Amministrazione condannata a risarcire anche il danno biologico ai militari colpiti dal cancro dopo l’esposizione all’uranio impoverito

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Corte di Cassazione, sentenza n. 23429 del 16.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la promessa non mantenuta fatta dal segretario regionale di un partito di candidare un iscritto alle prossime elezioni non dà diritto al risarcimento danni per le spese sostenute dall’aspirante politico.
Per la “il rapporto dedotto in giudizio non ha contenuto patrimoniale, quindi non costituisce fonte di obbligazioni ed è sostanzialmente incoercibile sul piano giuridico, così come sarebbe stato incoercibile l’impegno corrispettivo dello S. verso l’Udeur”. Pertanto il rapporto poteva costituire fonte, tutt’al più, di obbligazioni naturali. Non solo, a norma dello statuto, il segretario non aveva il potere di impegnare il partito.
Ed ancora “non ogni aspettativa disattesa dà luogo a diritti risarcitori, bensì solo le promesse che siano oggettivamente idonee – per le modalità con cui sono formulate, per i soggetti da cui provengono e per ogni altra circostanza rilevante – a giustificare il legittimo affidamento del promissario ed il fatto che egli si sia indotto ad affrontare peculiari oneri e spese in vista del loro adempimento”

Corte di Cassazione, sentenza n. 22752 del 04.10.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che ci deve essere del personale scolastico a vigilare sugli allievi che, prima dell’inizio dell’orario delle lezioni, attendono il suono della campanella nel cortile esterno di pertinenza della scuola. Gli alunni non possono essere lasciati soli.
“In ipotesi di danno come questo, cagionato dall’alunno a sé medesimo (autolesioni), l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola – scrive la Suprema Corte – determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico della scuola l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo per il tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19790 del 28.08.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che paga i danni la banca che divulga all’interno di un procedimento giurisdizionale i dati personali del giudice di primo grado al fine di screditare una sentenza da lui emessa contro l’istituto di credito.
La banca infatti aveva riferito i termini della controversia precedentemente avuta con il giudice suddetto, rivelando circostante inerenti la sua vita privata, conosciute per ragioni professionali, senza il consenso dell’interessato, così violando il Dlgs 196/2003.
La Cassazione ha dunque condiviso la ricostruzione del giudice di merito secondo cui “le informazioni erano state strumentalmente utilizzate allo scopo deliberato di censurare la sentenza impugnata non attraverso argomentazioni tecnico – giuridiche, ma screditando il giudice che l’aveva pronunciata”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14865 del 13.06.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sussiste la responsabilità contrattuale del notaio che sulla base di una clausola contrattuale sottoscritta dal solo acquirente si reputi esonerato dall’effettuare le visure ipotecarie per un immobile successivamente rivelatosi gravato da pesi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9770 del 23.04.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il danno biologico (cioè la lesione della salute), quello morale (cioè la sofferenza interiore) e quello dinamico-relazionale (altrimenti definibile ‘esistenziale’, e consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, risarcibile nel caso in cui l’illecito abbia violato diritti fondamentali della persona) costituiscono pregiudizi non patrimoniali ontologicamente diversi e tutti risarcibili.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3290 del 12.02.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non spetta il risarcimento del danno esistenziale a chi dopo aver subito un incidente stradale asserisca di non aver potuto lavorare in Polizia perché le menomazioni non lo rendevano più idoneo al servizio. L’eventuale ristoro costituirebbe una duplicazione del danno biologico già riparato.

Va risarcita la perdita delle cure domestiche

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che: “in caso di morte di una casalinga i congiunti conviventi hanno diritto al risarcimento del danno subito per la perdita delle prestazioni attinenti alla cura e assistenza dalla stessa fornita”. Attività che sia pure non produttive di reddito, ammette la Corte, sono comunque economicamente valutabili “facendo riferimento al triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare”.
Non solo, la Suprema corte chiarisce anche che il risarcimento spetta anche se la vittima aveva la Colf o altri “aiuti domestici”. Infatti, “I suoi compiti – precisa la sentenza – risultano di maggiore ampiezza, intensità e responsabilità rispetto a quelli espletati da un prestatore d’opera dipendente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14681 del 28.08.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se l’impresa designata dal fondo di garanzia per le vittime della strada non ha azione di rivalsa nei confronti del proprietario dell’auto responsabile del sinistro se l’auto, senza copertura assicurativa, gli era stata rubata.
Infatti, se la sentenza esclude la responsabilità del proprietario del veicolo ai sensi dell’articolo 2054, terzo comma, codice civile, perché è provato che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà, non può essere accolta l’azione di regresso nei suoi confronti che si basa sulla presunzione della sua responsabilità, secondo quanto prevista appunto dall’articolo 2054.
Per la Suprema corte “nel sistema della legge sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile dei veicoli (o natanti) a motore, l’obbligazione del Fondo di garanzia, avente natura risarcitoria e non indennitaria, è sostitutiva di quella dei responsabili del danno di cui alle lettere a) e b) dell’articolo 19 (legge 990/1969) e perciò l’azione di regresso dell’assicuratore e quella di rivalsa dell’impresa designata sono correlate all’astratta configurabilità e al concreto accertamento della responsabilità per il sinistro stradale che il convenuto in regresso o rivalsa può contestare formulando le medesime eccezioni opponibili al danneggiato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13217 del 26.07.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non sempre ha diritto al risarcimento del danno la paziente che, dopo l’intervento di legatura delle tube per scopo anticoncezionale, rimane incinta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10220 del 20.06.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che non spetta il risarcimento per l’automobilista che non rispettando il limite di velocità finisce in una grossa buca provocando dei danni al suo stesso veicolo. La velocità, infatti, “deve essere in ogni caso adeguata allo stato dei, luoghi anche prescindendo dalle specifiche indicazioni stradali”. Lo ha chiarito la Corte respingendo il ricorso proposto dal conducente contro il diniego di ristoro dei danni da parte dell’Anas deciso dalla Corte di appello di Roma.
Secondo il giudizio della Corte territoriale, condiviso dagli ermellini, l’incidente deve essere ascritto ala responsabilità esclusiva dell’automobilista che procedeva a velocità eccessiva rispetto allo stato dei luoghi. In tal modo realizzando “una condotta imprudente”.

