorzio. Attualmente, le pronunce sono orientate al recupero della analisi dell’autonomia privata nell’ambito dei rapporti familiari, approdando anche ad una apertura nei confronti dei patti prematrimoniali.
Si ritiene inoltre che lo spazio concesso alla autonomia privata sia stato recuperato nel panorama dello sviluppo storico dei rapporti patrimoniali all’interno del nucleo familiare, spesso invece connotato da una assoluta rigidità. Considerando il tema dei rapporti tra coniugi nella sola fase fisiologica della loro unione, sono stati registrati richiami all’ambito contrattuale. E’ dunque necessario rilevare come il principio della autonomia privata emerga in numerosi settori connessi al diritto di famiglia: a titolo esemplificativo, si pensi ai trusts o agli accordi di separazione consensuale.
Specificamente, il tema della autonomia privata esplicitata mediante un contratto atipico incrocia il diritto di famiglia in materie quali la convivenza: senza derogare ad una legge, infatti, i soggetti ivi coinvolti possono risolvere, proprio mediante un contratto atipico, problemi di carattere patrimoniale, in particolare dopo la fine della convivenza, per qualunque motivazione essa si sia determinata. Con riguardo a questi ultimi, anche la dottrina non dubita della loro natura tanto negoziale quanto contrattuale nel caso in cui gli stessi abbiano ad oggetto prestazioni di carattere patrimoniale. La concreta applicazione dell’art. 1322 cod. civ., rubricato sotto il titolo “Autonomia contrattuale”, ha permesso al “diritto vivente” di estendere il contenuto dell’accordo di separazione inquadrato da alcuni Autori. E’ oramai consolidato, quindi, che si possa parlare di “negozialità” tra marito e moglie (in crisi e non). I rapporti patrimoniali tra i coniugi sepa¬rati hanno rilevanza solo inter partes e non potrebbe essere diversamente. In passato, vigente una concezione pubblicistica della famiglia, la tendenza era fermamente volta a negare qualsivoglia validità ed efficacia agli accordi coniugali conclusi prima della separazione e non formalizzati all’interno di un procedimento giurisdizionale.
L’atteggiamento in giurisprudenza ha subìto un revirement con la riforma della Legge 19 maggio 1975, n. 151 e per effetto delle modifiche alla Legge 1 dicembre 1970, n. 898 con Legge 6 marzo 1987, n. 74. Il legislatore ha quindi superato la concezione inizialmente pubblicistica della famiglia quale “società naturale”, di cui all’art. 29, 1 comma, Cost., per approdare ad intenderla in un senso prevalentemente privatistico, riconoscendo ai coniugi la possibilità di ricorrere a strumenti contrattualistici utili alla regolamentazione tra loro dei rapporti patrimoniali. Il riferimento alla “società naturale” esclude comunque interpretazioni giusnaturalistiche, in quanto il concetto di famiglia muta secondo le epoche storiche e le culture in cui è di volta in volta contestualizzato.
Tale espressione comunque inerisce alla più elementare forma di aggregazione umana, una realtà “pregiuridica” in quanto tale costituitasi prima della comunità statale e del diritto privato stesso (di cui si ritiene infatti essere la più risalente fonte di produzione).
“Come viene sottolineato dalla dottrina migliore, la formula della Costituzione vuole anche indicare che la famiglia non ha solamente una dimensione giuridica e il diritto positivo deve rispettarne ‘l’autonomia e l’ordine interno contro le tentazioni autoritarie d’interventi esterni, e tuttavia non ne rimette la disciplina ad ordinamenti al di fuori dello Stato, radicati nella religione o nel costume o nelle particolari tradizioni di gruppi o di luoghi’ (Rescigno). Sicchè, lo Stato e il suo ordinamento in questo caso svolgono un indubbio ruolo di garanzia affinchè anche altri gruppi che vivono al suo interno rispettino, parimenti, la famiglia cosi come ci viene consegnata dalla tradizione storico-giuridica, e con le sue potenzialità di autonomo sviluppo”.
Per gli studiosi civilisti gli interessi realizzati all’interno della famiglia sono tipici interessi individuali per esigenze fondamentali della persona. Le posizioni scaturite daglistatus divengono a loro volta oggetto di diritti assoluti della persona. Lo Stato, a salvaguardia della formazione “famiglia”, proprio perché il diritto omonimo è la branca del diritto privato in cui più si avverte la necessità di un bilanciamento dell’interesse individuale della persona singola con quello collettivo, dovrà prevedere strutture amministrative, individuare le ipotesi per l’uso dei provvedimenti amministrativi e predisporre l’impiego di istituti idonei a soddisfare esigenze di natura diversa.
