Leggere sms e chat sul cellulare della moglie o del marito è lecito

Il diritto alla riservatezza è un diritto fondamentale della persona, tutelato dalla Carta costituzionale (artt. 2, 3, 13, 14, 15, 21 Cost.) che non può subire compressioni o limitazioni neanche nell’ambito del rapporto matrimoniale. Il matrimonio infatti non vale ad escludere il rispetto della privacy dei singoli coniugi e il diritto alla riservatezza, che in quanto diritto personalissimo, risiede in capo a ciascuno. Come ha opportunamente rilevato la Cassazione, la disponibilità del domicilio da parte di più soggetti non vale ad escludere il diritto alla riservatezza di ciascun convivente (cfr. Cass. Pen. 9827/06, in tema di reato ex art. 615 c.p.). Se il matrimonio è unione materiale e spirituale, comunque ciascun coniuge ha il diritto di conservare la propria privacy.

Ciò premesso dal punto di vista teorico, ci si chiede se sia ammissibile l’acquisizione nascosta di sms, email del coniuge con l’amante e se sia legittimo produrli in giudizio di separazione, divorzio, affidamento della prole, quale prova dell’infedeltà. Il tema non è di poco conto, perché, l’acquisizione illegittima delle prove può costituire reato, e dare luogo a responsabilità penale a carico del coniuge tradito. È importante fare chiarezza, perché le prove illegittime o illegittimamente acquisite, non sono utilizzabili dal giudice: sotto questo profilo vi è una netta distinzione tra la sede penale e quella civile, in quanto, nella prima, una prova assunta illegittimamente non è ammissibile, né tantomeno utilizzabile; mentre, in sede civile, la valutazione sull’utilizzabilità della prova illecita viene lasciata al giudice ex artt. 183 e 184 cc. Interessandoci della sede civile, infatti potrebbe risultare ammissibile dimostrare l’infedeltà con la produzione di sms, chat, email, acquisiti di nascosto sempre che questo costituisca l’unico espediente per esercitare il diritto di difesa.

Emblematica sul punto la sentenza del Tribunale di Roma n. 6432/2016, con la quale si ammetta la possibilità di spiare il telefono del partner per procurarsi le prove del tradimento. Se l’apparecchio è stato lasciato incustodito, si dà il via libera alla ricerca di prove da portare al giudice. Secondo il giudice romano, la convivenza determina infatti una sorta di manifestazione tacita di consenso alla conoscenza sia dei dati che delle comunicazioni di ciascun coniuge, anche se di natura personale. La pronuncia del tribunale di Roma trova un precedente in un provvedimento della Corte d’Appello di Trento (sent. n. 249/15), in cui il giudice aveva sostenuto che non si tratta di violazione della riservatezza quando il marito o la moglie indaga di nascosto all’interno dello smartphone del coniuge per cercare prove di infedeltà. Tutto questo è consentito perché è proprio la convivenza ad ammettere di attenuare i contorni della tutela della privacy.

Si tratta di pronunce che potrebbero allarmare chi ha qualcosa da nascondere nei propri device: infatti, la scoperta “casuale” della relazione extraconiugale non solo non consente all’altro coniuge di rivendicare la violazione della propria privacy (violazione che, a ben vedere, costituisce reato), ma fa sì che il messaggino o la chat su Whatsapp con l’amante possa essere presentata in processo e utilizzata come prova nella causa di separazione. Al coniuge fedifrago, per contro, è data la possibilità di dimostrare che la crisi della coppia fosse già in atto e che l’infedeltà costituisce solo una conseguenza dell’intollerabilità della convivenza già in corso, evitando così le sanzioni dell’addebito.