Il Tribunale per i minorenni di Napoli (sez. famiglia, decreto 30 agosto 2017) ai sensi degli artt. 333 e 336 c.c., ha disposto l’affievolimento della responsabilità genitoriale della madre relativamente alla somministrazione delle ulteriori dosi vaccinali (esavalente e trivalente) nei confronti del figlio.
Conseguentemente, la decisione spetta al padre, il quale ha la facoltà di sottoporre il bambino alle vaccinazioni anche senza il consenso della madre. Il bambino è affetto da “problematiche neurologiche ad eziologia incerta” – come rilevato la consulente di parte della madre, e proprio in occasione della somministrazione di vaccini, ha mostrato chiare reazioni avverse. La reclamante, dichiara che “non sa (…) se la causa della patologia del bambino sia o meno ascrivibile ad un vaccino, ma avendo letto le controindicazioni dei vaccini nei casi di malattie neuro metaboliche, ha semplicemente chiesto al marito separato di procrastinare la somministrazione delle ulteriori dosi di vaccini all’esito di esami di laboratorio sul minore”.
La Corte di Appello di Napoli, nel rigettare il ricorso, ha richiamato le conclusioni assunte dal C.T.U. all’esito del giudizio di primo grado. In particolare, nella relazione peritale si è evidenziato che “non si ravvisa alcun elemento clinico che, alla luce delle evidenze riportate in letteratura internazionale, controindichi il prosieguo delle somministrazioni delle ulteriori dosi vaccinali, tenuto altresì conto di quanto illustrato nel piano nazionale prevenzione vaccinale allegato al parere del Consiglio Superiore di Sanità del 9 giugno 2015”.
La sentenza merita di essere segnalata perché:
- Chiarisce che la controversia sulla somministrazione o meno dei vaccini ad un minore non dà luogo ad un semplice “disaccordo tra i genitori”, la cui soluzione, ai sensi dell’art. 337 ter, 3° comma, c.c., sarebbe affidata al tribunale ordinario, ma configura il rischio di un pregiudizio grave, che giustifica la proposizione della domanda al Tribunale per i Minorenni dei provvedimenti ex art. 333 c.c.;
- Si uniforma al prevalente orientamento della giurisprudenza di merito che ha risolto le controversie tra i genitori sulla somministrazione di vaccini rimettendo la decisione al pediatra di base;
- Conferma la decisione del Tribunale per i Minorenni di affievolimento della responsabilità genitoriale della madre che si era opposta alla prosecuzione del trattamento vaccinale, adducendo – con argomentazioni prive di validità scientifica – che questo era la causa delle problematiche neurologiche del figlio.
Il ricorso deve essere dunque rigettato.
A tutto ciò si aggiunge che la decisione interviene all’indomani dell’entrata in vigore della legge 31 luglio 2017, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci. Con tale importante provvedimento viene introdotto, per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, sia pubbliche che private, il divieto di iscrizione dei bambini che non siano sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie.
Lo Studio Legale Parenti