Il risarcimento del danno spetta anche al convivente

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Corte di Cassazione, sentenza n. 23429 del 16.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la promessa non mantenuta fatta dal segretario regionale di un partito di candidare un iscritto alle prossime elezioni non dà diritto al risarcimento danni per le spese sostenute dall’aspirante politico.
Per la “il rapporto dedotto in giudizio non ha contenuto patrimoniale, quindi non costituisce fonte di obbligazioni ed è sostanzialmente incoercibile sul piano giuridico, così come sarebbe stato incoercibile l’impegno corrispettivo dello S. verso l’Udeur”. Pertanto il rapporto poteva costituire fonte, tutt’al più, di obbligazioni naturali. Non solo, a norma dello statuto, il segretario non aveva il potere di impegnare il partito.
Ed ancora “non ogni aspettativa disattesa dà luogo a diritti risarcitori, bensì solo le promesse che siano oggettivamente idonee – per le modalità con cui sono formulate, per i soggetti da cui provengono e per ogni altra circostanza rilevante – a giustificare il legittimo affidamento del promissario ed il fatto che egli si sia indotto ad affrontare peculiari oneri e spese in vista del loro adempimento”

Corte di Cassazione, sentenza n. 22752 del 04.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ci deve essere del personale scolastico a vigilare sugli allievi che, prima dell’inizio dell’orario delle lezioni, attendono il suono della campanella nel cortile esterno di pertinenza della scuola. Gli alunni non possono essere lasciati soli.
“In ipotesi di danno come questo, cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola – scrive la Suprema Corte – determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19790 del 28.08.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che paga i danni la banca che divulga all’interno di un procedimento giurisdizionale i dati personali del giudice di primo grado al fine di screditare una sentenza da lui emessa contro l’istituto di credito.
La banca infatti aveva riferito i termini della controversia precedentemente avuta con il giudice suddetto, rivelando circostante inerenti la sua vita privata, conosciute per ragioni professionali, senza il consenso dell’interessato, così violando il Dlgs 196/2003.
La Cassazione ha dunque condiviso la ricostruzione del giudice di merito secondo cui “le informazioni erano state strumentalmente utilizzate allo scopo deliberato di censurare la sentenza impugnata non attraverso argomentazioni tecnico – giuridiche, ma screditando il giudice che l’aveva pronunciata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14865 del 13.06.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che sulla base di una clausola contrattuale sottoscritta dal solo acquirente si reputi esonerato dall’effettuare le visure ipotecarie per un immobile successivamente rivelatosi gravato da pesi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9770 del 23.04.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile ‘esistenziale’, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3290 del 12.02.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non spetta il risarcimento del danno esistenziale a chi dopo aver subito un incidente stradale asserisca di non aver potuto lavorare in Polizia perché le menomazioni non lo rendevano più idoneo al servizio. L’eventuale ristoro costituirebbe una duplicazione del danno biologico già riparato.

Va risarcita la perdita delle cure domestiche

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che: “in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornita”. Attività che sia pure non produttive di reddito, ammette la Corte, sono comunque economicamente valutabili “facendo riferimento al triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare”.
Non solo, la Suprema corte chiarisce anche che il risarcimento spetta anche se la vittima aveva la Colf o altri “aiuti domestici”. Infatti, “I suoi compiti – precisa la sentenza – risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14681 del 28.08.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se l’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada non ha azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell’auto responsabile del sinistro se l’auto, senza copertura assicurativa, gli era stata rubata.
Infatti, se la sentenza esclude la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell’articolo 2054, terzo comma, codice civile, perché è provato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, non può essere accolta l’azione di regresso nei suoi confronti che si basa sulla presunzione della sua responsabilità, secondo quanto prevista appunto dall’articolo 2054.
Per la Suprema corte “nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l’obbligazione del Fondo di garanzia, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 19 (legge 990/1969) e perciò l’azione di regresso dell’assicuratore e quella di rivalsa dell’impresa designata sono correlate all’astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13217 del 26.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sempre ha diritto al risarcimento del danno la paziente che, dopo l’intervento di legatura delle tube per scopo anticoncezionale, rimane incinta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10220 del 20.06.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non spetta il risarcimento per l’automobilista che non rispettando il limite di velocità finisce in una grossa buca provocando dei danni al suo stesso veicolo. La velocità, infatti, “deve essere in ogni caso adeguata allo stato dei, luoghi anche prescindendo dalle specifiche indicazioni stradali”. Lo ha chiarito la Corte respingendo il ricorso proposto dal conducente contro il diniego di ristoro dei danni da parte dell’Anas deciso dalla Corte di appello di Roma.
Secondo il giudizio della Corte territoriale, condiviso dagli ermellini, l’incidente deve essere ascritto ala responsabilità esclusiva dell’automobilista che procedeva a velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi. In tal modo realizzando “una condotta imprudente”.

Tribunale di Roma, sentenza n. 4929 del 05.03.2012

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in esame ha precisato che i disabili hannodiritto ad adire il tribunale per ottenere la rimozione da parte del comune di residenza delle barriere architettoniche che ne impediscono la libera circolazione – in questo caso l’accesso agli autobus da parte di un malato di Sla – e il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3951 del 13.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il comune è sempre responsabile della sicurezza in occasione di eventi culturali che si svolgono in piazza: nel caso di crollo di un palco per concerti e del ferimento di qualcuno tra gli spettatori, il giudice deve accertare se l’amministrazione comunale ha osservato tutte le norme.

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Corte di cassazione, sentenza n. 19944 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il Comune non è tenuto a risarcire il danno provocato da un dipendente comunale che, svolgendo le funzioni di messo di conciliazione, si appropria del denaro relativo a procedure esecutive instaurate dal Ministero delle Finanze. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione secondo la quale l’ente locale, in questa circostanza, è del tutto estraneo all’operato del messo di conciliazione in quanto quest’ultimo, per questo tipo di attività, è soggetto alle direttive di organizzazione e sorveglianza dell’amministrazione giudiziaria e non dell’ente locale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15993 del 21.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il cattivo stato delle bocca del paziente né l’impiego di tecniche innovative giustificano il dentista che sbaglia per negligenza.
Una “brutta bocca” – I giudici della Suprema Corte ricordano che il medico deve avere una preparazione tale da metterlo nella condizioni di affrontare anche situazioni complesse. La terza sezione di piazza Cavour dà così soddisfazione al cliente di un professionista a cui i giudici di primo grado avevano respinto la richiesta di avere i danni per una lesione al nervo facciale provocata dall’ incauto intervento del suo odontoiatra. Il no dei giudici di merito era basto su una doppia considerazione: la “situazione degradata dell’apparato dentario” e la novità delle terapie applicate rese rischiose da inesistenza di procedure e tecniche rese univoche e consolidate dall’esperienza. Appigli che i giudici contestano, come aveva già fatto la Corte d’Appello, dando credito al perito d’ufficio che aveva riscontrato degli errori di progettazione da parte del medico. Sbagli che fanno scattare l’ipotesi di colpa grave per un professionista che deve comunque – insiste la Cassazione – avere la preparazione richiesta anche per affrontare situazioni molto più complesse di quelle analizzate nel ricorso.
L’onore della prova – Gli ermellini ricordano che spetta al medico l’onere di provare la sua diligenza o che “pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”. Più facile il compito del paziente scontento che può limitarsi a contestare l’inesattezza dell’adempimento, per violazione ad esempio dei doveri di informazione, o per la mancata osservanza del compito di diligenza, aspettando che l”incolpato” fornisca la prova contraria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15453 del 14.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la responsabilità del ministero della Salute e della struttura ospedaliera in merito alla qualità del sangue utilizzato per le trasfusioni sussiste anche per gli accadimenti anteriori alla legge 107/1990, che regolamenta le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto accogliendo le doglianze dei congiunti di un paziente morto diversi anni dopo un ricovero, per una serie di fratture multiple, durante il quale aveva contratto una forma allora poco conosciuta di epatite. Secondo i giudici “indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus Hcv”, ben poteva il personale medico “sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione”. Infatti, anche prima della legge 107/1990 sussisteva comunque un obbligo di vigilanza a carico del ministero. Così, la Cassazione nel rinviare alla Corte di appello di Genova ha fissato alcuni importanti paletti. In primis, la prescrizione decorre dalla conoscenza della malattia e non dall’evento contagioso. Poi, la legittimazione passiva in ordine al risarcimento è sia del ministero che della struttura sanitaria. E ancora, nella valutazione circa l’evidenza di uno specifico virus nel sangue, si deve far riferimento agli obblighi di vigilanza disposti in generale dalla legge e dalle evidenze scientifiche. Infine, la causa dei danni alla salute del paziente può ben derivare da una condotta omissiva.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11430 del 24.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il diritto al risarcimento del danno per il passante che inciampando in un buca non visibile perché coperta dall’acqua piovana riporta delle lesioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, dando ragione ad una turista, in vacanza a Milano Marittima. La Corte ha bocciato come “illogica” la motivazione della Corte di Appello di Bologna che aveva respinto il ricorso della donna. I giudici, infatti, dopo aver riconosciuto che “la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l’addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione”, l’avevano poi esclusa, con riguardo al caso specifico, ritenendo che il riempimento della buca ad opera della pioggia costituisse “un evento estemporaneo, nei confronti del quale il comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente”. Secondo i giudici della Corte territoriale, dunque, la “circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua” rientrava nel novero delle ipotesi di “caso fortuito”. L’errore della sentenza impugnata, secondo la Suprema corte, è stato, perciò, quello di aver considerato “come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione”. Insomma, la Corte di Appello “ha confuso un evento normale e largamente prevedibile”, come la pioggia – che ha “contribuito a causare il danno (nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale” quasi che “si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno

Corte di Cassazione, sentenza n. 9912 del 05.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’azione giudiziaria contro l’assicurazione può essere proposta anche se il danneggiato non ha inviato la raccomandata alla compagnia. E’ sufficiente infatti che la società sia a conoscenza del sinistro e della pretesa risarcitoria tramite raccomandata del proprio assicurato. Per la Corte l’improcedibilità della domanda viene meno qualora l’istituto assicuratore venga a conoscenza della richiesta di danno mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal proprio cliente. L’onere imposto al danneggiato, infatti, può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla legge purché ugualmente idonei a soddisfare lo scopo di consentire alla compagnia di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9700 del 03.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche il soggetto nato dopo la morte del padre, verificatasi durante la gestazione, per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una ragazza che ha perduto il padre in un incidente stradale mentre era solo concepita. La Cassazione ha chiarito che la relazione col proprio padre integra un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Pertanto il figlio cui sia impedito di svuilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7868 del 06.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (oltre un anno), dovuto a un incidente stradale, la vittima ha dovuto “interrompere gli studi universitari” perdendo la possibilità di laurearsi, il giudice ne deve tener conto nella valutazione del danno biologico, morale e patrimoniale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, riconoscendo il danno da perdita di chance di un automobilista per l’infortunio subito. I giudici della Suprema Corte hanno anche stabilito che in presenza di una perizia che accerti una determinata percentuale di invalidità, il giudice può sì discostarsene, riducendola ma deve sempre motivarne le ragioni “con riguardo alla specificità del caso concreto”.

