E’ valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero, qualora eseguita presso la sede della ditta individuale dello stesso

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Cons. Stato, sentenza n. 5046 del 13 ottobre 2014

Il Consiglio di Stato con la pronuncia in esame ha avuto modo di affermare che nel caso in cui la parte abbia eletto domicilio presso la Segreteria del T.A.R. la notifica dell’atto di appello deve essere effettuata indirizzandola ai procuratori costituiti e non già alle parti del giudizio. La notifica fatta direttamente alla parte presso la segreteria del T.A.R. è da ritenere inesistente in quanto, in tal caso, non sussiste nessuna astratta possibilità perché la parte stessa possa venire ordinariamente in possesso del plico. Non solo, infatti, nessuna norma obbliga i privati a effettuare continui accessi presso la segreteria del giudice al fine di verificare l’inesistenza di gravami relativi alle sentenze nelle quali sono risultati vittoriosi ma, sopratutto, nella realtà delle cose, sono solo i difensori ed i loro incaricati, ad accedere normalmente agli uffici giudiziari per il ritiro degli atti di loro pertinenza e interesse e per i propri incombenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 21896 del 25.09.2013

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è valida la notificazione del decreto di convocazione e del ricorso per l’udienza prefallimentare al cittadino italiano residente all’estero, qualora eseguita presso la sede della ditta individuale dello stesso, come risultante dalla visura camerale, situata in Italia, ove ritenuta dal Giudice del merito quale domicilio della parte, sulla base di accertamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, è sottratto al controllo di legittimità.