TEST MEDICINA: IL TAR RIAPRE LE GRADUATORIE

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Per le banche il divieto di anatocismo , o meglio la possibilità di calcolare gli interessi non solo sulla quota capitale, ma sul capitale maggiorato degli interessi già maturati nelle mensilità precedenti, opera immediatamente. La recente modifica del Testo Unico Bancario – ad opera della legge di stabilità 2014 che dispone definitivamente il divieto di anatocismo – deve pertanto riconoscersi nell’art. 120 TUB così come modificato. In questi termini si esprime il Collegio di Coordinamento ABF, confermando il divieto di anatocismo anche in assenza della delibera attuativa del CICR. Secondo il Collegio ciò non rappresenta un limite al divieto di anatocismo, essendo l’art. 120 esplicito sul punto dichiarando che: “il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell’esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Nel caso di specie, un correntista titolare di un contratto in conto corrente bancario ricorreva all’ABF di Milano contestando alla propria banca la capitalizzazione degli interessi a debito con conseguente anatocismo. L’ABF di Milano, rilevata la particolare novità della questione, deliberava di rimettere l’esame della controversia al Collegio di Coordinamento, il quale, seppur rigettando il ricorso del correntista, ammetteva l’applicazione dell’art. 120 TUB anche in assenza della delibera attuativa del CICR.
Sul punto gli arbitri affermano, nella decisione 08/10/2015 n° 7854, che seppur infondate e non provate le pretese del ricorrente “il nuovo art. 120 TUB trova immediata esecuzione anche a prescindere dall’emanazione della pur prevista delibera”. Il Collegio muove la sua interpretazione dalla relazione di presentazione della proposta di legge alla Camera, la quale afferma “la presente proposta di legge intende stabilire l’illegittimità della prassi bancaria in forza della quale vengono applicati sul saldo debitore i cosiddetti interessi composti, o interessi sugli interessi … la proposta di legge, che per la prima volta tipizza l’improduttività degli interessi composti, intende mettere la parola fine a un comportamento riconosciuto illegittimo dalla giurisprudenza, ma costantemente tollerato dal legislatore”.
Si attribuisce quindi alla delibera del CICR una mera funzione indicativa circa le modalità di calcolo degli interessi semplici e questa non potrà in ogni caso determinare la produzione di ulteriori interessi sugli interessi. Sul punto, il Collegio prosegue “ipotizzare … che senza la nuova delibera del CICR, l’anatocismo bancario possa sopravvivere in base alla vecchia delibera … significa postulare un sovvertimento dei fondamentali rapporti gerarchici tra fonti del diritto e fors’anche una inammissibile alterazione costituzionale del rapporto tra poteri dello Stato … la stessa Banca d’Italia dà per scontata l’avvenuta entrare in vigore del divieto di anatocismo e riconosce che la delega al CICR riguarda solo la periodicità di contabilizzazione degli interessi e il termine per la loro esigibilità”.
Infine, il Collegio di Coordinamento dell’ABF ribadisce il divieto di anatocismo tout court nei rapporti bancari, vigente a partire dalla Legge di stabilità 2014.

09/11/2015

Il Tribunale di Bari affronta uno degli argomenti più dibattuti in ambito bancario: l’usurarietà del tasso di mutuo. Sulla base dell’art. 644 c.p. e della sentenza della Cassazione n. 350 del 9 gennaio 2013, ribadisce la necessità di computare anche la penale di estinzione anticipata oltre al tasso di mora.
Ebbene l’ordinanza del 19/10/2015 statuisce che “ai fini della verifica della usurarietà del tasso convenuto nel contratto di mutuo deve tenersi conto non solo del tasso di interessi convenuto ma anche di tutti gli altri costi previsti in contratto, sia quelli certi (come le spese di istruttoria e quelle per l’assicurazione dell’immobile o degli immobili concessi in garanzia) che quelli eventuali quali possono essere gli interessi moratori (dovuti in caso di inadempimento nel pagamento delle rate di mutuo) e la commissione per estinzione anticipata». Bisogna pertanto «cumulare gli interessi moratori con la commissione anticipata».
Tale ordinanza precisa inoltre che il calcolo deve essere effettuato con riferimento al capitale concesso quando vengono pattuite le condizioni contrattuali del mutuo, così come prescrive la legge.
Pertanto, nel caso specifico, il Tribunale di Bari ha accolto la domanda di sospensione della procedura esecutiva nei confronti del mutuatario. L’usurarietà del tasso convenuto “dato dalla sommatoria del tasso convenzionale, di quello di mora, delle spese di istruttoria e di assicurazione, nonché dell’1,50% per estinzione anticipata”, infatti, determina la gratuità del mutuo ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c.. e pertanto, “alla data in cui è stato intimato il precetto l’opponente aveva pagato una somma superiore a quella dovuta per le rate scadute della sola sorte capitale sicché il credito azionato in via esecutiva è privo del requisito dell’esigibilità atteso che la Banca opposta non poteva avvalersi della clausola risolutiva espressa non essendosi verificato alcun inadempimento dell’opposta al pagamento di quanto dovuto fino a quel momento per sorte capitale”.

06/11/2015

La Circolare emanata dal Ministero della Giustizia il 23/10/2015 propone un freno ad atteggiamenti non univoci ravvisati dall’inizio della fase operativa del processo telematico in materia civile, e si prefigge di essere un utile espediente per l’adozione di deter­minazioni unitarie, con­cretamente perseguite mediante la costituzione di corpus unico e periodicamente aggiornato.
È bene richiamare gli effetti pratici discendenti dalle disposizioni del D.L. 83/2015 poi convertito nella L. 132/2015 e, soprattutto, a quella parte che rende possibile “….il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica am­ministrazione per stare in giudizio personalmente”.
Ad essi si riferisce il rapido e schematico riassunto delle modalità di deposito alla data odierna.
Ufficio
Tipo atto
Regime del deposito
Tribunale
Atto introduttivo / primo atto difensivo
Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di depo­sito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi)
Corte d’appello
Atto introduttivo / primo atto difensivo
Telematico o cartaceo a scelta della parte (in caso di depo­sito telematico, questo è l’unico a perfezionarsi)
Tribunale
Atto endoprocessuale
Esclusivamente telematico
Corte d’appello
Atto endoprocessuale
Esclusivamente telematico
Al punto 2 si delineano poi le disposizioni per la “tenuta del fascicolo su supporto carta­ceo” individuando il perentorio principio che pare destinato ad accompagnare la vita del processo ci­vile (cartaceo o telematico esso sia). Gli obblighi di conservazione dei documenti originali unici su supporto cartaceo previsti dal C.A.D. e la disciplina processuale vigente mantengono la loro validità a prescindere dal pas­saggio al siste­ma di processo telematico. Illustrando ipotesi non esaustive di produzione cartacea, la circolare precisa come quella seguente l’ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis comma 9 D.L. 179/2012 “…sarà oggetto di formale atte­stazione di deposito da parte della cancelleria e sarà inserito nel fascicolo cartaceo del proces­so…” esclu­dendo tale adempimento nel caso in cui il deposito cartaceo sia informalmente allegato da una delle parti (cfr. capo 4 della stessa circolare).
Quid juris per l’ipotesi in cui il deposito della copia di cortesia più che alla cortesia si riconduca al provvedimento giudiziale contenente invito od ordine alla produzione cartacea?
Sembrerebbe doversi pensare che anche quella copia (proprio perchè “ordinata”) debba essere desti­nata ad attestazione del deposito ed all’inserimento nel fascicolo cartaceo.

Al punto 3 viene ribadito un concetto complessivamente scontato e già formulato in prece­denza: la disposizione dell’art. 111 disp. att. c.p.c. (rifiuto del cancelliere di inserimento di compar­se non comunicate alle altre parti e di cui non vengano consegnate le copie in carta libera …”) non si applica al caso in cui il deposito si perfezioni telematicamente (perché obbligatorio o facoltativo).
Le cancellerie, dunque, saranno tenute ad accettare il deposito degli atti endoprocessuali inviati in forma telematica, senza doverne rifiutare il deposito per il fatto che non sia stata allegata co­pia cartacea.
Alle “Copie informali” si riferisce il capo sub 4 del documento in esame dichiaratamente differenziato dalle copie depositate per ordine del giudice ai sensi dell’art. 16 bis, comma 9, D.L. 179/2012, e quindi riferite alla copia cartacea informale dell’atto o documento depositati te­lematicamente.
La soluzione finisce per riproporre gli obblighi discendenti, per la cancelleria, dal di­sposto di cui al­l’art. 36 disp. att. c.p.c. ipotizzando la formazione di un fascicolo cartaceo che rischia peraltro di co­stituire pericoloso vulnus al proclamato processo di digitalizzazione, lasciando aperte le porte ad un fascicolo prevalente­mente cartaceo (quantomeno alla stregua delle criticità sul PCT segnalate da una parte delle rappre­sentanze della magistratura) ed assicurando ulteriore quanto inutile conviven­za tra le due tipologie di materiale (l’uno ufficiale e l’altro eventuale e non necessitante finanche di alcuna annotazione).
“Dall’esclusività, o anche dalla mera facoltà del deposito telematico deriva l’esigenza, as­solutamente prioritaria, di garantire la tempestiva accettazione degli atti e documenti depositati dalle parti.”
E’ così che il Ministero introduce la disposizione di cui al punto 5 destinata a regolamentare i tempi di lavorazione degli atti da parte delle cancellerieescludendo, in maniera perentoria, che “…possa­no trascorrere diversi giorni tra la data della ricezione di atti o documenti e quella di accettazione degli stessi da parte della cancelleria.”
Meno perentorio l’invito sul punto formulato e che viene rimesso ad amichevole consiglio preordin­ato a fare in modo che quella procedura “…sia eseguita entro il giorno successivo a quello di ricez­ione da parte dei sistemi del dominio giustizia.”.
Di nuova introduzione il paragrafo al punto 7.1, teso a risolvere una problema­tica riconducibile all’iscrizione della causa in un registro diverso da quello di perti­nenza ai fini del versamento del contributo unificato.
Non essendo, al momento, previsto il trasferimento interno tra i diversi registri del fascicolo telema­tico, il Ministero delinea una norma di comportamento ragionevolmente non pregiudizievole per l’avvocato che dovesse avere involontariamente errato, prevedendo che in questo caso “…la cancel­leria non potrà richiedere il versamento di un nuovo contributo unificato per tale seconda iscrizio­ne al ruolo (in quanto, come si è visto, nell’ipotesi sopra descritta è solo avvenuto un passaggio del medesimo atto introduttivo da un ruolo ad un altro dello stesso ufficio), ma soltanto l’eventuale in­tegrazione dello stesso in conseguenza della diversità del rito.”
Sul punto 8, la domanda di ingiunzione di pagamento europea individua una procedura in ordine alle diverse modali­tà di proposizione del ricorso quali delineate dall’art. 7, § 5, del regolamento (CE) n. 1896/2006 che affida la modalità di presentazione della domanda al supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d’origi­ne e di cui dispone il giudice d’origine.
Avendo l’Italia a suo tempo privilegiato il supporto cartaceo, ne discende che sia questa la modalità in grado di assicurare la possibilità di presentare la domanda di ingiunzione anche a soggetti stranie­ri che siano privi di difensore. Le cancellerie accetteranno, dunque, il deposito su supporto cartaceo della modulistica relativa alle domande di ingiunzione europea di pagamento.

Le ultime disposizioni “nuove” re­golamentate dalla circolare ministeriale riguardano la possibilità di inserire nei registri di cancelleria, l’intero collegio giudicante (punto sub 18). La problematica continua ad investire una variegata ipotesi di fattispecie in cui il giudicante viene chiamato a pronunciarsi in composizione collegiale ed, in particolare, nelle cause davanti alla Corte d’Appello; giustificata, in questo caso, l’esigenza di acconsentire l’accessibilità del fascicolo al Con­sigliere relatore ma anche agli altri magistrati componenti oltre che al Presidente.
All’artigianale determinazione locale che assicurava questa esigenza mediante messa a disposizione, a tutti i magistrati coinvolti, di copie cartacee degli atti e dei documenti processuali, subentra la mo­dalità unica di accesso mediante la consolle del magistrato che, al momento, consente la consulta­zione dei singoli fascicoli soltanto ai magistrati assegnatari, e non agli altri di cui pertanto il mini­stero raccomanda l’inserimento. Le cancellerie vengono quindi invitate ad “…inserire correttamen­te i dati in questione nei registri elettronici…”
La disposizione seguente (18.1) risolve altra ed annosa problematica ravvisata nel quotidia­no rapporto tra avvocati ed uffici giudiziari. Benchè sia ormai pacifica l’intervenuta titolarità, in seno al difensore, del domicilio digitale con esonero dalla necessità di indicazione del domiciliatario locale, permane l’uso di indicare nell’atto la presenza di entrambi i professionisti, senza che il dato confluisca però nel fascicolo telematico in cui è dato rinvenire il nominativo del solo dominus od addirittura il solo domiciliatario.
Posto che tutti i difensori della parte hanno diritto alla comunicazione e non soltanto taluni di essi, viene raccomandato, al personale di cancelleria, adeguata attenzione ed inserimento nel fascicolo tanto del/dei difensore/i quanto dell’eventuale domiciliatario.
Meritevole di apprezzamento è la nota fi­nale apposta in calce alla circolare e consistente di invito a volersi astenere dalla sua stampa perchè contenente “…collegamenti ipertestuali a siti istituzionali (cfr. parti sottolineate nei para­grafi 11 e 14) che andrebbero persi consultando il documento stesso su carta…” ed escludereb­be l’utilità deri­vante dalla predisposizione dei collegamenti ipertestuali contenuti nell’indice e preor­dinati ad age­volare la consultazione a monitor.

05/11/2015

Mentre il disegno di legge di Stabilità 2016 prosegue l’iter parlamentare, si delinea con maggiore chiarezza la cosiddetta misura “opzione donna”: alle lavoratrici che sceglieranno di andare in pensione in anticipo, a 58 anni, la pensione, che dovrebbe essere calcolata con un sistema misto retributivo-contributivo, viene invece interamente misurata con il contributivo. Si tratta di una norma che comporterà per circa 36.000 donne di avere una pensione piuttosto ridotta. L’Anief ipotizza, infatti, che una lavoratrice con 35 anni di contributi che avrebbe potuto godere di un assegno mensile di 1.400 euro netti, scenderà sotto i 1.000 con la pensione anticipata. Considerata un’aspettativa di vita media di 30 anni per chi va in pensione adesso, la perdita può essere calcolata in oltre 140.000 euro.

La pensione anticipata è ambita dalle lavoratrici che non intendono continuare a lavorare fino alle soglie dei 68 anni, come prevede la legge Fornero.
Dichiara l’Istat: il 51,4% dei nati al di sotto dei due anni è accudito dai nonni, mentre solo il 37,8% frequenta un asilo nido; la baby sitter viene scelta come modalità di affido prevalente solo nel 4,2% dei casi, evidentemente è un lusso che pochi possono permettersi. Secondo un’indagine Censis sono 9 milioni in Italia i nonni che si occupano dei nipoti. Ma la carenza di assistenza e servizi adeguati si ripropone anche quando gli anziani sono in età troppo avanzata per prendersi cura dei nipoti. Il Presidente dell’Istat del 2001 Giovannini avvisava: “Le donne vivono una inaccettabile esclusione dal mercato del lavoro. Per di più, il carico di lavoro familiare e di cura gravante su di loro rende più vulnerabile un sistema di ‘welfare familiare’ già debole”. L’unico rimedio che sembra pervenire da un legislatore apparentemente comprensivo è la sola riduzione della durata dei tempi lavorativi, purché siano le stesse donne a farsi carico di una parte consistente dei costi.

02/11/2015

Si configura il danno biologico se la vittima, nella frazione di tempo intercorrente tra l’evento ed il decesso, ha coscienza del sopraggiungere della fine.

Così ha disposto la Corte di Cassazione, che è tornata a pronunciarsi sul tema, (Cass. n. 7126 del 2013, Cass. n. 23183 del 2014, Cassazione Civile, sez. III, sentenza n. 12722 del 19/06/2015) con l’ordinanza n. 20767/15, depositata il 14/10. Nel caso di specie, la madre e il fratello di una vittima di incidente stradale hanno impugnato con ricorso in Cassazione la decisione della Corte d’Appello di Milano: questa aveva ridotto l’ammontare del risarcimento del danno non patrimoniale.
In particolare, col terzo motivo di ricorso, i ricorrenti lamentavano il mancato riconoscimento del danno biologico patito dalla vittima nell’arco di tempo intercorrente tra le lesioni subìte e l’evento infausto. Sostenevano infatti che la vittima fosse rimasta cosciente e che tale circostanza fosse stata provata in giudizio.

In ossequio al consolidato principio secondo cui la paura di morire, provata da chi abbia subìto lesioni personali e si renda conto che esse saranno letali, configura un danno non patrimoniale risarcibile soltanto se la vittima fosse stata in grado di comprendere la gravità della propria condizione e l’imminenza della propria fine, la Suprema Corte ha ritenuto tale motivo manifestamente infondato. Pertanto, in assenza di tale consapevolezza, non si delinea l’esistenza del danno in questione. Se la Corte d’Appello ha ritenuto che la vittima fosse rimasta in stato di incoscienza nell’intervallo tra vulnus ed exitus, per cui tale danno biologico, ed il relativo diritto al risarcimento non è entrato nel patrimonio della stessa né è stato trasmesso agli eredi; gli Ermellini hanno precisato che non spetta alla Cassazione accertare se la vittima fosse stata cosciente o meno, trattandosi di una questione di merito, non sindacabile in sede di giudizio di legittimità.

Per le sopraposte argomentazioni, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso.

30/10/2015

Il problema della rigidità della Riforma Previdenziale Fornero, e della necessità di un suo cambiamento, è stato oggetto di ampie discussioni: si auspica una nuova pensione anticipata flessibile che possa essere attuata con La Legge di Stabilità 2016.
Complice una sempre maggiore precarietà del mercato del lavoro, molte soggetti si ritrovano contributi sparsi tra diverse gestioni Inps, non tutti sufficienti per maturare un trattamento autonomo: questi versamenti, però, messi insieme, possono essere recuperati, e costituire anni di contribuzione in più, utili a raggiungere prima e ad aumentare la pensione. Bisogna dunque considerarli come una risorsa, non rassegnarsi e lasciarli all’Inps come contributi silenti: se le somme non confluiscono in una pensione, infatti, vengono incamerate dall’Istituto, che non ne prevede la restituzione.
Di seguito, si elencano i modi per recuperare quanto versato e raggiungere la pensione in anticipo: alcuni di essi comportano dei costi per il lavoratore, altri sono gratuiti.
– La ricongiunzione
Il primo modo per recuperare gli anni di contributi consiste nel ricongiungerli alla gestione nella quale matura la pensione: la ricongiunzione, tuttavia, non è gratuita, e comporta degli esborsi piuttosto onerosi.
I costi dell’operazione aumentano notevolmente con l’avanzare dell’età, e variano in base al sesso del richiedente, al numero di anni da ricongiungere ed alla collocazione temporale dei periodi da recuperare. L’onere è legato al beneficio pensionistico che il lavoratore consegue: maggiori sono i vantaggi, maggiore è il costo.
La ricongiunzione non è ammessa per i contributi versati nella Gestione Separata.
– La totalizzazione
Per recuperare la contribuzione e collocarsi prima a riposo senza costi, si può utilizzare, al posto della ricongiunzione, la totalizzazione: grazie a questo istituto, che è applicabile sia alla pensione di vecchiaia, che a quella d’anzianità, si possono infatti cumulare gratuitamente i contributi.
I requisiti per il trattamento di vecchiaia e d’anzianità sono differenti da quelli previsti dalla Legge Fornero, ed il calcolo viene effettuato col contributivo, gestione per gestione, a meno che non si raggiunga il diritto ad autonoma pensione in una di esse (purchè si tratti di una gestione Inps o Inpdap).
– Il cumulo, o totalizzazione retributiva
Si tratta di un nuovo istituto simile alla totalizzazione, previsto dalla Legge di Stabilità 2013: oltre a consentire l’unione dei periodi lavorativi, permette di calcolare la quota di trattamento maturato presso ciascuna cassa secondo le regole del fondo, non per forza col contributivo. Il contributivo si applica agli anni posteriori al 1996 per chi ha meno di 18 anni di contributi al 31.12.1995, nonché, per tutti, da gennaio 2012 in poi.
Ci sono tuttavia dei casi in cui il cumulo retributivo non può essere utilizzato: se, infatti, si matura la pensione di vecchiaia autonomamente, presso una delle gestioni in cui risultano versati i contributi, non è consentito; parimenti, non si può utilizzare per la contribuzione accantonata presso le casse professionali e per la Gestione Separata.
– Il cumulo per artigiani e commercianti
Grazie ad una nota legge del 1990, i contributi versati alla Gestione Inps Artigiani e Commercianti possono essere uniti con la contribuzione da lavoro dipendente (cioè quella versata presso il fondo dei lavoratori dipendenti Inps- FPLD). L’assegno si otterrà sommando le due quote di pensione, calcolate separatamente sui contributi da lavoro dipendente e su quelli da artigiano/commerciante. Ovviamente, i periodi da lavoro dipendente e autonomo, sommandosi, consentono di raggiungere prima la pensione.
Per raggiungere in anticipo il pensionamento, può essere utile recuperare anche vecchi rapporti di lavoro privi di contribuzione, perché non versata dal datore. È , però, necessario provare che il rapporto di lavoro sia realmente esistito, presentandosi all’Inps con documenti di data certa riferibili ai periodi lavorati: inoltre, se il vecchio datore si rifiutasse di versare i contributi mancanti, spetta al lavoratore riscattarli, pagando il relativo onere, salvo la possibilità di far causa all’azienda per il danno subito.
Può essere senz’altro utile anche riscattare gli anni di laurea o di un altro ciclo di studi: in particolare, oltre agli anni del corso di laurea, è possibile riscattare, dal 12.07.1997, per gli iscritti all’Inps, anche i seguenti corsi di studi universitari:
Diploma di laurea conseguito dopo un corso almeno pari a 4 anni;
Diploma di specializzazione ottenuto dopo la laurea ed al termine di un corso di almeno 2 anni;
Diploma universitario ottenuto dopo un corso di durata tra 2 e 3 anni;
Dottorato di ricerca :anche in questo caso, l’Inps offre la possibilità di aggiungere gli anni scoperti, in cambio del pagamento di un onere, che varia in base all’età, alla collocazione temporale dei periodi, ed alla retribuzione o reddito del contribuente.
Ogni strategia per raggiungere in anticipo la pensione va valutata e pianificata il prima possibile, eventualmente con l’aiuto di un professionista esperto del settore previdenziale ed imparziale, come un consulente del lavoro: più gli anni corrono e più aumentano i costi di riscatti e ricongiunzioni.