Giudice di Pace di Perugia, sentenza n. 258 del 15.02.2011

Il Giudice di Pace di Perugia con la sentenza in esame ha precisato che se l’offerta contrattuale contiene la clausola “sine die”, l’azienda non può unilateralmente cambiare le condizioni senza informare il consumatore. Con questa motivazione, una compagnia telefonica è stata condannata a pagare il risarcimento del danno a una abbonata per aver mutato le condizioni del pacchetto “NOI 2” che prevedeva 500 minuti di chiamate ad una altra scheda dello stesso operatore al costo una tantum di 7 euro, oltre a un canone mensile di 2 euro. Il Giudice di pace di Perugia, con la sentenza 258/2011, ha riconosciuto le ragioni della ricorrente che lamentava una riduzione dei minuti di conversazione a disposizione e perciò recedeva unilateralmente dal contratto. A seguito dei conteggi effettuati l’abbonata riteneva di essere stata privata “ingannevolmente” nel tempo di un importo pari a 1030 euro. Secondo il tribunale, ai sensi dell’articolo 5 del codice del consumo, l’espressione “per sempre”, contenuta nell’offerta promozionale, deve ritenersi “secondo il suo significato più semplice ed immediato, cioè sine die”. Si è, dunque, in presenza di un contratto ad esecuzione continuata, dal quale è sempre possibile il recesso, ex articolo 1373 del Cc, purché però formalmente comunicato. Mentre, nel caso in parola, non risulta alcuna comunicazione. Infine, osserva il giudice, neppure l’informativa tramite “sms” sarebbe stata sufficiente ad autorizzare le modifiche al contratto, in assenza di una esplicita accettazione. La società telefonica è stata perciò condannata a pagare 600 euro oltre a interessi e rivalutazioni a titolo di risarcimento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6681 del 23.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame stringe il cerchio sugli obblighi di vigilanza della Consob. L’ente di controllo e vigilanza, deve essere tale non solo di nome ma anche di fatto. I giudici di Piazza Cavour, hanno confermato la condanna della Consob al risarcimento del danno subito da un gruppo di risparmiatori, truffati tra il 1990 e il 1992 da una Società di intermediazione mobiliare (Sim), perché la Commissione è intervenuta soltanto tardivamente a sospenderne l’attività. Una condanna per responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043 del Cc, che si fonda sull’obbligo della pubblica amministrazione, riconosciuto dalla Cassazione, di improntare la propria attività al principio generale del neminem ledere.
Bocciato, dunque, il ricorso con il quale la Consob contestava la condanna inflittale nel 2007 dalla Corte d’appello di Roma ritenendo «che non avesse operato con diligenza» nei confronti di un gruppo di risparmiatori.
La Commissione si era difesa davanti ai giudici di legittimità sostenendo che non era tenuta ad operare controlli sostanziali ma solo formali sui prospetti di informazione al cliente. Secondo i giudici di Piazza Cavour, all’opposto, l’ente di vigilanza deve svolgere una funzione di garanzia dei risparmiatori non solo in base alle leggi specifiche che ne regolamentano l’attività, ma in modo tale da evitare, secondo un generale principio di buon senso, che i risparmiatori siano danneggiati.
I supremi giudici al termine di quella che hanno definito “una complessa ma istruttiva vicenda” hanno enunciato il seguente principio di diritto. «L’attività della pubblica amministrazione ed in particolare della Consob deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’articolo 97 della Costituzione in correlazione con l’articolo 47 prima parte della Costituzione». «Pertanto la Consob – prosegue il principio della Cassazione – è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’articolo 2043 del codice civile atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cosiddetta imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione». In questa causa la Consob, parte soccombente, è stata condannata anche a pagare 15 mila euro di spese giudiziarie sostenute, per il giudizio in Cassazione, dai risparmiatori truffati. Non è invece nota l’entità della cifra che dovranno risarcire alle persone rimaste truffate.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Risarcimento Danni.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Risarcimento Danni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6357 del 21.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il vedovo che contrae nuove nozze nel corso del giudizio di risarcimento per la perdita della prima moglie non ha diritto al danno per la mancata “collaborazione familiare” se quei compiti sono svolti dalla nuova compagna. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale il giudice, a seguito del nuovo matrimonio contratto in corso di causa, deve accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito dall’illecito altrui sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze.

Corte di Cassazione sentenza n. 5732 del 15.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’auto usata appena comprata si guasta. E il proprietario cita in giudizio il carrozziere che gliel’ha ceduta. Ma chi ha venduto il trabiccolo si salva in corner per un errore del giudice, che non ha verificato chi fosse stato l’acquirente del veicolo “incriminato” nel pronunciarsi sulla legittimazione dell’azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa. È quanto emerge dalla sentenza in oggetto emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.Insufficienza del Pra. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del carrozziere. Sbaglia la Corte d’appello a ritenere la signora che ha chiesto la risoluzione del contratto legittimata a proporre l’azione dal momento che la donna risultava intestataria dell’auto al pubblico registro automobilistico. Il giudice, invece, avrebbe dovuto accertare se la signora fosse, per caso, divenuta proprietaria del veicolo dopo la stipula del contratto per stabilire se applicare l’articolo 1492 Cc, in base al quale se l’acquirente ha a sua volta alienato la cosa può pretendere soltanto la restituzione del prezzo. L’azione di risoluzione, insomma, è concessa all’acquirente e non all’attuale proprietario del bene difettoso.
Motivazione insufficiente
I giudici della Corte così sintetizzano lo schema delle disposizioni di cui agli articoli 1490-1492 Cc: è il venditore a dover a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso; il compratore, dal canto suo, ha il diritto di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo; legittimato a proporre, a scelta, una delle due azioni è quindi soltanto l’acquirente, il quale sarà chiamato a dare prova di essere proprietario al momento in cui propone l’azione. Laddove il compratore abbia ceduto o trasformato la cosa, oppure il bene sia perito per caso fortuito o per colpa del compratore, l’acquirente può chiedere al venditore unicamente una riduzione del prezzo.

Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 134 del 26.01.2011

La Corte di Appello con la sentenza in esame ha precisato che nelle transazioni immobiliari chi dichiara di accettare la situazione di fatto e di diritto dell’immobile come “visto e piaciuto”, non può poi invocare i vizi del bene per ottenere una riduzione del prezzo di acquisto. Secondo la Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 134/2011), infatti, la sottoscrizione della clausola vale la rinuncia in toto alla garanzia per vizi.
Il caso è quello dell’acquirente di un immobile di pregio, a Firenze, venduto nell’ambito della dismissione del patrimonio immobiliare dell’Inpdap. Il ricorrente lamentava di non essere stato informato dei gravi difetti di impermeabilizzazione dei 220 mq di terrazze a livello di proprietà dovuti a un difetto della guaina che aveva causato ingenti danni ai piani inferiori a causa delle infiltrazioni.
I giudici però, nel respingere il ricorso per difetto di interesse all’impugnazione, forniscono una ampia motivazione del perché nel merito non va accolta la tesi del compratore. Secondo il ricorrente, infatti, la clausola di “visto e piaciuto” avrebbe al più potuto valere contro i vizi visibili con “l’ordinaria diligenza” ma certamente non verso “quelli occulti”. Secondo giudici, al contrario, tale interpretazione svuoterebbe di senso la clausola in quanto contro i vizi “facilmente riconoscibili” non opera comunque tale garanzia, secondo quanto disposto dall’art. 1491 del codice civile. Mentre tale espressione di matrice “prevalentemente popolare” se riportata all’interno di un contratto “non può che significare” che il compratore “si impegna ad accettare l’oggetto in parola senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per vizi”.
In ultimo, secondo i giudici, trattandosi di una vendita pubblica, in cui il prezzo dell’immobile è stato definito tramite una perizia, non si sarebbe in alcun modo potuto determinare quello sconto sul prezzo richiesto dal ricorrente, anche se la società veicolo della dismissione avesse riconosciuto che la terrazza abbisognava di interventi (diversamente se la richiesta fosse stata quella della risoluzione del contratto). Ragion per cui l’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ex articolo 100 cpc.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3680 del 15.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde il ministero dell’Istruzione per la lesione allo studente morso da un cane incustodito nel cortile della scuola, a meno che l’amministrazione non provi che erano stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare intrusioni di terzi nell’istituto e nelle sue pertinenze. Accolto, nella specie, il ricorso della studentessa aggredita da un cane randagio davanti alla scuola, passati pochi minuti dalla fine delle lezioni. Dopo l’accoglimento della domanda d’iscrizione proposta dall’allievo, in capo all’amministrazione scatta l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica. E ciò anche per evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. L’obbligo di garantire l’incolumità dei minori, peraltro, riguarda tutte le attività svolte nell’istituto, il quale mette a disposizione degli studenti aule, laboratori e palestre, oltre che il personale docente e non docente.
Il ministero dell’Istruzione può essere chiamato a rispondere per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il titolo appartiene alla prima categoria se la domanda è fondata sull’inadempimento rispetto al vincolo negoziale di vigilare, assunto ad hoc dall’autore del danno, oppure di tenere o non tenere una determinata condotta; il titolo afferisce invece alla seconda categoria laddove la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (neminem laedere). E da un solo evento lesivo può scaturire per l’amministrazione una duplice responsabilità con il danneggiato può scegliere di farne valere una sola o entrambe.
Sarà il giudice del rinvio, nel caso della studentessa napoletana, a mettere la parola “fine” alla vicenda. Nel frattempo la Suprema corte chiarisce la ripartizione dell’onere della prova, per cui si applica il regime ex articolo 1218 Cc: spetta alla vittima della lesione provare che il danno si è verificato nel corso della prestazione scolastica, mentre compete all’amministrazione dimostrare che l’evento pregiudizievole è stato determinato da una causa non imputabile all’insegnante né alla scuola (perché ad esempio l’istituto ha predisposto accorgimenti “anti-invasione”).