Tribunale di Roma, sentenza n. 4929 del 05.03.2012

Il Tribunale di Roma, con la sentenza in esame ha precisato che i disabili hannodiritto ad adire il tribunale per ottenere la rimozione da parte del comune di residenza delle barriere architettoniche che ne impediscono la libera circolazione – in questo caso l’accesso agli autobus da parte di un malato di Sla – e il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3951 del 13.03.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il comune è sempre responsabile della sicurezza in occasione di eventi culturali che si svolgono in piazza: nel caso di crollo di un palco per concerti e del ferimento di qualcuno tra gli spettatori, il giudice deve accertare se l’amministrazione comunale ha osservato tutte le norme.

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Corte di cassazione, sentenza n. 19944 del 29.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il Comune non è tenuto a risarcire il danno provocato da un dipendente comunale che, svolgendo le funzioni di messo di conciliazione, si appropria del denaro relativo a procedure esecutive instaurate dal Ministero delle Finanze. Lo ha affermato la prima sezione civile della Cassazione secondo la quale l’ente locale, in questa circostanza, è del tutto estraneo all’operato del messo di conciliazione in quanto quest’ultimo, per questo tipo di attività, è soggetto alle direttive di organizzazione e sorveglianza dell’amministrazione giudiziaria e non dell’ente locale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15993 del 21.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il cattivo stato delle bocca del paziente né l’impiego di tecniche innovative giustificano il dentista che sbaglia per negligenza.
Una “brutta bocca” – I giudici della Suprema Corte ricordano che il medico deve avere una preparazione tale da metterlo nella condizioni di affrontare anche situazioni complesse. La terza sezione di piazza Cavour dà così soddisfazione al cliente di un professionista a cui i giudici di primo grado avevano respinto la richiesta di avere i danni per una lesione al nervo facciale provocata dall’ incauto intervento del suo odontoiatra. Il no dei giudici di merito era basto su una doppia considerazione: la “situazione degradata dell’apparato dentario” e la novità delle terapie applicate rese rischiose da inesistenza di procedure e tecniche rese univoche e consolidate dall’esperienza. Appigli che i giudici contestano, come aveva già fatto la Corte d’Appello, dando credito al perito d’ufficio che aveva riscontrato degli errori di progettazione da parte del medico. Sbagli che fanno scattare l’ipotesi di colpa grave per un professionista che deve comunque – insiste la Cassazione – avere la preparazione richiesta anche per affrontare situazioni molto più complesse di quelle analizzate nel ricorso.
L’onore della prova – Gli ermellini ricordano che spetta al medico l’onere di provare la sua diligenza o che “pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno”. Più facile il compito del paziente scontento che può limitarsi a contestare l’inesattezza dell’adempimento, per violazione ad esempio dei doveri di informazione, o per la mancata osservanza del compito di diligenza, aspettando che l”incolpato” fornisca la prova contraria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 15453 del 14.07.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la responsabilità del ministero della Salute e della struttura ospedaliera in merito alla qualità del sangue utilizzato per le trasfusioni sussiste anche per gli accadimenti anteriori alla legge 107/1990, che regolamenta le attività trasfusionali e la produzione di emoderivati. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto accogliendo le doglianze dei congiunti di un paziente morto diversi anni dopo un ricovero, per una serie di fratture multiple, durante il quale aveva contratto una forma allora poco conosciuta di epatite. Secondo i giudici “indipendentemente dalla specifica conoscenza del virus Hcv”, ben poteva il personale medico “sulla base di più datati parametri scientifici, rilevare comunque la non idoneità del sangue ad essere oggetto di trasfusione”. Infatti, anche prima della legge 107/1990 sussisteva comunque un obbligo di vigilanza a carico del ministero. Così, la Cassazione nel rinviare alla Corte di appello di Genova ha fissato alcuni importanti paletti. In primis, la prescrizione decorre dalla conoscenza della malattia e non dall’evento contagioso. Poi, la legittimazione passiva in ordine al risarcimento è sia del ministero che della struttura sanitaria. E ancora, nella valutazione circa l’evidenza di uno specifico virus nel sangue, si deve far riferimento agli obblighi di vigilanza disposti in generale dalla legge e dalle evidenze scientifiche. Infine, la causa dei danni alla salute del paziente può ben derivare da una condotta omissiva.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11430 del 24.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che scatta il diritto al risarcimento del danno per il passante che inciampando in un buca non visibile perché coperta dall’acqua piovana riporta delle lesioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, dando ragione ad una turista, in vacanza a Milano Marittima. La Corte ha bocciato come “illogica” la motivazione della Corte di Appello di Bologna che aveva respinto il ricorso della donna. I giudici, infatti, dopo aver riconosciuto che “la presenza di una buca sul fondo stradale giustifica l’addebito di responsabilità al comune per difetto di manutenzione”, l’avevano poi esclusa, con riguardo al caso specifico, ritenendo che il riempimento della buca ad opera della pioggia costituisse “un evento estemporaneo, nei confronti del quale il comune non ha avuto la possibilità di intervenire tempestivamente”. Secondo i giudici della Corte territoriale, dunque, la “circostanza che la buca fosse ricoperta dall’acqua” rientrava nel novero delle ipotesi di “caso fortuito”. L’errore della sentenza impugnata, secondo la Suprema corte, è stato, perciò, quello di aver considerato “come causa idonea ad esimere l’ente pubblico da responsabilità una circostanza di fatto che ha invece aggravato gli effetti del vizio di manutenzione”. Insomma, la Corte di Appello “ha confuso un evento normale e largamente prevedibile”, come la pioggia – che ha “contribuito a causare il danno (nascondendo le asperità del suolo, le ha rese ancora più insidiose) con una causa di interruzione del nesso causale” quasi che “si trattasse di evento esterno e non controllabile, di per sé solo sufficiente a produrre il danno