Gli interessi propri della famiglia intesa quale formazione sociale di rilievo costituzionale non si esauriscono in quelli di pertinenza dei singoli membri ma presentano un’impronta comunitaria e solidaristica comune a tutti e che permette di qualificarli interessi superiori. Pertanto, ogni atto di esercizio del potere di autoregolamentazione del singolo componente si ripercuote in modo diretto o indiretto sugli altri. Ne deriva il carattere indisponibile dei diritti inerenti l’ambito della famiglia, spesso sottratti alla volontà negoziale dei privati. Nel caso dei negozi giuridici familiari si è parlato di causa in un interesse familiare e, avendo ad oggetto rapporti non patrimoniali o comunque non solo tali, essi non assumono la natura di “contratti”. L’autonomia negoziale ivi non può quindi essere identificata con l’iniziativa economica privata poiché deriva da principi diversi. E’ dunque necessario verificare se l’autonomia privata sia esercitabile all’interno della famiglia conformemente ai valori fondamentali dell’ordinamento giuridico e, in caso affermativo, individuare ambiti e modalità entro i quali si possa esplicare. A partire dai principi costituzionali di eguaglianza dei coniugi e dal superamento della concezione autoritaria dei rapporti familiari, avvenuta nel 1975, è stato possibile affermare la sussistenza di un principio generale di autonomia negoziale nei rapporti familiari, tipicamente espresso nello strumento delle convenzioni matrimoniali. Con riguardo ad autonomia privata e regime patrimoniale, contrastano tra loro opinioni che tendono ad ammettere o meno regimi patrimoniali atipici (quindi non previsti dalla legge). Talora si sostiene che le convenzioni ammesse in Italia siano disciplinate dal codice, limitando così fortemente l’ambito di autonomia dei coniugi; talaltra, invece, è affermata la applicazione del principio di cui all’art. 1322, 2 comma, cod. civ. Ove le convenzioni matrimoniali fossero atipiche, secondo la norma testè menzionata, esse dovrebbero necessariamente rispettare i criteri dell’ordine pubblico, del buon costume nonché del dettato previsto dagli artt. 143, 3 comma, 148, 160 e 166 bis cod. civ. Nella prospettiva di tutela per il soggetto più debole all’interno del rapporto coniugale si sarebbe forse dovuta imporre la inderogabilità del regime di comunione legale, in modo da escludere la scelta della separazione dei beni. È da constatare come il soggetto considerato debole durante il rapporto matrimoniale generalmente non risulti tale in una forma minore nel momento antecedente all’instaurazione del vincolo coniugale. Quindi, in molti casi, la stessa scelta del regime di separazione potrebbe non essere esplicazione di quel principio di autonomia teoricamente proprio di entrambi i soggetti coinvolti bensì conseguenza di un’imposizione, più o meno stringente, di un coniuge sull’altro. La trattazione dei limiti ivi presenti all’esplicazione della autonomia negoziale impone di considerare le fasi fisiologica e (specialmente) patologica dell’intera vicenda familiare. È evidente come, in caso di separazione e divorzio, i soggetti coinvolti intendano attuare il diritto a liberarsi da un vincolo giuridico mediante una nuova regolamentazione del complesso dei rapporti di ordine affettivo e di solidarietà morale nonchè patrimoniale fino a quel momento vigenti in forza del vincolo familiare oramai non più voluto.
Attualmente dottrina e giurisprudenza tendono ad attribuire un sempre maggior rilievo all’autonomia privata nei rapporti di famiglia, segnando così una svolta in concreto rispetto al precedente panorama vigente in materia.
Nell’ambito della regolamentazione dei rapporti di carattere patrimoniale il rilievo conferito all’autonomia dei coniugi è ancora più marcato ma, al contempo, pone problemi di non facile soluzione. Liceità ed efficacia sarebbero attribuite agli accordi attinenti a diritti disponibili nel caso di mantenimento, trasferimenti in proprietà o in uso di beni mobili o immobili, compresa la “casa coniugale”. Inoltre, l’esercizio del potere di autoregolamentazione è tanto più frequente quanto più le parti siano tra loro in una posizione di sostanziale parità ed equilibrio: di tal modo, costoro saranno indotti a disciplinare convenzionalmente tutti i rapporti, personali e patrimoniali, per il tempo in cui il vincolo sarà cessato. I trasferimenti accennati potranno essere effettuati con attribuzione diretta dei beni, inquadrandosi in uno schema negoziale tipico o atipico, oppure articolandosi in un impegno a trasferire l’obbligo in primis sorto, con successivo ed effettivo atto avente funzione solutoria.
. Il controllo sugli accordi in generale potrebbe avvalersi di strumenti altri rispetto alla nullità, tra cui la modifica giudiziale, applicando il criterio di buona fede quale fonte di integrazione del contratto. L’accostamento dei concetti di “contratto” e di “famiglia” permette una riflessione anzitutto dal punto di vista terminologico. Lo stesso codice civile, all’interno degli artt. 162, 4 comma e 166, prevede la possibilità di stipulare un “contratto” in materia di rapporti tra coniugi, ove comunque si registra una preferenza per l’utilizzo di termini quali “patto” o “convenzione”.
Anche legislativamente si è registrata per il diritto di famiglia la facoltà di prevedere norme di tipo contrattuale: i coniugi, di conseguenza, saranno in grado di disciplinare determinati aspetti della vita condivisa, sia personali sia patrimoniali, tramite attività negoziali. A livello dottrinale e giurisprudenziale nel campo del diritto di famiglia la “negozialità” emergerebbe maggiormente al momento della separazione consensuale. Tale concetto è connesso al principio di autonomia privata, che consente ai soggetti di autodeterminarsi e di regolamentare i propri interessi. Durante il XX secolo lo sviluppo della negozialità nell’ambito della famiglia è emerso nel passaggio da una concezione “istituzionale” della stessa ad una di tipo “costituzionale”, fondata in particolare sugli artt. 2, 3 e 29 Cost.