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25982 del 22.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il privato lamenta un pregiudizio del suo diritto alla salute causato dalla cattiva manutenzione di aree da parte del Comune la causa è devoluta al giudice ordinario. Lo hanno affermato le sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario. Anche la manutenzione di beni pubblici, infatti, deve adeguarsi alle regole di prudenza e diligenza, prima tra tutte quelle del neminem laedere prevista dall’articolo 2043 del codice civile, in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25624 del 14.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il danno esistenziale per la morte di un congiunto può essere fatto valere iure proprio dai superstiti, ma non come diritto ereditario, tanto più se il decesso avviene a brevissima distanza dall’evento che l’ha provocato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24862 del 09.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il pedone esita ad attraversare la strada e un’auto lo investe e uccide: i familiari non hanno diritto al risarcimento, perché la colpa dell’incidente è da ascrivere al pedone. Lo ha deciso la terza sezione civile della Cassazione confermando una sentenza della Corte d’appello di Napoli. La controversia riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari di un uomo, deceduto nel 1996, mentre attraversava la strada in città. Il pedone era sceso dal marciapiede per attraversare, ma, avvistato l’arrivo di una vettura era risalito. Subito dopo, distrattamente, era ridisceso e aveva così urtato la fiancata destra della macchina ed era morto per le ferite riportate. Dopo il rifiuto della Corte di appello alla richiesta di risarcimento da parte dei parenti anche la Suprema corte, con la sentenza n.24862, ha detto no all’indennizzo sottolineando che “il comportamento del pedone era stato del tutto imprevedibile, sicché nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente dell’autovettura che nessuna manovra di emergenza fu in grado di compiere per evitare l’incidente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 41015 del 21.11.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che la richiesta del danno ambientale compete esclusivamente allo Stato. Con la sentenza in oggetto la Cassazione esclude che la possibilità di chiedere l’indennizzo per il danno provocato all’ambiente possa essere estesa, alla luce del Dlgs 152/2006, anche agli enti locali. Gli ermellini specificano che sia le regioni sia gli enti territoriali minori, possono ora presentare denunce e osservazioni nell’ambito di procedimenti finalizzati all’adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino oppure possono sollecitare l’intervento statale a tutela dell’ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale. La possibilità di azione è limitata alla richiesta del risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto derivante dal danno ambientale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23053 del 15.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il proprietario di un immobile concesso in locazione ha diritto all’equa riparazione in caso di durata eccessiva del procedimento di sfratto ma non può chiedere anche il danno patrimoniale per la mancata disponibilità del bene. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell’appartamento, non necessitato da norme ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte e, quindi, non è imputabile all’apparato statale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22267 del 02.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che e’ risarcibile il danno subito dal proprietario a causa di un’illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale sul proprio immobile. Infatti può risultare compromessa la “commerciabilità del bene stesso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto. Al termine di una complessa vicenda giudiziale, in meritoall’ipoteca, rivelatasi poi illegittima, che un avvocato aveva fatto iscrivere su di un immobile, la Corte d’appello di Genova aveva accolto l’appello della proprietaria del bene, condannando il professionista al risarcimento del danno dalla stessa subito per la mancata disponibilità della somma costituente fondo fiduciario per la cancellazione della garanzia, dal 2001 al 2005, anno in cui il Tribunale di Savona ne aveva dichiarato l’illegittimità. Contro questa decisione, l’uomo aveva presentato ricorso alla Suprema Corte. Il giudice di legittimità respingendo le motivazioni dell’avvocato, ha affermato che “l’iscrizione illegittimità dell’ipoteca giudiziale su un immobile,” a causa della pregiudizialità che reca su bene e sul proprietario dello stesso, per mancata o ridotta commerciabilità dell’immobile ” dà diritto al proprietario di ottenere il risarcimento del danno (c.d. danno conseguenza) subito a causa della non disponibilità della somma di denaro sottoposta a garanzia”. Non solo. Secondo gli Ermellini, “ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perché se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finchè dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste – come del resto s’è adombrato in sede di esame del primo motivo – una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente”. E ancora, “in dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell’iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38991 del 04.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che della mancata predisposizione di misure di protezione dall’amianto risponde l’intero consiglio di amministrazione. Ma nel provare la responsabilità il giudice non gode di nessuna discrezionalità ed è tenuto a motivare la scelta tra tesi scientifiche contrastanti. Questi i principi generali su cui la Cassazione si è basata nella sentenza a carico dei vertici della Montefibre, assolti in primo grado e condannati dalla Corte d’Appello di Torino per omicidio colposo per la morte di 11 operai esposti all’amianto nello stabilimento di Verbania. Con oltre 80 pagine di motivazione la Suprema corte, pur confermando la responsabilità dell’intero board per le carenti misure di sicurezza, limita la condanna degli amministratori solo ai tre decessi avvenuti per fibrosi polmonare, mentre ritiene non provato il nesso causale tra le inadempienze e l’evento mortale per gli otto dipendenti morti di tumore alla pleura. Nel primo caso, infatti, gli ermellini hanno considerato esaurienti le motivazioni con le quali i giudici di merito hanno individuato l’esistenza di un nesso causale tra la malattia degenerativa e la negligenza nel mettere in atto le misure, imposte dall’articolo 21 del Dpr 303/1956, che avrebbero impedito il diffondersi delle polveri nel luogo di lavoro. Nel secondo caso, invece, sarebbe mancata la prova della relazione causa- effetto. Secondo il Supremo collegio il giudice di appello ha, infatti, usato una discrezionalità che non gli è consentita scegliendo arbitrariamente tra due tesi scientifiche contrastanti senza ancorare la sua “preferenza” agli elementi tecnici raccolti. Il collegio di piazza Cavour ha dunque giudicato immune da vizi il percorso della Corte di secondo grado solo nella parte in cui ha stabilito le responsabilità degli amministratori della società di proprietà del gruppo Montedison nell’insorgenza delle malattie degenerative che hanno portato alla morte di tre operai. L’uso massiccio di amianto, rendeva, infatti, doverosa l’adozione di accortezze in un periodo, la metà degli anni 70, in cui si stava facendo strada una sensibilità sulla necessità di tutelare la salute dei lavoratori. Accortezze che, malgrado la pericolosità dell’ambiente di lavoro la Montefibre, non ha avuto. I responsabili della Società hanno, infatti, messo in atto un processo di ammodernamento talmente lento da far registrare una significativa presenza di amianto all’interno dello stabilimento di Verbania ancora nel 2002. Omissioni che la Corte considera ancora più gravi perché avvenute all’interno di un gruppo industriale la cui importanza imponeva un’informazione particolarmente avanzata in relazione a rischi già conosciuti, come dimostrato da una nutrita normativa anche previdenziale, già vigente all’epoca dei fatti per quanto riguardava l’insorgenza delle fibrosi polmonari. Patologie, spesso con una conseguenza letale – affermano i giudici di piazza Cavour – “firmate dall’amianto” la cui insorgenza “prevedibile” poteva essere se non scongiurata, resa meno probabile dalle dovute cautele che i consiglieri di amministrazione e il direttore dello stabilimento, in quanto titolari di una posizione di garanzia, erano tenuti ad adottare. Questo anche in assenza di dati certi sull’epoca di maturazione della malattia perchè come affermato in precedenti sentenze per responsabilità legate all’inalazione di polveri d’amianto – la negligenza “riduce i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure li accelera nel caso di affezioni insorte successivamente”. Con l’occasione la Cassazione ha ribadito il diritto delle associazioni che rappresentano i lavoratori, nel caso specifico la Cgil, a costituirsi parte civile per la richiesta dei danni morali e materiali, non solo quando in gioco un bene su cui vantare un diritto patrimoniale ma anche nell’ipotesi in cui venga leso un diritto soggettivo, come nel caso delle associazioni sindacali la cui legittimazione storica è proprio nella tutela degli interessi dei lavoratori. Con la sentenza la Cassazione non mette comunque la parola fine alla lunga vicenda della Montefibre ripassando la palla nel campo della Corte d’Appello di Torino, che stavolta dovrà decidere sulla responsabilità dei vertici anche per la morte degli altri otto operai, tenendo presente che la funzione del giudice sarà quella di valutare le diverse opinioni degli esperti basando la sua scelta sui “concreti elementi scientifici raccolti”. Evitando – come secondo il collegio è accaduto – un’elaborazione della legge scientifica invece che una sua utilizzazione.

Consiglio di Stato, sentenza n. 7593 del 20.10.2010

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha precisato che la società illegittimamente esclusa dall’appalto deve essere risarcita del danno da “perdita di chance” anche se non dimostra che avrebbe vinto la gara. Con tale principio il Consiglio, ha respinto il ricorso del Ministero dell’Ambiente contro la decisione del Tar del Lazio che quantificava l’importo dei danni da risarcire a un raggruppamento di imprese. Le aziende, leader nel settore della consulenza, erano state escluse da una gara per l’affidamento di un servizio di assistenza agli uffici del Ministero per l’attuazione della normativa comunitaria sulla riduzione dei gas serra. L’esclusione era stata giudicata illegittima dai giudici romani, che avevano stabilito che il dicastero dovesse risarcire anche il danno rappresentato dalla cosiddetta “perdita di chance”. Il Ministero contestava la decisione, e sottolineava in particolare che le imprese ricorrenti non ne avrebbero avuto diritto in quanto non avevano dimostrato che, in assenza delle illegittimità riscontrate, si sarebbero aggiudicate la gara. Tesi questa smentita dai giudici di Palazzo Spada, per cui “il risarcimento del danno rappresentato dalla c. d. perdita della chance (valida opportunità deve intendersi non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, che si risolve nella possibilità di conseguire un vantaggio futuro. Da ciò deriva che l’impresa che viene pretermessa in una gara d’appalto illegittimamente aggiudicata, anche laddove non riesca a dimostrare che in assenza delle illegittimità riscontrate si sarebbe aggiudicata la gara, subisce comunque un danno, in quanto perde la possibilità giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, (la chances appunto) di aggiudicarsi la gara.”