Corte di Cassazione, sentenza n. 9912 del 05.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’azione giudiziaria contro l’assicurazione può essere proposta anche se il danneggiato non ha inviato la raccomandata alla compagnia. E’ sufficiente infatti che la società sia a conoscenza del sinistro e della pretesa risarcitoria tramite raccomandata del proprio assicurato. Per la Corte l’improcedibilità della domanda viene meno qualora l’istituto assicuratore venga a conoscenza della richiesta di danno mediante raccomandata con ricevuta di ritorno inviata dal proprio cliente. L’onere imposto al danneggiato, infatti, può essere soddisfatto anche con atti equipollenti a quello previsto dalla legge purché ugualmente idonei a soddisfare lo scopo di consentire alla compagnia di valutare l’opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, con conseguente dispendio economico.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9700 del 03.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che anche il soggetto nato dopo la morte del padre, verificatasi durante la gestazione, per fatto illecito di un terzo, ha diritto nei confronti del responsabile al risarcimento del danno per la perdita del relativo rapporto. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una ragazza che ha perduto il padre in un incidente stradale mentre era solo concepita. La Cassazione ha chiarito che la relazione col proprio padre integra un rapporto affettivo ed educativo che la legge protegge perché è di norma fattore di più equilibrata formazione della personalità. Pertanto il figlio cui sia impedito di svuilupparsi in questo rapporto ne può riportare un pregiudizio che costituisce un danno ingiusto indipendentemente dalla circostanza che egli fosse già nato al momento della morte del padre o che, essendo solo concepito, sia nato successivamente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 7868 del 06.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se a causa del lungo periodo di invalidità temporanea (oltre un anno), dovuto a un incidente stradale, la vittima ha dovuto “interrompere gli studi universitari” perdendo la possibilità di laurearsi, il giudice ne deve tener conto nella valutazione del danno biologico, morale e patrimoniale. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con la sentenza in oggetto, riconoscendo il danno da perdita di chance di un automobilista per l’infortunio subito. I giudici della Suprema Corte hanno anche stabilito che in presenza di una perizia che accerti una determinata percentuale di invalidità, il giudice può sì discostarsene, riducendola ma deve sempre motivarne le ragioni “con riguardo alla specificità del caso concreto”.

