Nel caso di affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione è responsabile in solido anche la persona giuridica

Cassazione civile sez. I sentenza 10/04/2015 n.7191

Deve essere confermata la decisione dei giudici del merito che, in relazione al risarcimento dei danni da riconoscere ai famigliari di una vittima di un sinistro stradale, hanno riconosciuto la somma minima di cui alle tabelle del Tribunale di Milano in assenza da parte dei famigliari di prova del permanere dei rapporti famigliari e affettivi, nonostante il fatto che l’infortunato si fosse allontanato dalla famiglia.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13775 del 07.04.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è responsabile il funzionario addetto alla manutenzione della rete stradale che non si sia reso conto di una bolla sul pavimento stradale sulla quale sia caduta una persona procurandosi lesioni. La Corte ribadisce che “il sindaco e il responsabile dell’ufficio tecnico del comune assumono la posizione di garanzia, sulla base di una generale norma di diligenza che impone agli organi dell’amministrazione comunale, rappresentativi o tecnici che siano, di vigilare nell’ambito delle rispettive competenze, per evitare ai cittadini situazioni di pericolo derivanti dalla non adeguata manutenzione e dal non adeguato controllo dello stato delle strade comunali.

Corte di Cassazione, sentenza n. 3023 del 10.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il professionista ha diritto al risarcimento del danno morale dalla propria Cassa di previdenza se questa, negandogli la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli preclude di andare in pensione, lasciando il posto presso il Comune, e di riprendere poi l’attività libera. Per la Corte in questo caso il diniego illegittimo dell’ente di previdenza ha prodotto un danno all’interessato al quale è stata negata la possibilità di esercitare “una legittima scelta di vita”.

Corte di Cassazione sentenza n. 137770 del 12.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che in tema di sanzioni amministrative emesse, ai sensi dell’art. 24 del d. lgs. 15 novembre 1993 n. 507, per l’affissione di manifesti contenenti messaggi pubblicitari senza la prescritta autorizzazione, deve ritenersi che la responsabilità solidale della persona giuridica – o dell’ente privo di personalità giuridica, nel caso di violazione commessa dal rappresentante o dal dipendente degli enti medesimi, nell’esercizio delle proprie funzioni o incombenze – consente di includere nell’ambito applicativo della norma non soltanto i casi in cui il soggetto sia legato alla persona giuridica o all’ente da un formale rapporto organico ovvero da un rapporto di lavoro subordinato, ma anche tutti i casi in cui i rapporti siano caratterizzati in termini di affidamento (inteso come materiale consegna all’autore della violazione del materiale pubblicitario) o di avvalimento (inteso come attività di cui il committente profitta), a condizione, che l’attività pubblicitaria sia sicuramente riconducibile all’iniziativa del beneficiario quale committente o autore del messaggio pubblicitario o che sia documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed ente o persona giuridica opponente, restando comunque escluso che il beneficiario del messaggio pubblicitario sia solidalmente responsabile della violazione per il solo fatto di averne tratto giovamento.