Una svolta in tal senso è stata operata da Francesco Santoro Passarelli, che ha ricondotto alla categoria generale del negozio giuridico singoli istituti familiari contraddistinti dalla presenza di manifestazioni di volontà, teorizzando la configurabilità di un negozio giuridico familiare quale vero e proprio atto di autonomia privata, pur se connotato da un livello di libertà ridotto rispetto alle usuali operazioni in materia contrattuale. Anche il legislatore e la Corte Costituzionale hanno contribuito ad accentuare l’attenzione per l’autonomia dei privati all’interno della comunità familiare, tramite la Legge n. 898/70, sui casi di scioglimento del matrimonio, e la storica sentenza Corte cost., 27 giugno 1973, n. 91, relativa alla abolizione del divieto di donazioni tra coniugi, la quale ha ivi reso legittima qualsiasi attività negoziale. Legittima a fortiori se si intende presumere che il rapporto negoziale tra marito e moglie sia fondato su affetto e riconoscenza reciproci. Inoltre devono essere ricordate in questa sede decisioni dirette a estendere alla separazione consensuale alcune disposizioni dettate con riguardo alla separazione di tipo giudiziale: in particolare le sentenze Corte cost., 31 maggio 1983, n. 144, 19 gennaio 1987, n. 5, 18 febbraio 1988, n. 186 e 6 luglio 1994, n. 278.
“L’intreccio dei rapporti è dunque tale che non è possibile, nemmeno logicamente, far luogo ad una completa regolazione imperativa di legge, e conseguentemente aumenta lo spazio lasciato all’autoregolamento dei privati. Quanto sopra ha poi ricevuto ulteriore conferma dall’introduzione nel 1987 del divorzio su domanda congiunta, del cui carattere prettamente negoziale (per lo meno per ciò che attiene alla regolamentazione delle relative condizioni e degli effetti) non pare lecito dubitare”.
Il potere dei coniugi di porre in essere, in vista della crisi coniugale, negozi traslativi di diritti su uno o più beni determinati sarebbe fondato sui princìpi della libertà contrattuale e del carattere disponibile dei diritti in esame. Anche in tale ambito risulta fondamentale il ruolo svolto da uno dei requisiti del contratto ex art. 1325 cod. civ., la causa. Il trasferimento di ricchezza da un soggetto all’altro, sia pure uniti dal vincolo coniugale, sarà condizionato dalla sussistenza di tale elemento essenziale. Proprio all’interno della materia degli atti traslativi, l’ordinamento richiede che l’esistenza della causa emerga anche dal negozio stipulato. Per tali contratti è stata esclusa la natura sia di donazione sia di liberalità in generale, nonostante permangano possibili le donazioni risultanti essenziali ad una definizione non contenziosa della crisi coniugale. La sentenza di legittimità Cass. civ., 21 dicembre 2012 n. 23713, ha considerato la scrittura sottoscritta dai coniugi quale contratto atipico (differentemente da quanto nella successiva pronuncia Cass. civ., 21 agosto 2013, n. 19304) meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322, 2 comma, cod. civ., libera espressione della autonomia negoziale tra le parti, estranea alla categoria degli accordi prematrimoniali o effettuati in sede di separazione consensuale, in vista del divorzio, diretti alla disciplina dell’intero assetto economico tra i due soggetti o di un profilo rilevante dello stesso.
La Suprema Corte avrebbe quindi tentato di conferire liceità negoziale all’operazione contrattuale in esame utilizzando la categoria della atipicità contrattuale e del relativo giudizio di meritevolezza, in modo da evitare la qualificazione di “intesa prematrimoniale” alla fattispecie concreta, con conseguente analisi quanto ai presupposti ed alle condizioni di liceità della stessa.
È risultato necessario applicare le norme di ermeneutica contrattuale, in particolare l’art. 1363 cod. civ., secondo cui “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell’atto”.
Le parti avevano dunque inteso attuare un collegamento sinallagmatico tra due prestazioni economiche: la moglie avrebbe trasferito al coniuge la proprietà di un suo immobile a fronte delle spese sostenute da costui per ristrutturare la “casa coniugale”, delineandosi in tal modo una datio in solutum ai sensi dell’art. 1197 cod. civ. Dall’accordo suddetto è nata una obbligazione-controprestazione la quale ha consentito di provare, ove non bastasse di per sé il dato testuale nella scrittura privata, la preesistenza di un rapporto obbligatorio tra marito-creditore e moglie-debitrice. Inoltre è ex lege ammissibile che il debitore offra alla controparte una prestazione diversa da quanto inizialmente pattuito: nel caso di specie l’obbligo di trasferimento della proprietà del bene da parte della moglie comunque costituisce, con l’accordo del creditore, un adempimento rispetto all’obbligo di restituzione delle somme spese in precedenza da costui. Tanto si evince dalla analisi della volontà contrattuale dei coniugi e dalla considerazione per cui la prestazione offerta in luogo dell’adempimento appaia economicamente proporzionata alla prestazione adempiuta dal marito. I “contratti atipici” non sono, come tali, previsti dalla legge o disciplinati negli elementi essenziali: si comprende quindi come sia demandato un ampio potere ai privati in materia contrattuale. La pretesa di un interesse meritevole di tutela al fine di giustificare l’assunzione di un vincolo è prevista, come già accennato, ex art. 1322, 2 comma, cod. civ. ma non solo. È infatti possibile richiamare l’art. 1411, stesso codice, ove unicamente l’esistenza di un interesse dello stipulante giustifica la realizzazione di una prestazione a favore di un terzo estraneo alla contrattazione; altra norma da ricordare è l’art. 1379 cod. civ., per cui solo l’interesse apprezzabile di una delle parti (del creditore, di regola) legittima l’assunzione di un divieto pattizio di alienazione. Nel caso di cui alla sentenza n. 19304/13 ed in base al ragionamento della Suprema Corte, pur essendo pacifico che la consegna di un bene o il prestito di denaro tra coniugi avvenga generalmente nella riservatezza della vita familiare, si ricava come non esista nel diritto positivo una norma imperativa volta ad impedire il riconoscimento, prima o durante il matrimonio, dell’esistenza di un debito tra gli stessi e di subordinarne la restituzione all’evento futuro e oggettivamente incerto della separazione personale. L’accordo stipulato è stato considerato, nel caso di specie in esame, non quale contratto atipico bensì, ex artt. 1813 e ss. cod. civ., contratto di mutuo. L’estinzione dello stesso era peraltro soggetta alla condizione sospensiva del “fallimento” dell’unione coniugale. Ove anche il mutuo si presuma oneroso, essendo i contraenti tra loro coniugi, dovrebbe invece configurarsi gratuito.