27/10/2015

La Suprema Corte, sez. V Penale, con sentenza del 8 giugno – 6 agosto 2015, n. 34406 affronta uno degli innumerevoli casi di diffamazione realizzati a mezzo Internet, dimostrando una particolare fiducia moderni mezzi di accertamento del reato, tale da consentire di superare le rigidità dei tradizionali strumenti probatori.
Il caso di specie riguarda l’ex marito di una donna che posta su un sito web – in data 22/1/2008 e 27/7/2008 – due annunci apparentemente provenienti dalla stessa, nei quali quest’ultima offriva prestazioni di natura sessuale, diffondendo, inoltre i numeri di telefono di riferimento. A seguito del giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale di Chieti e del successivo giudizio confermativo di Appello, l’imputato viene accusato e condannato per reati di diffamazione (artt. 81, 110, 595 cod. pen. e 13 della legge sulla stampa) e trattamento illecito di dati personali (artt. 81 cod. pen. e 167 D.lvo 30/06/2003, n. 196).

La Corte di Cassazione, a seguito di ricorso, viene chiamata in causa dalla difesa dell’imputato al fine di esaminare l’attendibilità dei mezzi probatori fatti valere in giudizio. La difesa, addentrandosi in questioni di carattere squisitamente tecnico, sostiene che nessun accertamento sia stato svolto sul computer dell’imputato e sul disco fisso dello stesso, nessuna verifica circa le connessioni e l’attività svolta dall’utilizzatore. La difesa sostiene altresì che l’indirizzo IP identifica un dispositivo che può disporre di più di un’ interfaccia, per cui nulla esclude che il router dell’imputato – non protetto da password – sia stato utilizzato da terzi (classico caso di wardriving).

La Suprema Corte rigetta il ricorso ritenendo estremamente affidabili gli accertamenti tecnici esperiti dagli organi giudiziari che consentono, in particolare, di ritenere che l’annuncio diffamatorio sia stato creato e disposto in rete da un dispositivo – collegato alla rete informatica – identificato dall’ IP (Internet Protocol Address) associato, al router dell’imputato. Questo si trovava infatti allocato presso l’abitazione della madre, presso cui l’imputato abitava, ed il collegamento risultava avvenuto attraverso l’utenza della madre. Tali elementi sono incontestabili non solo per l’indubbia rilevanza di carattere tecnico, ma anche per un chiaro percorso di carattere logico-deduttivo dal momento che l’imputato era in dissidio con la moglie in ordine all’attribuzione della casa familiare e all’affidamento dei figli.
Risultano quindi superate e infondate tutte le critiche mosse dalla difesa sia sulla stampa del messaggio che sulle ulteriori “lacune probatorie” imputate agli inquirenti.

Completamente irrilevante, poi, è l’affermazione secondo la quale i “router” possano presentare più di un’interfaccia in quanto, per la tipologia di impianti utilizzati presso le utenze domestiche, le diverse interfacce adottano indirizzi IP privati diversi, ma ne condividono uno unico verso la rete pubblica che consente l’identificazione del dispositivo cui è assegnato (in una determinata finestra temporale). Quanto all’eventualità del wardriving, si tratta di mera ipotesi, del tutto congetturale, che è stata logicamente scartata in base alla considerazione che nessun altro avesse interesse a diffamare l’ex moglie dell’imputato.

La sentenza dimostra, quindi, un mutato atteggiamento della giurisprudenza della Suprema Corte che prende coscienza delle indubbie caratteristiche dell’attuale tecnologia di rete e si allontana definitivamente dalle prime pronunce ancora diffidenti verso lo strumento tecnologico. La decisione dimostra che sul fronte tecnico-normativo c’è ancora un lungo percorso da affrontare, poiché di fronte alle contestazioni della difesa, la Corte è stata costretta a ricorrere a presunzioni di carattere generale per superare eccezioni sia giuridiche che tecniche.

23/10/2015

Nell’ambito della cessione di azienda, i contratti non ancora eseguiti e privi carattere personale, comportano il subingresso del cessionario e l’esclusione della responsabilità del cedente.

Così è stato precisato nella sentenza 09/06/2015 n° 2391 del Tribunale di Taranto, sez. II civile in cui la parte creditrice aveva agito in monitorio nei confronti della cedente dell’azienda: nella fase di opposizione da parte dell’azienda quest’ultima incentrava la propria difesa sul difetto di legittimazione passiva. Nella prima parte della decisione si precisa che trattandosi di una forma di cessione del contratto trova applicazione l’articolo 1408 c.c.: al II comma si precisa che il contraente ceduto (nel caso concreto sottoposto all’attenzione del giudice la società che aveva venduto la merce alla cedente il ramo di azienda/opponente) deve dichiarare per tempo di non liberare il cedente, altrimenti non potrà agire contro di lui in caso d’inadempimento del cessionario. Nella sentenza in esame si comprende la distinzione operata dalla Suprema Corte in materia tra “debiti puri e debiti relativi a contratti non ancora eseguiti, allo scopo di ammettere la solidarietà del cedente come effetto naturale seguito alla cessione d’azienda solo quando si tratti di debiti puri, cioè per controprestazioni già eseguite e passate ormai nel patrimonio della cedente.

Negli altri casi invece, e cioè quando al momento della cessione dell’azienda – o di un suo ramo – il contratto, pur se già perfezionatosi ai sensi dell’art. 1406 c.c. ma non sia ancora eseguito, vale l’opposta regola dell’effetto naturale della esclusione della responsabilità del cedente, se il contraente ceduto non abbia espressamente dichiarato di liberarlo”. Si precisa che la consegna della merce da parte del creditore in favore del cessionario si configura quale implicita volontà di subingresso nel contratto di vendita che non sia ancora eseguito. Con riguardo alla fattura di maggiore importo è risultato pacificamente che non solo il contratto non aveva avuto esecuzione – a differenza della prima fattura, la cui merce era stata già regolarmente consegnata dalla cedente – ma la consegna della merce avveniva in favore della cessionaria del ramo d’azienda. Comportamento concludente questo nel senso dell’avvenuta accettazione della cessione del contratto, posto che la consegna diretta della merce alla cessionaria la implica necessariamente.
Da ciò ne può derivare, stante anche la pacifica assenza di dichiarazione di non liberazione del cedente, l’esclusione di responsabilità solidale di quest’ultimo ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1408 c.c. II comma in combinato disposto con l’articolo 2558 c.c.
Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, nella decisione in commento il Tribunale in composizione monocratica ha provveduto al rigetto di ogni domanda ed eccezione provvedendo all’accoglimento parziale dell’opposizione con revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannando l’opposta alla restituzione in favore dell’opponente di una parte della somma oltre interessi.

20/10/2015

Una recente ed innovativa statuizione della giurisdizione civile ha ad oggetto i “coupon”, quei pacchetti promozionali, quelle note offerte online, che costituiscono un’ affascinante attrattiva di tanti consumatori virtuali. Dopo la sentenza del Giudice di Pace di Taranto del 11.05.2015, con la quale si sancisce la vessatorietà della clausola del coupon che stabilisce, nell’ipotesi di reclamo sulla fruizione dell’offerta acquistata, l’obbligo per il consumatore di rivolgersi esclusivamente al commerciante, anche il Giudice di Pace di Napoli sposa la teoria del risarcimento del danno da “vacanza rovinata”.

Il predetto Giudicante con sentenza 28288/15 del 27.7.2015 ha condannato una nota Società emittente di coupon non solo al mero rimborso del “coupon” non goduto (causa overbooking della struttura convenzionata), ma anche al risarcimento del danno per il mancato godimento del soggiorno.

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Sig.ra Chiara, conveniva in giudizio dinanzi il Giudice di Pace di Napoli, la Società G. srl – in persona del legale rappresentante p.t. -, affinchè venisse condannata al risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale ed extracontrattuale, in seguito all’acquisto di due coupon aventi ad oggetto un pernottamento per due persone presso la struttura A. Resort (Capaccio), con colazione e pranzo inclusi, al prezzo complessivo di €98,00. Il soggiorno doveva essere previamente prenotato presso la struttura alberghiera, la quale tuttavia replicava di non avere disponibilità, accettando prima e disdicendo poi la prenotazione. Tale circostanza si protrae sino al 12.04.2013 quando il Resort A. comunica di avere disponibilità nel settembre 2013, pertanto venne scelta e concordata una data tra quelle possibili. Pochi giorni prima della partenza, l’albergo contatta la Sig.ra Chiara per comunicarle l’impossibilità di usufruire del servizio oggetto del pacchetto promozionale. L’istante è quindi costretta a rinunciare ai coupon acquistati e chiede contestuale rimborso alla Società G. srl, la quale rifiuta di rimborsare il coupon poiché scaduto.

La Sig.ra Chiara adisce all’autorità giudiziaria chiedendo di dichiarare l’inadempimento delle obbligazioni scaturenti dai due coupon e per l’effetto condannare la Società G. srl al rimborso della somma di €98,00 nonché al risarcimento del danno da vacanza rovinata nei limiti di €1.000 vinte le spese di lite.

La Società G. srl non si costituisce, pertanto, se ne dichiara la contumacia.

Il caso è stato deciso con sentenza del 27.07.2015 dal Giudice di pace di Napoli – nella persona della Dott.ssa Rosetta Miele -, che ha condannato la Società G. srl al il rimborso della somma pagata per l’acquisto di due “coupon” a titolo di risarcimento danni patrimoniali, oltre al risarcimento danni non patrimoniali, e al pagamento delle spese processuali.

Alla base della predetta statuizione, vi è la prova testimoniale offerta dal Sig. Luca – fidanzato della Sig.ra Chiara – , il quale confermava di aver avuto diversi contatti telefonici con la struttura alberghiera de quo, e che, peraltro, pur disponendo di e-mail di conferma di prenotazione, all’avvicinarsi della partenza, contattava l’albergo e scopriva che all’indirizzo indicato vi era ben altra struttura, venendo altresì a conoscenza che A. Resort non esisteva più e che la seconda struttura aveva messo a disposizione delle proprie camere al fine di ultimare i suddetti coupon; inoltre gli veniva proposto di soggiornare in quest’ultima struttura ma a tariffa intera ordinaria.

A questo punto, il Sig. Luca chiedeva rimborso del coupon, senza mai ottenere esito positivo. A parere dell’on.le Giudicante appareva quindi evidente la responsabilità della Società G. srl, la quale avrebbe dovuto controllare la veridicità delle informazioni presenti sulle brouchure prima di consigliare tali pacchetti ai consumatori. Pertanto, riteneva sussistente la responsabilità del prestatore del servizio che assume un’obbligazione di risultato e che nel caso di specie aveva fornito un alloggio non conforme alle richieste e a quanto ragionevolmente poteva attendere un turista di media aspettativa come la Sig.ra Chiara. Il convenuto G. srl si era quindi reso inadempiente agli obblighi contrattualmente assunti, non dimostrando l’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.

Inoltre, l’On.le Giudicante riteneva che l’istante abbia dimostrato di aver subito un pregiudizio sostanziatosi nel disagio e nell’afflizione di non aver potuto godere delle vacanze come occasione di piacere, svago o riposo, oltre ai sofferti disagi psicologici; per di più, il gradevole svolgimento della vacanza, si qualifica come un valore degno di tutela e pertanto, il danno conseguente al suo mancato godimento, assume una specificità tale da giustificarne l’indennizzo. Tale danno viene qualificato quale danno morale, sulla base della giusta interpretazione dell’art.5 della Direttiva n.90/3I4/CEE, data dalla Corte di Giustizia con sentenza n.168 del 12.3.2002: il consumatore ha diritto al risarcimento del danno morale derivante dall’inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite in occasione del viaggio “tutto compreso”.

Per tali motivi, l’Ill.mo Giudice di Pace di Napoli ha condannato la Società G. srl – in persona del legale rappresentante p.t. -, al pagamento in favore della Sig.ra Chiara della somma di €598,00 ci cui €98,00 per il rimborso della somma pagata per l’acquisto di due “coupon” a titolo di risarcimento danni patrimoniali, ed €500,00 a titolo di risarcimento danni non patrimoniali.

16/10/2015

La Corte di Giustizia Europea nella sentenza 06/10/2015 n° C‑362/14 formula due importanti conclusioni, una di carattere procedurale e l’altra di carattere sostanziale che potranno incidere sul regime giuridico dei social network.

Il caso di specie è quello di un cittadino austriaco il sig. Maximilian Schrems, utente di Facebook dal 2008, che presenta una denuncia presso l’autorità irlandese di controllo ritenendo che, alla luce delle rivelazioni manifestate nel 2013 dal sig. Edward Snowden, in merito alle attività dei servizi di intelligence negli Stati Uniti (in particolare della National Security Agency, o «NSA»), il diritto e le prassi statunitensi non offrono una tutela adeguata contro la sorveglianza svolta dalle autorità pubbliche sui dati trasferiti verso tale paese. L’autorità irlandese respinge la denuncia, con la motivazione che, in una decisione del 26 luglio 2000, la Commissione Europea aveva ritenuto che, nel contesto del cosiddetto regime di “approdo sicuro” (Safe Harbor), gli Stati Uniti garantiscano un livello adeguato di protezione dei dati personali trasferiti.

A seguito di tale decisione l’Alta Corte di giustizia irlandese, investita della causa, si rivolge alla Corte di Giustizia al fine di sapere se questa decisione della Commissione produca effettivamente la conseguenza di impedire ad un’autorità nazionale di controllo di indagare su una denuncia con cui si lamenta che un paese terzo non assicuri un livello di protezione adeguato e, se necessario, di sospendere il trasferimento di dati contestato.

La Corte di Giustizia innanzitutto chiarisce un’importante questione di carattere procedurale, statuendo che l’esistenza di una decisione della Commissione che dichiara che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato dei dati personali trasferiti, non può sopprimere e neppure ridurre i poteri di cui dispongono le autorità nazionali di controllo in forza della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e della direttiva. Tuttavia, la Corte ricorda che solo essa è competente a dichiarare invalida una decisione della Commissione, così come qualsiasi atto dell’Unione. Di conseguenza, qualora un’autorità nazionale o una persona ritenga che una decisione della Commissione sia invalida, tale autorità o cittadino deve potersi rivolgere ai giudici nazionali affinché, nel caso in cui anche questi nutrano dubbi sulla validità della decisione della Commissione, possano rinviare la causa dinanzi alla Corte di giustizia. Pertanto, in ultima analisi è alla Corte che spetta il compito di valutare se una decisione della Commissione sia valida o meno. Entrando nel merito della questione sollevata dal sig. Schrems, secondo la Corte il regime americano dell’approdo sicuro rende così possibili ingerenze da parte delle autorità pubbliche americane nei diritti fondamentali delle persone, e la decisione della Commissione non menziona l’esistenza, negli Stati Uniti, di norme intese a limitare queste eventuali ingerenze, né l’esistenza di una tutela giuridica efficace contro tali ingerenze.

Anche da un punto di vista sostanziale la Corte riconosce che nel diritto dell’Unione non può essere considerata accettabile una normativa che autorizzi in maniera generalizzata la conservazione dei dati personali di tutte le persone i cui dati sono trasferiti dall’Unione verso gli Stati Uniti senza che sia operata alcuna differenziazione, limitazione o eccezione. D’altro canto una normativa che consenta alle autorità pubbliche di accedere in maniera generalizzata al contenuto di comunicazioni elettroniche deve essere considerata lesiva del contenuto essenziale del diritto fondamentale al rispetto della vita privata.

Tutte queste argomentazioni giustificano, quindi, la decisione della Corte di Giustizia circa l’invalidità della decisione della Commissione del 26 luglio 2000.

Tale sentenza comporta, quindi, la conseguenza che l’autorità irlandese di controllo dovrà esaminare la denuncia del sig. Schrems con tutta la diligenza necessaria e decidere se, in forza della direttiva, occorre sospendere il trasferimento dei dati degli iscritti europei a Facebook verso gli Stati Uniti perché tale paese non offre un livello di protezione dei dati personali adeguato.

Con tale sentenza si apre, quindi, una breccia nel solido sistema di conservazione e diffusione dei dati personali, per finalità commerciali, proprio di Facebook come di altre reti sociali, senza alcun rispetto dei diritti fondamentali delle persone. La strada, a parere di che scrive è ancora molto lunga e le insidie sono tantissime, ma almeno la Corte di Giustizia ha fissato alcuni punti fermi.

Tutelare i propri dati personali nel Web 2.0 appare un’impresa sempre più ardua, al punto che in molti si chiedono se sia opportuno parlare ancora di privacy. Non molto tempo fa Mark Zuckerberg intervistato da TechCrunch ha illustrato il proprio punto di vista, definendola un concetto superato, svuotato del suo significato nell’era del Web 2.0, in cui la volontà di custodire le proprie informazioni cederebbe il passo a quella di condivisione. Tale affermazione è basata su un concetto non comprensibile: la libera gestione della propria privacy si fonda su di un elemento essenziale, ossia la consapevolezza, mentre è evidente che un’altissima percentuale degli utenti Facebook abbia, al contrario, una scarsa coscienza delle conseguenze derivanti dalla condivisione delle proprie azioni, esponendosi in questo modo a rischi non previsti.

In tal senso devono essere anche inquadrati gli emergenti concetti della Privacy by Design e della Privacy by Default che ormai sono annoverati tra i principi ispiratori dell’emanando Regolamento Europeo. Tali principi rappresentano la nuova dimensione della privacy che trae le sue origini dall’innovazione tecnologica e dal progresso delle comunicazioni elettroniche. L’evoluzione, quindi, tocca anche il settore della privacy rispetto alla tradizionale e primaria configurazione con il riferimento alle PET (acronimo di Privacy Enhancing Technologies) che costituiscono le tecnologie utilizzate per migliorare il diritto alla privacy. Ovviamente tali tecnologie vengono considerate in maniera neutra, ovvero senza alcuna connessione con specifiche fattispecie.

