Cassazione: lo sporadico inadempimento di mantenimento dei figli non è reato

La Corte di cassazione con la sentenza n. 11635 del 2018 stabilisce che non costituisce violazione dell’obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio, l’inadempimento sporadico e non doloso dello stesso. Questo è quanto emerge in merito alla configurabilità del reato di cui all’art. 570, comma 2, c.p. nell’ipotesi di corresponsione parziale dell’assegno stabilito in sede civile per il mantenimento del figlio. La giurisprudenza sul punto ha affermato che il giudice penale deve accertare se tale condotta abbia inciso apprezzabilmente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire ai beneficiari, tenendo conto di tutte le altre circostanze del caso concreto, dovendosi escludere ogni automatica equiparazione dell’inadempimento dell’obbligo stabilito dal giudice civile alla violazione della legge penale (Cass. pen., Sez. II, 10 febbraio 2017, n. 24050).

Deve trattarsi, infatti, di un inadempimento grave e sufficientemente protratto per un tempo tale da incidere significativamente sulla disponibilità dei mezzi economici che il soggetto obbligato è tenuto a fornire, con la conseguenza che il reato non può dirsi automaticamente integrato con l’inadempimento della corrispondente normativa civilistica e, ancorché la violazione possa conseguire anche al ritardo, il giudice penale deve valutarne in concreto la gravità, ossia l’attitudine oggettiva ad integrare la condizione che la norme tende ad evitare.

Sulla base della necessità dell’interazione dei rapporti tra giudice e legislatore, la sentenza anzidetta fornisce una autorevole e imprescindibile interpretazione per tutti gli operatori del diritto sul presupposto necessario ad integrare la fattispecie penale contemplata nell’art. 570 co.2 c.p. In questo contesto si colloca l’intervento normativo che ha introdotto a partire dal 6 Aprile 2018, l’art. 570 bis c.p., sulla violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio all’esito di un tortuoso percorso interpretativo, in quanto fattispecie penale che più di ogni altra è stata influenzata dei continui mutamenti sociali che riguardano la famiglia.