La notifica che viene fatta a persona diversa dal destinatario dell’atto anche se questo firma con una grafia che risulta illeggibile, è valida

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Cons. Stato, sentenza n. 5046 del 13 ottobre 2014

Il Consiglio di Stato con la pronuncia in esame ha avuto modo di affermare che nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso la Segreteria del T.A.R. la notifica dell’atto di appello deve essere effettuata indirizzandola ai procuratori costituiti e non già alle parti del giudizio. La notifica fatta direttamente alla parte presso la segreteria del T.A.R. è da ritenere inesistente in quanto, in tal caso, non sussiste nessuna astratta possibilità perché la parte stessa possa venire ordinariamente in possesso del plico. Non solo, infatti, nessuna norma obbliga i privati a effettuare continui accessi presso la segreteria del giudice al fine di verificare l’inesistenza di gravami relativi alle sentenze nelle quali sono risultati vittoriosi ma, sopratutto, nella realtà delle cose, sono solo i difensori ed i loro incaricati, ad accedere normalmente agli uffici giudiziari per il ritiro degli atti di loro pertinenza e interesse e per i propri incombenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21896 del 25.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero, qualora eseguita presso la sede della ditta individuale dello stesso, come risultante dalla visura camerale, situata in Italia, ove ritenuta dal Giudice del merito quale domicilio della parte, sulla base di accertamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di legittimità.

Corte di Cassazione, sentenza n. 44998 del 19.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nei casi di estrema urgenza è valida la notifica del decreto di fissazione dell’udienza fatta al difensore per telefono, se ha il fax rotto e non si fa trovare in studio dai carabinieri.
Per la Suprema Corte dunque deve trovare applicazione il principio per cui in simili casi piuttosto che la ‘notifica’ vera e propria è sufficiente “procurare al destinatario dell’avviso l’effettiva conoscenza della notizia, anche se questa è comunicata con forme diverse da quelle previste per le notificazioni”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 19387 del 8.11.2012

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che solo il timbro postale assicura la consegna reale e dunque vale come prova della notifica. Infatti, “Non può tenere luogo del detto avviso di ricevimento, al fine di comprovare l’avvenuto compimento del procedimento notificatorio con la ricezione dell’atto da parte del destinatario, il foglio stampato dal servizio on line di Poste italiane ed allegato al ricorso: l’indicazione della data di consegna della raccomandata ivi contenuta non fa fede della consegna reale, che è soltanto quella del timbro postale recato dall’avviso di ricevimento”.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, respingendo un ricorso in quanto l’avviso di ricevimento, necessario per l’instaurazione del contraddittorio, non è stato depositato unitamente alla memoria né con altro atto fino alla data dell’adunanza. Mentre, come detto, non può valere a sostituirlo la semplice stampata con la data del servizio online delle Poste. E siccome non è consentita la concessione di un termine per il deposito né ricorrevano i presupposti per la rinnovazione della notificazione, ai sensi dell’articolo 291 del cpc, la Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 34919 del 27.09.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che per permettere l’individuazione del domicilio, come della residenza o anche della semplice dimora, è “ampiamente” sufficiente a tutti i fini – penali, civili e tributari – l’indicazione della via e del numero civico. Per la validità delle notifiche, dunque, non è necessario indicare anche il piano e l’interno. Lo ha stabilito la Corte bocciando il ricorso di un cittadino di Livorno che chiedeva la rimessione in termini per proporre ricorso alla Suprema corte contro la sentenza di condanna emessa dalla Corte di appello di Firenze

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 13908 del 24.06.2011

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che nel giudizio di cassazione, la morte del domiciliatario del ricorrente determina l’inefficacia dell’elezione di domicilio, con la conseguenza che l’avviso di udienza va notificato presso la cancelleria della Corte di cassazione. Lo ha stabilito la Cassazione a sezioni Unite, con la sentenza in oggetto, secondo la quale il diritto del difensore non domicliato in Roma, di essere informato della data fissata per la discussione del ricorso, è adeguatamente salvaguardato dalla possibilità dello stesso difensore di chiedere che l’avviso gli sia inviato in copia mediante lettera raccomandata

Corte di Cassazione, sentenza n. 13488 del 20.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la prescrizione bloccata anche con la sola presentazione della ricevuta di spedizione della raccomandata. Non serve l’avviso di ricevimento. L’esibizione in giudizio del tagliandino della Poste, infatti, è sufficiente anche a far presumere che la lettera sia effettivamente arrivata a destinazione.
Secondo la Suprema corte, infatti, <>. Dalla ricevuta, dunque, consegue la presunzione di <>. In quanto, secondo i giudici della Corte, vanno considerate <> e <> che attestano la spedizione.
Una presunzione, però, non assoluta in quanto il destinatario può sempre fornire la prova contraria. Una confutazione che però nel caso di specie non vi è stata, non avendo il destinatario addotto alcun elemento di prova a suo discarico. Quali per esempio <>, o ne contenga <>, o anche <>> o l’aver compiuto degli atti specifici, come la sollecitazione di accertamenti presso le Poste tali da <>.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12898 del 13.06.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che se la notificazione della sentenza alla parte, e non al difensore, non è idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione. Lo hanno stabilito le Sezioni unite della Corte di cassazione, accogliendo un ricorso, in una causa per risarcimento danni a seguito di incidente stradale, contro la decisione della Corte di territoriale di Napoli che, all’opposto, aveva dichiarato inammissibile la doglianza in appello perché tardiva.
Secondo la Corte che ha rinviato la decisione alla medesima Corte napoletana in diversa composizione, “La notificazione della sentenza in forma esecutiva, eseguita alla controparte personalmente, anziché al procuratore costituito ai sensi degli artt. 170, primo comma, e 285 cpc, – nel regime anteriore alla legge 23 febbraio 2006, n. 51 – non è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione né per il notificante, né per il notificato. Tale principio è tuttora coerente con le finalità acceleratorie dell’art. 326 cpc e compatibile con il novellato art. 111 Costituzione sotto il profilo della ragionevole durata del processo”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9797 del 04.05.2011