Giudice di Pace di Perugia, sentenza n. 258 del 15.02.2011

Il Giudice di Pace di Perugia con la sentenza in esame ha precisato che se l’offerta contrattuale contiene la clausola “sine die”, l’azienda non può unilateralmente cambiare le condizioni senza informare il consumatore. Con questa motivazione, una compagnia telefonica è stata condannata a pagare il risarcimento del danno a una abbonata per aver mutato le condizioni del pacchetto “NOI 2” che prevedeva 500 minuti di chiamate ad una altra scheda dello stesso operatore al costo una tantum di 7 euro, oltre a un canone mensile di 2 euro. Il Giudice di pace di Perugia, con la sentenza 258/2011, ha riconosciuto le ragioni della ricorrente che lamentava una riduzione dei minuti di conversazione a disposizione e perciò recedeva unilateralmente dal contratto. A seguito dei conteggi effettuati l’abbonata riteneva di essere stata privata “ingannevolmente” nel tempo di un importo pari a 1030 euro. Secondo il tribunale, ai sensi dell’articolo 5 del codice del consumo, l’espressione “per sempre”, contenuta nell’offerta promozionale, deve ritenersi “secondo il suo significato più semplice ed immediato, cioè sine die”. Si è, dunque, in presenza di un contratto ad esecuzione continuata, dal quale è sempre possibile il recesso, ex articolo 1373 del Cc, purché però formalmente comunicato. Mentre, nel caso in parola, non risulta alcuna comunicazione. Infine, osserva il giudice, neppure l’informativa tramite “sms” sarebbe stata sufficiente ad autorizzare le modifiche al contratto, in assenza di una esplicita accettazione. La società telefonica è stata perciò condannata a pagare 600 euro oltre a interessi e rivalutazioni a titolo di risarcimento.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6681 del 23.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame stringe il cerchio sugli obblighi di vigilanza della Consob. L’ente di controllo e vigilanza, deve essere tale non solo di nome ma anche di fatto. I giudici di Piazza Cavour, hanno confermato la condanna della Consob al risarcimento del danno subito da un gruppo di risparmiatori, truffati tra il 1990 e il 1992 da una Società di intermediazione mobiliare (Sim), perché la Commissione è intervenuta soltanto tardivamente a sospenderne l’attività. Una condanna per responsabilità extracontrattuale, ex articolo 2043 del Cc, che si fonda sull’obbligo della pubblica amministrazione, riconosciuto dalla Cassazione, di improntare la propria attività al principio generale del neminem ledere.
Bocciato, dunque, il ricorso con il quale la Consob contestava la condanna inflittale nel 2007 dalla Corte d’appello di Roma ritenendo «che non avesse operato con diligenza» nei confronti di un gruppo di risparmiatori.
La Commissione si era difesa davanti ai giudici di legittimità sostenendo che non era tenuta ad operare controlli sostanziali ma solo formali sui prospetti di informazione al cliente. Secondo i giudici di Piazza Cavour, all’opposto, l’ente di vigilanza deve svolgere una funzione di garanzia dei risparmiatori non solo in base alle leggi specifiche che ne regolamentano l’attività, ma in modo tale da evitare, secondo un generale principio di buon senso, che i risparmiatori siano danneggiati.
I supremi giudici al termine di quella che hanno definito “una complessa ma istruttiva vicenda” hanno enunciato il seguente principio di diritto. «L’attività della pubblica amministrazione ed in particolare della Consob deve svolgersi nei limiti e con l’esercizio dei poteri previsti dalle leggi speciali che la istituiscono, ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, in considerazione dei principi di legalità, imparzialità e buona amministrazione dettati dall’articolo 97 della Costituzione in correlazione con l’articolo 47 prima parte della Costituzione». «Pertanto la Consob – prosegue il principio della Cassazione – è tenuta a subire le conseguenze stabilite dall’articolo 2043 del codice civile atteso che tali principi di garanzia si pongono come limiti esterni alla sua attività discrezionale, ancorché il sindacato di questa rimanga precluso al giudice ordinario. L’illecito civile, per la sua struttura, segue le comuni regole del codice civile anche per quanto concerne la cosiddetta imputabilità soggettiva, la causalità, l’evento di danno e la sua quantificazione». In questa causa la Consob, parte soccombente, è stata condannata anche a pagare 15 mila euro di spese giudiziarie sostenute, per il giudizio in Cassazione, dai risparmiatori truffati. Non è invece nota l’entità della cifra che dovranno risarcire alle persone rimaste truffate.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Risarcimento Danni.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Risarcimento Danni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 6357 del 21.03.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il vedovo che contrae nuove nozze nel corso del giudizio di risarcimento per la perdita della prima moglie non ha diritto al danno per la mancata “collaborazione familiare” se quei compiti sono svolti dalla nuova compagna. Lo ha chiarito la terza sezione civile della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale il giudice, a seguito del nuovo matrimonio contratto in corso di causa, deve accertare in quali effettivi limiti il pregiudizio scaturito dall’illecito altrui sia stato concretamente eliso dalle nuove nozze.

