Il professionista che chiede il pagamento dell’onorario deve produrre la parcella con il parere dell’Ordine

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Corte di Cassazione sentenza 08/07/2015 n. 14268

In tema di responsabilità disciplinare dei magistrati, i ritardi ultrannuali nel deposito dei provvedimenti possono ritenersi “giustificabili” solo in presenza di giustificazioni proporzionate alla loro ampiezza, dovendosi, in ogni caso, tener conto del carico di lavoro incombente sul magistrato, nonché dell’esistenza ed entità di eventuali impegni aggiuntivi affidati al medesimo.

Cassazione civile sez. II sentenza 14/05/2015 n.9868

E’ legittima la sanzione disciplinare inflitta al notaio che non ha raggiunto il punteggio minimo di crediti formativi richiesta dal regolamento sulla formazione professionale permanente, in quanto sia il precetto a cui avrebbe dovuto conformarsi la condotta del notaio sia la sanzione punitiva conseguente alla sua inosservanza sono anteriori alla violazione contestata (biennio 2008-2009), mentre la successiva previsione del regolamento introdotta dalla modifica dell’art. 9, di cui alla delibera del 9 luglio 2009, costituisce soltanto una specificazione dell’obbligo già esistente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 20344 del 04.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che in caso di mandato congiunto in mancanza di prova su chi abbia svolto le diverse attività difensive “la sottoscrizione dell’atto, secondo i principi generali, deve ritenersi, in via presuntiva, idonea a far ritenere che alla sua stesura abbiano contribuito coloro che lo hanno sottoscritto”, con la corresponsione del relativo compenso ai legali sottoscrittori.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22655 del 31.10.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il professionista che chiede un decreto ingiuntivo per il pagamento dei suoi compensi è tenuto a presentare la parcella vistata dall’Ordine di appartenenza. Lo ha chiarito la seconda sezione civile della Cassazione secondo la quale la domanda monitoria relativa a crediti per prestazioni professionali deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Ne consegue che il giudice dell’opposizione, anche ove accerti la sussistenza del credito azionato e accolga la domanda, nel rilevare l’eventuale mancanza delle condizioni che legittimavano l’emanazione del decreto ingiuntivo, deve revocare tale provvedimento anche in considerazione dell’incidenza di tale statuizione sulla regolamentazione delle spese della fase monitoria, che nell’ipotesi considerata non possono essere poste a carico dell’opponente.