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la notifica presso lo studio di un avvocato deceduto o cancellato dall’albo deve essere considerata sanabile nell’ipotesi in cui un altro professionista ne continui l’attività, dovendosi in tal caso considerare lo studio alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio effettuata con riferimento all’organizzazione in sé. Con tale principio la Corte ha accolto l’istanza di rimessione in termini proposta da una parte nel giudizio. Secondo la Corte, dal momento che risulta provato che presso lo studio del legale deceduto è stato notificato il biglietto di cancelleria attinenente all’udienza di discussione, si deve concludere che l’ufficiale giudiziario non si doveva limitare a dare conto dell’avvenuto decesso del professionsta, ma avrebbe dovuto provvedere alla notifica nelle mani del collega di studio, “stante la sostanziale equiparazione dello studio professionale all’ufficio”, con la conseguenza che la mancata conoscenza dell’udienza fissata per la discussione del ricorso può essere ascritta a errore scusabile.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35868 del 06.10.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è valida la notifica al vecchio studio del difensore se non ha comunicato il cambio di sede. Si tratta di una sua negligenza che non può compromettere la validità del processo. Lo ha stabilito la Suprema Corte che con tale principio ha respinto il ricorso di un imprenditore condannato per bancarotta fraudolenta. Il suo avvocato sottolineava l’inosservanza delle norme processuali per la mancata notifica dell’udienza di appello. L’atto era stato indirizzato al vecchio ufficio del legale, ormai abbandonato da mesi. La quinta sezione penale ha respinto le sue proteste e confermato che le norme processuali erano state rispettate poiché il difensore che modifichi la sede dello studio, quale risultante dall’apposito Albo professionale, deve comunicare alla Cancelleria degli Uffici giudiziari interessati dai procedimenti in cui esplica il suo mandato, il nuovo recapito onde consentire la partecipazione, sua e del suo assistito alla vicenda processuale.” In conclusione “l’omesso adempimento di siffatto onere non può concretare una patologia processuale, anche in ragione della regola generale di cui all’art. 182 co. 1 c.p.p., avendo egli, con la sua negligenza, dato causa al disguido.”

Corte di Cassazione, sentenza n. 17903 del 30.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è la valida la notifica dell’atto presso l’ufficio dell’ex coniuge, qualora non sia possibile stabilire con esattezza l’indirizzo di residenza. Una donna aveva fatto recapitare la richiesta di modifica delle condizioni di separazione presso il luogo di lavoro dell’ex coniuge, poiché non ne conosceva con esattezza la nuova residenza, essendo la casa coniugale rimasta nelle sue mani. Poiché l’uomo non si era costituito, la donna aveva provveduto a far effettuare ricerche per conoscere la dimora dell’ex marito e aveva provveduto a che la notifica arrivasse. Il giudizio si era concluso in contumacia e l’interessato era stato obbligato alla corresponsione di un assegno mensile in favore della moglie. Contro tale decisione l’uomo aveva presentato ricorso in Cassazione, obiettando sulla legittimità di una notifica avvenuta non nella propria residenza, ma nel posto di lavoro. La Corte, respingendo tale pretesa, ha invece affermato che, “poiché il Comune in cui è situato il luogo di lavoro di un soggetto che ivi eserciti un rapporto di lavoro subordinato o un rapporto d’impiego pubblico, è qualificabile come comune di residenza dell’individuo, il luogo di lavoro situato in tale Comune deve a sua volta ritenersi luogo idoneo nel caso in cui non sia possibile effettuare la notificazione ai sensi dell’art. 139, comma c.p.c., non essendo noto e reperibile il Comune di residenza”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 27088 del 13.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precistao che va considerato illegittimo, e quindi da condannare, il comportamento del difensore che in presenza di due comunicazioni difformi dell’Ufficio giudiziario non ne rispetti nemmeno una. Tanto più l’erronea data per la celebrazione dell’udienza riportata sul telegramma è antecedente rispetto a quella comunicata telefonicamente dal cancelliere e avrebbe quindi permesso al legale di presentarsi nel giorno effettivo dell’udienza. Con la sentenza n. 27088/2010, la Cassazione rigetta quindi il ricorso ritenendolo infondato: la scelta del difensore di non presentarsi in almeno una delle due date e tentare di predisporre un utilizzabile profilo di nullità contestuale conseguenza dell’erronea indicazione, per i giudici rappresenta un comportamento al quale non può dirsi tutela.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 9962 del 28.04.2010

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che la notifica che viene fatta a persona diversa dal destinatario dell’atto anche se questo firma con una grafia che risulta illeggibile, è valida. Con la sentenza in oggetto le Sezioni Unite risolvendo un contrasto giurisprudenziale, hanno precisato infatti che tale notifica non risulta nulla; come invece avevano ritenuto i giudici di merito. I giudici, sulla falsariga dell’ordinanza n. 14528 del 2009, hanno infatti stabilito che se dall’avviso di ricevimento della notificazione effettuata ex art. 149 c.p.c a mezzo del servizio postale non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall’art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, deve ritenersi che la sottoscrizione illeggibile apposta nello spazio riservato alla firma del ricevente sia stata vergata dallo stesso destinatario, la notificazione è valida, non risultando integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’rt. 160 c.p. c.