Assegno divorzile, mille euro al mese possono bastare!

Il Tribunale di Milano sez. IX Civile, con ordinanza 22 maggio 2017, effettua una prima interpretazione del nuovissimo criterio “dell’autosufficienza” del richiedente l’assegno di divorzio, dopo il revirement della Cassazione.

Ai fini della valutazione dell’autosufficienza per la determinazione dell’assegno divorzile, un soggetto è indipendente economicamente quando può provvedere al proprio sostentamento, disporre di risorse sufficienti per le spese essenziali, ed esercitare i propri diritti fondamentali. Un parametro – sebbene non assoluto – può essere rappresentato dall’ammontare delle entrate che consente a un individuo di accedere al patrocinio a spese dello Stato, oggi pari a euro 11.528,41 annui, quindi circa 1.000 euro mensili.

Il caso riguarda due coniugi che si erano separati consensualmente senza previsione di mantenimento per la moglie. Il marito le aveva ceduto a titolo gratuito la sua quota di proprietà della casa familiare e nei confronti dei figli, uno maggiorenne e autosufficiente, l’altro maggiorenne ma non autosufficiente e convivente con la mamma, versava il mantenimento. Il reddito netto mensile del marito risultava di euro 2.950, detratto il canone locativo, e quello della moglie di circa euro 1.700 mensili. Pur in presenza di una differenza reddituale, la donna era ben inserita nel mercato del lavoro in un settore non in crisi, e proprietaria del 98 % delle quote della società.

La valutazione del Tribunale milanese sull’attribuzione in via provvisoria e urgente dell’assegno divorzile in favore della moglie si basa su alcuni parametri. Si richiamano due precedenti provvedimenti:

  • il primo della Corte di Appello milanese, secondo cui l’assegno divorzile non è finalizzato a colmare eventuali sperequazioni tra i redditi degli ex coniugi, bensì a garantire al coniuge meno abbiente di potere continuare a godere, ove possibile, di un tenore di vita simile a quello goduto in costanza di matrimonio (Corte App. Milano, sez. famiglia, decreto 10 gennaio 2013);
  • il secondo del Tribunale di Firenze, in cui si afferma che l’assegno divorzile non può essere corrisposto per il solo divario reddituale tra i coniugi, altrimenti si realizzerebbe un’alterazione della sua funzione che eccede il limite della ragionevolezza (Trib. Firenze, ordinanza 22 maggio 2013).

Prima della rivoluzionaria sentenza della Cassazione n. 11504/2017, che ha reinterpretato l’art. 5 della legge sul divorzio, la giurisprudenza dominante considerava il “divario reddituale” come presupposto per l’attribuzione dell’assegno. Sulla base dei nuovi principi di diritto invece, il giudice, deve verificare se la domanda di assegno possa essere accolta sulla base della verifica dell’inesistenza di mezzi adeguati o dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive. Nel compiere questa operazione, deve informarsi al principio dell’autoresponsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, desunta dai alcuni indici: il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari  ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri imposti e del costo della vita nel luogo di  residenza dell’ex coniuge richiedente), delle capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione  alla salute, all’età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di  una casa di abitazione

A questo punto il Tribunale milanese, statuisce che “per indipendenza economica deve intendersi la capacità per una persona adulta e sana – tenuto conto del contesto sociale di inserimento – di provvedere al proprio  sostentamento, inteso come capacità di avere risorse sufficienti per le spese essenziali (vitto, alloggio,  esercizio dei diritti fondamentali) (…) un parametro (non esclusivo) di riferimento può essere rappresentato dall’ammontare degli introiti che, secondo le leggi dello Stato, consente (ove non superato) a un individuo  di accedere al patrocinio a spese dello Stato (soglia che, ad oggi, è di euro 11.528,41 annui ossia circa euro  1.000 mensili). Un ulteriore parametro, per adattare in concreto il concetto di indipendenza, può essere il reddito medio percepito nella zona in cui il richiedente vive ed abita”.

 

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