Tale tipologia di mutuo è un contratto unilaterale poiché il soggetto mutuatario ha l’obbligo di restituire quanto ricevuto da controparte senza corrispondere altro per il godimento della cosa fungibile o del denaro. La Corte di Cassazione esige, implicitamente, che si valuti volta per volta la causa concreta dell’accordo tra coniugi (o nubendi). Secondo tale impostazione può quindi essere valido anche un contratto concluso prima del matrimonio e in tal senso risulta anche la sentenza n. 23713/12. Alla luce dell’attuale giurisprudenza di legittimità, invece, non è possibile affermare altrettanto nel caso in cui coniugi o nubendi abbiano inteso disciplinare gli effetti economici tipici della separazione o del divorzio. Il negozio stipulato è però valido ed efficace poiché non influenza in modo rilevante la libertà dei soggetti di separarsi né viola il principio di indisponibilità degli status. Con pronuncia n. 19304/13 il Collegio ha considerato i profili fondanti i precedenti orientamenti, escludendone la rilevanza nel caso di specie. Pertanto la Suprema Corte ha percorso una linea interpretativa contraria alla tesi tradizionale, propugnante la invalidità degli accordi in vista del divorzio. Considerato che l’accordo ivi stipulato non si configura quale contratto atipico, è ben possibile sottolineare la conseguente non necessarietà della verifica in giudizio riguardo alla sussistenza di un interesse meritevole di tutela.
A tal proposito comunque, premessa la distinzione tra liceità e meritevolezza, per accertare la presenza di tale ultima caratteristica in caso di contratto atipico, si deve valutare la idoneità dello strumento elaborato dai privati quale modello giuridico di regolamentazione degli interessi. “Meritevolezza” è termine impiegato per la funzionalizzazione in positivo dell’autonomia contrattuale, emerso anche nella vigenza della Carta fondamentale, in promozione dei valori espressi dall’art. 2. In tal caso potrebbe emergere il rischio di imporre agli istituti di diritto privato, incluse le intese prematrimoniali, finalità non loro proprie, con l’eventualità di favorire, a livello giurisprudenziale, soluzioni interpretative non garantistiche. Dato il rilievo acquisito dalla autonomia privata nei rapporti familiari, la distinzione tra atti negoziali tipici e atipici è da superare: l’ordinamento giuridico prevede alcune attività negoziali ma non ne fornisce una specifica disciplina. Spesso gli atti in esame, pur se collocati in un tipo contrattuale determinato, dovranno essere sottoposti a controllo sul relativo contenuto.
Il legislatore “ammette” che gli schemi contrattuali prefissati nel diritto positivo possano non essere pienamente conformi alla volontà stessa dei contraenti, fulcro delle operazioni economiche. Al fine di evitarne una limitazione, quindi, l’ordinamento configura un sistema aperto, tramite il quale giustifica e di legittima la nascita di obbligazioni legate alla volontà dei soggetti anche al di fuori (ed in aggiunta) dei tipi contrattuali predeterminati ex lege. Nel momento in cui si delinea la crisi del rapporto coniugale le problematiche emergono da due differenti prospettive: in primis, quanto al controllo dell’Autorità giudiziaria sugli atti che incidono sullo status coniugale, con riguardo alla disponibilità delle medesime situazioni. Inoltre, si dovrà mediare tra la esigenza di salvaguardare l’accordo raggiunto dai coniugi ed il dovere di rispettare la disciplina legale dettata per la separazione e per il divorzio, da cui sembra emergere la continuazione di un rapporto solidaristico oltre lo stesso scioglimento del vincolo coniugale. La Suprema Corte, con sentenza n. 19304/13, ha escluso la applicabilità degli artt. 2035, 143 e 160 cod. civ. In dottrina si è evidenziata la genericità dell’articolo da ultimo citato, privo di indicazioni su quali siano concretamente i diritti e i doveri inderogabili. Con sentenza n. 23713/12, il Collegio non aveva ritenuto di ravvisare un contrasto tra la condizione sospensiva del “fallimento” del matrimonio da un lato e norme imperative, ordine pubblico, buon costume, dall’altro. L’evento dedotto in condizione, inoltre, non dipendeva dalla mera volontà dei contraenti e quindi non avrebbe integrato una condizione meramente potestativa tale da rendere il contratto nullo ai sensi dell’art. 1355 cod. civ. Tramite inserimento di una condizione sospensiva, il contratto, comunque immediatamente perfezionato, sarebbe produttivo di effetti solo all’avveramento della stessa. Un contratto non può ritenersi seriamente vincolante se la relativa efficacia dipende dal mero arbitrio di una delle parti, in quanto carente di animus obligandi. Le parti avevano inteso subordinare l’obbligazione al momento della perdita dello status coniugale e dunque non hanno attuato alcuna deroga al regime patrimoniale. Si era rigettata la tesi sostenuta dalla ricorrente sulla nullità dell’impegno assunto nei confronti del marito con scrittura privata la quale, a suo dire, avendo titolo nel (“fallimento” del) matrimonio, avrebbe violato l’art. 160 cod. civ. L’operatività del divieto di disposizione dello status coniugale termina alla cessazione degli effetti civili del matrimonio.