Tale nuova concezione trova il suo fondamento nel principio di necessità consacrato dall’art. 3 del Codice per la protezione dei dati personali, principio che deve essere inteso in duplice senso: non solo necessità di ricorrere all’utilizzo del dato personale solo in casi estremi, ma necessità anche di strutturare i servizi che utilizzano nuove tecnologie in modo tale da garantire il rispetto della riservatezza degli utenti. Insomma, finalmente si fa strada la necessità di concepire una “coscienza della privacy” da parte di tutti che possa prevenire successivi interventi sanzionatori delle Autorità preposte.

14/10/2015

Il lavoro accessorio è quello che dà luogo per il lavoratore a compensi complessivi nell’arco di un anno contenuti entro i seguenti limiti:

– euro 7.000 netti, con riferimento alla totalità dei committenti;

– euro 2.000 netti, con riferimento a ciascun committente imprenditore o professionista.

Nel regime generale la nozione si basa unicamente su limiti quantitativi, tranne in agricoltura in cui opera una specifica definizione, trattandosi infatti di:

– attività occasionali rese nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati e da giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi universitario;

– attività agricole in favore di soggetti con volume d’affari nell’anno precedente non superiore a euro 7.000, da parte di qualsiasi soggetto purché non iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese nella generalità dei settori produttivi da parte di tutti i soggetti, anche se già occupati in altra attività subordinata o autonoma, compresi gli studenti, i pensionati e i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. Questi ultimi, tuttavia, non possono superare il limite di compensi di euro 3.000, in luogo del limite ordinario di euro 7.000.

I committenti di un rapporto di lavoro accessorio possono essere sia soggetti privati e assimilati (es. Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), condomini) che imprenditori, liberi professionisti e società. Il committente pubblico può ricorrere al lavoro accessorio nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa sul contenimento delle spese di personale e, se previsto, dal patto di stabilità interno.

Il D.Lgs. n. 81/2015 ha introdotto l’espresso divieto di ricorrere al lavoro accessorio nell’esecuzione di appalti di opere e servizi, fatte salve specifiche ipotesi che saranno individuate con successivo Decreto del Ministero del Lavoro. A nostro avviso, tale previsione conferma retroattivamente la legittimità del ricorso al lavoro accessorio nell’ambito dell’utilizzazione indiretta di manodopera prima dell’entrata in vigore del Decreto. Per l’instaurazione del lavoro accessorio non è prevista la forma scritta del contratto. Prima dell’inizio della prestazione di lavoro (anche il giorno stesso, purché prima dell’inizio dell’attività), il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INPS i propri dati, quelli del prestatore di lavoro, le date presunte di inizio e fine della prestazione, i giorni/periodi di effettiva prestazione e la tipologia di attività da svolgere. Tale comunicazione deve essere effettuata esclusivamente in via telematica, attraverso:

– il sito www.inps.it;

– il Contact Center, chiamando il numero gratuito 803.164.

L’Istituto provvede in tempo reale a trasmettere all’INAIL tutte le comunicazioni ricevute.

Il Decreto ha introdotto l’obbligo per i committenti imprenditori e professionisti di comunicare alla DTL competente, attraverso modalità telematiche (anche via sms o posta elettronica), prima che inizi la prestazione, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che, nelle more dell’attivazione della procedura telematica, la comunicazione in questione sarà effettuata all’INPS secondo le attuali procedure già in vigore. Le prestazioni di lavoro accessorio sono remunerate esclusivamente attraverso buoni (voucher), numerati e datati, il cui valore nominale è fissato con D.M., tenendo conto della media delle retribuzioni rilevate per le diverse attività lavorative e delle risultanze istruttorie del confronto con le parti sociali. Attualmente il valore nominale dei voucher è pari a euro 10,00 lordi per un’ora di prestazione lavorativa e nel settore agricolo è pari all’importo della retribuzione oraria delle prestazioni di natura subordinata individuata dal contratto collettivo stipulato dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La nuova formulazione dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 81/2015 parrebbe riferire la valorizzazione oraria, la numerazione progressiva e la datazione solo ai buoni acquistati dall’imprenditore e dal professionista, i quali sono tenuti ad acquistarli telematicamente. Per i committenti privati e assimilati non vi è la stessa specificazione; tuttavia, a nostro avviso, poiché non vi sono tipologie diverse di buoni, il valore orario, la numerazione progressiva e la datazione riguardano tutte le tipologie di voucher. Il valore nominale dei buoni comprende la contribuzione a favore della Gestione Separata INPS (13%) e quella a favore dell’INAIL (7%), nonché un compenso all’INPS per la gestione del servizio.

I compensi percepiti dal prestatore di lavoro accessorio sono totalmente esenti da imposizione fiscale e non incidono sullo stato di disoccupazione o inoccupazione del soggetto; sono invece computati ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.

12/10/2015

“I problemi tecnici derivanti della manutenzione non sono motivo per dispensare il vettore aereo dalla compensazione economica in favore dell’utente, a meno che non si tratti di vizio occulto di fabbricazione”.

E’ quanto stabilito dalla sentenza 17/09/2015 della Corte di Giustizia Europea (Sezione IX, C-257/14) che ricostruisce il tessuto normativo della materia per approdare al suddetto principio. Ai sensi della Convenzione di Montreal, gli obblighi che incombono sui vettori aerei operativi dovrebbero essere limitati o dovrebbero non applicarsi nei casi in cui un evento è determinato da circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso. Siffatte circostanze possono, in particolare, ricorrere in caso di condizioni meteorologiche incompatibili con l’effettuazione del volo, a fronte rischi per la sicurezza, o di scioperi che si ripercuotono sull’attività di un vettore aereo operativo. Dovrebbe essere considerata una circostanza eccezionale anche il caso in cui l’impatto di una decisione di gestione del traffico aereo provochi un lungo ritardo, un ritardo che comporti un pernottamento o la cancellazione di uno o più voli, anche se tutte le ragionevoli misure fossero state adottate dal vettore aereo interessato per evitare gli stessi.

L’articolo 13 del Regolamento n. 261/2004 enuncia quanto segue: «Qualora il vettore aereo operativo versi una compensazione pecuniaria o ottemperi ad altri suoi obblighi ai sensi del presente regolamento, nessuna disposizione dello stesso può essere interpretata come limitazione al suo diritto di chiedere un risarcimento a chiunque, inclusi i terzi, conformemente al diritto applicabile. In particolare, il presente regolamento non limita in alcun modo il diritto del vettore aereo operativo di chiedere il rimborso ad un operatore turistico o qualunque altra persona con cui abbia stipulato un contratto. Del pari, nessuna disposizione del presente regolamento può essere interpretata come limitazione al diritto, di un operatore turistico o di un terzo che non sia un passeggero e con cui il vettore operativo ha stipulato un contratto, di chiedere un rimborso o un risarcimento al vettore operativo conformemente al diritto applicabile».

Ai sensi del punto 23 della sentenza Wallentin Hermann (C 549/07, EU:C:2008:771 ), un problema tecnico può rientrare nel novero delle “improvvise carenze del volo”; le circostanze collegate a detto evento possono tuttavia essere considerate “eccezionali” se riguardano un evento che non sia inerente al regolare esercizio delle attività del vettore aereo e sfugga al suo effettivo controllo, per la sua natura o per la sua origine, e questo è indicato ai sensi del punto 23. Secondo il punto 24 della medesima sentenza, risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo, pertanto siffatti problemi tecnici, di per sé, non possono costituire circostanze eccezionali, ai sensi del punto 25.

Orbene, nell’esercizio della loro attività, i vettori aerei devono regolarmente far fronte a problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento degli aeromobili. Così, i problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, non possono costituire di per sé «circostanze eccezionali» ex articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004 (in tal senso, sentenza Wallentin Hermann, C 549/07). Ciò considerato, tuttavia determinati problemi tecnici possono rientrare in queste circostanze eccezionali. Per esempio, nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo in questione, o una competente autorità, rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentino un vizio occulto di fabbricazione che incide sulla sicurezza dei voli.

Va inoltre precisato che anche quando un vettore aereo ritenga di poter far valere la colpa del fabbricante di determinate parti difettose, l’obiettivo principale del regolamento n. 261/2004, consistente nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri, impedisce al vettore stesso di poter giustificare il suo eventuale rifiuto di compensare i passeggeri che hanno subito gravi disagi, adducendo la sussistenza di una «circostanza eccezionale». Al riguardo occorre ricordare che gli obblighi assolti in forza di questo regolamento non compromettono il diritto di detto vettore di chiedere il risarcimento a chiunque abbia cagionato il ritardo, compresi i terzi, come prevede l’articolo 13. Siffatto risarcimento è quindi idoneo ad attenuare o persino a cancellare l’onere finanziario sopportato dallo stesso vettore a causa di detti obblighi.

Pertanto, non si può escludere, prima facie, che l’articolo 13 del regolamento possa essere fatto valere e applicato nei confronti di un fabbricante imputabile di colpa, al fine di ridurre, o addirittura di eliminare, l’onere finanziario sopportato da un vettore aereo in conseguenza degli obblighi che gli derivano dal regolamento stesso.

09/10/2015

Dall’ordinanza emessa dalla Corte di Cassazione, sez. VI Civile 1, n. 17731, emerge che sebbene il giudice possa, ai sensi dell’art. 1384 del c.c., valutare nel merito l’eccessiva onerosità della stessa, non può limitarsi solo ed esclusivamente alla riduzione della clausola, ma deve altresì motivare in fatto e in diritto le considerazioni che hanno condotto alla riduzione dell’importo.

Relativamente alla funzione della clausola penale occorre precisare, così come emerge anche dalla circostanza oggetto di ordinanza, questa è di tipo liquidatoria e pertanto consiste in una precostituzione pattizia del risarcimento del danno. Nel caso specifico si è verificata la circostanza per la quale il Tribunale di Roma con decreto del 13.03.2013, accoglieva l’opposizione ex art. 98 della Legge Fallimentare, proposta dalla Scuola Media Statale “Paolo Stefanelli” per ottenere l’ammissione al passivo del Fallimento della S.r.l. Cigni e riscuotere il proprio credito a titolo di penale, per non aver adempiuto alle obbligazioni scaturite dal contratto.

Il giudice del Tribunale di Roma accertava che l’inadempimento si era verificato e accoglieva la richiesta del Fallimento di riduzione della penale, quantificata ai sensi dell’art. 1226 c.c., dunque quantificata in via equitativa senza però motivarne i presupposti. Alla luce delle decisioni del tribunale di Roma, la parte opponente procedeva con ricorso per cassazione per due motivi: la violazione dell’art. 1384 c.c. e sotto il profilo del vizio di motivazione.

La Corte di Cassazione afferma che l’apprezzamento del giudice di merito relativamente all’eccessiva onerosità dell’importo fissato dalle parti con la clausola penale, non solo, ma anche la riduzione equitativa dello stesso importo, in realtà non è passibile del sindacato di legittimità se fondato sull’interesse del creditore all’adempimento alla data di stipulazione del contratto, indipendentemente dalla corrispondenza effettiva con l’entità del danno.

Nella circostanza per cui è causa, la Corte osserva che il giudice ha totalmente omesso di esplicitare le ragioni di fatto e di diritto che lo hanno indotto a considerare eccessiva la clausola penale medesima. E ancora, poiché il decreto emesso dal Tribunale di Roma non contiene alcun cenno alle pattuizioni contrattuali originarie e alle contestazioni fatte in concreto dal fallimento e neanche della valutazione dell’interesse della parte creditrice, decide di accogliere il ricorso cassando il decreto impugnato rinviandolo al tribunale di Roma.

07/10/2015

L’agenzia per la protezione ambientale (Epa) statunitense ha ordinato il richiamo di quasi 500mila veicoli della casa tedesca, accusandola di aver infranto la legge attraverso l’installazione di un software che permetteva di aggirare gli standard ambientali per la riduzione dello smog. Si tratta di 482.000 vetture diesel vendute negli Stati Uniti dal 2009 al 2015 e nello specifico di Volkswagen Jetta, Beetle, Golf, Passat, e Audi A3.

Creato per occultare l’emissione di monossido di azoto, il software, nel momento in cui la vettura era sottoposta alle analisi di valutazione delle emissioni nocive dei motori diesel, le faceva apparire di valore inferiore rispetto a quello reale . “Usare un impianto di manipolazione nelle macchine per eludere gli standard ambientali è illegale, è una minaccia alla salute pubblica” ha dichiarato Cynthia giles, funzionaria dell’Epa. Come ha calcolato il Guardian, il quotidiano britannico, infatti, se le 482.000 auto richiamate dal gruppo Volkswagen hanno percorso la media dei chilometri percorsi in un anno da un veicolo negli Stati Uniti, hanno riversato nell’atmosfera tra le 10.392 e le 41.571 tonnellate di gas tossico, invece delle previste 1.039 tonnellate annuali. La società, continua il Guardian, ha ammesso che il software potrebbe essere presente in 11 milioni di veicoli venduti in paesi di tutto il mondo, per una quota aggiuntiva di emissioni tra 237.161 e 948.691 tonnellate di ossidi di azoto l’anno.

Aperto il vaso di Pandora, non solo l’Antitrust, ma anche i consumatori e i loro rappresentanti legali affilano le armi e all’indomani del dieselgate, lo scandalo delle emissioni truccate, ha travolto rapidamente le sponde comunitarie. Tra le azioni più significative, quella del Tribunale di Parigi ha accusato l’azienda di truffa, definendo il caso un “attentato alla salute pubblica”. Il segretario regionale ai trasporti ha sporto denuncia nei confronti della compagnia. Si stagliano Avvocati tedeschi in difesa dei risparmiatori : lo studio legale Tilp ha avviato (presso il Tribunale di Braunschweig) una causa in difesa degli azionisti, colpiti nei risparmi da un deprezzamento che in breve tempo è divenuto vertiginoso. Dall’ inizio dell’ anno il titolo Volkswagen ha segnato un -49% a Francoforte, con il grosso della flessione che è avvenuto proprio nelle ultime due settimane, all’indomani dello scoppio del caso delle emissioni truccate. Ora lo studio si è schierato a tutela degli investitori, nel tentativo di risarcirli.

In Svizzera l’avvocato Jacques Roulet, riporta Bloomberg, ha sporto denuncia per frode nei confronti della compagnia. Berna ha deciso che a partire dal 5 ottobre i concessionari del Gruppo non potranno più vendere le vetture con i motori diesel omologati Euro 5, si tratta di un provvedimento che, secondo le stime, riguarderebbe circa 130.000 veicoli. Come se non bastasse, il governo giapponese ha ordinato un’inchiesta sui maggiori produttori di automobili locali (Toyota, Nissan, Mazda e Mitsubishi) e sugli importatori di marchi europei per verificare se i loro veicoli rispettino gli standard sulle emissioni di gas inquinanti. Misure analoghe sono già state adottate da vari altri Paesi, tra cui Gran Bretagna, Francia e Corea del Sud. I risultati dei controlli, ha annunciato il ministro dei Trasporti, Akihiro Ohta, verranno consegnati venerdì prossimo. Secondo quanto riporta Bloomberg, anche la Svezia starebbe valutando una sua indagine.

Il moltiplicarsi delle azioni legali nelle ultime ore non sta lasciando indifferenti i mercati: anche oggi il titolo sta accusando un -4% a Francoforte, per un valore che si aggira attorno ai 100 euro (dopo essere sceso sotto i 92 nel corso della seduta odierna). Una situazione ancora in divenire, cui Wolfsburg intende porre rimedio quanto prima: secondo un’agenzia della tedesca Dpa, è stata convocata una nuova riunione straordinaria del board per il prossimo mercoledì.

Volkswagen si prepara così ad entrare nella storia dei richiami automobilistici: il nuovo amministratore delegato, Matthias Mueller, ha affermato che “nei prossimi giorni” verranno fatte rientrare dai concessionari le automobili dotate del software dello scandalo, affinché venga rimosso. Tuttavia secondo il quotidiano economico Handelsblatt, l’azione potrebbe non essere sufficiente, ed il governo tedesco si prepara a potenziare lo strumento della class action a partire dal 2016.

A livello comunitario, la Commissione ricorda che in questo campo il suo compito è quello di legiferare, insieme al Consiglio e al Parlamento e la responsabilità dell’applicazione delle norme è delegata, invece, agli stati membri. A questo proposito, si discute nell’esecutivo comunitario se sia possibile invece, per la stessa Commissione ottenere poteri investigativi, come nell’ambito della concorrenza, senza modificare i Trattati. Le diatribe non hanno ancora condotto a decisioni concrete e definitive.

Le conseguenze della vicenda Volkswagen invitano a far riflettere il mondo della mobilità a quattro ruote: si tratta di uno scandalo di portata epica, che potrebbe costituire quella spinta necessaria alla ricerca e allo sviluppo di diverse e più pulite soluzioni per la propulsione, nel rispetto della tutela dell’ambiente.

03/10/2015

Il 23/09/2015 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’ultimo Decreto attuativo del Jobs Act (il D.Lgs. n. 151/2015) che, tra le varie novità, contiene una radicale modifica dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, articolo che sin dagli anni ’70 poneva un generale divieto per il datore di lavoro di controllare a distanza l’attività dei propri lavoratori, attraverso impianti audiovisivi e altre apparecchiature.
Il divieto dei controlli a distanza era tuttavia temperato dalla possibilità per il datore di lavoro di raggiungere un accordo con le rappresentanze sindacali o in difetto di accordo, mediante un’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, che consentisse l’installazione di questi strumenti per assolvere ad esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro.
Stando al tenore letterale della precedente versione dell’art. 4, la procedura doveva essere necessariamente implementata anche per quegli strumenti, quali il telefono cellulare e il GPS montato nelle auto aziendali, che consentissero, oltre al consueto utilizzo per fini lavorativi, il controllo a distanza dell’attività lavorativa.
Il nuovo art. 4, se da un lato lascia pressoché inalterata la disciplina generale dei controlli a distanza, dall’altro introduce alcune rilevanti novità per quanto riguarda i controlli effettuati mediante gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa (smartphone, smartwatch, tablet, laptop e navigatore satellitare installato nelle auto, per citarne alcuni) e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze (badge e non solo). Tali novità consistono in primo luogo nella legittimità “in re ipsa” degli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, non richiedendosi più in capo al datore di lavoro alcun onere autorizzatorio preventivo (di natura sindacale o amministrativa), e in secondo luogo – ed è questo il punto più rilevante della modifica – nell’utilizzabilità delle informazioni raccolte mediante tali strumenti a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro, quindi anche disciplinari.
L’utilizzo delle suddette informazioni non è tuttavia incondizionato, si individuano infatti due limitazioni non di poco conto:
• l’obbligo di fornire al lavoratore interessato adeguata informazione delle modalità d’uso di tali strumenti di lavoro;
• il rispetto della normativa contenuta nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003).
S’impone pertanto alle aziende e ai datori di lavoro che vogliano utilizzare tali dati, di dotarsi al più presto di policy interne (o di adeguare quelle già esistenti) che disciplinino in maniera puntuale l’utilizzo degli strumenti informatici in dotazione ai propri dipendenti e chiariscano a questi ultimi, in maniera trasparente, la possibilità e le modalità di effettuazione dei controlli.
Tali policy dovranno essere necessariamente redatte non solo nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali, ma anche in conformità ai provvedimenti e le linee guida dettate dal Garante per la protezione dei dati personali. Queste ultime infatti già impongono ai datori di lavoro, ad esempio con riferimento all’utilizzo della posta elettronica e della rete internet nel rapporto di lavoro, l’adozione di policy interne e la predisposizione di misure organizzative e tecnologiche idonee a limitare al minimo l’acquisizione e l’utilizzazione dei dati personali dei lavoratori, in ossequio ai principi di necessità, pertinenza e non eccedenza.
I datori di lavoro dovrebbero infine valutare attentamente l’opportunità di ottenere il consenso espresso da parte dei lavoratori al trattamento dei loro dati personali, anche di quelli potenzialmente sensibili, quali le opinioni politiche o l’orientamento sessuale, acquisiti mediante l’utilizzo di strumenti leciti di controllo a distanza.
Un’ultima novità, introdotta dal D.lgs 151/2015, riguarda la modifica dell’art. 171 del Codice per la tutela dei dati personali (D.lgs 196/2003): tale norma, che estendeva le sanzioni penali previste dall’art. 38 dello Statuto dei Lavoratori (l’ammenda fino a Euro 1.549 e l’arresto fino ad un anno) alla violazione delle disposizioni di cui all’art 4 del medesimo Statuto, è stata riscritta richiamando unicamente i primi due commi dell’art. 4 e lasciando quindi priva di sanzione penale l’ipotesi di utilizzo illegittimo da parte del datore di lavoro delle informazioni raccolte mediante gli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori.

