La Corte di cassazione conferma con l’ordinanza n. 5593 del 2018 la sentenza di merito, con la quale era stato escluso il mantenimento per l’ex moglie di giovane età, anche sulla base della rilevanza della breve durata del matrimonio.
Nella fattispecie, la Corte d’Appello di Catania, in riforma della sentenza di primo grado, aveva esonerato il marito dall’obbligo della corresponsione dell’assegno di mantenimento, in considerazione non solo del breve decorso del rapporto di coniugio, ma anche dell’insussistenza di un divario delle condizioni reddituali delle parti: il pensionato disponeva, infatti, di un reddito di euro 750,00 mensili, era proprietario di un piccolo locale sfitto e aveva dovuto alienare un immobile per fare fronte a debiti consistenti; mentre la donna, molto più giovane, gestiva una lavanderia ed era proprietaria di un immobile di grandi dimensioni.
La donna ricorre ai giudici di piazza Cavour, denunciando l’illogicità della sentenza emessa – a suo dire – a seguito di un’erronea valutazione dei redditi delle parti, anche sulla base di documenti tardivamente introdotti dall’ex in appello. La Corte, tuttavia, dichiarando la genericità del ricorso, afferma che la tardiva produzione dei documenti è diretta «ad ottenere una rivisitazione del giudizio di fatto – riservato al giudice di merito – riguardante le condizioni economiche e reddituali dei coniugi, ai fini della decisione sulla debenza dell’assegno di mantenimento, mentre il controllo di legittimità non equivale alla revisione del ragionamento decisorio nè costituisce occasione per accedere ad un terzo grado ove fare valere la ritenuta ingiustizia della decisione impugnata». A tutto ciò si aggiunge l’inammissibilità del ricorso, proposto per una diversa valutazione degli elementi probatori, vizio motivazionale non più proponibile al terzo grado di giudizio. La donna deve definitivamente dire addio all’assegno e sostenere le spese giudiziali.