“Può sicuramente ipotizzarsi che, nell’ambito di una stretta solidarietà tra i coniugi, i rapporti di dare ed avere patrimoniale subiscano, sul loro accordo, una sorta di quiescenza, una ‘sospensione’ appunto, che cesserà con il ‘fallimento’ del matrimonio, e con il venir meno, provvisoriamente con la separazione, e definitivamente con il divorzio, dei doveri e diritti coniugali. Condizione lecita dunque nella specie di un contratto atipico, espressione dell’autonomia negoziale dei coniugi, sicuramente diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell’art. 1322 c.c., comma 2”.
Applicando quanto ex art. 1363 cod. civ. si evinceva che, tramite scrittura privata, i coniugi avessero voluto attuare un collegamento tra due prestazioni di natura economica: infatti l’obbligo di trasferire da moglie a marito la proprietà di un immobile era sorto in ragione delle spese dal secondo sostenute per ristrutturare la futura “casa coniugale”.
Il vincolo sinallagmatico appena evidenziato consentiva di dimostrare la sussistenza di un preesistente rapporto obbligatorio tra marito e moglie, rispettivamente in qualità di creditore e debitore. Del resto, considerando il dato testuale, le parti avevano espressamente indicato che l’obbligazione di trasferire la proprietà del bene fosse stata assunta “a titolo di indennizzo” per le spese sostenute da controparte. In tal caso il fallimento del matrimonio si pone al di fuori della causa genetica della datio in solutum, integrando una mera condizione sospensiva ex art. 1353 cod. civ., consentita alle parti in base al principio di autonomia negoziale, in piena conformità all’ordinamento giuridico. Il trasferimento della proprietà non sarebbe stato dovuto nel caso in cui il vincolo matrimoniale fosse rimasto integro. Pertanto si sarebbe conservato il carattere gratuito della prestazione, costituita dal pagamento (da parte del futuro marito) delle spese di ristrutturazione. Ove, nei casi di specie analizzati, l’impegno a (non) separarsi o a (non) divorziare fosse stato dedotto a causa dei contratti stipulati, questi ultimi sarebbero risultati nulli per evidente violazione dei principi di ordine pubblico e di buon costume. Così non è invece stato: il contratto tra coniugi ha previsto l’evento personale della crisi coniugale quale mera condizione sospensiva dell’efficacia delle prestazioni patrimoniali contemplate. Intendendo invece il matrimonio e il suo fallimento come causa genetica dell’accordo, con il fine di condizionare la libertà decisionale degli sposi relativamente al prosieguo o al termine della propria unione, l’intesa sarebbe ovviamente da considerare nulla. L’obiettivo di tali accordi è predeterminare le conseguenze patrimoniali della decisione, eventuale e libera, da parte dei coniugi, di porre fine al vincolo dell’unione, arginando gli effetti del possibile contenzioso che ne sarebbe conseguenza. Da quanto sopra esposto e in entrambi i casi considerati il ragionamento sviluppato e la conseguente decisione cui i giudici sono pervenuti sono da condividere in quanto le obbligazioni in esame avevano a oggetto prestazioni di carattere restitutorio di cui le parti non avrebbero potuto chiedere l’adempimento permanendo tra loro la comunione morale e materiale sancita dal vincolo matrimoniale.

15/04/2015

L’art. 572 c.p. punisce chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo 571 c.p., maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza, custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte. Tale delitto viene qualificato come un reato abituale a condotta plurima, in quanto per la sua consumazione è richiesta una reiterazione nel tempo di condotte omogenee. L’articolo in esame statuisce testualmente che il reato di maltrattamenti può essere commesso da “chiunque”, tuttavia l’indeterminatezza dell’agente sussiste solo nell’ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di un infra quattordicenne, mentre, negli altri casi, il soggetto attivo deve necessariamente essere una persona qualificata, ossia legata alla vittima da un vincolo familiare o alla quale la stessa vittima sia stata affidata per una delle ragioni indicate dalla norma.
Nell’ambito della condotta di maltrattamenti vien fatta rientrare la c.d. violenza assistita dei minori, consistente in atti di violenza fisica, verbale, psicologica, sessuale, consumati all’interno della famiglia su figure di riferimento o altre affettivamente significative, adulte o minori. La Suprema Corte, avallando quanto statuito dai giudici di merito, ha ritenuto che costituisce maltrattamento verso i minori, integrante la condotta di cui all’art. 572 c.p., sottoporre gli stessi ad un clima familiare violento. A tal fine, è necessario che gli atti vessatori si ripetano nel tempo, restando collegati da un nesso di abitualità e da un’unica intenzione criminosa ed in maniera tale da ledere l’integrità fisica o il patrimonio morale del soggetto passivo (Cassazione penale, sezione V, n. 2318/2010). Sulla base di tali premesse, i giudici di legittimità, in un’altra decisione, hanno escluso che l’occasionalità dei maltrattamenti verso la moglie da parte del marito possa integrare il reato de quo, specialmente se sui minori non vi è stata alcuna ripercussione psicologica (Cassazione penale, 4332/2015).