03/10/2015

La Cassazione penale, sez. I, nella sentenza n. 35912/2015, focalizza la propria attenzione sulla natura giuridica e ratio del reato continuato (ex art. 81 cod. pen.): il caso riguarda l’omesso versamento dell’imposta da parte del rappresentante legale di una società che propone ricorso avverso due distinti decreti penali di condanna.

Nel merito il G.I.P. rigetta la richiesta di concessione del beneficio relativo alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (ex art. 175 cod. pen.) valutando inoltre che le omissioni, poste in essere per più periodi di imposta non concernono un unico disegno criminoso, pertanto viene altresì negata la configurabilità del reato continuato (exart. 81 cod. pen.). La questione approda dinanzi alla Suprema Corte di Cassazione, la quale conferma l’operato del G.I.P. precisando che l’interpretazione data sulla fondatezza dell’unico momento volitivo dell’agente deve essere lasciata al ragionevole apprezzamento del giudice di merito. Nella fattispecie l’omesso versamento dell’imposta deriva dalla gravissima situazione economica dell’obbligato, il quale è costretto a porre in essere più comportamenti omissivi riguardanti la violazione del medesimo precetto normativo. Secondo il giudice di merito, tali circostanze, non sono da ritenere sufficienti ai fini dell’applicazione dell’art. 81 cod. pen. (c.d. reato continuato).

Nel caso di specie l’omogeneità delle violazioni, modalità di condotta, tipologia di reato e bene offeso tutelato dall’ordinamento non conciliano con il medesimo disegno criminoso, perché la continuazione del reato trova il suo fondamento nell’elemento psicologico dell’agente, in quanto è indispensabile che i diversi reati siano accumunati da un unico scopo voluto dal medesimo soggetto. Tale condizione non si è avverata nella vicenda in esame, dato che la mancata disponibilità monetaria non rappresenta una fattispecie imprevista e non prevedibile. Di conseguenza, a nulla vale la continuità della condotta nel tempo che offende il medesimo bene giuridico, perché l’applicazione dell’art. 81 cod. pen. presuppone anche la decisiva rilevanza dell’omissione rapportata all’unicità volitiva del soggetto. Ciò esige che l’insieme delle singole condotte illecite devono rientrare nello stesso programma generato nel perseguimento dell’obiettivo specifico voluto.

A ben vedere, l’accertamento del suddetto scopo è da valutare nel suo progetto ab origine, secondo il ragionevole apprezzamento del giudice di merito. Ne consegue che l’interpretazione operata dal G.I.P. è indiscutibile, in quanto sorretta da un’adeguata motivazione logica vista l’assenza di prova certa che le singole condotte del soggetto facciano parte di un unico quadro operativo meditato e realizzato in un periodo successivo. Ciò posto, in fase giudiziale l’accertamento del nesso di causa è ineludibile e, pertanto, agli occhi dell’interprete viene data una chiave di volta unica basata sulla certezza della legge scientifica anziché probabilistica, c.d. “more likely that not”, ovvero “più probabile che non”. D’altronde, la più recente dottrina si è orientata in maniera molto pragmatica esprimendo fiducia verso la scienza attraverso la ricerca dell’esistenza del nesso di causalità in base alle leggi scientifiche.

Alla luce di quanto emerso, la reiterata condotta omissiva e la realizzazione del medesimo reato non possono essere valutati come elementi sufficienti per la configurabilità dell’art. 81 cod. pen. D’altronde, la qualificazione giuridica della fattispecie come reato continuato necessita anche di un disegno criminoso unico progettato ab origine, ovvero prima che l’agente ponga in essere la violazione del precetto normativo.

Certamente il comportamento del soggetto determina una legittima riflessione sull’applicazione o meno dell’art. 81 cod. pen., tuttavia i giudici di legittimità si esprimono chiaramente sul punto confermando la scelta operata dal giudice di merito.

01/10/2015

A fronte di una mancata specifica disposizione normativa, spetta ai singoli Giudici individuare e classificare le “spese straordinarie” .
In taluni casi se ne dispone l’inclusione in via forfettaria nell’assegno di mantenimento posto a carico del genitore non collocatario. Sul punto è poi intervenuta una pronunzia della Corte di Cassazione dell’8/06/2012 n. 9372, la quale ha espressamente statuito che: «…la soluzione di includere le spese straordinarie, in via forfettaria, nell’ammontare dell’assegno posto a carico di uno dei genitori può rivelarsi in netto contrasto con il principio di proporzionalità sancito dall’articolo 155 codice civile e con quello dell’adeguatezza del mantenimento, poiché si introduce, nell’individuazione del contributo in favore della prole, una sorta di alea incompatibile con i principi che regolano la materia”. Si individua un carattere essenziale della voce “spesa straordinaria” che rende inapplicabile quindi un’eventuale forfetizzazione all’interno dell’assegno di mantenimento “ordinario”, ovvero l’imprevedibilità o eccezionalità della spesa, che rende di fatto non quantificabili e determinabili in anticipo le voci di tale categoria.

Le spese di natura scolastica del minore rientrano per la giurisprudenza maggioritaria in quelle di natura ordinaria (libri di testo, cancelleria, vestiario necessario per l’attività sportiva scolastica). Sulle spese per il vitto scolastico (la c.d. mensa) vi sono diverse pronunzie contrastanti da parte dei singoli Tribunali. La questione proprio a causa di tali divergenze interpretative è stata più volte sottoposta all’attenzione delle Suprema Corte. A questo di aggiunge che l’errata e/o opposta interpretazione delle voci di spesa da parte dei coniugi o della coppia è un elemento di inflazione dei procedimenti: al fine di fronteggiare tale problematica, molti Tribunali hanno stilato unitamente alle associazioni forensi e ai consigli dell’ordine territoriali delle linee guida, o dei veri e propri protocolli diretti all’identificazione e suddivisione delle spese straordinarie, individuando talvolta delle sottocategorie che ne consento un’ulteriore frammentazione in “necessarie” e “non necessarie”.

L’Ordine degli Avvocati di Roma grazie al lavoro di una commissione costituita ad hoc unitamente ai giudici della sezione Famiglia del Tribunale di Roma ha recentemente elaborato e sottoscritto un protocollo di intesa sulle spese straordinarie. Il principio alla base di tale documento è rappresentato dalla considerazione che alcune voci di spesa sono classificate come straordinarie non solo perché oggettivamente imprevedibili nell’an ma anche perché, quantunque relative ad attività prevedibili, non sono determinabili nel quantum se attengono ad esigenze episodiche o saltuarie.
In tale ambito vanno distinte le spese che devono considerarsi obbligatorie perché di fatto sono la conseguenza di scelte già concordate dai coniugi (es: libri di testo, acquisto farmaci prescritti dal medico scelto di comune accordo) oppure connesse a decisioni talmente urgenti e importanti da non consentire la previa concertazione, da quelle invece subordinate al consenso di entrambi i genitori.

Si allega il Protocollo del Tribunale di Roma

28/09/2015

La Corte costituzionale nella sentenza 16/07/2015 n° 169 valuta la legittimità costituzionale dell’art. 3 comma 8 del decreto legislativo 23/11, come reintrodotto dall’art. 5, comma 1-ter, del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio 2014, n. 80, riguardante gli effetti giuridici dei contratti di locazione registrati tardivamente.

La norma, già dichiarata incostituzionale con sentenza 50/14, è stata oggetto di un intervento legislativo che riteneva efficaci, invece, fino alla data del 31/12/2015, gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei contratti di locazione registrati ai sensi del comma dichiarato illegittimo.

Secondo i Giudici di merito, la nuova norma contrasterebbe anzitutto con l’art. 136 Cost. dal momento che si tratta di una norma già oggetto di dichiarazione di incostituzionalità; con l’art. 3 Cost., perché con l’introduzione di un limite temporale avrebbe favorito un ingiustificato regime discriminatorio; ed infine con l’art. 42 Cost. poiché l’imposizione di un canone catastale rappresenterebbe un’imposizione contrattuale a carattere sanzionatorio, che si tradurrebbe in una compressione del diritto di proprietà.

Secondo il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio, al contrario non vi sarebbe alcuna violazione delle norme costituzionali. Più precisamente nessuna violazione dell’art. 136 Cost, dal momento che la precedente declaratoria è pronunciata per eccesso di delega; né dell’art. 3 Cost., poichè la ratio della norma è quella di introdurre un regime transitorio che avrebbe la finalità di far addivenire a epiloghi transattivi i numerosi giudizi in materia; infine neppure dell’art. 42 Cost., poiché altro scopo della norma è quello di fronteggiare una mera situazione di emergenza.

Secondo la Consulta la questione è fondata per i motivi che seguono:

1-Anzitutto si evidenzia che la norma, introdotta a seguito della declaratoria di illegittimità contenuta nella sentenza 50/2014, secondo quanto dichiarato dal legislatore stesso nel preambolo, sia volta a fronteggiare un’emergenza abitativa e a rilanciare il mercato delle costruzioni, nel contesto di una norma originariamente rubricata lotta all’occupazione abusiva di immobili”.

2-Dai lavori parlamentari emerge che la ratio sottesa è quella di tutelare i soggetti che hanno applicato la legge, poi soggetta ad incostituzionalità, permettendo agli inquilini di beneficiare di una prorogatio che altrimenti non avrebbe trovato applicazione.

A ppare di tutta evidenza come il Parlamento non abbia provveduto a disciplinare nuovamente la peculiare tematica degli affitti, rielaborando la disciplina sulla base dei vizi già additati dalla Corte. Ispirandosi alla costante rigida applicazione dell’art. 136 Cost. la Corte afferma che se da un lato non può una pronuncia giurisdizionale sostituirsi alla volontà legislativa, dall’altro neppure può il legislatore vanificare la validità della stessa con l’introduzione di una legge che reintroduca, sia pure in via transitoria, la norma già dichiarata illegittima.

La norma, quindi, viene dichiarata illegittima perché posta in violazione dell’art. 136 Cost.

22/09/2015

Indennità integrativa speciale e pensione di reversibilità.

06/03/2009

L’istituto della revocazione nel processo tributario: i recenti indirizzi giurisprudenziali.

06/03/2009

Il regime fiscale degli interessi passivi nella determinazione del reddito delle imprese che possiedono beni immobili non strumentali.

06/03/2009

Contratto di agenzia e patto di non concorrenza.

06/03/2009

Limitazioni di responsabilità nel contratto di trasporto.

05/03/2009

Risarcimento dei danni per infiltrazioni d’acqua dal lastrico solare.

05/03/2009

Il nuovo Codice delle Assicurazioni ha introdotto un’azione diretta del terzo trasportato, danneggiato a seguito del sinistro stradale, ad agire nei confronti dell’impresa assicuratrice. Lo scopo della norma è quello di fornire uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell’ impresa assicuratrice.

Si tratta di una normativa oggetto di numerose critiche da parte della dottrina ed di censure di legittimità costituzionale da parte dei giudici di merito, censure che tuttavia non hanno trovato accoglimento da parte della Corte costituzionale, intervenuta con Ordinanza n. 440 del 23 dicembre 2008. La Consulta ha dichiarato infatti la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 cost., ritenendo che detta norma si limiti soltanto “a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell’autore del fatto dannoso”.

L’azione di cui all’art. 141 si fonda sul fatto che il trasportato (art. 122 comma 2 d.lgs. 209/2005) abbia subito un danno a causa di un illecito verificatosi durante la circolazione ed è il d. lgs 209/2005 ‘art. 122 comma 2 che prevede che l’assicurazione debba obbligatoriamente prevedere la copertura di tale danno. Se a quest’ultima non si accompagnasse quella dell’art. 141, che abilita all’azione diretta, la garanzia assicurativa non si sarebbe potuta esercitare. L’accertamento della colpa è quindi al di fuori della previsione dell’articolo 141 Codice delle Assicurazioni dal momento che la responsabilità della compagnia assicuratrice del vettore prescinde “dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro”. In questo modo, quindi, il legislatore ha voluto introdurre una disposizione che sembra volta ad impedire la spendita di risorse processuali per l’effettuazione di tale tipo di accertamento.

La Corte, inoltre, coglie l’occasione per sottolineare che, alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (sentenza 1° dicembre 2011, Churchill Insurance/Wilkinson), il proprietario trasportato ha diritto, nei confronti del suo assicuratore, al risarcimento del danno alla persona causato dalla circolazione non illegale del mezzo, essendo irrilevante ogni vicenda normativa interna e nullo ogni patto che condizioni la copertura del trasportato all’identità del conducente (“clausola di guida esclusiva”: Cass. Civ. n. 19963 del 30/08/2013).

16/09/2015

La Corte di Cassazione, sez. lavoro, nella sentenza 03/07/2015 n° 13693, chiarisce che incombe sul lavoratore, che lamenti di avere subito a causa dell’attività svolta un danno alla salute, l’onere di allegare e provare l’esistenza dello stesso e la nocività dell’ambiente lavorativo. Solo fornendo la dimostrazione di tali circostanze, infatti, sussiste per il datore di lavoro l’onere di provare, al contrario, di avere adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi di tali eventi e che la malattia del dipendente non sia ricollegabile alla inosservanza di tali obblighi. Il caso in esame è quello di una dipendente che in conseguenza ad una pluralità di comportamenti del datore di lavoro qualificati dalla stessa come “mobbing”, respingeva le lamentele mossale per difetto di prova in ordine alla sussistenza della condotta vessatoria. Uniformandosi alla giurisprudenza più remota, la Corte precisa come “ai fini della configurabilità del mobbing lavorativo devono ricorrere:

a) una serie di comportamenti di carattere persecutorio – illeciti o anche leciti se considerati singolarmente – che, con intento vessatorio, siano posti in essere contro la vittima in modo miratamente sistematico e prolungato nel tempo, direttamente da parte del datore di lavoro o di un suo preposto o anche da parte di altri dipendenti, sottoposti al potere direttivo dei primi; b) l’evento lesivo della salute, della personalità o della dignità del dipendente; c) il nesso eziologico tra le descritte condotte e il pregiudizio subito dalla vittima nella propria integrità psico-fisica e/o nella propria dignità; d) l’elemento soggettivo, cioè l’intento persecutorio unificante di tutti i comportamenti lesivi (cfr Cassazione Civile del 6 agosto 2014 n. 17698)”. Secondo gli Ermellini, la ricorrente avrebbe omesso di allegare e quindi dimostrare i fatti lamentati: in tema di responsabilità del datore di lavoro per violazione delle disposizioni dell’art. 2087 c.c., infatti, rilevano come la parte che subisce l’inadempimento non deve dimostrare la colpa dell’altra ai sensi dell’art. 1218 codice civile, bensì allegare e dimostrare l’esistenza del fatto materiale ed annoverare le regole di condotta che ritiene essere state violate. Ha infatti l’onere di provare che l’asserito debitore ha posto in essere un comportamento contrario alle clausole contrattuali che disciplinano il rapporto di lavoro, alle norme inderogabili di legge e alle regole generali di correttezza e buona fede o anche alle misure che, nell’esercizio dell’impresa, devono essere rispettate per tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro (cfr. Cass. civile del 11 aprile 2013 n. 8855 nonché Cass. civile del 14 aprile 2008 n. 9817).

Con la presente decisione la Corte ribadisce, altresì, un importante principio di diritto: qualora il ricorrente per Cassazione intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento ovvero di una disposizione contrattuale collettiva da parte del giudice di merito , “ha il duplice onere – imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 – di produrlo agli atti e di indicarne il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il contenuto del documento”.

Si evidenzia quindi come sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia quella del vizio di motivazione esigono la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell’obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice.

11/09/2015

La Cassazione Civile, sez. VI, con l’ordinanza del 09/07/2015 n° 14368, esamina la controversia avente ad oggetto il regolamento di competenza proposto avverso la sentenza del 14/04/2014: il Tribunale di Terni declinava la competenza dell’ a.g.o. a favore di quella degli arbitri, in virtù di una clausola compromissoria prevista dall’art. 23 del contratto di appalto, fissando un termine per la riassunzione del processo davanti al “collegio arbitrale”.
Dovendosi svolgere il procedimento secondo lo schema dettato dell’art. 380 ter c.p.c., si richiedeva al Pubblico Ministero di formulare le sue conclusioni: questi propendeva per la declaratoria di inammissibilità del ricorso, adducendo che nella specie la clausola arbitrale doveva considerarsi irrituale, con la conseguente inammissibilità del regolamento di competenza, anche alla stregua della sentenza della Cassazione n. 21689/2012. Successivamente al loro deposito le conclusioni sono state notificate all’avvocato del ricorrente unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.
Il Collegio, preliminarmente, si domandava se l’istanza di regolamento di competenza fosse stata notificata ritualmente dalla parte ricorrente alla parte intimata, trattandosi di notifica in proprio, ai sensi dell’art. 3-bis, comma 2, della legge 21/01/1994 n. 53 tramite posta elettronica certificata. Evidenziando che questa fosse stata eseguita dal ricorrente in data 14/05/2014, affermava (erroneamente) il seguente principio di diritto:
“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994 (introdotta dall’art. 16-quater del d.l. n. 169 del 2012, convertito, con modificazioni, nella L n. 221 del 2012 ed introdotto nel detto d.l. dall’art. 1, comma 19, della 1. n. 228 del 2012) si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014, data di efficacia delle norme regolamentari cui allude il comma 1 della norma (norme introdotte con il provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati della direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, recante le “Specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2 del decreto legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24”). Una notificazione eseguita dall’avvocato ai sensi dell’art. 3 -bis anteriormente alla data del 15 maggio 2014 si doveva, dunque, reputare nulla e tale da giustificare, in mancanza di costituzione del convenuto, un ordine di rinnovo della notificazione”.
La Suprema Corte riteneva quindi che:
1) la possibilità degli avvocati di notificare in proprio tramite posta elettronica certificata si sarebbe verificata solo dal 15/05/2014 con l’entrata in vigore delle tecniche introdotte con il provvedimento 16/04/2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati;
2) le notifiche tramite posta elettronica certificata eseguite prima del 15/05/2014 devono ritenersi nulle e, come nel caso di specie, ove alle stesse segua la mancata costituzione del convenuto, dovrà ordinarsi il rinnovo della stessa;
La decisione della Suprema Corte non è condivisibile in più punti: legge 21/01/1994 n. 53 con la quale veniva riconosciuta agli avvocati la possibilità di notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali, è stata modificata prima con la legge n. 183/2011, e poi dall’art. 1 comma 19 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228 (legge di stabilità 2013) che ha mutato il decreto legge 18/10/2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221. In particolare, veniva introdotto il nuovo art. 16-quater che, come anticipato, modificava la legge 21 gennaio 1994, n. 53 (“facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”). La citata modifica normativa introduceva significative e importanti novità circa le modalità attraverso le quali gli avvocati avrebbero potuto notificare “in proprio” gli atti civili, amministrativi e stragiudiziali. Le modifiche introdotte però, ai sensi e per gli effetti dell’art. 16 quater comma 3 avrebbero acquisito efficacia solo dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto previsto dal comma 2 dell’art. 16 quater con il quale dovevano essere modificate le regole tecniche (non le specifiche tecniche) previste dal DM 44/2011. Il decreto del Ministro della Giustizia, previsto dal comma 2 dell’art. 16 quater, è il DM 3 APRILE 2013 n. 48, pubblicato nella gazzetta ufficiale il 9/05/ 2013 ed entrato in vigore il 24/05/2013 e non, come erroneamente asserito dalla Corte di Cassazione, il provvedimento del 16/04/2014 con il quale sono state rilasciate le specifiche tecniche (non le regole tecniche), pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 30/03/2014 ed entrate in vigore il 15/04/2014 che hanno sostituito quelle del 18/07/2011.
La Corte di Cassazione, per sostenere la fondatezza dell’ordinanza, esamina il comma 1 dell’art. 18 del DM 44/11 e considerando che, nell’ultima parte dello stesso, è presente il richiamo alle “specifiche tecniche stabilite ai sensi dell’articolo 34” afferma che “Come emerge dal comma 1 nella norma si rinviava, però, alle specifiche tecniche di cui all’art. 34.” e subordina possibilità di avvalersi della PEC per notificare in proprio ex L. 53/94 solo dopo l’emanazione e l’entrata in vigore delle citate specifiche tecniche.