Corte di Cassazione sentenza n. 5732 del 15.11.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che l’auto usata appena comprata si guasta. E il proprietario cita in giudizio il carrozziere che gliel’ha ceduta. Ma chi ha venduto il trabiccolo si salva in corner per un errore del giudice, che non ha verificato chi fosse stato l’acquirente del veicolo “incriminato” nel pronunciarsi sulla legittimazione dell’azione di risoluzione del contratto per vizi della cosa. È quanto emerge dalla sentenza in oggetto emessa dalla seconda sezione civile della Cassazione.Insufficienza del Pra. Accolto, contro le conclusioni del pm, il ricorso del carrozziere. Sbaglia la Corte d’appello a ritenere la signora che ha chiesto la risoluzione del contratto legittimata a proporre l’azione dal momento che la donna risultava intestataria dell’auto al pubblico registro automobilistico. Il giudice, invece, avrebbe dovuto accertare se la signora fosse, per caso, divenuta proprietaria del veicolo dopo la stipula del contratto per stabilire se applicare l’articolo 1492 Cc, in base al quale se l’acquirente ha a sua volta alienato la cosa può pretendere soltanto la restituzione del prezzo. L’azione di risoluzione, insomma, è concessa all’acquirente e non all’attuale proprietario del bene difettoso.
Motivazione insufficiente
I giudici della Corte così sintetizzano lo schema delle disposizioni di cui agli articoli 1490-1492 Cc: è il venditore a dover a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi che la rendono inidonea all’uso; il compratore, dal canto suo, ha il diritto di domandare a sua scelta la risoluzione del contratto, ovvero la riduzione del prezzo; legittimato a proporre, a scelta, una delle due azioni è quindi soltanto l’acquirente, il quale sarà chiamato a dare prova di essere proprietario al momento in cui propone l’azione. Laddove il compratore abbia ceduto o trasformato la cosa, oppure il bene sia perito per caso fortuito o per colpa del compratore, l’acquirente può chiedere al venditore unicamente una riduzione del prezzo.

Corte di Appello di Firenze, sentenza n. 134 del 26.01.2011

La Corte di Appello con la sentenza in esame ha precisato che nelle transazioni immobiliari chi dichiara di accettare la situazione di fatto e di diritto dell’immobile come “visto e piaciuto”, non può poi invocare i vizi del bene per ottenere una riduzione del prezzo di acquisto. Secondo la Corte di Appello di Firenze (sentenza n. 134/2011), infatti, la sottoscrizione della clausola vale la rinuncia in toto alla garanzia per vizi.
Il caso è quello dell’acquirente di un immobile di pregio, a Firenze, venduto nell’ambito della dismissione del patrimonio immobiliare dell’Inpdap. Il ricorrente lamentava di non essere stato informato dei gravi difetti di impermeabilizzazione dei 220 mq di terrazze a livello di proprietà dovuti a un difetto della guaina che aveva causato ingenti danni ai piani inferiori a causa delle infiltrazioni.
I giudici però, nel respingere il ricorso per difetto di interesse all’impugnazione, forniscono una ampia motivazione del perché nel merito non va accolta la tesi del compratore. Secondo il ricorrente, infatti, la clausola di “visto e piaciuto” avrebbe al più potuto valere contro i vizi visibili con “l’ordinaria diligenza” ma certamente non verso “quelli occulti”. Secondo giudici, al contrario, tale interpretazione svuoterebbe di senso la clausola in quanto contro i vizi “facilmente riconoscibili” non opera comunque tale garanzia, secondo quanto disposto dall’art. 1491 del codice civile. Mentre tale espressione di matrice “prevalentemente popolare” se riportata all’interno di un contratto “non può che significare” che il compratore “si impegna ad accettare l’oggetto in parola senza alcuna riserva e, pertanto, rinunciando in toto alla garanzia per vizi”.
In ultimo, secondo i giudici, trattandosi di una vendita pubblica, in cui il prezzo dell’immobile è stato definito tramite una perizia, non si sarebbe in alcun modo potuto determinare quello sconto sul prezzo richiesto dal ricorrente, anche se la società veicolo della dismissione avesse riconosciuto che la terrazza abbisognava di interventi (diversamente se la richiesta fosse stata quella della risoluzione del contratto). Ragion per cui l’appello è stato dichiarato inammissibile per difetto di interesse, ex articolo 100 cpc.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3680 del 15.02.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che risponde il ministero dell’Istruzione per la lesione allo studente morso da un cane incustodito nel cortile della scuola, a meno che l’amministrazione non provi che erano stati posti in essere tutti gli accorgimenti necessari per evitare intrusioni di terzi nell’istituto e nelle sue pertinenze. Accolto, nella specie, il ricorso della studentessa aggredita da un cane randagio davanti alla scuola, passati pochi minuti dalla fine delle lezioni. Dopo l’accoglimento della domanda d’iscrizione proposta dall’allievo, in capo all’amministrazione scatta l’obbligo di vigilare sulla sicurezza dell’alunno per tutto il tempo in cui il minore fruisce della prestazione scolastica. E ciò anche per evitare che l’allievo procuri danno a se stesso. L’obbligo di garantire l’incolumità dei minori, peraltro, riguarda tutte le attività svolte nell’istituto, il quale mette a disposizione degli studenti aule, laboratori e palestre, oltre che il personale docente e non docente.
Il ministero dell’Istruzione può essere chiamato a rispondere per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale: il titolo appartiene alla prima categoria se la domanda è fondata sull’inadempimento rispetto al vincolo negoziale di vigilare, assunto ad hoc dall’autore del danno, oppure di tenere o non tenere una determinata condotta; il titolo afferisce invece alla seconda categoria laddove la domanda è fondata sulla violazione del generale dovere di non recare danno ad altri (neminem laedere). E da un solo evento lesivo può scaturire per l’amministrazione una duplice responsabilità con il danneggiato può scegliere di farne valere una sola o entrambe.
Sarà il giudice del rinvio, nel caso della studentessa napoletana, a mettere la parola “fine” alla vicenda. Nel frattempo la Suprema corte chiarisce la ripartizione dell’onere della prova, per cui si applica il regime ex articolo 1218 Cc: spetta alla vittima della lesione provare che il danno si è verificato nel corso della prestazione scolastica, mentre compete all’amministrazione dimostrare che l’evento pregiudizievole è stato determinato da una causa non imputabile all’insegnante né alla scuola (perché ad esempio l’istituto ha predisposto accorgimenti “anti-invasione”).

