Se il marito è violento, la moglie può scappare di casa

L’addebito della separazione è a carico del marito se la sua condotta ha determinato la crisi della coppia e l’abbandono del tetto coniugale da parte della moglie.

È questa la massima che emerge dall’ordinanza n. 21086/2017, depositata dalla sesta sezione civile della Corte di Cassazione, con la quale ha dichiarato inammissibile il ricorso del marito avverso la decisione della Corte d’appello di addebitargli la separazione dalla moglie, come già fatto dal Tribunale di prime cure.

Nel corso del giudizio, infatti, si poneva l’accento sulla rilevanza causale delle condotte violente tenute dall’uomo che avevano causato l’irreversibilità della crisi coniugale e spinto la moglie ad abbandonare la casa familiare. Il comportamento di quest’ultima era quindi risultato irrilevante ai fini dell’addebito e non era stato in alcun modo provato che lo stesso avesse contribuito a mettere la parola fine al rapporto coniugale. Anzi, durante la causa era sorto che, semmai, la fuga fosse  solo la risposta alle violenze del marito.

Ciò posto, tutti i motivi formulati dall’uomo per tentare di ribaltare dinanzi alla Corte la posizione assunta dai giudici del merito, sono stati dichiarati inammissibili dalla sentenza in commento. Alcuni di questi tendevano a richiedere ai giudici di legittimità un riesame nel merito dei fatti di causa, peraltro a fronte di una motivazione adeguata della Corte d’appello. Altri, invece, prospettavano censure ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. secondo la formulazione anteriore alla riforma intervenuta con il decreto legge numero 83/2012.

Respinte in toto le doglianze dell’uomo, la Corte ha confermato definitivamente l’addebito della separazione a suo carico.