E’ di tutta evidenza che il principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione (“La concreta applicabilità ed utilizzabilità della norma dell’art. 3-bis della 1. n. 53 del 1994, introdotta dall’art. 16-quater … si è verificata soltanto a far tempo dal 15 maggio 2014 … con il provvedimento 16 aprile 2014…) poggi su presupposti normativi erronei avendo il Collegio sbagliato nel ritenere che il decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater fosse il provvedimento del 16 aprile 2014 (entrato in vigore il 15 maggio 2014) e non il DM 48/13 entrato in vigore il 24 maggio 2013. La Corte ha inoltre ignorato l’esistenza normativa del DM 48/13, entrato in vigore il 24 maggio 2013, quale decreto emanato in ossequio a quanto disposto dal comma 2 dell’art. 16 quater legge 228/12.
Quindi la notifica oggetto dell’ordinanza n. 14368/2015 emanata dalla Sezione 6 della Corte di Cassazione, essendo stata effettuata il 14/05/2014 doveva essere dichiarata rituale, perfettamente valida ed efficace considerando che il DM 48/2013 che modificava l’art. 18 delle regole tecniche del DM 44/11 era già entrato in vigore alla data del 24/05/2013, così come richiesto dall’art. 16 quater legge 228/12.

08/09/2015

Scattano regole meno severe per chi non avrà regolarmente versato l’IVA o i contributi previdenziali all’Inps: il decreto sulla delega fiscale, appena approvato dal Governo, opera una sostanziale revisione delle soglie di punibilità (prima fissate oltre 50mila euro). La riforma dei reati tributari scatterà subito (15 giorni dopo la pubblicazione del provvedimento definitivo in “Gazzetta Ufficiale”). Le nuove norme avranno, sui contribuenti, ripercussioni positive non solo sulle violazioni future, ma anche sugli accertamenti e processi in corso, posto il cosiddetto principio del “favor rei”, ossia l’applicazione della pena più favorevole nel caso di abrogazione di una norma penale. Ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e tutte le novità introdotte dalle nuove norme.
Attualmente, il reato di omesso versamento di IVA scatta solo nei confronti di chi non versa un’imposta superiore a 50mila euro riferita al medesimo periodo di imposta. In tali casi, la pena prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 2 anni. Il reato rientra tra quelli immediatamente archiviati per “fatto tenue”: non si applica la pena, ma il procedimento viene archiviato e la “fedina penale” resta macchiata. Con la riforma in atto, la soglia di punibilità passa da 50mila euro a 250mila euro. Questo significa che chi, per esempio, ha evaso un’imposta di 100mila euro non subirà alcuna condanna penale, ma solo l’accertamento fiscale, il recupero delle somme non corrisposte con le sanzioni e, in caso di mancato pagamento, vedrà bussare a casa Equitalia.
Ad oggi, chi non versa le ritenute previdenziali trattenute per un totale superiore a 50mila euro per ciascun periodo d’imposta rischia la reclusione è da 6 mesi a 2 anni. Anche in questo caso si rientra nella previsione del cosiddetto “fatto tenue” con non applicabilità della pena, ma con immediata archiviazione del procedimento penale. Con la riforma, invece, la soglia viene innalzata da 50mila a 150mila euro ed anche in questo caso, se le violazioni non saranno reiterate e non ci sarà abitualità del reato, si potrà beneficiare dello sconto della pena per fatto tenue.
Il reato si commetterà anche se le ritenute sono state indicate in dichiarazione (e non certificate).
Oggi, per far scattare la dichiarazione fraudolenta, è necessaria la presenza di due condizioni contemporaneamente
– l’imposta evasa deve essere superiore, con riferimento a una singola imposta, a 30mila euro;
– l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deveessere superiore al 5% di quelli dichiarati ovvero è superiore a 1 milione.
La reclusione va da 1 anno e sei mesi a 6 anni.

Con le nuove norme, risponderà del reato chi commette operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente o avvalendosi di documenti falsi e di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l’accertamento, quando congiuntamente:
– l’imposta evasa è superiore a 30mila euro,
– l’ammontare degli elementi sottratti a imposizione, è superiore al 5% degli elementi attivi in dichiarazione, o, comunque, è superiore a 1,5 milioni o l’ammontare dei crediti e ritenute fittizie in diminuzione dell’imposta è superiore al 5% dell’imposta o comunque a 30mila.
Scatterà l’aggravante (fino alla metà) se il reato è commesso dal compartecipe dell’illecito nell’esercizio dell’attività di consulenza fiscale svolta da professionista o da un intermediario finanziario. È necessario però che tale attività illecita avvenga attraverso l’elaborazione di modelli di evasione.
Attualmente, il reato scatta se l’imposta evasa è superiore a 50mila euro e il valore assoluto di imponibile è pari a 2milioni di euro. Oggi si passa, invece, a una soglia di 150mila euro con un valore assoluto di imponibile evaso di tre milioni.
Sono esclusi dalla rilevanza penale i costi indeducibili se reali, e gli errori sull’inerenza e sulla competenza. I costi non deducibili (ma realmente sostenuti) non saranno più ricompresi nell’ambito della rilevanza penale. Difatti la norma parla solo di costi “fittizi” ossia “inesistenti”: e quindi in futuro nessun costo realmente sostenuto ancorché indeducibile potrà alimentare l’imposta evasa ai fini penali.

L’omessa presentazione del 770 sostituito d’imposta consiste in una nuova tipologia di reato. Sarà, in particolare, punito per omessa presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta (con una pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni) chi non avrà versato ritenute superiori a 50mila euro.
Sanzioni più pesanti per l’omessa presentazione della dichiarazione la sanzione viene inasprita con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.Stesso discorso per il reato di occultamento e sottrazione di scritture contabili, in precedenza sanzionato con la reclusione da sei mesi a cinque anni, le pene saranno da un anno e sei mesi a sei anni.
Stesso discorso per le indebite compensazioni mediante l’utilizzo di crediti inesistenti: l’attuale delitto (articolo 10 quater) viene differenziato in base alla tipologia di illecito. Per i crediti non spettanti resta tutto inalterato, invece per i crediti inesistenti compensati, la sanzione sarà della reclusione da 18 mesi a 6 anni. Resta inalterata la soglia penale di 50mila euro.

07/09/2015

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 15350 del 22 luglio 2015, affrontano il delicato tema della risarcibilità o meno del danno tanatologico richiesto iure haereditario dagli eredi della vittima, allorquando questa sia deceduta immediatamente a seguito delle gravi lesioni riportate in un incidente stradale.

Al riguardo appare opportuno evidenziare come, ai fini della risarcibilità dell’evento morte e della sua trasmissibilità agli eredi della vittima, la giurisprudenza di legittimità abbia individuato l’esistenza di tre differenti tipologie di danno:

a) danno biologico terminale;

b) danno catastrofico (o catastrofale);

c) danno tanatologico (o danno da perdita della vita).
a) Il danno biologico terminale, riscontrabile nelle ipotesi in cui tra l’evento morte e le lesioni colpose che l’hanno causata trascorre un apprezzabile lasso di tempo, prevede il risarcimento, in favore della persona offesa, per le conseguenze negative che la lesione comporta alla qualità della vita del soggetto direttamente inciso.
Si può ritenere, dunque, che il danno patito dal de cuius (nell’intervallo di tempo tra la lesione del bene salute e il sopraggiungere della morte conseguente a tale lesione) rientri nel danno da inabilità temporanea, la cui quantificazione equitativa va operata tenendo conto delle caratteristiche peculiari del suddetto pregiudizio, consistenti in un danno alla salute che, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (cfr. Cass. n. 18163/2007).
Il suddetto danno, che rientra nella sfera patrimoniale della vittima, risulta essere trasmissibile iure hereditatis (cfr. Cass. 22601/2013).
b) Il danno catastrofico è stato riconosciuto dalle famose sentenze di San Martino (Cass. Civ., Sez. Unite, 11.11.2008, nn. 26972/2008 e 26973/2008), che hanno ammesso la risarcibilità della sofferenza psichica, di massima intensità anche se di durata contenuta, nel caso di morte che segua le lesioni dopo breve tempo. Sofferenza che, non essendo suscettibile di degenerare in danno biologico, in ragione del limitato intervallo di tempo tra lesioni e morte, non può che essere risarcita come danno morale, nella sua nuova e più ampia accezione.
La giurisprudenza ha definito il danno catastrofico come quel danno non patrimoniale conseguente alla sofferenza patita dalla persona che, a causa delle lesioni sofferte, nel lasso di tempo compreso tra l’evento che le ha provocate e la morte, assiste alla perdita della propria vita (cfr., da ultimo, Cass. n. 8360/10, n. 19133/11).
Il risarcimento del danno catastrofale può essere fatto valere iure hereditario a condizione che sia effettivamente entrato a far parte del patrimonio della vittima al momento della morte (cfr. Cass. n. 6754/2011); ciò significa che la persona offesa doveva essere vigile e cosciente, quantomeno per un breve lasso di tempo, nel periodo intercorrente le lesioni subite e l’evento morte.
c) il danno tanatologico viene considerato come danno in sé, causato dalla perdita della vita.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità, sin dal 1925, ha ritenuto la non risarcibilità del suddetto danno; in merito si è espressa anche la Corte Costituzionale(Corte Cost., 27.10.1994, n. 372) che, nel dichiarare la non fondatezza, in riferimento agli artt. 2 e 32 Cost., della questione di incostituzionalità dell’art. 2043 c.c., nella parte in cui non consente il risarcimento iure hereditatis del “danno biologico da morte”, ha affermato il principio in base al quale, diversamente dalla lesione del diritto alla salute, la lesione immediata del diritto alla vita (senza una fase intermedia di malattia) non può configurare una perdita (e cioè una diminuzione o privazione di un valore personale) a carico della vittima ormai non più in vita, onde è da escludere che un diritto al risarcimento del cd. “danno biologico da morte” entri nel patrimonio dell’offeso deceduto e sia, quindi, trasmissibile ai congiunti in qualità di eredi.
La Terza Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 1361 del 23 gennaio 2014, in aperto e consapevole contrasto con il consolidato orientamento giurisprudenziale, ha affermato il principio secondo cui deve ritenersi risarcibile iure hereditario il danno da perdita della vita immediatamente conseguente alle lesioni riportate a seguito di un incidente stradale.
La citata sentenza afferma che il mancato riconoscimento del danno tanatologico in capo alla vittima ha indotto la stessa giurisprudenza ad ammettere la ristorabilità di altri e diversi “beni”.

A supporto della propria tesi, i giudici della Terza Sezione riferiscono che in dottrina si è criticamente osservato che il riferimento ai danni terminali (biologico, morale o da “lucida agonia”) costituisce il frutto di acrobazie logiche e concettuali e di intenzioni sostanzialmente compensative della totale assenza di risarcimento per la perdita della vita.
Alla luce delle suesposte considerazioni, con la sentenza n. 1361/2014 viene stabilito che, sebbene appaia inconfutabile che il diritto alla vita sia altro e diverso dal diritto alla salute –quest’ultima rappresentando un minus rispetto alla prima, che ne costituisce il presupposto– ciò non comporta necessariamente la conclusione che della perdita della vita debba negarsi la ristorabilità.
Difatti, il danno non patrimoniale da perdita della vita, bene supremo dell’individuo, è oggetto di un diritto assoluto e inviolabile, garantito in via primaria dall’ordinamento, anche sul piano della tutela civile.
Ne consegue che la perdita della vita vada ristorata a prescindere dalla consapevolezza che il danneggiato ne abbia, anche in caso di morte immediata o istantanea. Senza, dunque, che debbano assumere rilievo né il presupposto della persistenza in vita per un apprezzabile lasso di tempo successivo al danno evento (danno biologico terminale), né il criterio dell’intensità della sofferenza subita dalla vittima per la cosciente e lucida percezione dell’ineluttabile sopraggiungere della propria fine (danno catastrofico).
Di guisa che la perdita della vita debba ritenersi certamente ristorabile in favore della vittima che la subisce e, per l’effetto, trasmissibile agli eredi.

Ebbene, a distanza di appena due mesi dalla pubblicazione della sentenza n. 1361, gli stessi giudici della Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione hanno presentato un’ordinanza di rimessione (Cass. Civ. Sez. III, Ord., 4.03.2014, n. 5056) al Primo Presidente, affinchè questi valutasse l’opportunità di investire le Sezioni Unite, al fine di definire e precisare il quadro relativo alla risarcibilità iure haereditario del danno da morte immediata.
Al riguardo le Sezioni Unite, nell’inquadrare la tematica relativa alla questione rimessa al loro esame, sostengono che esula dal tema la questione relativa al risarcimento dei danni derivanti dalla morte che segua dopo un apprezzabile lasso di tempo alle lesioni (ricomprendendo in tale definizione sia il danno biologico terminale che quello catastrofico). Ciò in quanto sul presente tema non vi è alcun contrasto nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, che prevede la trasmessibilità iure hereditario del danno derivante dalla morte occorsa a seguito di un apprezzabile lasso di tempo.
Affrontando il danno tanatologico, invece, le Sezioni Unite ritengono di dare continuità al risalente e costante orientamento sul tema, conforme anche agli orientamenti della giurisprudenza europea, con la sola eccezione di quella portoghese, secondo cui non possa essere invocato un diritto al risarcimento del danno iure hereditatis.
In merito precisano che, nel caso di morte cagionata da atto illecito, il danno che ne consegue è rappresentato dalla perdita del bene giuridico “vita”, il quale costituisce bene autonomo, fruibile solo in natura da parte del titolare e insuscettibile di essere reintegrato per equivalente.
E poiché una perdita, per rappresentare un danno risarcibile, è necessario che sia rapportata a un soggetto che sia legittimato a far valere il credito risarcitorio, nel caso di morte verificatasi immediatamente o dopo brevissimo tempo dalle lesioni personali, l’irrisarcibilità dell’evento morte deriva dall’assenza di un soggetto al quale, nel momento in cui si verifica, sia collegabile la perdita stessa e nel cui patrimonio possa essere acquisito il relativo credito. La stessa sentenza delle Sezioni Unite riporta che è questo l’argomento che la dottrina definisce “epicureo”, in quanto riecheggia le affermazioni di Epicuro contenute nella Lettera sulla felicità a Meneceo “Quindi il più temibile dei mali, la morte, non è nulla per noi, perché quando ci siamo noi non c’è più la morte, quando c’è la morte non ci siamo più noi. La morte quindi è nulla, per i vivi come per i morti: perché per i vivi essa non c’è ancora, mentre per quanto riguarda i morti, sono essi stessi a non esserci”.
A parere delle Sezioni Unite non è giuridicamente concepibile che dalla vittima venga acquisito un diritto derivante dal fatto stesso della sua morte (“chi non è più non può acquistare un diritto che gli deriverebbe dal non essere più”), essendo logicamente inconfigurabile la stessa funzione del risarcimento che nel nostro ordinamento civilistico non ha natura sanzionatoria bensì riparatoria o consolatoria (cfr. Cass. 6754/2011).
In questa maniera le Sezioni Unite, con un colpo di spugna, hanno provveduto a cancellare tutte le osservazioni critiche sollevate dalla Terza Sezione con la sentenza n. 1361/14, omettendo le varie considerazioni relative alle problematiche attinenti al danno biologico e catastrofico ed all’opportunità di riconoscere l’esistenza del danno tanatologico.
La pronuncia in parola, in verità, non ha approfondito la questione, limitandosi a sostenere che non sono state dedotte ragioni convincenti che giustifichino il superamento del granitico orientamento giurisprudenziale creatosi col tempo. Difatti, con riferimento alla sentenza n. 1361, viene rilevato che questa non contiene argomentazioni decisive volte a superare l’orientamento tradizionale.
In conclusione, a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite, si può ritenere fermo il consolidato principio giurisprudenziale che vede la distinzione tra danno biologico terminale e catastrofico, entrambi trasmissibili iure hereditario, ed il danno tanatologico che, non prevedendo la possibilità di alcun risarcimento, non è trasmissibile agli eredi.
Resta ferma la possibilità per i congiunti di chiedere un risarcimento iure proprio per il danno subito dalla perdita parentale.

24/08/2015

Il datore di lavoro, il dirigente e l’impresa appaltante rispondono della morte del dipendente della cooperativa appaltatrice che, durante la pausa per la cena, è caduto accidentalmente su un nastro mobile non adeguatamente protetto e perde la vita. Nonostante l’attività del lavoratore non avesse niente a che fare con il nastro stesso, secondo la sentenza n. 18073/2015 della Suprema Corte, i profili di colpa contestati ai due imputati attengono alla mancanza di misure di sicurezza (blocchi e ripari delle parti mobili del nastro), all’omessa predisposizione di un documento di valutazione dei rischi da interferenze, nonché alla carenza di formazione dei lavoratori.

La Corte d’appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di condanna emessa dal Tribunale, riduce le pene, ma conferma la responsabilità dell’amministratore delegato e del direttore di stabilimento di una S.p.A., per l’omicidio colposo di un dipendente di una cooperativa cui era stato appaltato un servizio di raccolta ed accatastamento dei filati di lamierino prodotti dalla S.p.A. Durante la pausa per la cena, la vittima era caduta (accidentalmente, secondo la ricostruzione operata dal perito nominato nel corso del primo processo di merito) sul nastro trasportatore posto al di sotto delle presse utilizzate nel reparto tranceria. Il nastro, improvvidamente, non era stato arrestato, nonostante la pausa dei lavori. E, soprattutto, era privo di una chiusura di blocco elettromeccanico, che avrebbe impedito l’infortunio. Dall’istruttoria dibattimentale emergeva, inoltre, la responsabilità dei due imputati per l’omessa predisposizione di un DVR comune, con l’impresa appaltatrice, per i rischi da interferenze, nonché l’assoluta carenza di formazione del lavoratore deceduto, sui rischi specifici derivanti dall’attività produttiva dell’appaltante. Infine, la vicenda in oggetto si caratterizza per la ritenuta responsabilità penale-amministrativa dell’ente, condannato, in primo grado ad una sanzione pecuniaria di 180.000 euro, ridotti a 130.000 in appello.

Cinque i motivi di ricorso presentati dai due indagati e dal legale dell’ente che, con un ulteriore motivo, contesta l’esistenza del vantaggio o interesse dell’ente per l’illecito commesso dalla persona fisica che lo rappresenta. In realtà, quattro motivi di ricorso sono finalizzati ad una diversa ricostruzione dei fatti, secondo la quale la vittima sarebbe caduto sul micidiale nastro trasportatore non accidentalmente, ma volontariamente, o a causa della condotta dolosa di un terzo. Solo il quinto motivo affronta la questione della rilevanza causale delle condotte omissive addebitate ai due imputati, sotto il profilo dell’omessa valutazione del rischio e della carenza di formazione, dal momento che l’infortunio mortale non era assolutamente in rapporto con l’attività che la vittima avrebbe dovuto svolgere all’interno del rapporto tranceria. Dalle scarne risultanze della sentenza di legittimità, ove espone il motivo di ricorso, ma soprattutto dalla parte motiva in diritto sul punto, pare di comprendere che il ricorso sostenga l’impossibilità di ricondurre la morte alle (eventuali) omissioni degli imputati, perché si tratta di dipendente di altra azienda, che non doveva direttamente intervenire sul nastro trasportatore, e che è stato vittima del tragico incidente in un momento di pausa dell’attività lavorativa.

La quarta sezione della Corte di cassazione respinge tutti i ricorsi, attraverso tre passaggi.