T.A.R. Campania, sentenza n. 17232 del 5.8.2010

Il militare colpito da un tumore dopo essere stato esposto all’uranio impoverito durante missioni all’estero deve essere risarcito dalla pubblica amministrazione anche del danno biologico. Lo ha deciso il Tar della Campania che, con la sentenza 17232 depositata il 5 agosto scorso, ha accolto la domanda di risarcimento di un militare che aveva sviluppato un tumore alla tiroide dopo aver operato in Kosovo tra il 2000 e il 2002. L’uomo aveva presentato una fitta documentazione medico legale che provava la dipendenza della sua patologia dall’esposizione all’uranio impoverito durante la sua permanenza nei Balcani, una sostanza radioattiva contenuta negli armamenti utilizzati dalle forze NATO durante la guerra in Kosovo del 1999. Il soldato aveva ricevuto l’equo indennizzo per infermitàa causa di servizio, ma non il risarcimento per il danno biologico patito. La decisione del Tar partenopeo si inserisce nella delicata vicenda della cosiddetta “sindrome dei Balcani”, che ha visto decine di soldati impegnati nel conflitto NATO ammalarsi di patologie tumorali legate all’esposizione alle radiazioni. I giudici campani, dopo aver ribadito che la domanda di risarcimento rientrava pienamente nella giurisdizione amministrativa, in quanto la responsabilità dell’amministrazione era “correlata alla violazione dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti”, hanno condannato il Ministero della Difesa a risarcire il danno biologico sofferto dal militare.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15718 del 02.07.2010

La Corte do Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il fatto che una sentenza sia ricorribile in appello non vale ad escludere la responsabilità professionale dell’avvocato che abbia commesso errori se la sua condotta ha danneggiato il cliente. Gli effetti negativi della negligenza del professionista debbono dunque essere comunque risarciti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11592 del 13.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha affermato che nessun risarcimento all’inquilino che cade per le scale del palazzo scivolando sull’acqua piovana entrata da una finestra che tutti sapevano essere difettosa. Per la Corte in questo caso non può essere invocata la responsabilità del proprietario dello stabile dal momento che manca uno degli elementi su cui si basa la richiesta di indennizzo per cose in custodia. Le scale bagnate rappresentano, infatti, un’insidia ma non è possibile individuare il trabocchetto visto che la persona infortunata abitava da tanti anni nel palazzo ed era perfettamente al corrente dello stato di manutenzione della finestra.

Corte di Cassazione, sentenza n. 16281 del 22.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il magistrato che in udienza offende la reputazione dei componenti di uno studio legale dovrà risarcire il danno all’intero studio. La Corte di Cassazione ha chiarito che “l’offesa alla reputazione dei componenti di un organismo professionale, coeso per via di associazione, ridonda anche a danno dell’ente medesimo”. In sostanza, spiega la Corte, l’offesa diretta ai mebri di un’associazione professionale si traduce in una lesione della reputazione dell’organismo collettivo. Nel caso preso in esame dalla Suprema Corte un magistrato aveva definito “ridicoli, incompetenti e maleducati” i componenti di uno studio ed era stato condannato non solo per i reati di ingiuria e diffamazione, ma anche al risarcimento del danno. La suprema Corte ha negato al magistrato anche l’invocata esimente della provocazione che era stata richiesta sulla base del fatto che lo studio avesse adottato una condotta difensiva infondata e mirata solo a scopi dilatori. Secondo la Corte manca in tale condotta la connotazione “ingiusta” essendo piuttosto espressione, ancorchè fastidiosa, di legittime facoltà difensive.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13069 del 06.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame riconosce il diritto ai danni morali per i clienti danneggiati nei centri estetici. Inoltre, l’estetista colpevole di non aver svolto bene il proprio lavoro provocando danni al cliente dovra’ anche essere multato. In questo modo la IV Sezione penale ha reso definitiva una condanna nei confronti di un centro estetico di Civitanova Marche, ‘L’Armoni Center’, per le lesioni provocate alla cliente Stefania A. che si era sottoposta ad un trattamento estetico laser depilatorio ed era rimasta ustionata alle gambe.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4198 del 15.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il dentista che durante un intervento di implantologia dimentica un residuo metallico di fresa nell’osso dell’interessato è tenuto a risarcire il danno. Sotto il profilo probatorio il danneggiato deve solo dimostrare la fonte dell’obbligazione ossia il contratto con il medico. Al contrario il medico potrà esimersi da responsabilità solo dimostrando che nulla è imputabile alla propria condotta. Nel caso esaminato dalla Corte il dentista aveva tentato di difendersi affermando che non vi era la prova del fatto che il residuo metallico fosse determinato dal suo intervento di implantologia. Per la Corte si tratta di argomentazioni infondate e strumentali rispetto ad una “diversa rappresentazione del fatto storico dannoso e per responsabilità professionale del medico e della struttura sanitaria di supporto, come accertata da una consulenza medico legale accurata ed imparziale e dagli altri elementi di prova documentale e scientifica acquisiti”. Senza dubbio, spiega la Corte la motivazione della Corte di appello ha indicato “analiticamente tutti gli elementi oggettivi e scientifici da cui desume che la dimenticanza è riferibile alla negligenza ed imperizia del medico” per la “mancanza di controlli adeguati post intervento”.

Corte di Cassazione, sentenza n.5189 del 05.03.2010

La Corte di Cassazione in materia di danni da vacanza rovinata ha precisato che anche spiaggia e mare puliti sono una legittima aspettativa di chi va in vacanza. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di un tour operator che i giudici di merito avevano condannato a risarcire il danno ad una coppia di Pordenone che aveva trascorso una vacanza in Grecia. La coppia aveva acquistato un pacchetto vacanza che prevedeva l’alloggio in un club di Creta. Il depliant era senza dubbio invitante anche perchà riproduceva una spiaggia molto bella e un mare cristallino. All’arrivo la coppia aveva però constatato che non solo la spiaggia era sporca ma che il mare era inquinato da idrocarburi. In primo grado il Tribunale dava torto alla coppia sostenendo che la pulizia della spiaggia e la purezza del mare “non dipendevano dalla responsabilita’ dell’albergo”. Diverso il verdetto della Corte d’appello che condannava il tour operator a risarcire un danno di oltre mille euro per la settimana di vacanza rovinata. Ora anche la Cassazione ha confermato la condanna spiegando che “l’organizzatore o il venditore” di un pacchetto turistico “assumono specifici obblighi soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalita’ di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi che vanno esattamente adempiuti” sulla base di quanto il turista vede sui “depliant illustrativi”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 5290 del 05.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che spetta al giudice amministrativo decidere le controversie nelle quali la pubblica amministrazione, con potere autotitativo illegittimo, abbia danneggiato il diritto alla salute del singolo. Con tale statuizione le Sezioni Unite hanno risolto un regolamento di giurisdizione. Secondo il collegio in materia di gestione del territorio, se vengono lesi diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, quali il diritto alla salute, compete al Tar la “cognizione esclusiva delle relative controversie in ordine alla sussistenza in concreto dei diritti vantati”, compreso il risarcimento del danno.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4524 del 24.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il risarcimento dovuto per i tempi lunghi della giustizia si prescrive in dieci anni e non in cinque. In particolare la Corte stabilito che entro sei mesi dalla fine del contenzioso, le vittime del ritardo possono chiedere mille euro per ogni anno di durata della lite eccedente i tempi normali. Pertanto, per ottenere il diritto all’equa riparazione, in caso di mancato rispetto del termine ragionevole del processo, non è necessario dimostrare l’illecito, essendo sufficiente l’accertamento della violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11709 del 20.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i lavori in corso devono essere segnalati. La vicenda riguarda un automobilista che aveva sterzato bruscamente per evitare un tombino, divenuto sporgente per alcuni lavori stradali non segnalati. Perduto il controllo della sua macchina, l’automobilista aveva danneggiato un’altra vettura parcheggiata. La Suprema Corte, rovesciando le decisioni dei giudici di merito, ha accolto la pretesa dell’automobilista invitando il Tribunale a tener conto della negligenza dell’impresa.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11059 del 13.05.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il patema d’animo derivante dalla paura di possibili ripercussioni sulla salute provocate dall’essere stati esposti ad un ambiente inquinato da sostanze tossiche, deve essere risarcito come danno morale. La Corte afferma inoltre che il danno non patrimoniale consistente nel patema d’animo e nella sofferenza interna puo’ essere provato per presunzioni e che la prova per inferenza induttiva non postula che il fatto ignoto da dimostrare sia l’unico rilfesso possibile di un fatto noto, essendo sufficiente la rilevante probabilita’ del determinarsi dell’uno in dipendenza del verificarsi dell’altro secondo criteri di regolarita’ causale”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10493 del 07.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’albergatore è responsabile per deterioramento, distruzione o sottrazione delle cose portate in albergo, non può essere applicata la limitazione nell’ammontare del risarcimento dovuto al cliente stabilita nell’art. 1783 cod. civ. ultimo comma ma deve riconoscersi la colpa dell’albergatore e il conseguente obbligo risarcitorio pieno ex art. 1785 bis cod. civ., nel caso in cui venga sottratta una pelliccia di visone, prelevata dal deposito custodito per la necessità di partire in un’ora incompatibile con la fruizione del servizio a causa della limitazione dell’orario di apertura, dalla camera di un cliente durante la notte alla presenza degli occupanti addormentati e senza segni di effrazione e forzatura della porta d’ingresso, perché pur non essendo esigibile l’attivazione di un sistema di custodia dei beni di valore dei clienti ventiquattro ore su ventiquattro, i rischi della limitazione oraria non possono riversarsi sul cliente soprattutto se a tale incompletezza del servizio si uniscano lacune nella sorveglianza dei locali e un difetto di vigilanza sull’accesso in albergo e alle singole camere e sulla custodia delle chiavi o dei passepartout delle camere.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10741 del 11.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che se il medico danneggia il feto somministrando, durante la gravidanza, dei farmaci senza avvertire la madre dei rischi, oltre a risarcire i genitori per non averli informati sulle possibili conseguenze dei farmaci, deve pagare i danni anche al figlio. Al contrario non esiste, precisa la Corte, un “diritto a non nascere” e quindi non è possibile riconoscere anche al bambino un risarcimento collegato alla mancanza del consenso informato sul trattamento farmacologico. In pratica, il fatto che la madre non sia stata messa in condizioni di decidere se abortire in caso di malformazioni del piccolo, non dà diritto al figlio di ottenere un “autonomo” risarcimento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9526 del 28.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che la caduta durante una visita al museo comunale imputabile al pavimento scivoloso costringe l’ente locale a risarcire il danno. La Cassazione ha precisato che benché i giudizi forniti da un testimone non possano costituire oggetto di prova, tuttavia quando si tratta di apprezzamenti di assoluta immediatezza come per l’appunto aver constato che il pavimento fosse estremamente scivoloso per l’eccessiva quantità di cera messa a terra, possono concorrere al convincimento del giudice. Con tale principio la Corte ha riconosciuto alla sig.ra il diritto al risarcimento del danno fisico patito

Corte di Cassazione, sentenza n. 9350 del 20.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che solo se il danno è stato causato direttamente da un’attività posta in essere dall’animale si ha diritto la risarcimento. Nel caso di specie, una signora inciampava sul guinzaglio di un cane, cadeva e riportava gravi lesioni, evocava in giudizio i proprietari del cane asserendo che l’animale l’aveva avvinghiata con il guinzaglio trascinandola a terra, senza per mostrare né che il cane si sia mosso, né l’esistenza di un nesso di causalità tra quella (eventuale) condotta e la caduta. La prova del nesso causale, continua Corte, è dirimente in casi come questi ed è logicamente antecedente rispetto alla prova liberatoria del proprietario dell’animale. Difatti, questi è tenuto a provare il caso fortuito, che può consistere anche nel fatto del terzo o nella colpa del danneggiato, ma solo dopo che sia stata dimostrata in modo univoco la sussistenza del nesso di causalità tra il comportamento dell’animale e il danno causato. In conclusione, non essendo stata fornita la prova del legame eziologico tra il fatto del cane ed il danno subito, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso.

