Cercare l’amante online comporta la separazione con addebito

La Corte di cassazione con la sentenza n. 9384 del 2018 stabilisce che l’iscrizione ad un qualsiasi sito di incontri, viola l’obbligo di fedeltà e può giustificare la richiesta di separazione con addebito: la ricerca di relazioni extraconiugali tramite internet rappresenta, infatti, una circostanza oggettivamente idonea a compromettere la fiducia tra i coniugi e a provocare l’insorgere della crisi matrimoniale all’origine della separazione

Nel caso di specie, il marito lamentava che la moglie avesse abbandonato il tetto coniugale, solo sulla base di un suo erroneo convincimento, meritandosi pertanto l’addebito della separazione. A queste considerazioni accompagnava la richiesta al giudicante di eliminare l’obbligo di contribuire al mantenimento della moglie per € 600 mensili.

La Corte non solo ha ritenuto integrata la lesione dell’onore e della dignità della moglie, bensì ha confermato l’obbligo di corresponsione dell’assegno. L’orientamento che ne scaturisce è che, anche la semplice iscrizione a un sito di incontri on line, può ritenersi un comportamento contrario al dovere di fedeltà tra marito e moglie. Ad integrare la lesione della dignità e dell’onore del coniuge non serve che il rapporto sia consumato o comunque ricambiato, pertanto rientra nell’orientamento in epigrafe anche lo stadio di mero “tentativo”. La stessa Corte, in alcune pronunce precedenti, aveva già affermato che il tradimento non è causa di addebito quando la comunione morale e materiale dei coniugi si è disgregata già per altre ragioni. Gli Ermellini hanno avuto modo, nel caso di specie, di avallare l’orientamento fornito dal secondo grado di merito (Corte di Appello di Bologna), condividendo quindi le determinazioni tanto in fatto che in diritto.