Separazione: niente addebito al marito per la sua doppia vita sessuale

Se la condotta trasgressiva del marito non rappresenta la causa dell’intollerabilità della convivenza, non è possibile addebitargli la rottura del legame coniugale. È quanto stabilito dal Tribunale di Larino, con la sentenza n. 398 del 2017, per mezzo della quale ha respinto la domanda di addebito della moglie, presentata in seguito alla scoperta di file hard e compromettenti sul computer del marito.

Nonostante i ritrovamenti scioccanti, il Tribunale accoglie il consolidato orientamento della Corte di cassazione, secondo il quale il giudice di merito deve accertare se il comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi debba essere considerato come la causa della rottura del rapporto coniugale e, quindi, se tale comportamento si ponga in rapporto di causalità con il verificarsi dell’intollerabilità dell’ulteriore convivenza. Infatti, non può essere decretato l’addebito in capo a chi abbia posto in essere una violazione dei doveri gravanti sui coniugi in forza dell’articolo 143 del c.c. se la crisi del vincolo coniugale era già in atto o per risulta una conseguenza della stessa.

A tale proposito, i giudici ricordano che l’indagine sull’intollerabilità della convivenza non può concentrarsi sulla condotta di uno solo dei coniugi, prescindendo dal raffronto con quella dell’altro. Infatti, la verifica della crisi matrimoniale necessita imprescindibilmente della comparazione delle condotte tenute da entrambi, sulla base di una valutazione globale dei rapporti tra i due e del loro reciproco interferire.