Risarcimento del danno per aver assistito il familiare invalido poi deceduto

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La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28168 del 2019 enuncia un importante principio, alla luce del quale ai congiunti della vittima di un incidente, rimasto in stato vegetativo per tre anni e poi morto a causa delle lesioni, non spetta solo il risarcimento del danno per la perdita del congiunto, bensì i danni non patrimoniali subiti per l’impossibilità di condurre una normale vita sociale per tutto il periodo in cui hanno prestato assistenza al parente.

La vicenda traeva origine dalla richiesta di congiunti ed eredi di risarcimento del danno per la perdita del loro caro, il quale era stato dapprima investito da un veicolo, a causa del quale aveva riporto gravi lesioni che lo avevano ridotto dapprima in uno stato e che poi gli avevano cagionato la morte. 

Il giudice di primo grado accoglieva la domanda, attribuendo alle parti un concorso di colpa paritario. La sentenza però veniva appellata e il giudice di secondo grado si pronunciava riconoscendo alla vittima un concorso di colpa del 75%, tenendo conto, nella liquidazione del danno biologico patito, del tempo intercorso tra le lesioni e la morte e ritenendo corretta la liquidazione del danno non patrimoniale operata dal Tribunale in favore dei congiunti ed eredi del danneggiato. 

Gli eredi hanno presento ricorso in cassazione, lamentano con il terzo motivo l’omesso esame di un fatto decisivo. Nel liquidare il danno da essi patito direttamente e a causa della morte del loro congiunto il Tribunale si sarebbe infatti limitato ad applicare i minimi previsti dalle tabelle di Milano senza tenere conto del fatto che tutti loro hanno prestato assistenza per tre anni consecutivi al loro parente completamente invalido.

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il terzo motivo di impugnazione, precisando che nella quantificazione del danno non patrimoniale sofferto dai congiunti si deve:

  • tenere conto delle conseguenze che la morte di un congiunto abbia causato nelle persone di comune sentire che vivono una simile esperienza;
  • liquidare tale voce di danno con un criterio standard per garantire la parità di trattamento a parità di danno.
  • accertare se sussistano delle circostanze particolari che rendono il pregiudizio superiore rispetto ad altri casi. Infatti nella valutazione di questo tipo di danno il giudice deve tenere conto delle specifiche ricadute che l’evento doloroso della morte – della vittima primaria – ha determinato nella vita di ciascuno dei suoi congiunti o conviventi e deve darne conto in una motivazione analitica e completa.

La sentenza è stato quindi cassata e la Corte d’Appello invitata ad attenersi nel liquidare il danno ai congiunti al seguente principio di diritto: “il pregiudizio non patrimoniale patito dai prossimi congiunti di persona gravemente ferita, e consistito tanto nell’apprensione per le sorti del proprio caro, quanto nelle forzose rinunce indotte dalla necessità di prestare diuturna e prolungata assistenza alla vittima, è un danno identico per natura, ma diverso per oggetto, dal pregiudizio patito dalle medesime persone, una volta che il soggetto ferito sia venuto a mancare”. Ne consegue che se una persona venisse dapprima ferita in conseguenza di un fatto illecito, ed in seguito morisse a causa delle lesioni, nella stima del danno patito jure proprio dai suoi familiari il giudice deve tenere conto sia del dolore causato dalla morte, sia dalle apprensioni, dalle sofferenze e dalle rinunce patite dai suoi familiari per tutto il tempo in cui la vittima primaria fu invalida e venne da loro assistita.