La condanna alle spese di giudizio è dotata di provvisoria esecutività

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Corte di Cassazione, ordinanza n. 2321 del 06.02.2015

Nelle controversie tra avvocati, il diritto al compenso deriva dall’effettivo espletamento dell’attività difensiva – idoneo a dimostrare l’esistenza del mandato – a prescindere dal rituale conferimento della procura ad litem.
E’ quanto sostenuto dalla Suprema Corte con la pronuncia in esame, confermando l’ingiunzione di pagamento con cui un avvocato aveva chiesto ed ottenuto, nei confronti di un suo collega, la corresponsione del compenso professionale per averlo difeso in giudizio.
L’ingiunto aveva tuttavia eccepito, mediante opposizione, l’inesistenza di rituale procura ad litem.
Con la presente pronuncia – ed a conferma di quanto dedotto nei primi due gradi di giudizio – la Cassazione ha tuttavia stabilito come ai fini del compenso professionale, non sia rilevante l’esistenza o meno di regolare procura ex art. 83 c.p.c., atteso che il conferimento del mandato ben può essere provato mediante l’effettiva esplicazione dell’attività professionale; attestata, nel caso di specie, dalla redazione ed il deposito dell’atto introduttivo, di ulteriori memorie difensive e dalla sottoscrizione dei verbali di udienza.
La procura, infatti, ha esclusivamente rilievo ai soli fini della riferibilità al cliente degli effetti dell’attività professionale svolta. Conseguentemente, l’esistenza del mandato – e dunque l’ insorgenza delle relative obbligazioni pecuniarie a carico del cliente –se concretamente ed efficacemente espletato, può essere pacificamente dimostrata anche in assenza di formale procura.

Corte di Cassazione, sentenza n. 2883 del 10.02.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la sussistenza delle gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese del giudizio va valutata ex ante e, dunque, con riferimento alla situazione giurisprudenziale esistente all’epoca di proposizione della domanda. .

Corte di Cassazione, sentenza n. 724 del 15.01.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che parcella esigua per l’avvocato impegnato in una causa di equa riparazione. Un compito di “complessità minima”, spiega la Cassazione, per cui la liquidazione in sede giudiziale deve avvenire applicando la diminuzione massima prevista per lo scaglione di riferimento e poi la cifra va ancora falcidiata della metà come previsto dal decreto parametri.

Corte di Cassazione, sentenza n. 18890 del 02.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nella liquidazione giudiziale delle spese, non ci si può dolere della violazione dei minimi tariffari senza allegare alcun notula relativa alle attività difensive svolte. Di essa, infatti, “non vi è alcun cenno”, né le parti “lamentano l’omesso esame” o “un’immotivata disapplicazione”.
La Suprema corte, infatti, ha ricordato che “In tema di liquidazione delle spese processuali, il giudice, in presenza di una nota specifica prodotta dalla parte vittoriosa, non può limitarsi ad una globale determinazione dei diritti di procuratore e degli onorai di avvocato in misura inferiore a quelli esposti, ma ha l’onere di adeguata motivazione dell’eliminazione e della riduzione di voci da lui operata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9363 del 20.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il capo di una sentenza relativo alla condanna al pagamento delle spese processuali o al versamento di una somma di denaro è sempre provvisoriamente esecutivo. Per la Corte l’ordine di pagamento può essere fatto eseguire anche nell’ipotesi in cui la pronuncia sia “di accertamento o costitutiva, o comunque non suscettibile di immediata esecutività

Corte di Cassazione, sentenza n.1283 del 15.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche la sola condanna alle spese di giudizio è provvisoriamente esecutiva e ciò a prescindere dalla natura della sentenza. Lo ribadisce la Suprema Corte chiarendo che non assume alcun rilievo il fatto che la sentenza abbia natura costitutiva, di condanna o di mero accertamento e neppure se che si tratti di sentenza di rigetto o di accogliemtno della domanda principale. Se si statuisce sulle spese, insomma, queste si debbono pagare subito. La Suprema Corte richiamando l’art. 282 del codice di procedura e alcune proprie precedenti decisioni in merito conferma un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1283 del 25.01.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la condanna alle spese di giudizio comporta la provvisoria esecutività del relativo capo della sentenza. Per la Corte la statuizione sulle spese resta esecutiva indipendentemente dalla natura (di condanna, costitutiva o di mero accertamento)e dal segno (accoglimento o rigetto) della decisione principale.