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25982 del 22.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il privato lamenta un pregiudizio del suo diritto alla salute causato dalla cattiva manutenzione di aree da parte del Comune la causa è devoluta al giudice ordinario. Lo hanno affermato le sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale in caso di inosservanza da parte della pubblica amministrazione, nella sistemazione e manutenzione di aree o beni pubblici, dei comuni canoni di diligenza e prudenza, ricorre la giurisdizione del giudice ordinario. Anche la manutenzione di beni pubblici, infatti, deve adeguarsi alle regole di prudenza e diligenza, prima tra tutte quelle del neminem laedere prevista dall’articolo 2043 del codice civile, in applicazione del quale la pubblica amministrazione è tenuta a far sì che il bene pubblico non sia fonte di danno per il privato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25624 del 14.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il danno esistenziale per la morte di un congiunto può essere fatto valere iure proprio dai superstiti, ma non come diritto ereditario, tanto più se il decesso avviene a brevissima distanza dall’evento che l’ha provocato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 24862 del 09.12.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se il pedone esita ad attraversare la strada e un’auto lo investe e uccide: i familiari non hanno diritto al risarcimento, perché la colpa dell’incidente è da ascrivere al pedone. Lo ha deciso la terza sezione civile della Cassazione confermando una sentenza della Corte d’appello di Napoli. La controversia riguarda la richiesta di risarcimento danni avanzata dai familiari di un uomo, deceduto nel 1996, mentre attraversava la strada in città. Il pedone era sceso dal marciapiede per attraversare, ma, avvistato l’arrivo di una vettura era risalito. Subito dopo, distrattamente, era ridisceso e aveva così urtato la fiancata destra della macchina ed era morto per le ferite riportate. Dopo il rifiuto della Corte di appello alla richiesta di risarcimento da parte dei parenti anche la Suprema corte, con la sentenza n.24862, ha detto no all’indennizzo sottolineando che “il comportamento del pedone era stato del tutto imprevedibile, sicché nessuna responsabilità può essere addebitata al conducente dell’autovettura che nessuna manovra di emergenza fu in grado di compiere per evitare l’incidente”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 41015 del 21.11.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che la richiesta del danno ambientale compete esclusivamente allo Stato. Con la sentenza in oggetto la Cassazione esclude che la possibilità di chiedere l’indennizzo per il danno provocato all’ambiente possa essere estesa, alla luce del Dlgs 152/2006, anche agli enti locali. Gli ermellini specificano che sia le regioni sia gli enti territoriali minori, possono ora presentare denunce e osservazioni nell’ambito di procedimenti finalizzati all’adozione di misure di prevenzione, precauzione e ripristino oppure possono sollecitare l’intervento statale a tutela dell’ambiente, mentre non hanno più il potere di agire iure proprio per il risarcimento del danno ambientale. La possibilità di azione è limitata alla richiesta del risarcimento di qualsiasi danno patrimoniale ulteriore e concreto derivante dal danno ambientale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23053 del 15.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il proprietario di un immobile concesso in locazione ha diritto all’equa riparazione in caso di durata eccessiva del procedimento di sfratto ma non può chiedere anche il danno patrimoniale per la mancata disponibilità del bene. Lo ha chiarito la prima sezione civile della Cassazione con la sentenza in oggetto secondo la quale il ritardo nella riconsegna e nel mancato godimento dell’appartamento, non necessitato da norme ne vietino il rilascio, è esclusivamente dovuto alla resistenza della controparte e, quindi, non è imputabile all’apparato statale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22267 del 02.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che e’ risarcibile il danno subito dal proprietario a causa di un’illegittima e imprudente iscrizione di ipoteca giudiziale sul proprio immobile. Infatti può risultare compromessa la “commerciabilità del bene stesso. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza in oggetto. Al termine di una complessa vicenda giudiziale, in meritoall’ipoteca, rivelatasi poi illegittima, che un avvocato aveva fatto iscrivere su di un immobile, la Corte d’appello di Genova aveva accolto l’appello della proprietaria del bene, condannando il professionista al risarcimento del danno dalla stessa subito per la mancata disponibilità della somma costituente fondo fiduciario per la cancellazione della garanzia, dal 2001 al 2005, anno in cui il Tribunale di Savona ne aveva dichiarato l’illegittimità. Contro questa decisione, l’uomo aveva presentato ricorso alla Suprema Corte. Il giudice di legittimità respingendo le motivazioni dell’avvocato, ha affermato che “l’iscrizione illegittimità dell’ipoteca giudiziale su un immobile,” a causa della pregiudizialità che reca su bene e sul proprietario dello stesso, per mancata o ridotta commerciabilità dell’immobile ” dà diritto al proprietario di ottenere il risarcimento del danno (c.d. danno conseguenza) subito a causa della non disponibilità della somma di denaro sottoposta a garanzia”. Non solo. Secondo gli Ermellini, “ove risulti accertata la illegittimità dell’iscrizione e, quindi, venga meno la sua fattispecie costitutiva, si deve rilevare anzitutto che tale danno evento non risulta automaticamente eliminato, perché se è vero che dal punto di vista del proprietario del bene ipotecato, è possibile far valere il venir meno di quella fattispecie, finchè dura la presenza dell’iscrizione ipotecaria, sussiste – come