Il dolo costituisce l’elemento unificatore della pluralità di atti destinati ad integrare il reato di maltrattamenti in famiglia: ai fini dell’integrazione del reato in questione, è necessaria, infatti, la coscienza e la volontà dell’agente “di sottoporre i soggetti passivi ad una serie di sofferenze fisiche o morali in modo continuativo ed abituale” (Cass. Pen., sez. VI, sentenza 18 marzo 2008, n. 1212).
E’ evidente che la mera pluralità di episodi vessatori, quali percosse, ingiurie o minacce non è di per sé sufficiente a integrare il reato, qualora manchi un dolo in grado di abbracciare le diverse azioni ed unire i vari episodi di aggressione alla sfera morale e psichica del soggetto passivo (Cassazione penale, sezione VI, 26 febbraio 2009, n. 14409).
Sotto il profilo processuale, le modifiche apportate all’art. 572 c.p. sono le seguenti:
• l’innalzamento del massimo edittale della pena per l’ipotesi semplice ex art. 572, co. 1, c.p. da cinque a sei anni di reclusione25, rilevante sotto il profilo processuale, in quanto rende possibile effettuare le intercetta-zioni di conversazioni o comunicazioni, qualora sussistano i requisiti prescritti dagli artt. 266 ss. c.p.p. ;
• introduzione di una speciale aggravante del delitto di omicidio volontario, a modifica dell’art. 576 c.p., in base alla quale l’omicidio consumato in occasione del riformulato reato di maltrattamenti è punito con la pena dell’ergastolo;
• ampliamento delle ipotesi di arresto in flagranza di reato;
• ampliamento dei termini di prescrizione.
Con riferimento all’’allargamento delle ipotesi di arresto in flagranza di reato, la Suprema Corte ha avuto modo di pronunciarsi sull’argomento, affermando il seguente principio: <>.
In particolare, la suprema Corte, in accoglimento di un ricorso, presentato dal pubblico ministero, ha ritenuto legittimo l’arresto avvenuto ed ha annullato il provvedimento con cui, invece, il Gip non aveva convalidato l’arresto ritenendo che questo era stato eseguito a significativa distanza di tempo dall’ultimo “segmento” della condotta delittuosa, ritenendo erroneamente, quindi, che la condotta tenuta dall’indagato, l’aver tentato di aprire lo sportello dell’autovettura di servizio ove si trovava la vittima, non aveva autonomo rilevo penale.
Continua la Corte:<

13/04/2015

Normalmente accade che nel corso delle trattative per la compravendita di un immobile si susseguano una serie di scritture private, che vanno dalla semplice proposta di acquisto, al contratto preliminare, per arrivare in ultimo al definitivo contratto di compravendita.
Una questione particolarmente dibattuta in giurisprudenza ha avuto ad oggetto l’efficacia del c.d. “preliminare del preliminare”, cioè “dell’obbligo ad obbligarsi” a concludere prima il contratto preliminare e poi quello definitivo. In particolare, ci si è chiesti se l’accordo che precede il vero e proprio contratto preliminare possa produrre gli stessi effetti di quest’ultimo e cioè, se costituisca già di per sé fonte di obbligazioni e sia suscettibile di esecuzione in forma specifica ai sensi dell’art. 2932 codice civile.
La tesi sostenuta per molti anni dalla giurisprudenza maggioritaria, sia di merito che di legittimità, ha ritenuto nullo il preliminare del preliminare per difetto di causa, posto che l’interesse delle parti “di obbligarsi (ora) ad obbligarsi (in futuro)” a concludere un contratto definitivo di compravendita è stato interpretato come una inutile complicazione, ben potendo le parti obbligarsi a trasferire la proprietà già al momento della stipula dell’unico contratto preliminare, di per sé completo degli elementi essenziali del futuro contratto di compravendita.
Si pensi al potenziale acquirente che, nonostante abbia promesso o versato in favore del potenziale venditore delle somme a garanzia della stipula del successivo contratto preliminare, non abbia poi adempiuto all’obbligazione assunta. In tale circostanza, il potenziale acquirente non sarebbe tenuto a corrispondere alcunché a titolo di risarcimento e, nel caso in cui avesse già versato delle somme (a titolo di caparra confirmatoria), sarebbe dovere del potenziale venditore restituirle, essendo state versate in esecuzione di un contratto nullo.
Innovativa è la recentissima pronuncia con cui la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 4628 del 06.03.2015) ha posto definitivamente fine al dibattito giurisprudenziale, pronunciandosi per l’efficacia del preliminare del preliminare, sebbene sub condicione.
In particolare la Corte di Cassazione ha stabilito che le parti ben potrebbero concludere successivi ed efficaci contratti preliminari, a condizione però che il loro contenuto sia preordinato a soddisfare particolari esigenze delle stesse, manifestate di volta in volta, nell’ottica di una “formazione progressiva della definitiva volontà delle parti”, passando da un “obbligo a trattare” ad un “obbligo a contrattare”; in altri termini, ai fini dell’efficacia di un simile accordo propedeutico al contratto preliminare, è necessario che con il primo accordo (c.d. contratto preliminare del preliminare) le parti abbiano determinato gli elementi essenziali del contratto definitivo di compravendita e si siano vincolate reciprocamente alla stipula del successivo, nonché più completo, contratto preliminare; con il secondo accordo (vero e proprio contratto preliminare), invece, è necessario che le parti abbiano regolamentato più compiutamente i loro interessi, vincolandosi in tal caso a stipulare il successivo e definitivo contratto di compravendita.