Un primo aspetto – decisivo, nel respingere quattro motivi di ricorso su cinque – attiene all’impossibilità, per la Corte, di “entrare nel merito”, cioè di offrire una valutazione diversa delle emergenze probatorie poste alla base della decisione impugnata. Certo, il confine tra dar conto della coerenza e adeguatezza dei passaggi motivazionali e proporre una nuova lettura delle prove può, talora, esser sottile, soprattutto da quando – come ricorda la stessa Corte – la L. 46/2006 ha introdotto, tra i casi di ricorso per cassazione indicati dall’art. 606 c.p.p., i vizi di motivazione che risultino, oltre che dal testo del provvedimento impugnato, anche «da altri atti del processo specificamente indicati nei motivi di gravame». Ma, ribadisce la Corte, un conto è una palese ed evidente difformità tra risultanze istruttorie e decisione nel merito, altro è procedere, in sede di legittimità, ad un’inaccettabile rilettura degli elementi di fatto, tesa a riformulare la valutazione dei fatti stessi. L’aspetto interessante, nel nostro caso, è che la Corte specifica come il vizio di travisamento di una prova, nel caso di doppia conforme, possa farsi valere solo quando l’argomento che si reputa viziato sia stato introdotto, per la prima volta, nel giudizio di secondo grado, ovvero quando il giudice d’appello, confermando la prima pronuncia, richiami atti non già esaminati in primo grado.

Sotto il profilo più strettamente sostanziale, la Corte affronta la questione della rilevanza causale delle condotte doverose omesse, contestate agli imputati. La particolarità della vicenda in oggetto è che i ricorsi non mettono in dubbio tanto il grado di certezza (logica) raggiunto nelle decisioni di merito sull’efficacia impeditiva delle cautele omesse, quanto la riferibilità stessa dell’infortunio mortale all’ambito di intervento (doveroso) del datore di lavoro e del dirigente, in quanto si tratta di dipendente non della loro azienda, morto durante una pausa di lavoro, schiacciato da un macchinario rispetto al quale non era previsto alcun tipo di intervento o di lavorazione da parte della vittima.

Alla stregua di una consolidata giurisprudenza che estende il dovere di sicurezza del datore di lavoro (e del dirigente) sino a tutelare chiunque, per qualunque ragione (purché lecita) si trovi a contatto con una fonte di pericolo sulla quale i due soggetti hanno una posizione di controllo, la Corte respinge anche su questo motivo di gravame. Il precedente esplicitamente citato in motivazione è l’unico pienamente in termini – affronta una vicenda di un cantiere, con infortunio verificatosi durante una pausa – e definisce come “ambiente di lavoro” (territorio entro i cui confini si estende il dovere di sicurezza) «tutto il luogo o lo spazio in cui l’attività lavorativa si sviluppa ed in cui, indipendentemente dall’attualità dell’attività, coloro che siano autorizzati ad accedere nel cantiere e coloro che vi accedano per ragioni connesse all’attività lavorativa, possono recarsi o sostare anche in momenti di pausa, riposo o sospensione del lavoro» (Cassazione penale, sez. IV, 26/02/1992, n. 2989).

Certo, si tratta di una pronuncia di quasi 25 anni orsono, e se sciogliamo, per così dire, le due questioni – responsabilità del datore di lavoro quando la vittima non è un suo dipendente; infortunio durante la pausa – troviamo precedenti recentissimi, alla stregua dei quali si afferma che «Le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori (e solo i lavoratori) possano subire danni nell’esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono là dove vi sono macchine che, se non munite dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi» (Cassazione penale, sez. IV, 13/3/2014, n. 22965); ed ancora, sulla seconda quesitone: «La relazione causale tra la violazione delle prescrizioni dirette a garantire la sicurezza degli ambienti di lavoro e gli infortuni che concretizzano i fattori di rischio avuti di mira dalle prescrizioni violate sussiste indipendentemente dall’attualità della prestazione lavorativa, e quindi anche nei momenti di pausa, riposo o sospensione dell’attività» (Cassazione penale, sez. IV, 25/06/2013, n. 42501).

In conclusione, sul punto: se un macchinario è pericoloso, non adeguatamente protetto, privo di ripari e sicurezza, il datore di lavoro risponde dei danni subiti da chiunque sia legittimamente presente sul luogo di lavoro, anche durante le pause di lavoro ed indipendentemente dall’utilizzo o meno del macchinario da parte della vittima.

Infine, un’ultima annotazione sulla responsabilità dell’ente, in un caso, ovviamente, di delitto presupposto di natura colposa. La Corte, pacificamente, ritiene che i risparmi di spesa in materia di sicurezza sul lavoro costituiscano “vantaggio” per l’azienda, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. 231/2001. Non compaiono, nella pronuncia in oggetto, riferimenti espliciti alla necessità che i concetti di “interesse o vantaggio”, con riferimento ai delitti colposi, debbano essere valutati e provati con riferimento alla condotta e non all’evento, ma forse tali richiami sono, oggi – dopo la notissima sentenza a Sezioni Unite del caso ThissenKrupp, inutili: «I risultati assurdi, incompatibili con la volontà di un legislatore razionale, cui condurrebbe l’interpretazione letterale della norma accredita senza difficoltà l’unica alternativa, possibile lettura: i concetti di interesse e vantaggio, nei reati colposi d’evento, vanno di necessità riferiti alla condotta e non all’esito antigiuridico. Tale soluzione non determina alcuna difficoltà di carattere logico: è ben possibile che una condotta caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi colposa sia posta in essere nell’interesse dell’ente o determini comunque il conseguimento di un vantaggio. (…). E’ ben possibile che l’agente violi consapevolmente la cautela, o addirittura preveda l’evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere ad istanze funzionali a strategie dell’ente. A maggior ragione vi è perfetta compatibilità tra inosservanza della prescrizione cautelare ed esito vantaggioso per l’ente» (Cassazione penale, Sez. Un.,24/04/2014, n. 38343) .

17/08/2015

Per la Corte di Giustizia “il contribuente non deve allegare alcuna prova quando contesta vizi di forma come la mancanza di poteri del dirigente che ha firmato l’accertamento fiscale: spetta all’Agenzia delle Entrate la prova contraria.”
Accertamenti fiscali nulli perché firmati dai “falsi” dirigenti dell’Agenzia delle Entrate. Queste sono le parole della Corte di Giustizia Europea richiamata dalla recente sentenza della CTR Lombardia: quest’ultima appella i funzionari del fisco come “usurpatori di funzioni pubbliche” in quanto hanno sino ad oggi firmato degli atti arrogandosi poteri di una qualifica superiore che, in realtà (come chiarito dalla Corte Costituzionale) non avevano mai conseguito con un regolare concorso.
Seguendo l’insegnamento fornito dai giudici di Lussemburgo, il contribuente ha gioco facile in causa: infatti, ogni volta in cui questi contesti un vizio formale di un atto fiscale – come, appunto, la carenza di poteri di chi lo sottoscritto – non spetta a lui dimostrare i fatti a fondamento di ciò (ossia, procurarsi il curriculum vitae del funzionario), ma è piuttosto l’Agenzia delle Entrate che deve fornire la prova contraria (dimostrare, cioè, che il firmatario ha conseguito il posto a seguito di regolare concorso). Così, il danno erariale è più che un sospetto: perché, operando in tal modo, l’Agenzia delle Entrate ha esposto al rischio di nullità – ormai confermata dai giudici di mezza Italia – i propri accertamenti fiscali, impedendo la riscossione dell’evasione fiscale e, peraltro, esponendo lo Stato alla condanna delle spese processuali come profetizzato dalla nostra testata giornalistica diversi anni fa, gli accertamenti fiscali che, negli ultimi anni, i funzionari delle Entrate hanno firmato, sono nulli. Anzi, i giudici milanesi non usano mezzi termini: si parla di nullità assoluta e insanabile, dovuta a uno “straripamento di potere”. Non c’è modo, insomma, per il fisco di riparare all’errore e chi non ha fatto ancora ricorso è sempre in tempo per agire, in quanto la nullità non conosce termini di decadenza e la relativa eccezione può essere sollevata in ogni stato e grado di giudizio.
La prova della nullità degli atti dei funzionari-dirigenti “appiedati” dalla Consulta non deve peraltro essere “allegata” dal contribuente, perché è insita e implicita nel fatto stesso che i funzionari non abbiano conseguito la promozione attraverso il concorso pubblico. Per la Corte di Giustizia, infatti, niente deve allegare la parte che contesta vizi formali come la sottoscrizione di chi non ha i poteri. Funzioni “usurpate” e “danno erariale”, dunque: il fascicolo ora passa alla Procura della Corte dei conti. Che deciderà le eventuali responsabilità, anche di carattere penale, dei vertici. Il contribuente non vede però rimborsate le spese di giudizio, posta la novità della questione, ma almeno è salvo dalla pretesa fiscale.

14/08/2015

Un miliardo per tre fermate:

13/08/2015

La riforma della pubblica amministrazione ha tagliato il traguardo del Senato in terza lettura ed è diventata legge. Il testo affida al governo circa 15 deleghe da adottare entro 12 mesi.
Di seguito le principali novità:
1- Tra le misure principali la stretta sui dirigenti. Carriera e retribuzione saranno valutate in base al merito. Con la delega arriva il ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le Regioni e uno per gli Enti locali). Gli incarichi non saranno più a vita, possono durare quattro anni estendibili di altri due, e si può essere licenziati se l’ultimo incarico ricoperto viene valutato negativamente. Introdotto anche lo stop ai dirigenti condannati dalla Corte dei Conti: si prevede la revoca o il divieto dell’incarico, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, ai dirigenti condannati dalla magistratura contabile, anche in via non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. Scompare la figura dei segretari comunali, ma per tre anni potranno svolgere la stessa funzione pur essendo confluiti nel ruolo dei dirigenti locali. Tra le deleghe quella della riscrittura del testo unico del pubblico impiego.
2- Salta la barriera del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi della pubblica amministrazione. Marcia indietro, invece, sulla norma cosiddetta ‘valuta-atenei’ che introduceva nei concorsi pubblici il criterio del ‘peso’ dell’università in cui ci si è laureati.
3- Per tutte le forze dell’ordine la delega prevede un riordino dell’assetto funzionale e organizzativo. Tra le principali novità c’è il trasferimento di funzioni, mezzi e risorse antincendio dal Corpo forestale dello Stato ai Vigili del fuoco nell’ambito del previsto assorbimento della Forestale in un’altra Forza di polizia, probabilmente i Carabinieri (sarà il decreto attuativo a stabilirlo).
4- Istituito il numero unico per le emergenze – il 112 – da estendere a tutto il territorio nazionale, che assorbirà il 118, il 113 e il 115. Si tratta di un numero telefonico valido per tutta la Ue che l’Italia non aveva ancora attuato subendo una procedura di infrazione europea nel 2006.
5- Via libera al riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine. Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in rosso. I decreti delegati dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti. Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.
6- Salgono da 60 a 90 i giorni entro cui le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali e salute dei cittadini devono rispondere prima che scatti il “silenzio- assenso”. Per le grandi opere potranno essere attribuiti poteri sostitutivi al presidente del consiglio, che potrà avvalersi dei prefetti. Arriva il taglio del 50% dei tempi burocratici per le opere di interesse nazionale o l’avvio di importanti insediamenti produttivi.
7- Via libera alla soppressione delle Autorità indipendenti se le loro funzioni si sovrappongono a quelle degli uffici ministeriali. Sulle Authority arriva anche il livellamento degli stipendi dei dipendenti per avvicinare i trattamenti a quelli delle altre amministrazioni pubbliche con l’introduzione di “criteri omogenei” per il finanziamento delle stesse Autorità garanti.
8- E’ previsto il taglio da 105 a 60 per le camere di commercio. Nell’opera di riduzione si dovrà tenere conto della soglia dimensionale minima di 75mila imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese. PRA Le funzioni del pubblico registro automobilistico passano dall’Aci al ministero dei Trasporti a cui fa già capo la motorizzazione.
9- Cura dimagrante anche per gli uffici “periferici” dello Stato, a cominciare dalle Prefetture con la nascita del nuovo Ufficio territoriale unico. Nuovi poteri di controllo alla Presidenza del consiglio, dalle Agenzie fiscali alle nomine dei manager pubblici. Con un decreto attuativo saranno precisate le funzioni del Consiglio dei ministri per il mantenimento dell’unità di indirizzo. Lo scopo è rafforzare la collegialità.
10- Nell’ottica della spending review anche le novità sul fronte delle capitanerie di porto: ci sarà un solo comando, sotto la Marina.

06/08/2015

La riforma della pubblica amministrazione ha tagliato il traguardo del Senato in terza lettura ed è diventata legge. Il testo affida al governo circa 15 deleghe da adottare entro 12 mesi.
Di seguito le principali novità:
1- Tra le misure principali la stretta sui dirigenti. Carriera e retribuzione saranno valutate in base al merito. Con la delega arriva il ruolo unico dei dirigenti (uno per lo Stato, uno per le Regioni e uno per gli Enti locali). Gli incarichi non saranno più a vita, possono durare quattro anni estendibili di altri due, e si può essere licenziati se l’ultimo incarico ricoperto viene valutato negativamente. Introdotto anche lo stop ai dirigenti condannati dalla Corte dei Conti: si prevede la revoca o il divieto dell’incarico, in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, ai dirigenti condannati dalla magistratura contabile, anche in via non definitiva, al risarcimento del danno erariale per condotte dolose. Scompare la figura dei segretari comunali, ma per tre anni potranno svolgere la stessa funzione pur essendo confluiti nel ruolo dei dirigenti locali. Tra le deleghe quella della riscrittura del testo unico del pubblico impiego.
2- Salta la barriera del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi della pubblica amministrazione. Marcia indietro, invece, sulla norma cosiddetta ‘valuta-atenei’ che introduceva nei concorsi pubblici il criterio del ‘peso’ dell’università in cui ci si è laureati.
3- Per tutte le forze dell’ordine la delega prevede un riordino dell’assetto funzionale e organizzativo. Tra le principali novità c’è il trasferimento di funzioni, mezzi e risorse antincendio dal Corpo forestale dello Stato ai Vigili del fuoco nell’ambito del previsto assorbimento della Forestale in un’altra Forza di polizia, probabilmente i Carabinieri (sarà il decreto attuativo a stabilirlo).
4- Istituito il numero unico per le emergenze – il 112 – da estendere a tutto il territorio nazionale, che assorbirà il 118, il 113 e il 115. Si tratta di un numero telefonico valido per tutta la Ue che l’Italia non aveva ancora attuato subendo una procedura di infrazione europea nel 2006.
5- Via libera al riordino delle partecipate e dei servizi pubblici locali con accorpamento e tagli delle società e nuove regole sulle nomine. Si prevede la possibilità di commissariamento nel caso in cui le partecipate abbiano i conti in rosso. I decreti delegati dovranno fissare limiti agli stipendi e introdurre criteri di valutazione dei dipendenti. Anche per gli amministratori il compenso economico sarà legato ai risultati.
6- Salgono da 60 a 90 i giorni entro cui le amministrazioni che si occupano di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, beni culturali e salute dei cittadini devono rispondere prima che scatti il “silenzio- assenso”. Per le grandi opere potranno essere attribuiti poteri sostitutivi al presidente del consiglio, che potrà avvalersi dei prefetti. Arriva il taglio del 50% dei tempi burocratici per le opere di interesse nazionale o l’avvio di importanti insediamenti produttivi.
7- Via libera alla soppressione delle Autorità indipendenti se le loro funzioni si sovrappongono a quelle degli uffici ministeriali. Sulle Authority arriva anche il livellamento degli stipendi dei dipendenti per avvicinare i trattamenti a quelli delle altre amministrazioni pubbliche con l’introduzione di “criteri omogenei” per il finanziamento delle stesse Autorità garanti.
8- E’ previsto il taglio da 105 a 60 per le camere di commercio. Nell’opera di riduzione si dovrà tenere conto della soglia dimensionale minima di 75mila imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese. PRA Le funzioni del pubblico registro automobilistico passano dall’Aci al ministero dei Trasporti a cui fa già capo la motorizzazione.
9- Cura dimagrante anche per gli uffici “periferici” dello Stato, a cominciare dalle Prefetture con la nascita del nuovo Ufficio territoriale unico. Nuovi poteri di controllo alla Presidenza del consiglio, dalle Agenzie fiscali alle nomine dei manager pubblici. Con un decreto attuativo saranno precisate le funzioni del Consiglio dei ministri per il mantenimento dell’unità di indirizzo. Lo scopo è rafforzare la collegialità.
10- Nell’ottica della spending review anche le novità sul fronte delle capitanerie di porto: ci sarà un solo comando, sotto la Marina.

06/08/2015

Legittima difesa, è legge La Camera ha approvato la nuova normativa. Ora chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si senta aggredito o minacciato, o creda minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi “legittimamente detenute” ed anche uccidendo. La sua reazione sarà sempre ritenuta proporzionata. La critica dell’Unione: “Un principio da Far West” »
Con 244 sì e 175 no l’aula della Camera ha definitivamente approvato la legge sulla legittima difesa.In base al testo approvato sarà possibile ricorrere alle armi per difendere la propria incolumità o i propri beni nella propria casa.L’Unione ha votato compatta contro il provvedimento, fortemente voluto dalla Lega.Secondo la nuova legge, in sintesi, chi, trovandosi in casa propria o nel luogo di lavoro, si sente aggredito o minacciato, o crede minacciati e aggrediti i beni che gli appartengono, può reagire come crede, utilizzando le armi “legittimamente detenute” ed anche uccidendo, perché la sua reazione sarà sempre considerata “proporzionata”.Il testo stabilisce che il rapporto di proporzione esista sempre se qualcuno che si trova in casa propria o nel posto dove lavora “usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo” per difendere non solo la “propria o altrui incolumità”, ma anche i beni “propri o altrui”. E questo quando “non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione”. Questo tipo di difesa non conoscerà più “l’eccesso” per il quale fino ad ora si poteva venire condannati. Essa potrà essere esercitata anche in ogni altro luogo “ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale”.Paolo Cento, vicepresidente della commissione Giustizia della Camera e coordinatore politico dei Verdi, commenta: «L’approvazione della nuova norma si introduce nel nostro ordinamento un vero e proprio principio da far west che delega l’uso della forza ai cittadini con l’unico risultato certo di aumentare i rischi per l’incolumità delle persone a cominciare dalle stesse vittime dei reati».Gli fa eco Marcella Lucidi, deputato dei Ds, membro della commissione giustizia della Camera dei Deputati: «All’escalation della violenza e delle rapine, ai tagli per le risorse alle forze dell’ordine, questa maggioranza tenta di rispondere approvando una legge pericolosa che invita i cittadini a fare da soli perché lo Stato non sa e non può difenderli»D’altro avviso Antonio Marotta, componente Udc della stessa commissione Giustizia: «L’Udc sta dalla parte delle vittime e non degli aggressori. La legge approvata oggi non va nella direzione di armare i cittadini e di farne tanti sceriffi… Rimane infatti fermo il principio di legittima difesa e si è voluto con la nuova normativa risaltare alcune situazioni quali la violazione di domicilio».

04/08/2015

Diventano liberi, e non soggetti al controllo del fisco, sia i prelievi che i versamenti sul conto corrente postale e bancario per professionisti, lavoratori autonomi e, quindi, per un gran numero di titolari di partita IVA. Su tali somme, infatti, anche se le relative operazioni non verranno giustificate da pezze di appoggio, l’Agenzia delle Entrate non potrà presumere l’esistenza di nero e di evasione fiscale.

Ma procediamo con ordine e vediamo cosa sta succedendo sul versante dei conti: un settore ormai sotto il vigile occhio del fisco, dopo la nascita dell’Anagrafe dei rapporti finanziari.

C’era una volta una legge che, per dare una mano all’Agenzia delle Entrate nella lotta all’evasione fiscale, aveva stabilito, in favore del fisco, la presunzione secondo cui tutti i prelievi e versamenti sul conto corrente, se non giustificati, erano da considerarsi “nero”. Una norma (ancora in vita per gli imprenditori) che aveva reso la vita impossibile ai professionisti e, comunque, a tutti gli esercenti arti e professioni. Il rischio di un accertamento fiscale, infatti, era sempre dietro l’angolo, potendo peraltro giungere dopo diversi anni, quando ormai la “memoria” delle operazioni era andata persa, e pur in assenza di qualsiasi obbligo di tenuta di un conto corrente “dedicato” all’attività professionale. In definitiva, la norma aveva fatto desistere molti contribuenti dall’utilizzo spensierato del proprio rapporto bancario.

A rimettere le cose a posto ci ha pensato l’anno scorso la Corte costituzionale la quale ha sancito l’illegittimità della presunzione secondo cui i prelievi dal conto non giustificati dei professionisti ed esercenti arti costituissero compensi evasi. Insomma, la “liberalizzazione” riguardava solo i depositi in banca.