del resto s’è adombrato in sede di esame del primo motivo – una situazione apparente che può creare difficoltà alla commerciabilità del bene, sia scongiurando eventuali proposte di acquisto di terzi sia imponendo un onere di dimostrazione al terzo che voglia acquistare il bene o un diritto su di esso che l’ipoteca non ha più effettività. Ne discende che la permanenza dell’iscrizione pur dopo che sia acclarata l’insussistenza della sua fattispecie costituiva rende ancora configurabile il danno evento derivante da essa e semmai si tratta di valutare se in concreto si sono prodotti danni conseguenza successivamente”. E ancora, “in dipendenza del danno evento costituito dalla permanenza dell’iscrizione che poi sia risultata illegittima, danni risarcibili sub specie di danno c.d. conseguenza originante dalla situazione costituente il danno evento, si possono verificare tanto se si perde una o più occasioni di commerciare il bene (perché il possibile acquirente non stima conveniente acquistare il bene), sia se il bene si riesca a commerciare e, tuttavia, subendo una qualche diminuzione delle utilitates che si sarebbero conseguite se il bene fosse stato libero, cioè conseguendo una diminuzione del prezzo o conseguendo un prezzo vile, oppure un qualche diverso pregiudizio”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 38991 del 04.11.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che della mancata predisposizione di misure di protezione dall’amianto risponde l’intero consiglio di amministrazione. Ma nel provare la responsabilità il giudice non gode di nessuna discrezionalità ed è tenuto a motivare la scelta tra tesi scientifiche contrastanti. Questi i principi generali su cui la Cassazione si è basata nella sentenza a carico dei vertici della Montefibre, assolti in primo grado e condannati dalla Corte d’Appello di Torino per omicidio colposo per la morte di 11 operai esposti all’amianto nello stabilimento di Verbania. Con oltre 80 pagine di motivazione la Suprema corte, pur confermando la responsabilità dell’intero board per le carenti misure di sicurezza, limita la condanna degli amministratori solo ai tre decessi avvenuti per fibrosi polmonare, mentre ritiene non provato il nesso causale tra le inadempienze e l’evento mortale per gli otto dipendenti morti di tumore alla pleura. Nel primo caso, infatti, gli ermellini hanno considerato esaurienti le motivazioni con le quali i giudici di merito hanno individuato l’esistenza di un nesso causale tra la malattia degenerativa e la negligenza nel mettere in atto le misure, imposte dall’articolo 21 del Dpr 303/1956, che avrebbero impedito il diffondersi delle polveri nel luogo di lavoro. Nel secondo caso, invece, sarebbe mancata la prova della relazione causa- effetto. Secondo il Supremo collegio il giudice di appello ha, infatti, usato una discrezionalità che non gli è consentita scegliendo arbitrariamente tra due tesi scientifiche contrastanti senza ancorare la sua “preferenza” agli elementi tecnici raccolti. Il collegio di piazza Cavour ha dunque giudicato immune da vizi il percorso della Corte di secondo grado solo nella parte in cui ha stabilito le responsabilità degli amministratori della società di proprietà del gruppo Montedison nell’insorgenza delle malattie degenerative che hanno portato alla morte di tre operai. L’uso massiccio di amianto, rendeva, infatti, doverosa l’adozione di accortezze in un periodo, la metà degli anni 70, in cui si stava facendo strada una sensibilità sulla necessità di tutelare la salute dei lavoratori. Accortezze che, malgrado la pericolosità dell’ambiente di lavoro la Montefibre, non ha avuto. I responsabili della Società hanno, infatti, messo in atto un processo di ammodernamento talmente lento da far registrare una significativa presenza di amianto all’interno dello stabilimento di Verbania ancora nel 2002. Omissioni che la Corte considera ancora più gravi perché avvenute all’interno di un gruppo industriale la cui importanza imponeva un’informazione particolarmente avanzata in relazione a rischi già conosciuti, come dimostrato da una nutrita normativa anche previdenziale, già vigente all’epoca dei fatti per quanto riguardava l’insorgenza delle fibrosi polmonari. Patologie, spesso con una conseguenza letale – affermano i giudici di piazza Cavour – “firmate dall’amianto” la cui insorgenza “prevedibile” poteva essere se non scongiurata, resa meno probabile dalle dovute cautele che i consiglieri di amministrazione e il direttore dello stabilimento, in quanto titolari di una posizione di garanzia, erano tenuti ad adottare. Questo anche in assenza di dati certi sull’epoca di maturazione della malattia perchè come affermato in precedenti sentenze per responsabilità legate all’inalazione di polveri d’amianto – la negligenza “riduce i tempi di latenza della malattia, nel caso di patologie già insorte, oppure li accelera nel caso di affezioni insorte successivamente”. Con l’occasione la Cassazione ha ribadito il diritto delle associazioni che rappresentano i lavoratori, nel caso specifico la Cgil, a costituirsi parte civile per la richiesta dei danni morali e materiali, non solo quando in gioco un bene su cui vantare un diritto patrimoniale ma anche nell’ipotesi in cui venga leso un diritto soggettivo, come nel caso delle associazioni sindacali la cui legittimazione storica è proprio nella tutela degli interessi dei lavoratori. Con la sentenza la Cassazione non mette comunque la parola fine alla lunga vicenda della Montefibre ripassando la palla nel campo della Corte d’Appello di Torino, che stavolta dovrà decidere sulla responsabilità dei vertici anche per la morte degli altri otto operai, tenendo presente che la funzione del giudice sarà quella di valutare le diverse opinioni degli esperti basando la sua scelta sui “concreti elementi scientifici raccolti”. Evitando – come secondo il collegio è accaduto – un’elaborazione della legge scientifica invece che una sua utilizzazione.