Corte di Cassazione sentenza n. 8692 del 23.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che se la carta nautica sbagliata e un motoscafo finisce sulle rocce i danni deve pagarli la Regione,anche se la mappa con l’errore firmata dalla Marina militare. In particolare la Cassazione ha ricordato ai giudici di merito che “la navigazione nelle acque interne rientra nelle attribuzioni normative” delle Regioni previste “dagli articoli 117 e 118 della Costituzione In pratica, “la competenza regionale” sulla navigazione interna ha come conseguenza che dell’esattezza delle segnalazioni finalizzate a garantire la sicurezza “risponde tout court la Regione nel cui territorio ricadono le acque”. Tuttavia la Cassazione precisa che ciò non impedisce all’amministrazione di “agire in rivalsa” nei confronti del responsabile degli errori che hanno provocato la richiesta di danni alla Regione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8703 del 09.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che i contribuente non può difendersi dalle lungaggini burocratiche dell’amministrazione finanziaria. Per la Corte infatti non hanno diritto ai danni i cittadini che si recano allo sportello mille volte per ottenere sgravi e rimborsi. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che era stata condannata dal giudice di pace di Catania a corrispondere a un contribuente 300 euro per tutte le volte che si era dovuto recare allo sportello, scontrandosi con la burocrazia lumaca dell’ amministrazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7999 del 03.04.2009

La Cassazione, in piena conformità al recente pronunciamento a sezioni Unite, ha sottolineato la necessità di un pregiudizio grave e serio ai fini dell’indennizzo di un danno non patrimoniale. In particolare i giudici hanno confermato la sentenza della Corte d’appello di Bologna, la quale ha escluso il risarcimento a favore di un paziente vissuto una settimana nella convinzione di avere l’Aids (prima che un nuovo esame invalidasse il precedente) sulla base del presupposto che l’uomo non possa aver subito una permanente e significativa modificazione in peggio delle sue condizioni di vita o che si sia verificato un qualsiasi peggioramento della serenità familiare. La Corte ha aderito alla tesi del Giudice di secondo grado statuendo che sicuramente per 7 giorni l’uomo ha vissuto una ”comprensibile e gravissima agitazione” ma la sua serenita’ come ”le abituali condizioni di vita” non sono state intaccate. Resta fermo naturalmente il diritto al risarcimento del danno biologico che peraltro gli è stato già riconosciuto. Nel grado di appello la Casa di Cura era stata condannata a risarcire un danno di 25 mila euro per la diagnosi errata ma era stato negato il danno morale sulla base del fatto che non era emersa alcuna ipotesi di reato ma che c’era stata semplicemente una ”illecita esecuzione dell’esame’.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8137 del 03.04.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha affermato che Asl territorialmente competente a dover risarcire i danni alle persone aggredite e morse dai cani randagi se una legge regionale affida la lotta contro questo fenomeno ai servizi veterinari delle aziende sanitarie locali. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso del comune di Pozzuoli che era stato invece condannato dal giudice di pace a risarcire un ragazzo aggredito da un randagio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4493 del 25.02.2009

La Suprema Corte, con la sentenza in esame ha rigettato il ricorso di una clinica veterinaria risultata responsabile del decesso di un gatto in seguito a prestazioni sanitarie negligenti, ed ha affermato, nel caso di specie, che anche la perdita di un animale può essere causa di risarcimento del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale. Nell’enunciare il suddetto principio, la Corte ha precisato, anche, il giudice di pace può disporre l’indennizzo del danno non patrimoniale anche fuori “dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti”, se il danneggiato dimostra (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1691 del 23.01.2009

L’affidamento della manutenzione stradale in appalto ad imprese esterne non vale ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade a titolo di responsabilità per danni cagionati da cose in custodia (ex art. 2051 c.c.). Secondo la Cassazione il fattore decisivo per l’applicabilità della disciplina ex art. 2051 c.c. deve individuarsi nella possibilità meno di esercitare un potere di controllo e di vigilanza sui beni demaniali, con la precisazione che l’impossibilità di siffatto potere non potrebbe ricollegarsi puramente e semplicemente alla notevole estensione del bene e all’uso generale e diretto da parte dei terzi, considerati meri indici di tale impossibilità ma all’esito di una complessa indagine condotta dal giudice di merito con riferimento al caso singolo, che tenga in debito conto innanzitutto gli indici suddetti. Secondo la Suprema Corte la presunzione di responsabilità per il danno cagionato dalle cose che si hanno in custodia, stabilita dall’art. 2051 cc, è applicabile anche nei confronti dei comuni, quali proprietari delle strade del demanio comunale, pur se tali beni siano oggetto di un uso generale e diretto da parte dei cittadini. Non può ritenersi, continua il Giudice di legittimità che l’affidamento della manutenzione stradale in appalto alle singole imprese sottrarrebbe la sorveglianza ed il controllo al Comune, per assegnarli all’impresa appaltatrice, che così risponderebbe direttamente in caso d’inadempimento: infatti, il contratto d’appalto per la manutenzione delle strade di parte del territorio comunale costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell’ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell’art. 14 del vigente Codice della strada, per cui deve ritenersi che l’esistenza di tale contratto di appalto non vale affatto ad escludere la responsabilità del Comune committente nei confronti degli utenti delle singole strade ai sensi dell’art. 2051 cc.

Corte di Cassazione, sentenza n. 469 del 13.01.2009

La terza sezione civile della Suprema Corte con la sentenza in oggetto ha accolto il ricorso proposto dai genitori di un neonato macroleso che richiedevano il risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali stante il riconoscimento della responsabilità dei sanitari in ordine a lesioni gravissime per colpa. Secondo la Suprema Corte nella fattispecie di illecito sanitario da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale, nell’ampia accezione ricostruita dalle SU come principio informatore della materia. Il risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata, tenendosi conto che anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale.