A tale decisione si è subito adeguata la Cassazione accogliendo una serie di ricorsi di contribuenti che, nel frattempo, erano finiti nelle maglie del fisco, vittime di accertamenti fiscali intimati solo sulla scorta di movimentazioni bancarie delle quali, a distanza di anni, l’interessato non era più riuscito a fornire spiegazioni.

Ora però è finalmente il turno anche dei versamenti. Nello schema di decreto di riforma del sistema sanzionatorio, contenuto nella delega fiscale, è prevista la definitiva abolizione della presunzione di evasione che scatta:

– per professionisti e altri titolari di reddito di lavoro autonomo in presenza di versamenti sui conti correnti; ad essi non si applicherà neanche la sanzione in caso di mancata o inesatta indicazione del beneficiario delle somme per bonifici;

– per gli imprenditori in presenza di prelievi sui conti correnti (per le imprese, dunque, resta solo la presunzione relativa agli importi riscossi).
Dunque, per gli esercenti arti e professioni sarà abolita la presunzione legale che gli accrediti sui conti bancari costituiscono compensi evasi, dopo che è stata dichiarata costituzionalmente illegittima quella relativa ai prelevamenti. Con quest’ultima eliminazione è stata abrogata anche per le imprese la presunzione che i prelievi dai conti bancari per i quali non è fornita un’idonea giustificazione costituiscono ricavi evasi.

28/07/2015

Riliquidazione dell’indennità di buonuscita e della base pensionabile e pensioni sulla base dei miglioramenti economici previsti dai contratti.

06/03/2009

Obblighi dei chirurghi derivanti dalla normativa sulla privacy.

06/03/2009

La tutela dell’utente del porto turistico nel contratto di ormeggio.

06/03/2009

Il regime fiscale degli onorari e delle spese gravanti sulla parte soccombente.

06/03/2009

La capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed i suoi profili di legittimità.

06/03/2009

Contratto di locazione ad uso non abitativo: possibilità di recesso ex art. 27 L. n. 392 del 27.07.1978.

06/03/2009

Il danno per illegittima segnalazione nella Centrale dei rischi.

23/06/2009

Il divieto delle visite mediche in fase preassuntiva.

23/03/2009

Le società finanziarie iscritte negli elenchi ex artt. 106 e 107 tub.

07/03/2009

La morte di Eluana Englaro: la grande sconfitta di un ordinamento giuridico.

06/03/2009

Perequazione del trattamento pensionistico in base ai miglioramenti economici conferiti al personale in servizio con pari qualifica ed anzianità.

06/03/2009

La responsabilità per violazioni di norme tributarie e l’imputazione delle sanzioni amministrative.

06/03/2009

Approvato il ddl per la riforma del Codice della Strada, ora è legge.Le nuove norme approvate, saranno in vigore da venerdì 30 luglio 2015.Tra le novità della riforma c’è il Divieto assoluto di assumere Alcool per tutti i conducenti con meno di 21 anni, per chi ha la patente da meno di tre anni e per chiunque lavori al volante (autisti di ogni genere).
I locali pubblici dovranno essere obbligatoriamente dotati di un etilometro e non potranno vendere alcolici dalle tre di notte alle sei di mattina, salvo a Capodanno e a Ferragosto, mentre per gli autogrill il divieto scatterà già alle dieci di sera.

28/07/2015

Il Tribunale di Reggio Emilia, sez. II, civile, con la sentenza 20/05/2015 si esprime sull’accertamento dell’impignorabilità di beni immobili conferiti dal debitore in un fondo patrimoniale trascritto anteriormente al pignoramento eseguito dal creditore, in applicazione del divieto normativo stabilito dall’art. 170 del codice civile di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Per il relativo accertamento il Tribunale ha dovuto preliminarmente affrontare una prima questione di carattere processuale avente ad oggetto la distribuzione dell’onere probatorio in merito, con particolare riguardo alla circostanza dell’effettiva conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia del debitore.
Tale questione è stata risolta ritenendo che nel riparto del relativo onere probatorio spetti al debitore offrire la prova che il creditore conoscesse l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, dovendosi presumere fino a prova contraria (praesumptio iuris tantum) l’inerenza dei debiti contratti dai coniugi ai bisogni e alle esigenze di carattere familiare, anche in ragione del disposto normativo ex art. 143, comma terzo, del codice civile in base al quale entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia.
In virtù di tale presunzione, pertanto, il debitore deve allegare e provare l’estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia fornendo così la prova contraria alla presunzione di inerenza, al fine di paralizzare l’azione esecutiva promossa dal creditore sui beni conferiti in un fondo patrimoniale.

La sentenza in esame risulta essere in piena armonia con l’orientamento assolutamente maggioritario espresso dalla giurisprudenza in materia; giurisprudenza che afferma costantemente l’esistenza di tale presunzione ai fini della distribuzione del relativo onere probatorio tra le parti processuali.
Il richiamo all’art. 143, comma terzo, c.c non appare comunque soddisfacente non comprendendosi come l’obbligo di entrambi i coniugi di contribuire al mantenimento della famiglia possa comportare sul piano logico e giuridico una consequenziale presunzione di finalizzazione di ogni debito contratto da ciascuno dei coniugi all’assolvimento di tale obbligo, ben potendo gli stessi agire, come è ovvio, per le finalità più diverse.
Tale distribuzione dell’onus probandi potrebbe trovare una diversa giustificazione in virtù del principio processuale di prossimità e disponibilità della prova (potendo il debitore più facilmente provare sul piano oggettivo l’estraneità del debito rispetto ai bisogni della propria famiglia) e del carattere derogatorio del divieto sancito dall’art. 170 c.c. rispetto alla regola generale della responsabilità patrimoniale del debitore, comportante l’assoggettabilità di tutti i suoi beni all’azione esecutiva del creditore ex art. 2740 c.c. anche se conferiti in un fondo patrimoniale. Infatti il creditore che agisce in via esecutiva, in realtà, fa valere la responsabilità patrimoniale generica del debitore, non dovendo a tal fine provare nulla eccetto l’appartenenza della res al debitore stesso, spettando poi a quest’ultimo, se intende sottrarre i beni conferiti in un fondo patrimoniale all’azione esecutiva del primo, fornire la prova della sussistenza del divieto ex art. 170 c.c. avendone un personale interesse. In questa prospettiva ermeneutica verrebbe meno la stessa necessità di ritenere sussistente una vera e propria presunzione di inerenza del debito ai bisogni della famiglia (presunzione che in realtà stenta a trovare una solida base normativa), spettando al debitore, secondo i principi generali, fornire la prova della fattispecie derogatoria prevista dal legislatore all’art. 170 c.c. quale fatto impeditivo ex art. 2697, comma secondo, c.c.; prova avente ad oggetto in particolare la regolare costituzione di un fondo patrimoniale, la sua opponibilità al creditore essendo state osservate le relative forme di pubblicità, l’estraneità del debito ai bisogni della famiglia e infine la conoscenza di tale estraneità da parte del creditore che agisce in via esecutiva sui beni ivi conferiti. Secondo un orientamento giurisprudenziale l’onere probatorio, incombente sul debitore di provare la conoscenza da parte del creditore dell’estraneità del debito contratto rispetto ai bisogni della famiglia del debitore, trova una specifica giustificazione sul piano processuale nell’impossibilità per il creditore di fornire la prova di un fatto negativo, tale essendo la non conoscenza dell’estraneità del debito assunto rispetto ai bisogni della famiglia del debitore (Cass. civ., Sez. III, 15/03/2006, n. 5684).

Una seconda questione affrontata dalla sentenza in commento riguarda l’esatta interpretazione dei bisogni della famiglia, quale presupposto giuridico essenziale nella concreta operatività del divieto ex art. 170 c.c..
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte Suprema tale presupposto deve essere interpretato in modo particolarmente esteso tale da includere anche le esigenze volte al pieno mantenimento dell’armonico sviluppo della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse soltanto le esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da intenti meramente speculativi (ex plurimis, Cass. civ., 7.1.1984, n. 134; Cass. civ., Sez. I, 18/09/2001, n. 11683; Cass. civ., Sez. V, 07/07/2009, n. 15862; Cass. civ., Sez. III, 11.7.2014, n. 15886).
Una ulteriore spinta estensiva è stata data da una recente decisione della Corte di Cassazione secondo la quale i bisogni della famiglia sono da intendersi non in senso meramente oggettivo ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari (Cass. civ., Sez. III, 19/02/2013, n. 4011).
In senso inverso sembrano invece propendere altre sentenze della Suprema Corte in cui viene evidenziata la necessità di accertamento giudiziale di una inerenza diretta ed immediata della fonte e ragione del credito – sia ex contractu che ex delicto – ai bisogni della famiglia, ricercando la relazione esistente tra questi ultimi e gli scopi per cui i debiti sono stati contratti (Cass. civ., Sez. III, 31/05/2006, n. 12998).
Si è in particolare affermato che le obbligazioni risarcitorie da illecito civile, così come quelle a titolo di sanzione pecuniaria di natura penale o amministrativa, devono ritenersi estranee ai bisogni della famiglia, siccome volte a riparare la lesione di un interesse giuridicamente tutelato o a scontare una sanzione, potendo rispondere il fondo patrimoniale solo nel caso di diretta relazione tra danno arrecato e vantaggio della famiglia e nei limiti di tale vantaggio (Cass. civ., Sez. I, 18/07/2003, n. 11230).

27/07/2015

Il Tribunale, Catanzaro, sez. I civile,con la sentenza 09/07/2015, si pronuncia sul caso di corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei figli minori, avanzata dalla madre casalinga nei confronti del coniuge e degli ascendenti.
Da notarsi che il marito abbandonava il domicilio coniugale a far data dal gennaio 2015, andando a trasferirsi dalla genitrice, ove conduceva una vita agiata, pur essendo disoccupato.
Il Giudice Unico, dott. Vincelli, rilevando che il resistente era proprietario di cespiti ereditari, di una autovettura e di diversi capi di bestiame e che versava in stato di disoccupazione dal marzo del 2015 pur risultando collocato in stato di conservazione ordinaria, accoglieva la domanda della ricorrente, statuendo il suo obbligo di versamento di un assegno di mantenimento di €. 500,00, oltre rivalutazione ISTAT e 50% delle spese straordinarie in favore della prole, in considerazione della “persistente capacità lavorativa dimostrata per effetto dello svolgimento di un rapporto di lavoro sino al 18.03.2015”.
Tale pregevole decisione si pone come deterrente per chiunque, magari surrettiziamente, si licenzi dal posto di lavoro per sottrarsi ai propri obblighi nei confronti dei figli, nell’errata convinzione di dimostrare in tal guisa la propria incapacità economica.
Il principio di Diritto, nuovamente affermato dal Tribunale di Catanzaro, è che la capacità lavorativa incide grandemente sugli obblighi sanciti dal codice, pur in presenza di situazioni preordinate all’elusione degli stessi.

27/07/2015

Niente permesso per costruire se si vogliono realizzare pergolati e coperture amovibili. Lo ha detto il Consiglio di Stato con la sentenza n. 1777/2014 della Sezione Sesta.
Non bisogna chiedere al comune di riferimento il permesso se si vuole realizzare, scrivono i giudici, «struttura di arredo, installata su pareti esterni dell’unità immobiliare di cui è ad esclusivo servizio, costituito da struttura leggera e amovibilie, caratterizzata da elementi in metallo o in legno di esigua sezione, coperta da telo anche retrattile, stuoie in canna o bambù o materiale in pellicola trasparente, priva di opere murarie e di pareti chiuse di qualsiasi genere, costituita da elementi leggeri, assemblati tra loro, tali da rendere possibile la loro rimozione previo smontaggio e non demolizione».
Questo perché, sottolinea il Consiglio di Stato, la tenda o il pergolato «non configura né un aumento del volume e della superficie coperta, né la creazione o modificazione di un organismo edilizio, né l’alterazione del prospetto o della sagoma dell’edificio cui è connessa, in ragione della sua inidoneità a modificare la destinazione d’uso degli spazi esterni interessati, della sua facile e completa rimuovibilità, dell’assenza di tamponature verticale e della facile rimuovibilità della copertura orizzontale (addirittura retraibile a mezzo di motore elettrico)».
Pertanto, fanno sapere i giudici, strutture di questo tipo sono qualificate «alla stregua di arredo esterno, di riparo e protezione, funzionale alla migliore fruizione temporanea dello spazio esterno all’immobile cui accede, in quanto tale riconducibile agli interventi manutentivi non subordinati ad alcun titolo abilitativo».

26/07/2015

Le graduatorie ad esaurimento sono destinate ad essere letteralmente rivoluzionate dalla magistratura che in questa estate bollente sciorina decreti di inserimento uno dietro l’altro. La notizia non è riportata sugli organi di stampa tradizionali perché, se si vuole seguire l’evoluzione dei pronunciamenti dei tribunali circa l’inserimento in Gae di chi ha una abilitazione conseguita con Tfa o Pas, occorre andare sui siti regionali delle Usr. Così facendo abbiamo appreso di una ottima notizia per tutti coloro che hanno avuto l’abilitazione con questi percorsi formativi istituiti con decreto nel 2010 per abilitare all’insegnamento nelle scuole italiane. La sentenza che riguarda un docente abilitato Pas arriva direttamente dal giudice del lavoro del tribunale di Terni.
Dapprima era solo una voce sparsa sui gruppi facebook che riferiva di 15 docenti abilitati con Pas che avevano avuto avuto la cautelare per la quale ora essi si trovano in gae con riserva. Anche dalla provincia di Napoli altri docenti con Pas ottenevano l’immissione in IV fascia gae sempre con la cautelare. Poi qualcuno aveva suggerito di guardare le graduatorie definitive di Terni per vedere l’inserimento di un loro collega abilitato Pas con riserva tra i 5 appena ammessi. La certezza che giunge ad appena una settimana di distanza dal primo caso di sentenza di abilitato Tfa che aveva ottenuto dal Tribunale di Cremona l’inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, arrivava dal sitoistruzione.terni.it con la notizia che adesso riaccende le speranze di tutti gli abilitati Tfa e Pas.
Sul sito istruzione.terni.it, alla sezione graduatorie ad esaurimento definitive della provincia in questione, campeggia in bella evidenza il decreto del Miur numero 0004307 dell’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento in seguito al provvedimento del Tribunale di Terni numero 2273 del 8 luglio 2015. Dal decreto non è automaticamente dedotto quale abilitazione avesse il docente inserito nelle Gae ma aggiungendo il suffisso pas A445 all’elenco degli ammessi sull’Usr Umbria lo si trova inserito. E non è nemmeno l’unico perché scorrendo l’elenco se ne trovano altri 5 ammessi con riserva di cui uno abilitato pas nella cdc A033. Ciò che colpisce è il decreto di inserimento a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del docente di lingua spagnola. Il Consiglio di Stato riapre le porte delle Gae agli abilitati Pas all’inizio di questo rovente mese di luglio e, a quanto pare, altri giudici del lavoro stanno seguendo questa tendenza, delineando una giurisprudenza del tutto favorevole al riconoscimento di identico valore concorsuale rispetto alle Siss.

25/07/2015

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11870/2015, affronta la questione della funzione dell’assegno di divorzio in rapporto all’esigenza del coniuge “più debole” di mantenere lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio. Sia in primo che in secondo grado i giudici, nel pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, respingono l’ istanza della moglie di vedersi riconosciuto il diritto di percepire l’assegno di divorzio a carico dell’ex marito: a sostegno della richiesta di assegno, l’ istante evidenziava che durante il matrimonio il tenore di vita era stato pari a quello di una famiglia media con reddito di lavoro dipendente del solo marito e con moglie casalinga, e di non essere in grado – in quanto impossidente e priva di lavoro – di mantenere detto tenore di vita.
Precisava inoltre che l’ex marito, che conviveva con altra persona, dalla quale aveva avuto un figlio, si era licenziato dal lavoro al solo scopo di creare una situazione apparente di assenza di redditi, ma in realtà avrebbe continuato a lavorare presso terzi, percependo in ogni caso l’indennità di disoccupazione e godendo di una situazione economica certamente superiore.
La Corte di Appello, in linea con la decisione del tribunale, ritenendo che la moglie non avesse provato adeguatamente i propri assunti, concludeva per l’insussistenza dei presupposti per l’attribuzione dell’assegno post matrimoniale, rilevandosi, da un lato, che la donna era risultata dotata di idonea capacità lavorativa, mentre l’appellato aveva dimostrato il peggioramento delle proprie condizioni economiche, sia per la nascita di una figlia, sia per la perdita del lavoro.
Viene proposto ricorso in Cassazione, e tra i motivi di doglianza la ricorrente adduce che la Corte territoriale non aveva adeguatamente considerato il tenore di vita tenuto dalla coppia in costanza di matrimonio, proprio delle famiglie con un solo reddito e prive di prole, cui si associava la sicurezza di una vita tranquilla e socialmente valida, né valutato il comportamento dell’ex marito. In secondo luogo la Corte aveva violato l’obbligo di disporre accertamenti tramite la polizia tributaria. In merito alla prima censura, la Corte rileva che i giudici di appello hanno correttamente ritenuto non provata una condizione deteriore della ricorrente ai fini del mantenimento, almeno in via tendenziale, di quel tenore di vita.
Infatti, per gli ermellini, la sentenza impugnata, sulla base della ammissioni della stessa ricorrente, ha affermato che la stessa era dotata di capacità lavorativa, uniformandosi quindi ai principi affermati dalla Corte in merito ai criteri di attribuzione dell’assegno di divorzio. Come più volte sostenuto dai giudici di legittimità, “per poter valutare la misura in cui il venir meno dell’unità familiare ha inciso sulla posizione del richiedente è necessario porre a confronto le rispettive potenzialità economiche, intese non solo come disponibilità attuali di beni ed introiti, ma anche come attitudini a procurarsene in grado ulteriore “.In tale contesto, in cui assume rilievo centrale la nozione di “adeguatezza”, la corte territoriale ha correttamente evidenziato la totale carenza di elementi probatori inerenti all’impossibilità oggettiva della ricorrente di procurarsi mezzi adeguati per conseguire un tenore di vita analogo a quello mantenuto in costanza di matrimonio, e dal mancato assolvimento dell’onere della prova discende il rigetto dell’istanza. Quanto, poi, alla censura circa il mancato esercizio dei poteri di accertamento tramite la polizia tributaria, in deroga al principio dell’onere della prova, la Corte la ritiene infondata e al riguardo precisa che il giudice del merito, ove ritenga “aliunde” raggiunta la prova dell’insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell’assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d’ufficio attraverso la polizia tributaria (che non possono assumere valenza “esplorativa”).

24/07/2015

Sentenza n.70/2015: riconoscimento delle somme spettanti e ricostruzione della posizione pensionistica.