Consiglio di Stato, sentenza n. 7593 del 20.10.2010

Il Consiglio di Stato con la sentenza in esame ha precisato che la società illegittimamente esclusa dall’appalto deve essere risarcita del danno da “perdita di chance” anche se non dimostra che avrebbe vinto la gara. Con tale principio il Consiglio, ha respinto il ricorso del Ministero dell’Ambiente contro la decisione del Tar del Lazio che quantificava l’importo dei danni da risarcire a un raggruppamento di imprese. Le aziende, leader nel settore della consulenza, erano state escluse da una gara per l’affidamento di un servizio di assistenza agli uffici del Ministero per l’attuazione della normativa comunitaria sulla riduzione dei gas serra. L’esclusione era stata giudicata illegittima dai giudici romani, che avevano stabilito che il dicastero dovesse risarcire anche il danno rappresentato dalla cosiddetta “perdita di chance”. Il Ministero contestava la decisione, e sottolineava in particolare che le imprese ricorrenti non ne avrebbero avuto diritto in quanto non avevano dimostrato che, in assenza delle illegittimità riscontrate, si sarebbero aggiudicate la gara. Tesi questa smentita dai giudici di Palazzo Spada, per cui “il risarcimento del danno rappresentato dalla c. d. perdita della chance (valida opportunità deve intendersi non come mera aspettativa di fatto, ma come entità patrimoniale a sé stante, che si risolve nella possibilità di conseguire un vantaggio futuro. Da ciò deriva che l’impresa che viene pretermessa in una gara d’appalto illegittimamente aggiudicata, anche laddove non riesca a dimostrare che in assenza delle illegittimità riscontrate si sarebbe aggiudicata la gara, subisce comunque un danno, in quanto perde la possibilità giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, (la chances appunto) di aggiudicarsi la gara.”

T.A.R. Campania, sentenza n. 17232 del 5.8.2010

Il militare colpito da un tumore dopo essere stato esposto all’uranio impoverito durante missioni all’estero deve essere risarcito dalla pubblica amministrazione anche del danno biologico. Lo ha deciso il Tar della Campania che, con la sentenza 17232 depositata il 5 agosto scorso, ha accolto la domanda di risarcimento di un militare che aveva sviluppato un tumore alla tiroide dopo aver operato in Kosovo tra il 2000 e il 2002. L’uomo aveva presentato una fitta documentazione medico legale che provava la dipendenza della sua patologia dall’esposizione all’uranio impoverito durante la sua permanenza nei Balcani, una sostanza radioattiva contenuta negli armamenti utilizzati dalle forze NATO durante la guerra in Kosovo del 1999. Il soldato aveva ricevuto l’equo indennizzo per infermitàa causa di servizio, ma non il risarcimento per il danno biologico patito. La decisione del Tar partenopeo si inserisce nella delicata vicenda della cosiddetta “sindrome dei Balcani”, che ha visto decine di soldati impegnati nel conflitto NATO ammalarsi di patologie tumorali legate all’esposizione alle radiazioni. I giudici campani, dopo aver ribadito che la domanda di risarcimento rientrava pienamente nella giurisdizione amministrativa, in quanto la responsabilità dell’amministrazione era “correlata alla violazione dell’obbligo di tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori dipendenti”, hanno condannato il Ministero della Difesa a risarcire il danno biologico sofferto dal militare.