Negoziazione assistita e separazione: cessione di immobile senza notaio

Il Tribunale di Pordenone con il decreto del 17/03/2017 stabilisce che ai fini della trascrizione degli atti di trasferimento immobiliare, eventualmente contenuti in un accordo di negoziazione assistita, non è necessaria l’ulteriore autenticazione delle sottoscrizioni da parte di un pubblico ufficiale.

Il caso riguarda due coniugi, i quali, all’esito di un procedimento di negoziazione assistita, concludono un accordo con cui, ai sensi dell’art. 6, comma 1, D.L. n. 132/2014, raggiungono «una soluzione consensuale di separazione personale». L’accordo è depositato presso la locale Procura della Repubblica, in difetto di figli minorenni, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e il Procuratore della Repubblica comunica agli avvocati delle parti il proprio nullaosta. L’atto, prontamente annotato nei registri dello stato civile, non viene trascritto nei registri immobiliari. Il conservatore rifiuta di procedere alla trascrizione per difetto delle sottoscrizioni del processo verbale di accordo delle parti della autenticazione compiuta «da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato» e richiesta dall’art. 5, comma 3.

A fronte del rifiuto del conservatore, i coniugi separati si rivolgono al tribunale, il quale accoglie la domanda, ordinando al conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione del trasferimento immobiliare.  Il Tribunale infatti  sottolinea che «poiché i provvedimenti giudiziali non richiedono autenticazioni delle sottoscrizioni da parte di ulteriori “pubblici ufficiali a ciò autorizzati” ai fini della trascrizione delle cessioni immobiliari in essi eventualmente contenute, risulterebbe evidente che neppure gli accordi di negoziazione dovranno essere soggetti a tale adempimento, pena la vanificazione della predetta espressa equiparazione ai provvedimenti giudiziali ed il conseguente irriducibile contrasto con i canoni costituzionali di coerenza e ragionevolezza. Esigere l’intervento di un’ulteriore figura professionale in caso di atti soggetti a trascrizione contenuti in negoziazioni familiari, contrasterebbe con la finalità di assicurare una maggiore funzionalità ed efficienza della giustizia civile espressamente enunciata nel Preambolo del medesimo d.l. n. 132/2014”.

Verrebbero così addossati alle parti ulteriori formalità e costi aggiuntivi, con effetti disincentivanti nei confronti della negoziazione assistita, incompatibili con i dichiarati intenti di semplificazione ed efficienza perseguiti dal Legislatore.