20/07/2015

La nota n. 71 del Servizo Studi sulla sentenza della Corte Costizionale n. 70/2015.
La sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l’illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l’applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS.
La perequazione automatica (o indicizzazione) fa riferimento all’importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all’anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all’anno precedente.
Le norme sulla perequazione sono state oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, spesso di natura transitoria. Una specifica disciplina transitoria, come si dirà, trova applicazione per il triennio 2014-2016.
Riguardo agli anni 2012 e 2013, oggetto in via diretta della norma dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015, per effetto di quest’ultima – e fatte salve le eventuali norme che verranno adottate in materia – il quadro giuridico di riferimento (sulle misure della perequazione) è costituito dalla disciplina a regime già posta dall’art. 69, comma 1, della L. 23 dicembre 2000, n. 388 .
Essa prevede: l’applicazione della perequazione nella misura del 100% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo INPS (quest’ultimo era pari, nel 2011, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253,00 euro); nella misura del 90% per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento; nella misura del 75% per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo.
In base alla norma ora oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate (a titolo di perequazione automatica) con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma in oggetto (ora dichiarata illegittima) – effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all’effetto diretto summenzionato – è costituito dal mancato incremento (in séguito alla suddetta mancata liquidazione) della base di calcolo (cioè, dell’importo stesso della pensione) su cui applicare (a decorrere dal 2014) le successive percentuali di perequazione automatica.
Come accennato, per gli anni 2014-2016, trova applicazione una specifica disciplina transitoria in materia di perequazione automatica, posta dall’art. 1, comma 483, della L. 27 dicembre 2013, n. 147.
Tale disciplina riconosce la perequazione secondo le seguenti misure percentuali:
100% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia pari o inferiore a 3 volte il trattamento minimo INPS;
95% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 3 volte e pari o inferiore a 4 volte il predetto trattamento;
75% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 4 volte e pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo;
50% per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 5 volte e pari o inferiore a 6 volte il trattamento minimo;
45% (40% nel 2014) per i trattamenti pensionistici il cui importo complessivo sia superiore a 6 volte il trattamento minimo.
Le misure percentuali si applicano, in base alle norme di cui al suddetto comma 483, sull’importo complessivo del trattamento pensionistico (o dei trattamenti) del soggetto – anziché alle singole fasce di importo -, con una clausola di chiusura, consistente nella garanzia che la perequazione non possa essere inferiore a quella che si applicherebbe qualora l’importo complessivo del trattamento (o dei trattamenti) fosse pari al limite sottostante l’importo complessivo concreto del soggetto.
Per il 2014, in base ad una norma transitoria specifica, la perequazione non è stata riconosciuta per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici superiore a 6 volte il minimo.
Sulle motivazioni della sentenza n. 70 del 2015
La sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto che la norma dichiarata illegittima sulla sospensione della perequazione automatica sia lesiva dei “diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (art. 36, primo comma, Cost.) e l’adeguatezza (art. 38, secondo comma, Cost.)”. Quest’ultimo diritto – afferma la sentenza – “è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all’art. 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost.”.
Più in particolare, la sentenza ha osservato che la mancata attribuzione per due anni della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull’importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un’altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 5 ottobre-3 novembre 2010. Quest’ultima ha dichiarato legittima la norma di cui all’art. 1, comma 19, della L. 24 dicembre 2007, n. 247, che ha escluso, per l’anno 2008, l’applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS. I trattamenti oggetto di quest’esclusione – secondo la citata sentenza n. 316 – “per il loro importo piuttosto elevato” presentavano “margini di resistenza all’erosione determinata dal fenomeno inflattivo”. La sentenza n. 70 in esame ha ravvisato una diversità di tale fattispecie rispetto ai trattamenti oggetto della norma dichiarata illegittima – la quale ha, peraltro, disposto il blocco della perequazione per due anni, anziché per un solo anno, come stabilito dalla norma valutata dalla precedente sentenza n. 316 -. Sempre secondo la sentenza n. 70, sono stati “valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento” pensionistico.

20/07/2015

Il Tribunale di Verona nell’ordinanza 18/06/2015, analizza l’ art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. inl. 162/2014 in tema di negoziazione assistita. L’articolo dispone, infatti, che chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro, fuori dai casi di azioni relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti, deve invitare l’altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, e a norma della medesima disposizione, l’esperimento del procedimento di negoziazione assistita, è in tali casi condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Nel caso in questione, veniva attivato il rito sommario di cognizione ex artt. 702-bis e ss. c.p.c. per la richiesta, nei confronti di una Società (in particolare una SRL), del pagamento di una somma complessiva di circa euro 8.000 a titolo di compenso per attività di assistenza stragiudiziale svolte a favore della medesima nel corso di un procedimento di mediazione e di un procedimento di atp. Il Giudice, ritiene la domanda in questione soggiacente all’obbligo dell’esperimento del procedimento di negoziazione assistita: infatti in merito all’indagine sulla questione se il valore della somma oggetto della domanda rientra nel limite di Euro 50.000 richiesti dal richiamato art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria, osserva che, anche tenendo conto di quanto eventualmente spettante a titolo di interessi di mora, la somma in questione rientra nel limite fissato dal legislatore. Sotto questo aspetto, quindi, la controversia in parola soggiace all’obbligo dell’esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L’ultimo periodo dell’art. 3, comma 1, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014, prevede che quanto disposto dal medesimo comma 1 non si applichi alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori. Ebbene, l’ordinanza in commento osserva che nella specie la resistente, come detto una SRL, avendo natura di persona giuridica, e non qualità di consumatore, anche sotto questo aspetto, quindi, alla lite devono essere applicate le norme in tema di improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita.

Il comma 7 del medesimo art. 3, d.l. 132/2014, conv. con mod. in l. 162/2014, sostiene, inoltre, che la disciplina di cui al comma 1 dello stesso art. 3 in tema di negoziazione assistita c.d. obbligatoria non si applica quando la parte può stare in giudizio personalmente.
Al riguardo, il Giudice osserva che il richiamato comma 7 si riferisce alle seguenti ipotesi:
•cause di cui all’art. 82 comma 1, c.p.c.;
•cause di cui all’art. 14 d.lgs. 150/2011.
Di conseguenza deve affermarsi che l’ipotesi in cui l’avvocato stia in giudizio senza il ministero di altro difensore, avvalendosi del disposto dall’art. 86 c.p.c., essendo contemporaneamente parte e difensore, a differenza della parte che sta in giudizio personalmente, non ricade nell’esclusione dell’ambito di applicazione dell’obbligo di esperire il procedimento di negoziazione assistita, e quindi di nuovo la domanda soggiace alla disciplina della negoziazione assistita obbligatoria. Il Tribunale di Verona conclude, quindi, assegnando alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell’invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita.

20/07/2015

La Corte di Cassazione, con la sentenza del 26 giugno 2015 n. 13218, ha confermato la decisione della Corte di Appello di Milano che aveva dichiarato inammissibile la domanda di risarcimento dei danni per la perdita di un congiunto, presentata dal convivente e dai parenti del defunto, per nullità della procura alle liti rilasciata allo stesso difensore con unico atto, nonostante l’evidente conflitto di interessi tra le posizioni. I soggetti coinvolti nel giudizio erano il convivente di una donna deceduta e i suoi fratelli, i quali avevano agito congiuntamente contro la Casa di cura ritenuta responsabile dell’evento morte a seguito di un intervento operatorio con esito infausto.

Il Tribunale aveva accolto in parte la domanda e condannato la Casa di Cura e il medico al pagamento della somma di euro 50.000 in favore del convivente e la somma di euro 60.000 per ciascuno dei fratelli. La sentenza era stata impugnata in via principale dagli attori e in via incidentale dalla Casa di cura, ma la Corte milanese aveva rilevato d’ufficio la nullità dell’appello per nullità di procura alle liti sottoscritta. Il medesimo difensore non avrebbe potuto rappresentare tutti e tre gli appellanti a causa dell’evidente conflitto di interessi tra le parti.

Infatti, la qualità di eredi legittimi vantata dai fratelli sarebbe stata in conflitto con quella di erede universale del convivente more uxorio, il quale, fin dal giudizio di primo grado, aveva dichiarato di essere erede in forza di un testamento olografo redatto dalla defunta. La condizione di erede universale avrebbe consentito all’uomo di ottenere anche il risarcimento del danno iure hereditatis negato dal primo giudice e riconosciuto invece ai fratelli.

In materia di risarcimento dei danni per la morte di un congiunto, sono astrattamente configurabili due tipi di danni: il primo, il risarcimento iure proprio, consiste nel ristoro della sofferenza causata dalla perdita, del danno arrecato all’intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell’ambito della famiglia (Cassazione civile, sez. III, 16 settembre 2008, n. 23725), oltre alla perdita dell’eventuale sostegno economico apportato dalla vittima.

Il secondo, il risarcimento iure hereditatis, che rientra nella categoria dei danni non patrimoniali, risarcibile ex se per il danno da perdita della vita, quale bene supremo dell’individuo, oggetto di un diritto assoluto e inviolabile. Una recente e fondamentale sentenza della Cassazione – Cass. Civ. n. 1361/2013 – ha precisato che non si tratta di danno alla salute, e deve essere di per se riconosciuto in favore della vittima che subisce la perdita della propria vita. Non è rilevante il presupposto della permanenza in vita per un apprezzabile intervallo successivo all’evento mortale, né l’intensità della sofferenza della vittima per avere percepito il sopraggiungere della propria fine. Il diritto al risarcimento per la perdita della vita si acquisisce subito, nel momento stesso in cui si verifica la lesione mortale e quindi anche in caso di morte immediata o istantanea. Questo diritto, avendo natura compensativa, è trasmissibile iure hereditatis. E’ chiaro che il convivente non ha diritto al risarcimento iure hereditatis a meno che non sia istituito erede dal defunto. La questione è proposta in Cassazione: secondo i ricorrenti, la sentenza della Corte d’appello è errata perché si basa su in ipotetico conflitto di interessi che trae origine dalla sentenza di primo grado, nella quale il Tribunale ha escluso la qualità di erede in capo al convivente ed ha riconosciuto la qualità di eredi legittimi in capo ai fratelli della defunta.

Il problema non si sarebbe posto se il Tribunale avesse riconosciuto quale unico erede il convivente, in forza del testamento olografo che lo istituiva come tale, e i fratelli quali legittimati a chiedere il solo risarcimento iure proprio quale danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale.

La Corte d’appello, avrebbe omesso di verificare e analizzare le singole posizioni degli appellanti, dichiarando esistente un conflitto di interessi, e facendo derivare da tale ipotetico conflitto, la nullità dell’atto di appello. Inoltre, il conflitto di interessi, virtuale e/o potenziale, deve essere tale da non costituire una mera eventualità, ed essere valutato, invece, in correlazione stretta con il rapporto esistente tra le parti, i cui interessi siano suscettibili di contrapposizione (Cass. Civ. n. 12741/2005).

Con la sentenza in esame la Cassazione conferma la sentenza impugnata e precisa che il carattere dell’attualità del conflitto può anche venire meno, ma è necessario che dalle risultanze processuali emerga che la contrapposizione di interessi è stata effettivamente superata, come accade nel caso in cui una delle parti abbia rinunciato alle proprie pretese, in conflitto con quelle vantate dalla parte rappresentata dallo stesso difensore (Cass. Civ. n. 13204/2012). Dal contenuto dell’atto di appello e della comparsa conclusionale risulta, invece, che i ricorrenti hanno chiesto, col patrocinio dello stesso difensore, il risarcimento dei danni iure hereditario e iure proprio. Le domande così formulate evidenziano il conflitto di interessi, e non lasciano spazio ad altre ipotesi per l’esclusione di tale conflitto.

14/07/2015

La Commissione Tributaria Provinciale, Lecce, sez. I, sentenza 19/05/2015 n° 1782, affronta il caso di un contribuente recatosi presso Equitalia per il pagamento di alcune rate, apprendendo, tuttavia, di avere un debito dei circa 80.000,00. Si tratta di cartelle che non gli sono state notificate.

La Commissione dinnanzi alla quale il debito è stato impugnato, annulla totalmente la pretesa avanzata da Equitalia : nello specifico i Giudici hanno accettato le richieste formulate dagli avvocati in ordine alla illegittimità della pretesa per mancata notifica delle cartelle di pagamento e, in secondo luogo, la nullità del ruolo formato dall’Agenzia delle Entrate per mancanza di sottoscrizione da parte del Direttore Provinciale. Equitalia non ha, pertanto, dato la prova nè dell’avvenuta notifica delle cartelle di pagamento presso la residenza del contribuente, nè della sottoscrizione del ruolo da parte del Dirigente dell’Ufficio, rimanendo indimostrata, quindi, la sussistenza di tali elementi, la Commissione ha annullato totalmente la somma richiesta da Equitalia.

Questa sentenza, emessa per la prima a volta a Lecce, rappresenta senza dubbio un importante riconoscimento dei diritti del cittadino e una chiara chiamata all’osservanza delle norme da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

13/07/2015

Con il decreto del Ministero della Giustizia dell’8 giugno 2015, n. 88, è stato approvato il Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell’imputato, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67, con cui si amplia la possibilità di far ricorso al lavoro di pubblica utilità. La nozione di lavoro di pubblica utilità, da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiorenni, è data dall’art. 1 del Regolamento, secondo il quale l’istituto consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo in considerazione anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell’imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, anche internazionali, che operino in Italia. La prestazione, la cui durata giornaliera non può essere superiore alle otto ore, si svolge con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e salute dell’imputato. L’attività si svolge secondo quanto stabilito con le Convenzioni stipulate con il Ministero della giustizia o, su delega di questi, dal Presidente del Tribunale, pubblicate sul sito del Ministero della giustizia e raggruppate per distretto di Corte d’Appello (art. 5), che regolano gli aspetti organizzativi inerenti gli accertamenti sulla regolarità della prestazione non retribuita, nelle quali sono specificate le mansioni che i destinatari dovranno svolgere nell’ambito delle seguenti tipologie di attività (art. 2):
a) prestazioni di lavoro per finalità sociali e socio-sanitarie nei confronti di soggetti alcol-dipendenti e tossicodipendenti, diversamente abili, anziani, malati, minori e stranieri;
b) prestazioni di lavoro per finalità di protezione civile, anche mediante soccorso alla popolazione in caso di calamità naturali;
c) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio ambientale, compresa la collaborazione ad opere di prevenzione incendi, di salvaguardia del patrimonio boschivo e forestale o di particolari produzioni agricole, di recupero del demanio marittimo, di protezione della flora e della fauna con particolare riferimento alle aree protette, comprese le attività connesse al randagismo degli animali;
d) prestazioni di lavoro per la fruibilità e la tutela del patrimonio culturale e archivistico, inclusa la custodia di biblioteche, musei, gallerie e pinacoteche;
e) prestazioni di lavoro nella manutenzione e fruizione di immobili e servizi pubblici, compresi gli ospedali e le case di cura, o di beni del patrimonio pubblico, compresi i giardini, ville e parchi, esclusi gli immobili utilizzati dalle Forze armate o dalle Forze di polizia;
f) prestazioni di lavoro attinenti a specifiche competenze o professionalità del soggetto.

Le stesse Convenzioni, secondo quanto disposto dall’art. 3 del Regolamento, si impegnano a mettere a disposizione del soggetto le strutture necessarie all’espletamento di dette attività e a curare che le medesime siano prestate conformemente al programma al quale l’imputato è sottoposto. Il lavoro di pubblica utilità inizia il giorno in cui il soggetto si presenta a svolgere l’attività di cui sopra, e si conclude nel termine fissato dal giudice, ex art. 464-quinquies c.p.p. La presenza del soggetto sottoposto alla misura è documentata all’interno di un apposito registro o attraverso mezzi di rilevazione elettronica. Il regolamento disciplina anche i casi di impedimento allo svolgimento della prestazione: in particolare, si prevede che in caso di impedimento alla prestazione dell’opera il soggetto ne debba dare tempestivo avviso all’ente ospitante, accompagnato da documentazione che giustifichi l’impedimento. Se l’impedimento deriva da malattia o infortunio deve essere documentato mediante un certificato medico, redatto dal medico curante o da una struttura sanitaria pubblica o privata convenzionata. Come ovvio, la prestazione non eseguita a causa di impedimento dovrà essere effettuata in un tempo diverso, nel termine stabilito dal giudice.

L’impedimento alla prestazione può derivare anche da una temporanea impossibilità dell’ente ospitante. In questo caso l’impedimento deve essere comunicato dall’ente all’ufficio di esecuzione penale esterna competente. L’attività in nessun caso può svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

09/07/2015

La nuova disciplina dell’antiriciclaggio

06/03/2010

Normativa sulla digitalizzazione per le imprese, professionisti, P.A. e cittadini.

07/11/2009

Indennizzo e risarcimento del danno per la cancellazione del volo.

03/11/2009

La previsione dei rischi per i progetti ambientali.

03/11/2009

La scoperta dell’ambito forestale: la definizione di foresta.

03/11/2009

L’estinzione anticipata del mutuo non fa perdere i benefici fiscali.

24/06/2009

“L’Italia sta ripartendo, i dati che abbiamo sono quelli di un Paese che torna a guardare al futuro con speranza”. Lo ha affermato il premier Matteo Renzi dopo l’approvazione dei diversi provvedimenti che vanno dal ddl sulla concorrenza ai decreti del Jobs act, che porteranno al superamento dell’art 18 dello Statuto dei lavoratori: “oggi possiamo dire che ne valeva la pena, questa è la strada per rimettere in moto l’Italia”.
Il Jobs Act è quel progetto di riforme del mondo del lavoro che sta comportando l’abolizione dei contratti a progetto, di quelli a collaborazione coordinata e continuativa, la stipulazione di contratti a tutela crescente per i neo assunti e l’introduzione della Naspi, il nuovo ammortizzatore sociale in caso di disoccupazione volontaria.
Nessuna novità per i contratti a termine, essendo stata confermata la durata massima del rapporto di 36 mesi, esclusa la riduzione a due anni e quella del numero possibile di proroghe, che resterà di cinque. Più flessibilità, poi, per le mansioni dei lavoratori che in caso di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale potranno essere demansionati di un livello, rimanendo inalterata la retribuzione.
Con peculiare riferimento al “ contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti” , si prevede una modifica del regime di tutela in caso di licenziamento. Destinato ai soli lavoratori con qualifica di operaio, impiegato o quadro, assunti dalle aziende private in data posteriore all’entrata in vigore dei due decreti attuativi del 24 dicembre 2014 , si tratta di un contratto caratterizzato, per il caso di licenziamento ingiustificato del prestatore, dalla sostituzione del rimedio reintegratorio a quello indennitario, graduato in relazione all’anzianità del servizio, con un limite di 24 mensilità. Per evitare il ricorso in giudizio si potrà esperire la nuova conciliazione facoltativa incentivata: in questo caso il datore di lavoro offre una somma esente da imposizione fiscale e contributiva pari ad un mese per ogni anno di servizio, non inferiore a due e sino ad un massimo di diciotto mensilità; con l’accettazione il lavoratore rinuncia alla causa. Per i licenziamenti discriminatori e nulli, intimati in forma orale, resterà la reintegrazione, per quelli disciplinari questa, invece, riguarderà la sola ipotesi in cui sarà accertata “l’insussistenza del fatto materiale contestato”. Per i licenziamenti collettivi il decreto stabilisce che, in caso di violazione delle procedure (art. 4, comma 12, legge 223/1991) o dei criteri di scelta (art. 5, comma 1), si applicherà sempre il regime dell’indennizzo monetario che vale per quelli individuali (da un minimo di 4 ad un massimo di 24 mensilità). In caso di licenziamento collettivo intimato senza l’osservanza della forma scritta la sanzione resterà quella della reintegrazione, così come previsto per i licenziamenti individuali. La nuova disciplina si applicherà anche ai sindacati ed ai partiti politici. Appare evidente quindi, come il nuovo dualismo differenziante lavoratori occupati e neo assunti con il cd. contratto a tutele (economiche) crescenti determinerà la disincentivazione della mobilità dei lavoratori, costretti a rimanere ingessati nelle posizioni di lavoro già occupate, giacché spostandosi verso altre e più appetibili realtà aziendali perderebbero il pregresso ruolo di “occupati”, scadendo in quello di neo assunti, destinatari delle sole tutele indennitarie.
Per quanto concerne la Naspi, invece, il nuovo assegno universale di disoccupazione, prenderà il via da maggio e avrà una durata di due anni al termine dei quali sarà possibile godere di una proroga al sostegno. Riguarderà tutti i lavoratori dipendenti che abbiano perso l’impiego e cumulato almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni di lavoro ed almeno 18 giornate effettive di lavoro negli ultimi 12 mesi. L’ammontare dell’indennità è commisurato alla retribuzione e non può eccedere i 1.300 euro. Dopo i primi 4 mesi di pagamento, la Naspi viene ridotta del 3% al mese e la durata prevista è di un numero di settimane pari alla metà di quelle contributive degli ultimi 4 anni di lavoro.
Si semplifica l’apprendistato di primo livello, per il diploma e la qualifica professionale, e di terzo livello, per alta formazione e ricerca, riducendo i costi per le imprese che vi fanno ricorso.
Sul part-time, invece, si introduce il diritto a trasformare il lavoro a tempo pieno in parziale in caso di gravi patologie, in aggiunta a quelle oncologiche già previste.

02/03/2015

A seguito di numerosi ricorsi presentati da studenti che non avevano raggiunto il punteggio minimo previsto dalla selezione per l’ammissione, il TAR del Lazio ha provvisoriamente ammesso a frequentare la facoltà prescelta per la quale erano stati ritenuti non idonei decine di candidati nei vari Atenei italiani in attesa della pronuncia della Corte Costituzione sulla legittimità del previsto sistema di immatricolazione con il numero chiuso.

21/01/2013