In conclusione quindi, superata la questione dell’efficacia del “preliminare del preliminare”, ne consegue che la violazione del primo accordo sarà idonea a far sorgere in capo alla parte inadempiente una responsabilità contrattuale “per inadempimento delle obbligazioni assunte nella fase precontrattuale”, in quanto ritenuta contraria alla buona fede contrattuale.
Con l’ulteriore conseguenza pratica che, laddove il giudice di merito dovesse ritenere che l’accordo in questione sia in possesso di tutti i requisiti propri del contratto preliminare, sarà possibile agire per ottenere una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, così come stabilito dall’art. 2932 codice civile e trascrivere altresì a proprio rischio la relativa domanda giudiziale.

11/04/2015

Secondo il Tribunale di Torino, sez. III civile, nell’ordinanza 15.07.2014 , la mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione nell’atto di citazione comporta nullità della stessa ex art. 164, 1 comma, c.p.c. Secondo la giurisprudenza prevalente la vocatio in ius non si perfeziona con il mero invito al convenuto a costituirsi nei modi e nei termini previsti dall’art. 166 c.p.c., essendo, invece, necessario specificare che il termine per costituirsi precede di 20 giorni l’udienza fissata dall’attore per la comparizione. Ai sensi dell’art. 164, 1° comma, c.p.c.,rulta infatti che “la citazione è nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto alcuno dei requisiti stabili nei numeri 1) e 2) dell’articolo 163, se manca l’indicazione della data dell’udienza di comparizione, se è stato assegnato un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ovvero se manca l’avvertimento previsto dal numero 7 dell’articolo 163.”
La dottrina sul tema ha, inoltre, evidenziato che per la validità dell’atto introduttivo non è sufficiente il mero generico rinvio ai termini di cui all’art. 166 c.p.c., ma è necessaria, invece, l’esplicita quantificazione di tali termini. Continua ancora precisando che la ratio dell’avvertimento di cui all’art. 163 c.p.c., n. 7, è quella di far comprendere al destinatario della citazione che, per evitare conseguenze pregiudizievoli, la sua difesa dev’essere approntata ben prima della data dell’udienza indicata nella citazione medesima. Il che, evidentemente, mira a ridurre il rischio, ben noto agli operatori forensi, che lo sprovveduto convenuto si rivolga al proprio legale solo nell’imminenza della suddetta udienza, e quando non sarebbero più possibili le attività contemplate dai commi 2° e 3° dell’art. 167 c.p.c.”
Si legge testualmente nella decisione in commento che “ai sensi dell’art. 164, 2° comma, c.p.c., il Giudice, rilevata la nullità della citazione, deve disporre d’ufficio la rinnovazione entro un termine perentorio; peraltro, al Giudice non spetta indicare la data della prima udienza di comparizione, in quanto, trattandosi non di ricorso ma di citazione, l’individuazione di tale elemento è lasciata, ex art. 164 c.p.c., alla libera disponibilità di parte attrice”.
In conseguenza di quanto sopra espresso il giudice ha rilevato la nullità dell’atto di citazione ai sensi dell’art. 164, 2° comma, c.p.c., per mancata indicazione della data dell’udienza di comparizione, disponendo, di conseguenza, la rinnovazione dell’atto di citazione nel termine perentorio di venti giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, integrato con l’indicazione di una data di prima udienza nel rispetto dei termini di comparizione previsti a favore della parte convenuta dagli artt. 645 e163 bis c.p.c.

09/04/2015

Il 22/04 la Camera ha dato il via libera definitivo, con 398 sì, 28 no e 6 astensioni, al ddl che introduce il divorzio breve, decretando la fine del periodo di tre anni di separazione. Ecco il provvedimento in cinque punti:
1-Separazioni giudiziali. Nelle separazioni giudiziali si applica la riduzione da tre anni a dodici mesi della durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio.
2-Separazioni consensuali. Nelle separazioni consensuali si applica la riduzione a sei mesi della durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio; il termine più breve è riferito anche alle separazioni che, inizialmente contenziose, si trasformano in consensuali.
3-Separazioni in corso. La cessazione del matrimonio può essere chiesta da uno dei coniugi o da entrambi se è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
4-Separazione dei beni. Sono anticipati i tempi della separazione dei beni, che le norme finora vigenti fissano al momento del passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale e che, con il via libera al provvedimento, avviene invece nel momento in cui il giudice autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale.
5-Affidamento dei figli. Per quanto riguarda l’affidamento dei figli e il loro mantenimento, la sentenza del giudice sarà valida anche dopo l’estinzione del processo, fino a che non sia sostituita da un altro provvedimento emesso a seguito di nuova presentazione del ricorso per separazione personale dei coniugi in seguito a un ricorso per il divorzio.

24/04/2015

La Cassazione con la sentenza 25/02/2015 n. 3810 specifica la natura e la finalità dei provvedimenti assunti dal giudice nel caso in cui un genitore ostacoli il corretto svolgimento delle modalità di affidamento dei figli minori. Nel procedimento per separazione giudiziale, il Tribunale di Messina aveva disposto l’affidamento condiviso con collocamento presso la madre, ammonendo, inoltre, ai sensi dell’art. 709 ter c.p.c., entrambe le parti al fine di agevolare il rapporto delle bambine con l’altro genitore.
La madre ricorreva in appello chiedendo l’affidamento esclusivo delle minori; era emerso che la donna aveva impedito al padre di vedere le figlie se non in sua presenza, asserendo l’esistenza di un presunto disagio tre le stesse, e per lo stesso motivo si era opposta agli incontri con i parenti del padre. Con l’appello incidentale, anche quest’ultimo aveva chiesto l’affidamento esclusivo e l’adozione di ulteriori misure ex art. 709 ter c.p.c., ed in particolare la condanna della moglie al risarcimento del danno.