Cassazione civile sez. III sentenza 14/10/2015 n.20596

I FATTI
1. Nel marzo del 2005 l’avvocato P.G.M. evocò in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, i colleghi V. F. ed B.E., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da lui subiti in conseguenza della produzione, da parte dei convenuti, nel procedimento instaurato dalla s.p.a.
Finmatica nei confronti del quotidiano (OMISSIS) volto all’accertamento di condotte di diffamazione e di aggiotaggio attribuite alla società editrice, di un esposto presentato dal V. (difensore del quotidiano) al locale Consiglio dell’ordine degli avvocati.
1.1. L’attore convenne ancora altri colleghi italiani e due avvocati statunitensi, chiedendo fosse loro inibita la professione forense sotto la denominazione di avvocati associati, perchè contraria alla legge e ingannevole per i terzi.
2. Il giudice di primo grado respinse la domanda risarcitoria relativa al lamentato illecito diffamatorio, dichiarando nel contempo l’attore carente di legittimazione in ordine alle ulteriori domande.
3. La corte di appello di Milano rigettò il gravame proposto in via principale dal P. e quello incidentale degli avv. Bo. e A., accogliendo in parte quello incidentale, relativo alle liquidazione delle spese di lite del primo grado, di V. F., B.E., T.M., G.E. e D..
4. Per la cassazione della sentenza della Corte milanese P. G.M. ha proposto ricorso sulla base di 6 motivi di censura illustrati da memoria.
4.1. Resistono con controricorso B.E., V. F., T.M., G.D. ed E., il V. illustrando con memoria l’atto di resistenza.
L’avv. P. ha depositato note di udienza in replica alla requisitoria del P.G..
Diritto
LE RAGIONI DELLA DECISIONE
5. Il ricorso è infondato.
5.1. Con il primo motivo, si denuncia mancanza di ogni motivazione ed omesso esame di risultanze decisive, ampiamente prospettate dalla parte appellante.
L’esame del motivo, che lamenta il rilievo offensivo e denigratorio dell’esposto di cui in narrativa, pur volendo prescindere dai suoi non marginali profili di inammissibilità – con esso si rappresenta, difatti, dinanzi a questa Corte, una doglianza oggettivamente modificativa della precedente impostazione difensiva (in aperto contrasto con quanto più volte affermato da questo giudice di legittimità: Cass. 1562/2010 ex aliis), poichè si chiede una valutazione in fatto dell’antigiuridicità del contenuto dell’atto de quo, volta che nel precedente grado di merito era stata dedotta l’antigiuridicità della sola produzione in giudizio dell’atto stesso (la Corte territoriale evidenzia puntualmente l’oggetto del giudizio instaurato dinanzi a se, volta che testualmente si legge, al folio 25 della sentenza impugnata, “la tesi prospettata dall’appellante… è quella per cui…una fattispecie diffamatoria sussisterebbe per il solo fatto del deposito dell’esposto disciplinare nel giudizio Finmatica – (OMISSIS) – non può che condurre ad una declaratoria di manifesta infondatezza.
La stessa Corte di merito, pur avendo puntualmente rilevato come la causa petendi della domanda consistesse proprio e solo nel fatto storico del deposito dell’esposto disciplinare, esclude, nel merito, e con apprezzamento di fatto incensurabile in questa sede poichè logicamente e correttamente motivato con argomentazioni scevre da vizi denunziabili dinanzi al giudice di legittimità, la configurabilità di un illecito civilistico (f. 26 della sentenza impugnata), ritenendo che la narrazione dei fatti e il linguaggio adottati si attenessero rigorosamente ad un canone di correttezza scevra da gratuite offese personali, conforme e rispettoso dei criteri della pertinenza, rettamente intesa come giustificazione della diffusione della notizia della presentazione di un esposto disciplinare, e della continenza formale delle espressioni utilizzate, caratterizzate da un linguaggio corretto, scevro da gratuite offese personali e funzionale alla sola rappresentazione di circostanze rilevanti, ritenendo poi il contenuto dell’esposto collocato in una dimensione di verità dei fatti narrati, non affermandosi mai fatti o circostanze inveritieri: di qui, la corretta e condivisibile conclusione della indiscutibile predicabilità, nella specie, della scriminante del diritto di critica.
5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 88 c.p.c., comma 1, art. 89 c.p.c., comma 1, art. 331 c.p.c., u.c., art. 589 c.p., comma 1, art. 599 c.p., commi 1 e 2; omesso esame di risultanze difensive, insufficiente e contraddittoria motivazione su fatti decisivi.
Il motivo – anch’esso vulnerato dai medesimi profili di inammissibilità poc’anzi evidenziati, poichè con esso si prospettano questioni fondate sul contenuto dell’esposto, e non sul fatto storico della sua produzione – è del tutto infondato nel merito, dovendosi in proposito osservare come la Corte territoriale abbia compiutamente motivato (ff. 22 e 23 della sentenza) la rilevanza e l’inerenza della produzione dell’esposto all’esercizio del diritto di difesa da parte degli odierni contro ricorrenti, ritenendolo rientrante a pieno titolo “nell’ambito complessivo della difesa della propria assistita, scevra da qualsiasi di finalità diffamatoria a carico dell’attore”, e come tale “non avulsa dal contesto di causa quale si era venuto a determinare in seguito alle peculiari iniziative difensive del P.”.
Di qui l’inconferenza dei richiami tanto agli artt. 88 e 89 del codice di rito civile, quanto alle norme penali, impropriamente evocate dal ricorrente, e la impredicabilità di qualsivoglia elemento di contraddittorietà insito nella motivazione della sentenza impugnata.
La duplice doglianza, nel suo complesso, pur formalmente abbigliata in veste di denuncia di una (insussistente) violazione di legge e di un (asseritamente decisivo) difetto di motivazione, si risolve, nella sostanza, in una (ormai del tutto inammissibile) richiesta di rivisitazione di fatti e circostanze come definitivamente accertati in sede di merito. Il ricorrente, difatti, lungi dal prospettare a questa Corte un vizio della sentenza rilevante sotto il profilo di cui all’art. 360 c.p.c., si volge piuttosto ad invocare una diversa lettura delle risultanze procedimentali così come accertare e ricostruite dalla corte territoriale, muovendo all’impugnata sentenza censure del tutto inaccoglibili, perchè la valutazione delle risultanze probatorie (nella specie, il fatto storico della presentazione dell’esposto e l’aspetto funzionale della vicenda, rappresentata dall’esame del suo contenuto), al pari della scelta di quelle – fra esse ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, postula un apprezzamento di fatto riservato in via esclusiva al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento del proprio convincimento e della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, nel privilegiare una ricostruzione circostanziale a scapito di altre (pur astrattamente possibili e logicamente non impredicabili), non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere peraltro tenuto ad affrontare e discutere ogni singola risultanza processuale ovvero a confutare qualsiasi deduzione difensiva.
E’ principio di diritto ormai consolidato quello per cui, in particolare, l’art. 360, n. 5, del codice di rito non conferisce in alcun modo e sotto nessun aspetto alla Corte di cassazione il potere di riesaminare il merito della causa, consentendo ad essa, di converso, il solo controllo – sotto il profilo logico-formale e della conformità a diritto – delle valutazioni compiute dal giudice d’appello, al quale soltanto, va ripetuto, spetta l’individuazione delle fonti del proprio convincimento valutando le prove (e la relativa significazione), controllandone la logica attendibilità e la giuridica concludenza, scegliendo, fra esse, quelle funzionali alla dimostrazione dei fatti in discussione.
Il ricorrente, nella specie, pur denunciando, apparentemente, una deficiente e contraddittoria motivazione della sentenza di secondo grado, inammissibilmente (perchè in contrasto con gli stessi limiti morfologici e funzionali del giudizio di legittimità) sollecita a questa Corte una nuova valutazione di risultanze di fatto (ormai cristallizzate quoad effectum) si come emerse nel corso dei precedenti gradi del procedimento, così mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto, ormai cristallizzato, di fatti storici e vicende processuali, quanto l’attendibilità maggiore o minore di questa o di quella ricostruzione procedimentale, quanto ancora le opzioni espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone ai propri desiderata -, quasi che nuove istanze di fungibilità nella ricostruzione dei fatti di causa siano ancora utilmente proponibili dinanzi al giudice di legittimità.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 88 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 89 disp. att. c.p.c., comma 1, art. 76 disp. att. c.p.c., art. 21 Cost., L. n. 675 del 1996, art. 1 e ss.; mancanza o insufficienza e illogicità, nonchè contraddittorietà della motivazione su fatti decisivi e controversi.
Lamenta il ricorrente che, nella specie, la riconosciuta esimente del diritto di critica sarebbe del tutto inesistente e inconcepibile, anche astrattamente, con riferimento al caso di specie.
La censura è destituita di giuridico fondamento, avendo la Corte territoriale (come si è già avuto modo di esporre in sede di esame del primo motivo di ricorso) fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità formatasi in subiecta materia, all’esito di una puntuale disamina del contenuto degli esposti indirizzati alle autorità disciplinari contenenti espressioni in ipotesi offensive, proprio in considerazione dell’applicabilità della causa di giustificazione di cui all’art. 51 c.p. sub specie del diritto di critica, costituzionalmente tutelato dall’art. 21 Cost.
(Cass. 17547/2007 e Cass. 38348/2009, ex multis).
5.4. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame della censura concernente la concorrente violazione, da parte dei difensori di Finmatica, dell’art. 29 del Codice deontologico forense e omissione totale di motivazione su tale punto, che era comunque decisivo – violazione, in ogni caso, del divieto sancito dall’art. 29 stesso codice deontologico, in relazione all’art. 2043 c.c., e art. 43 c.p..
Il motivo, che presenta a sua volta i medesimi, problematici profili di ammissibilità al pari di quelli che lo precedono, è del tutto infondato nel merito, alla luce della giurisprudenza invalsa presso il Consiglio nazionale Forense in subiecta materia (Decisione del 29.3.2003, n. 34, avente ad oggetto una non dissimile da quella in esame, come puntualmente evidenziato dalla contro ricorrente B. al folio 55 del proprio atto di resistenza al ricorso), che esclude qualsivoglia profilo di scorrettezza deontologica nel comportamento dell’avvocato che, al fine di difendersi da accuse gravi e infamanti (nella odierna vicenda, dal reato di calunnia, come la stessa Corte di merito non omette di rilevare ai ff. 23 e 24 della sentenza impugnata) invii al giudice della causa e al Procuratore della Repubblica copia dell’esposto presentato al Consiglio dell’ordine denunciante il comportamento scorretto del collega.
La liceità del contenuto dell’esposto è stata già valutata e predicata in sede di esame dei motivi che precedono.
5.6. Con il quinto motivo, si denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 2059 e 2679 c.c., art. 2 Cost., mancanza assoluta di motivazione in ordine al danno arrecato all’onorabilità e al prestigio dell’avv. P., con la conseguente lesione del più elevato aspetto del patrimonio morale di un professionista; omesso esame di emergenze decisive, specificamente controverse e sottolineate all’attenzione del giudice di appello.
La censura è manifestamente infondata sotto il duplice, concorrente profilo della impredicabilità di qualsivoglia voce danno in assenza di un fatto illecito che l’abbia cagionato, e della totale assenza di prova non soltanto del suo ammontare, ma della sua stessa esistenza, poichè l’intero impianto espositivo della doglianza in esame prende le mosse dalla (erronea) premessa che il danno morale possa ritenersi iscritto in re ipsa nell’orbita del (presunto) illecito contestato.
5.7. Con il sesto motivo, si denuncia violazione dell’art. 2056 c.c., art. 41 c.p., comma 1, art. 100 c.p.c., L. n. 1815 del 1929, art. 1;
mancanza e/o contraddittorietà della motivazione, in ordine al rilievo causale secondario, attribuito all’aggravamento dell’illecito diffamatorio.
La censura è manifestamente infondata, poichè con essa il ricorrente si limita a riproporre le stesse doglianze rappresentate in sede di merito, e motivatamente rigettate dalla Corte di appello (ff. 30 e 31 della sentenza impugnata, ove si evidenziano compiutamente i motivi che hanno indotto ad escludere la legittimazione individuale ad agire del P. per la tutela di un interesse collettivo di cui il solo l’Ordine degli avvocati è portatore, legittimazione pertanto riferibile al solo legale rappresentate dell’ente) con dovizia di argomentazioni che appaiono del tutto scevre da vizi logico-giuridici e che questo collegio interamente condivide.
Il ricorso è pertanto rigettato.
Le spese del giudizio di Cassazione seguono il principio della soccombenza.
Liquidazione come da dispositivo.
PQM
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione, che si liquidano in complessivi Euro 8200 in favore di ciascuno dei controricorrenti, di cui 200 per spese, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2015

Cassazione civile sez. III sentenza /09/2015 n.18611

La valutazione unitaria del danno non patrimoniale, pur ponendosi l’obiettivo di evitare la duplicazione del danno, non esclude, anzi impone, che il giudice nell’applicare il sistema tabellare di liquidazione compia un’adeguata personalizzazione considerando le varie circostanze del caso concreto.

Cassazione civile sez. un. sentenza 22/07/2015 n.15352

l termine triennale di decadenza per il conseguimento della prestazione indennitaria per epatite post-trasfusionale contratta in epoca antecedente all’entrata in vigore della legge 25 luglio 1997 n. 238 decorre dal 28 luglio 1997, data di entrata in vigore della nuova disciplina, dovendosi ritenere, conformemente ai principi generali dell’ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all’entrata in vigore della modifica legislativa.

