Foto, chat, smartphone e voti: le regole della privacy a scuola

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In prossimità dell’avvio del nuovo anno scolastico, il Garante per la protezione dei dati personali richiama l’attenzione sulle norme vigenti in ambito scolastico, pubblicando un vademecum dedicato alla privacy.

Con la ripresa delle attività didattiche si ripropongono interrogativi ricorrenti: le indicazioni del Garante consentono di delineare il confine tra le condotte ammissibili e quelle che potrebbero configurare una violazione della riservatezza.

Durante recite, gite o saggi, i genitori possono fotografare o riprendere i propri figli e i compagni di classe; qualora tali immagini e video rimangano nell’ambito privato e familiare, non si applicano le disposizioni della normativa sulla protezione dei dati.

La situazione muta qualora i contenuti vengano pubblicati online o sui social network: in tal caso è necessario prestare particolare attenzione alla presenza di altri minori e ottenere il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale prima della diffusione.

Anche per quanto riguarda le registrazioni, la risposta non è necessariamente negativa: una lezione può essere registrata per finalità personali, ad esempio per il riascolto domestico durante lo studio, nel rispetto delle eventuali disposizioni dell’istituto.

Tuttavia, la registrazione non implica la libera condivisione: qualora il contenuto venga pubblicato su Internet, diffuso sui social o utilizzato per scopi diversi da quelli personali, si applicano le norme sulla protezione dei dati delle persone coinvolte.

Se la registrazione delle lezioni è prevista nel piano didattico personalizzato come strumento compensativo, il suo utilizzo non richiede il consenso dei soggetti registrati.

Il possesso legittimo di un dato da parte di un istituto scolastico non autorizza automaticamente la sua diffusione.

Analoga prudenza è richiesta in merito a episodi di bullismo, sanzioni disciplinari o altre circostanze personali sensibili: nelle comunicazioni destinate a un pubblico ampio è necessario evitare riferimenti che consentano l’identificazione degli interessati.

La videosorveglianza non è interdetta in via assoluta: può essere impiegata, ad esempio, per la tutela dell’edificio da furti o atti vandalici. Tuttavia, le telecamere interne possono essere attivate esclusivamente durante la chiusura dell’istituto e non durante le attività didattiche o extrascolastiche.

Il principio di riferimento è dunque chiaro: l’uso dei dati personali da parte della scuola è consentito, ma non privo di limiti.

Fotografie, video, registrazioni, informazioni sanitarie e strumenti digitali sono ormai parte integrante della quotidianità scolastica; è proprio in azioni apparentemente ordinarie – come l’uso di uno smartphone, la condivisione di un’immagine o la pubblicazione online di una circolare – che possono emergere criticità in termini di privacy.