La CTU svolta, finalizzata a valutare le capacità genitoriali delle parti, aveva evidenziato l’idoneità educativa di entrambi i genitori, l’interesse degli stessi alla cura e al benessere delle bambine. L’affidamento condiviso, anche in presenza di elevata conflittualità tra i genitori, doveva essere considerata la modalità più idonea e rispondente alle esigenze delle figlie. I contrasti sarebbero potuto essere risolti e tenuti sotto controllo dal tribunale proprio mediante gli interventi correttivi e gli strumenti previsti dall’art. 709 ter c.p.c. Il padre, tuttavia aveva evidenziato che l’ostruzionismo della madre all’esercizio del suo diritto di visita si era accentuato nel corso del giudizio di appello, tanto che il Tribunale per i minorenni di Messina aveva dichiarato la donna decaduta dalla potestà genitoriale, sulla base degli stessi fatti.
Per questi motivi la Corte d’appello inaspriva le misure sanzionatorie nei confronti della donna, preso atto che l’ammonimento ex art. 709 ter c.p.c., si era rivelato inefficace ed era necessario adottare una misura più incisiva che consentisse di riequilibrare il rapporto fra i coniugi per l’attuazione della bigenitorialità, e condannava la stessa al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa in favore della Cassa delle ammende quantificata in Euro 1.000,00, ma il risarcimento richiesto dal marito. I giudici di appello non prendevano in considerazione, tuttavia, il decreto del Tribunale per i minorenni che dichiarava decaduta dalla potestà genitoriale la stessa donna sostenendo che la pronuncia di decadenza non aveva quale conseguenza automatica la commutazione dell’affidamento condiviso, in affidamento monogentoriale.
La donna ricorre in Cassazione: la Suprema Corte si sofferma sul tema controverso della ricorribilità per cassazione dei provvedimenti sanzionatori contenuti nell’art. 709 ter c.p.c., il quale stabilisce che “i provvedimenti assunti dal giudice del procedimento sono impugnabili nei modi ordinari”, per richiamare alcune sue precedenti argomentazioni secondo cui occorre distinguere a seconda della diversa natura dei provvedimenti in questione. L’articolo prevede l’emissione di provvedimenti di diverso contenuto e finalità: la modalità di esercizio di potestà genitoriale, la modalità dell’affidamento, l’ammonimento, la condanna al risarcimento del danno e l’irrogazione di sanzione pecuniaria. La ricorrente aveva sostenuto nei motivi di ricorso che i danni punitivi, ossia quel risarcimento sganciato dal pregiudizio subito e mirato solo alla deterrenza, non sono compatibili con l’ordinamento italiano, in cui, infatti, la responsabilità civile ha lo scopo di eliminare le conseguenze di un danno e non punire il responsabile civile, di conseguenza il giudice avrebbe dovuto accertare il danno subito dal padre prima di irrogare la sanzione. La Cassazione specifica le censure sollevate non sono pertinenti al decisum, perché riguardano le misure risarcitorie di cui al comma 2, nn. 2 e 3 dell’art. 709 ter c.p.c., che non sono state inflitte nel caso di specie, avendo la Corte respinto la domanda del padre di attribuzione a sé del risarcimento.

23/04/2015

La separazione di una coppia raramente consiste in un fatto che coinvolge esclusivamente gli attori della vicenda, più spesso invece le rispettive famiglie d’origine dei separati o separandi, si trovano a vivere una situazione di notevole complessità.
La Corte di Cassazione, sezione I civile, con la sentenza del 23 novembre 2007, n. 24423, ha acconsentito ai nonni di continuare ad avere un rapporto con i nipoti nonostante la contraria volontà dei genitori, indicando le concrete modalità con cui il diritto di visita debba essere esercitato.
Il ricorso, osserva la Corte, investe una questione preliminare di puro diritto: qualora manchi una prova specifica del pregiudizio effettivamente subito dal minore a causa dell’interruzione di qualsiasi rapporto con i nonni imposta dal genitore, ci si interroga se quest’ultimo sia libero di insistere in tale atteggiamento come lecita estrinsecazione del suo diritto-dovere di postestà sui figli minori.
Si è affermato che le statuizioni della Corte d’Appello emesse ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., nel quadro degli atti “innominati” incidenti sull’esercizio della potestà dei genitori, non sono mai assistite dall’autorità della cosa giudicata sostanziale, risultando caratterizzate dalla meno intensa efficacia propria dei provvedimenti camerali di volontaria giurisdizione, non risolutivi quindi di alcun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, ma funzionali alla sola tutela interinale del minore, e pertanto soggetti a modifica e revoca da parte del giudice che li ha emessi, con la conseguenza che gli eventuali vizi del provvedimento impugnato, non essendo idonei a produrre effetti irreparabili, non possono essere legittimamente denunciati con il ricorso straordinario per cassazione.
Il decreto impugnato è un provvedimento di volontaria giurisdizione, reso in sede di reclamo, in cui sono state affermate le modalità di esercizio della visita da parte dei nonni. I primi giudici hanno incaricato i Servizi sociali di attivarsi, nel modo ritenuto via via più opportuno, al fine di stemperare la conflittualità esistente tra i nonni ed i genitori, consentendo ai nipoti di usufruire anche di un buon rapporto con questi ultimi, ritenendolo fondamentale per il loro equilibrio psicologico.

22/04/2015