Cassazione civile sez. III sentenza 19/06/2015 n.12717

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Cr.Va. e S.L. convennero in giudizio l’Azienda ASL Roma (OMISSIS) per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti per il fatto che il loro primo figlio era nato morto, assumendo che ciò era dipeso dalla condotta dei sanitari dell’Ospedale di (OMISSIS), che avevano ricoverato la partoriente soltanto quando la gravidanza era giunta quasi al decimo mese di gestazione ed avevano ritardato i necessari interventi.
Il Tribunale accolse la domanda, condannando la ASL al risarcimento dei danni, quantificati in oltre 500.000,00 Euro in favore dell’attrice ed in oltre 100.000,00 Euro in favore del S..
La Corte di Appello di Roma ha rigettato i motivi di gravame con cui era stata dedotta la nullità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio nei confronti della ASL (rimasta contumace in primo grado), era stata lamentata la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei sanitari ed era stata posta la questione della sospensione del processo civile in attesa della definizione del procedimento penale a carico di due medici (in cui entrambi gli attori si erano costituiti parte civile); nel merito, ha confermato la pronuncia di condanna, pur modificando le somme liquidate, col riconoscimento di importi prossimi a 360.000,00 Euro in favore di ciascuno degli attori.
Ricorre per cassazione l’Azienda Unità Sanitaria Locale Roma (OMISSIS), affidandosi a cinque motivi illustrati da memoria; resistono la Cr. e il S. a mezzo di unico controricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo (“violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c.”), la ricorrente si duole che non sia stata dichiarata l’estinzione del giudizio civile a seguito della costituzione di parte civile della Cr. e del S. nel procedimento penale contro due medici dell’Ospedale, costituzione che era avvenuta successivamente all’instaurazione del procedimento civile e che aveva comportato la riproposizione in sede penale delle stesse domande risarcitorie avanzate in ambito civile.
Al riguardo, la Corte di Appello ha osservato che non v’era “prova della sussistenza di alcuna delle condizioni che ai sensi dell’art. 75 c.p.p., legittimano la sospensione del giudizio civile”, rilevando – fra l’altro – che la Azienda non aveva provato di essere parte del procedimento penale in veste di responsabile civile.
1.1. Il motivo è infondato.
Invero, l’art. 75 c.p.p. – che individua i criteri di coordinamento tra il processo civile e quello penale- prevede specifiche eccezioni alla regola dell’autonomia dei due procedimenti, che presuppongono tutte l’identità fra le parti del giudizio civile e quelle del processo penale.
Non ricorre dunque alcuna di tali eccezioni quando l’azione civile sia stata (preventivamente o successivamente) promossa contro un soggetto estraneo al procedimento penale, come nel caso in esame, in cui la USL non risulta citata o intervenuta in tale processo come responsabile civile (cfr. Cass. n. 17608/2013 e Cass. n. 6185/2009):
ne consegue che la Corte di merito ha correttamente escluso l’estinzione del giudizio civile promosso nei confronti della USL, non ricorrendo le condizioni per derogare alla regola generale dell’autonomia dei due procedimenti.
2. Il secondo motivo (“violazione e falsa applicazione degli artt. 101 e 102 c.p.c., nonchè degli artt. 145 e 164 c.p.c.”) censura la sentenza per avere escluso la nullità della notifica dell’atto di citazione e per aver ritenuto che il contraddittorio non dovesse essere integrato nei confronti dei sanitari che avevano materialmente operato (da considerare litisconsorti necessari).
2.1. Entrambe le censure sono infondate.
La Corte ha dato atto che l’avviso di ricevimento relativo alla notificazione dell’atto di citazione reca il timbro dell’Ufficio Protocollo Generale dell’Azienda convenuta, individuando così un elemento che non consente di ipotizzare il lamentato vizio di notifica.
Va poi escluso che i sanitari dipendenti della USL, benchè possibili responsabili in solido, siano anche litisconsorti necessari, giacchè la solidarietà passiva da luogo a rapporti scindibili, senza che ricorra un’ipotesi di litisconsorzio necessario passivo (cfr. Cass. n. 8413/2014).
3. Il terzo e il quarto motivo – che si esaminano congiuntamente- investono il merito dell’affermazione della responsabilità della U.S.L. e prospettano violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4) e 5) – (terzo motivo), nonchè erronea valutazione e falsa applicazione degli artt. 1176, 1218 e 2236 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3) e 5), (quarto motivo).
La ricorrente assume che nessuna responsabilità poteva essere ascritta “all’Azienda Sanitaria come tale nè ad un suo organo rappresentativo o dipendente, per fatti di cui sono stati ritenuti responsabili esclusivi i medici dell’Ospedale di (OMISSIS) e non le strutture o i responsabili dell’Azienda”, rilevando ù inoltre – che “l’unica ipotesi plausibile è che la morte del feto sia avvenuta per causa improvvisa e non prevedibile”; afferma, altresì, che “perchè potesse ricondursi all’Azienda Sanitaria o all’ente ospedaliero la responsabilità per negligenza del medico e/o del primario, ai sensi dell’art. 2236 c.c., occorreva provare il dolo o la colpa grave del prestatore d’opera, specie nel caso in esame ove la prestazione medica implicava la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà”.
3.1. Le censure sono infondate nella parte in cui la ricorrente si discosta dal pacifico orientamento secondo cui la U.S.L. risponde (ex art. 1228 c.c.) per il fatto imputabile alle proprie strutture e ai propri dipendenti; sono inoltre inammissibili nella parte in cui sollecitano una diversa valutazione dei fatti (anche circa l’individuazione delle cause del decesso) in difetto della prospettazione di specifici vizi motivazionali.
4. Col quinto motivo (“motivazione insufficiente, lacunosa e contraddittoria nella determinazione del quantum debeatur in relazione al danno riflesso – violazione e falsa applicazione degli artt. 2043 e 2059 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5”), la ricorrente si duole che la Corte abbia “esosamente calcolato il danno morale subito dai coniugi Cr. – S.” e assume che il “danno riflesso” (che individua nel “pregiudizio e la sofferenza della vittima a seguito di un comportamento illecito inquadrabile come reato”) avrebbe dovuto essere richiesto soltanto ai medici che avevano commesso il reato e che erano stati condannati in sede penale; si duole, infine, che la Corte abbia liquidato il danno “prescindendo totalmente dalle tabelle applicate dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Milano per tali fattispecie e da qualsiasi riferimento alle condizioni reddituali medie dei cittadini e degli stessi attori in giudizio”.
4.1. A prescindere dalla confusa individuazione della categoria del ‘danno riflessò (quello liquidato è un danno non patrimoniale per il figlio nato morto, oltre che per il pregiudizio biologico accertato in capo a ciascun attore), le censure sono infondate nella parte in cui pretendono di vanificare gli effetti della responsabilità gravante sulla USL per il fatto dei propri dipendenti, che si estende – ovviamente – ad ogni profilo di danno patrimoniale e non patrimoniale che sia conseguenza immediata e diretta dell’evento di danno causato dall’operato dei sanitari.
4.2. E’, invece, fondata la censura relativa alla quantificazione del risarcimento.
Sul punto, la sentenza impugnata risulta insufficientemente motivata in quanto, dopo aver affermato che non v’era motivo per diversificare la posizione della madre da quella del padre e dopo aver premesso che “le somme liquidate dal Tribunale di Velletri sono entrambe molto lontane da quelle desumibili dalla… giurisprudenza”, non ha adeguatamente spiegato la ragione per cui ha applicato i valori elaborati per la perdita di un figlio all’ipotesi della morte di un feto (pur maturo e prossimo alla nascita) e, per di più, ha dichiarato di dover applicare una ‘maggiorazionè sulla base di considerazioni (“avendo il caso di specie caratteristiche di speciale odiosità per l’ostinata ed irritante inerzia dei sanitari che è stata la causa di un evento così drammatico”) che finiscono con l’attribuire al risarcimento una funzione “punitiva”, che è del tutto estranea al nostro ordinamento.
Quanto al primo profilo, va considerato che il danno non patrimoniale non può che essere liquidato in via equitativa e che tale valutazione ha da tempo trovato un utile parametro di riferimento nelle note tabelle che sono state elaborate dagli uffici giudiziari per assicurare una tendenziale omogeneità di trattamento fra situazioni analoghe; com’è noto, al fine di assicurare il massimo grado di uniformità, questa Corte è poi pervenuta a riconoscere alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano valenza generale di “parametro di conformità della valutazione equitativa del danno biologico alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salvo che non sussistano in concreto circostanze idonee a giustificarne l’abbandono” (Cass. n. 12408/2011).
Con specifico riferimento al danno per perdita del rapporto parentale, le tabelle milanesi prevedono – con riferimento ai vari possibili rapporti di parentela – una forbice che, nel caso di danno subito dal genitore per la morte di un figlio, oscillava (nell’edizione 2011, applicabile al momento in cui venne emessa la sentenza impugnata) fra 154.350,00 e 308.700,00 Euro; per quanto emerge dai “criteri orientativi” che illustrano la tabella, tale forbice consente di tener conto di tutte le circostanze del caso concreto, ivi compresa la “qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale con la persona perduta”.
Se ciò è vero, deve allora ritenersi che, anche a voler assimilare – come ha fatto la Corte romana – la situazione del feto nato morto al decesso di un figlio, non può tuttavia non considerarsi che per il figlio nato morto è ipotizzabile soltanto il venir meno di una relazione affettiva potenziale (che, cioè, avrebbe potuto instaurarsi, nella misura massima del rapporto genitore-figlio, ma che è mancata per effetto del decesso anteriore alla nascita), ma non anche di una relazione affettiva concreta sulla quale parametrare il risarcimento all’interno della forbice di riferimento.
Con queste premesse, non può non rilevarsi che la Corte di merito ha omesso di motivare adeguatamente in ordine all’applicazione tout court dei valori tabellari previsti per la perdita del rapporto parentale e al riconoscimento di un importo che si attesta sui valori più elevati della forbice risarcitoria.
Quanto al secondo profilo, non appare corretta la motivazione che giustifica la scelta di applicare una maggiorazione con la “speciale odiosità” del fatto: premesso, infatti, che “è incompatibile con l’ordinamento italiano l’istituto dei danni punitivi” (Cass. n. 1781/2012, che precisa: “il diritto al risarcimento del danno conseguente alla lesione di un diritto soggettivo non è riconosciuto con caratteristiche e finalità punitive – restando estranea al sistema l’idea della punizione e della sanzione del responsabile civile ed indifferente la valutazione a tal fine della sua condotta – ma in relazione all’effettivo pregiudizio subito dal titolare del diritto leso”), deve ritenersi che la gravità della condotta può – tutt’al più – assumere rilevanza indiretta nella misura in cui abbia aggravato le conseguenze dell’illecito (come nel caso di aggravamento della sofferenza psichica che ne abbia risentito il danneggiato), ma non è idonea a giustificare – di per sè sola – un incremento dell’importo risarcitorio.
Il quinto motivo va dunque accolto, nei termini che precedono, con conseguente cassazione della sentenza sul punto.
5. La Corte di rinvio provvedere anche sulle spese di lite.
PQM
P.Q.M.
la Corte, rigettati gli altri motivi, accoglie il quinto per quanto di ragione, cassa in relazione ad esso e rinvia, anche per le spese di lite, alla Corte di Appello di Roma, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2015

Cassazione civile sez. III sentenza 18/06/2015 n.12549

Il carattere unitario della liquidazione del danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c., se da un lato preclude duplicazioni risarcitorie, dall’altro impone al giudice di tener conto di tutte le peculiarità del singolo caso, tramite la personalizzazione del risarcimento.

