Mantenimento figli: rideterminare l’assegno se ci sono nuovi nati

La Corte di cassazione, sesta sezione civile, con l’ordinanza n. 2620 del 2018 ha accolto il ricorso di un padre che aveva chiesto la riduzione dell’assegno di mantenimento da versare nei confronti della figlia nata dal precedente matrimonio. Chiarisce, infatti, la Corte che il giudice deve effettuare una valutazione circa le mutate esigenze, determinate dalla successiva relazione e da altri nati già alla data della sentenza.

A seguito del divorzio, infatti, l’uomo si era risposato ed era diventato padre di altri tre figli, ancora in tenera età; l’importo dovuto alla prima figlia, ormai maggiorenne, non gli consentiva quindi di provvedere adeguatamente alle esigenze della nuova famiglia; e la seconda moglie si trovava in gravi condizioni di salute e priva di reddito.

Se il Tribunale accoglieva il ricorso, la Corte d’Appello rideterminava l’assegno nello stesso ammontare inizialmente stabilito, sulla base del fatto che durante il divorzio,l’uomo aveva già formato di fatto una nuova famiglia, ed era già padre delle altre due figlie. In Cassazione, invece, l’uomo evidenzia che la Corte di merito abbia tenuto conto unicamente delle esigenze di vita della prima figlia, senza considerare quella degli altri. Una doglianza che gli Ermellini ritengono fondata. Il giudice a quo, infatti, ha ritenuto che il fatto preesistente (la nascita delle due figlie) precludesse l’esame del fatto sopravvenuto, la cui ricorrenza avrebbe dovuto accertare il mutamento in peius della complessiva condizione economica dell’obbligato rispetto alla data del divorzio, che non gli consentiva più di far fronte agli obblighi inizialmente assunti.

Nel muovere da tale erroneo presupposto, spiega la Cassazione, la Corte ha operato una non consentita parcellizzazione del reddito dell’uomo, omettendo di indagare se e in quale misura le circostanze sopravvenute avessero alterato l’equilibrio economico che avevano le parti alla data di divorzio, e adeguare eventualmente l’importo alla nuova situazione patrimoniale. Dall’accoglimento del ricorso, deriva la cassazione della sentenza con rinvio, affinché venga effettuata la valutazione.