Cassazione: sì al cognome della madre sociale per il bambino nato dalla fecondazione eterologa

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 14878 del 15/06/2017 stabilisce che il minore, nato in Inghilterra grazie alla fecondazione eterologa da due donne italiane, coniugate nel Regno Unito, acquista in Italia anche il cognome della madre sociale.

Si tratta di una decisione di merito, espressa in accoglimento della domanda di correzione del certificato di nascita del minore, presentata al Comune di Venezia, il quale specificava la sola madre biologica come indicato dall’ufficiale di stato civile britannico. Nell’ordine, prima l’ufficiale di Stato civile di Venezia, poi i giudici di merito, avevano rifiutato la correzione giacché contraria all’“ordine pubblico”.

Per i giudici della Suprema Corte, invece, la trascrizione non è contraria all’ordine pubblico: non si deve infatti accogliere la nozione interna, bensì quella “internazionale” di ordine pubblico, in cui assume un valore “rilevantissimo”, oltre alle convenzioni Onu sui diritti dell’uomo e del fanciullo, la giurisprudenza della Cedu che sovente ha condannato l’Italia per l’assenza di una legislazione sulle coppie omosessuali mettendo al centro  “l’interesse del minore” e il diritto al riconoscimento ed alla continuità delle relazioni affettive, anche in assenza di vincoli biologici ed adottivi con gli adulti di riferimento, all’interno del nucleo familiare. Per cui, statuisce la S.C., l’ordine pubblico “non può utilizzarsi in modo automatico senza prendere in considerazione l’interesse del minore e la relazione genitoriale” a prescindere dal legame genetico.

Inoltre, bisogna tenere conto che in Italia è entrata in vigore la legge 76/2016 sulle unioni civili e la nascita del bambino fa parte di quel «progetto condiviso» della coppia sposata all’estero che introduce «una disciplina molto simile a quella del matrimonio» anche se non prevede l’istituto dell’adozione del figlio del coniuge. Nella fattispecie, sono numerosi i precedenti a favore, come quello della sentenza n. 12962/2916 che l’ha riconosciuta nel caso di due donne che avevano deciso di avere un figlio in Spagna (grazie al seme di un donatore anonimo), sancendo un’interpretazione estensiva dell’adozione in casi particolari; ancora, quello della sentenza n. 19599/2016, il quale interviene nella vicenda di due donne che, dopo aver avuto un figlio con l’eterologa impiantando l’ovulo dell’una nell’utero dell’altra, hanno ottenuto, dopo il divorzio, una pronuncia favorevole alla trascrizione in Italia del bambino come figlio di entrambe. Se è vero, chiarisce, infine, la Cassazione, che la legge 40, “prevede che i conviventi siano di sesso diverso e che la procreazione assistita si effettui solo in caso di sterilità della coppia – è anche vero che – trattandosi di fattispecie effettuata e perfezionata all’estero e certificata dall’atto di stato civile di uno Stato straniero, si deve necessariamente affermare, che la trascrizione richiesta non è contraria all’ordine pubblico internazionale”. Da qui l’accoglimento del ricorso e della domanda di rettificazione dell’atto di nascita del minore.