Cassazione: gratuito patrocinio esteso ai procedimenti di volontaria giurisdizione

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Con una recente decisione, la Corte di Cassazione ha stabilito che il patrocinio gratuito a spese dello Stato si applica in tutti gli ambiti del processo civile, anche nei procedimenti di volontaria giurisdizione. Tale possibilità è estesa anche nei casi in cui l’assistenza tecnica dell’avvocato non è obbligatoria. 

La decisione si basa sul principio di garantire l’accesso alla giustizia anche a chi è in difficoltà economiche. Più nel dettaglio la decisione della Suprema Corte è contenuta nella sentenza 15175 del 2019, avente ad oggetto il ricorso promosso dalla parte cui era stato negato il gratuito patrocinio poiché, nel suo caso, non sussisteva l’obbligo della difesa tecnica.

Ebbene, nel caso di specie, il giudice della Corte d’Appello rigettava il ricorso e revocava l’ammissione al gratuito patrocinio sulla base del fatto che il gratuito patrocinio a spese dello Stato trova applicazione solo laddove l’assistenza legale è necessaria. A questo punto, la parte aveva proposto ricorso per Cassazione, in cui la posizione dei precedenti gradi di giudizio è stata ribaltata. La Corte ha sancito infatti che, anche nella volontaria giurisdizione dove non si richiede la difesa obbligatoria, la parte che ne ha i requisiti di legge può usufruire del gratuito patrocinio.

Non si tratta di un unicum in tal senso, infatti, già in passato gli Ermellini avevano ribadito (Cass. n. 30069/2017) che il gratuito patrocinio a spese dello Stato è applicabile in ogni procedimento civile, quindi anche in quelli di volontaria giurisdizione. Non solo, anche quando la difesa tecnica non è obbligatoria. 

La posizione della Cassazione non solo discende dal dettato normativo che disciplina la materia, bensì rispetta  il dettato costituzionale dell’articolo 24, comma 3, Cost., il quale assicura a tutti – abbienti e non – l’accesso alla giustizia: “tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione.
La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari”.