Adulterio nella casa familiare? E’ reato di maltrattamenti

  • Categoria dell'articolo:News e Blog
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

La Corte di Cassazione con la sentenza del 3/04/2017 n.16543 statuisce che intrattenere una relazione extraconiugale nell’abitazione familiare, integra il reato di maltrattamenti ai danni della moglie. L’atto di infedeltà, ex se penalmente irrilevante, benché moralmente censurabile, viene sussunto nella fattispecie dei maltrattamenti (art. 572 c.p.) in quanto ritenuto idoneo a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali, per il contesto in cui si è verificato e per l’abitualità della condotta attraverso cui si è esplicato.

Impugnando la sentenza resa in sede di giudizio abbreviato condizionato, confermata in grado di appello, con la quale era stato condannato alla pena di anni cinque di reclusione per i reati di violenza sessuale, atti osceni, maltrattamenti, minacce e violenza privata, l’uomo lamentava  l’affermazione di responsabilità per i reati contestati, perché fondata sulle sole dichiarazioni della persona offesa. Il reato di maltrattamenti, inoltre, non poteva essere configurato nell’avere intrattenuto una relazione extraconiugale, e non poteva esser ritenuto provato dalla  circostanza che l’amante fosse stata presente nel momento in cui i Carabinieri si erano recati nell’abitazione dell’imputato per redigere la relazione di servizio a seguito della denuncia della moglie. Evidenziava, ancora, che il reato di atti osceni non sussisteva in quanto il luogo in cui sarebbe avvenuto, l’aperta campagna, non poteva integrare il luogo pubblico o aperto al pubblico. Chiedeva, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

La pronuncia della Corte di Cassazione è senz’altro di interesse per diversi profili sostanziali e processuali. Preliminarmente la Corte si è espressa sul reato di atti osceni, disponendo l’annullamento in parte qua della sentenza di condanna e la trasmissione degli atti al Prefetto territorialmente competente in quanto, a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 8 del 2016, in base al quale la relativa fattispecie è stata trasformata in illecito amministrativo.

In merito al reato di maltrattamenti, la Corte ha ritenuto che i giudici territoriali avessero adeguatamente motivato l’attendibilità della prova del medesimo reato, constatando come la condotta di sopraffazione e umiliazione che l’imputato aveva inflitto alla moglie, intrattenendo una relazione adulterina all’interno della casa coniugale e imponendo alla moglie l’accettazione mediante minacce, avesse trovato riscontro nella relazione di servizio dei Carabinieri e nel contenuto delle conversazioni telefoniche intercorse tra l’imputato e la persona offesa. Da qui la piena configurabilità del reato di maltrattamenti, attesa l’abitualità del comportamento vessatorio posto in essere con atti che, se isolatamente considerati, sarebbero pure non punibili (atti di infedeltà, di umiliazione generica, etc.) ovvero non perseguibili (percosse o minacce lievi, procedibili solo a querela), ma che posti in essere reiteratamente, erano stati idonei a cagionare nella vittima durevoli sofferenze fisiche e morali.

Sotto il profilo più squisitamente processuale, la prova della responsabilità può essere desunta anche solo dal racconto della persona offesa, senza bisogno di riscontri estrinseci, nella misura in cui lo stesso sia sottoposto, con esito positivo di cui occorre dar conto in motivazione, a un vaglio penetrante di credibilità soggettiva e oggettiva.

La Corte ha invece accolto il ricorso per la parte relativa all’assorbimento dei delitti di violenza privata e minacce in quello di maltrattamenti, considerando i primi, in ragione della coincidenza temporale e del nesso finalistico, proprio gli episodi vessatori nei quali si è esplicata, unitamente alla imposizione di una relazione adulterina sotto il tetto coniugale, la condotta materiale del secondo. Sulla scorta delle motivazioni come sopra sommariamente riportate, la Corte ha annullato la sentenza senza rinvio limitatamente al delitto di atti osceni e ha ritenuto assorbiti i reati di minacce e violenza privata in quello di maltrattamenti, rigettando il ricorso nel resto.