Consiglio di Stato sez. III sentenza 17/02/2015 n. 811

La società Costruzioni Ingg. Penzi ha chiesto al T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli l’esecuzione della sentenza, n. 2325 del 25 maggio 2011, con la quale la Corte di Appello di Roma ha confermato il lodo arbitrale pronunciato dalla Camera Arbitrale per i lavori pubblici, il 4 maggio 2005, che aveva condannato l’Azienda Sanitaria Locale di Benevento al pagamento, in favore della impresa ricorrente, della somma di € 310.766,14, oltre gli interessi legali dal 17 febbraio 2003 al soddisfo, con compensazione delle spese legali.
Il T.A.R. per la Campania, Sede di Napoli, con sentenza della Sezione IV, n. 3326 del 12 giugno 2014, dopo aver rilevato che l’ASL di Benevento aveva provveduto al pagamento della sorta capitale, il 29 ottobre del 2012, e al pagamento degli interessi, in parte il 29 ottobre del 2012 e in parte il 14 novembre 2013, ha ritenuto che l’impresa aveva “titolo solo al pagamento degli interessi dalla data del 26.5.2012 sino al 29.10.2012, data di soddisfo della sorta capitale”.
Il T.A.R. ha, quindi, accolto, in parte, il ricorso disponendo l’esecuzione integrale al giudicato formatosi sulla citata sentenza della Corte di Appello di Roma, nei sensi indicati, con il pagamento delle relative somme nel termine di sessanta giorni dalla data della comunicazione della decisione, con la nomina, per il caso di ulteriore inadempimento, del Commissario ad acta.
Il T.A.R. ha invece respinto le domande risarcitorie e “la domanda tesa all’applicazione della penalità di mora”.
La società Costruzioni Ingg. Penzi ha appellato l’indicata sentenza chiedendone la riforma.
Con il primo motivo ha sostenuto che il T.A.R ha ritenuto aprioristicamente legittimi e corretti i conteggi prodotti dalla ASL di Benevento, finendo con il riconoscere una somma irrisoria a titolo di interessi ancora dovuti. Mentre, alla data del 22 novembre 2013, l’ASL risultava ancora debitrice di € 14.922,98, quale differenza tra la somma effettivamente dovuta a titolo di interessi alla data del 15 novembre 2012 e quella versata, nonché della ulteriore somma di € 1.067,58, dovuta, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del c.p.a., a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo l’inoppugnabilità del lodo.
L’appellante, dopo aver ricalcolato tutte le somme dovute, ha quindi sostenuto di avere ancora diritto ad € 23.767,72 ed ha sostenuto che erroneamente la sentenza del T.A.R. ha ritenuto siano stati corrisposti € 1.181,71 per le spese dell’atto di precetto.

Correttamente pertanto il T.A.R. ha ritenuto che alla società ricorrente dovevano essere liquidati, per il ritardo nel pagamento, solo gli interessi maturati dal 26 maggio 2012 (giorno successivo alla decisione della Corte di Appello) sino al 29 ottobre 2012, data di soddisfo della sorta capitale.
Infondata risulta, quindi, la richiesta, formulata in appello, del pagamento a titolo di ulteriori interessi della somma di € 23.767,72.
Infondata è anche la richiesta di una ulteriore somma a titolo di rivalutazione ed interessi maturati dopo l’inoppugnabilità del lodo, ai sensi dell’art. 112, comma 3, del c.p.a.
Infatti, ai sensi dell’art. 1224 del c.c., nelle obbligazioni che hanno per oggetto una somma di danaro, sono dovuti, dal giorno della mora, gli interessi legali, anche se non erano dovuti precedentemente e anche se il creditore non prova di aver sofferto alcun danno, mentre spetta un ulteriore risarcimento solo al creditore che dimostra di aver subito un danno maggiore. E, nella fattispecie, l’appellante non ha dato alcuna prova di aver subito un maggior danno (anche da svalutazione) rispetto agli interessi legali che gli sono stati riconosciuti per il ritardo nel pagamento del credito da lui vantato.
Con il secondo motivo la società appellante ha insistito nel sostenere il suo diritto alla rivalutazione e agli interessi maturati dopo l’inoppugnabilità del lodo, ai sensi dell’art. 112, n. 3 del c.p.a., per un totale di € 1,100,61.
Ma la richiesta non è fondata per le ragioni che si sono già esposte al precedente punto 4.2.
Con il terzo motivo la società appellante ha insistito nel chiedere la condanna dell’ASL di Benevento al risarcimento dei danni subiti, nella misura di € 100.000, in quanto l’ASL di Benevento ha soddisfatto la sorte capitale dopo oltre sette anni dalla intervenuta pronuncia del lodo, in violazione dei principi di buona fede e correttezza contrattuale.
Il motivo non è fondato.
Come ha giustamente affermato il T.A.R., nella fattispecie viene in rilievo il tardivo adempimento di una obbligazione pecuniaria per il quale è già prevista la corresponsione degli interessi.
Né, come si è già detto, la parte ha dimostrato (neanche in appello) di avere subito un maggior danno e in quale misura.
In conclusione, per le ragioni esposte, l’appello deve essere respinto.
Resta fermo ovviamente l’obbligo dell’ASL di Benevento di provvedere all’esecuzione della sentenza del T.A.R. per il pagamento degli interessi maturati in favore dell’appellante dal 26 maggio 2012 (giorno successivo alla decisione della Corte di Appello di Roma) sino al 29 ottobre 2012 (data di pagamento della sorte capitale).
Nulla deve essere disposto, infine, sulle spese tenuto conto che l’ASL di Benevento non si è costituita in questa fase del giudizio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 1430 del 27.01.2015

L’assicuratore è tenuto ad indennizzare il proprietario dell’autoveicolo rubato, anche nel caso in cui il furto sia dipeso da colpa grave di colui che lo ha avuto a noleggio.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione con la sentenza in esame, in accoglimento del ricorso presentato da una società proprietaria di un autocaravan, affinché la propria compagnia assicuratrice provvedesse ad indennizzare il furto dello stesso.
L’assicuratore infatti, invocando la limitazione di responsabilità di cui all’art 1900 c.c., negava il pagamento del suddetto indennizzo, in quanto il furto era stato provocato, per colpa grave, dal soggetto che lo aveva avuto a noleggio.
La Cassazione tuttavia, riformando quanto dedotto nei primi due gradi di giudizio, ha ritenuto in tal caso sussistere l’obbligo dell’assicuratore facendo proprio riferimento al medesimo art. 1900 c.c., secondo comma, nel quale si prevede che la copertura assicurativa opera se il sinistro avvenga per dolo o colpa grave di un soggetto del quale l’assicurato deve rispondere.
A maggior ragione – ha argomentato ancora la Cassazione – tale obbligo sussiste nel caso, come quello in esame, in cui si tratti di un terzo, seppur contrattualmente legato all’assicurato.
Tale responsabilità potrebbe eventualmente essere esclusa, solo in presenza di specifica clausola contrattuale, da sottoscriversi espressamente ex art. 1341 c.c.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24473 del 18.11.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di lesioni gravi a seguito di sinistro deve essere risarcito anche il c.d. «danno esistenziale», ossia dell’alterazione/cambiamento della personalità del soggetto che si estrinsechi in uno sconvolgimento dell’esistenza.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24201 del 13.10.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice non può rivedere al ribasso il risarcimento del danno non patrimoniale in funzione del luogo dove abita il danneggiato e dove si presume ci sia un tenore di vita notevolmente inferiore rispetto al luogo in cui è avvenuto il sinistro.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21956 del 16 ottobre 2014

La Suprema Corte con la pronuncia in esame ha stabilito che nel preliminare non onorato la domanda di aggiornamento del credito restitutorio, come se fosse di valore, esclude il ristoro nella misura della differenza fra rendimento dei titoli di Stato e interessi legali ex art. 1284 cc..
In tal caso d’inadempimento si configurano senz’altro obbligazioni pecuniarie a carico dell’inadempiente. Ma chi chiede rivalutazione e interessi sul suo credito restitutorio esclude in partenza il maggior danno da svalutazione ex articolo 1224 cc. E la domanda di risarcimento dei danni da occupazione del fondo oggetto del preliminare non onorato che reclama condanna «per ogni anno di occupazione» non può ritenersi limitata al periodo di tempo compreso fra la stipula del contratto e l’introduzione della lite fra le parti

Corte di Cassazione, sentenza n. 19176 dell’11.09.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’assicurazione deve provvedere al pagamento delle spese di lite sostenuto per la costituzione in giudizio dell’assicurato se si tratta di un giudizio volto ad accertare la sussistenza o meno del diritto del terzo all’indennizzo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 17095 del 28.07.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che incombe sull’Anas l’obbligo di assicurare la sicurezza della circolazione stradale. Di conseguenza l’Anas risponde anche del danno arrecato ad una vettura da un masso proveniente da una proprietà privata

Corte di Cassazione, sentenza n. 11522 del 23.05.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il medico è responsabile nel ritardo della diagnosi di un tumore.
I parenti del paziente, nel frattempo deceduto, hanno diritto al risarcimento del danno biologico iure hereditatis, per avere il de cuius non aver potuto giovare di un intervento che seppur non risolutivo sarebbe stato palliativo del dolore.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11698 del 26.05.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il passeggero che partecipa ad una gara automobilista illegale ha diritto in caso di incidente ad un risarcimento del danno dimezzato.
Nel caso di specie la Corte ha ravvisato un concorso di colpa del danneggiato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19487 del 12.05.2014

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che i danni morali e patrimoniali vanno risarciti alla convivente del de cuis in caso di morte sul lavoro dovuta alla responsabilità del datore.