Corte di Cassazione, sentenza n. 15905 del 06.07.2010
La Corte di Cassazione ha precisato che il Fisco può attivare l’accertamento applicando gli standard degli studi di settore se il contribuente non ha risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 15905/2010 secondo la quale se è vero che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, è altrettanto vero che, nel caso di mancata risposta all’invito al contraddittorio, il contribuente si assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio è legittimato a motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente
Corte di Cassazione, sentenza n. 10151 del 02.07.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve pagare l’Irap lo studio di professionisti che, pur non avvalendosi di personale proprio, ha un contratto di fornitura di tutti i servizi (ad esempio telefonia e segretariato) con una società Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso dell’amministrazione delle finanze presentato contro la decisione della commissione tributaria regionale di Perugia che aveva accordato a uno studio associato l’esenzione dal tributo in quanto privo di autonoma organizzazione. In particolare lo studio aveva affidato tutti i servizi, fra cui la segreteria, a una società non disponeva di dipendenti o collaboratori. La tesi dell’assenza di un’autonoma organizzazione ha convinto i giudici di merito ma in Cassazione la vicenda si è completamente ribaltata. Secondo l’approdo giurisprudenziale raggiunto dagli Ermellini “in tema di Irap, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”.
Corte di Cassazione, sentenza n. 14960 del 22.06.2010
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono deducibili i costi versati da uno studio associato a una fondazione (impegnati nello stesso tipo di attività professionale) in virtù di un contratto d’uso di macchinari anche se presi in leasing dall’ente no profit. Con tale pricipio la Corte, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che aveva chiesto le maggiori imposte a uno studio associato di medici che avevano stipulato con una fondazione un contratto d’uso dei macchinari (presi in leasing). Per la Corte “il costo portato in detrazione dall’associazione professionale è stato ritenuto inerente dalla C.T.R. sulla base di considerazioni logiche e conseguenti mentre quanto alla congruità dei costi la C.T.R. ha affermato che il costo dei beni e servizi appare commisurato al loro valore e all’alto grado di specializzazione professionale dei dati scientifici raccolti ed elaborati dalla banca dati della Fondazione. A fronte di tale valutazione, che non appare né meramente apparente, né illogica, le amministrazioni ricorrenti non hanno dedotto alcuno specifico motivo di contestazione indicando elementi probatori non valutati o tacitamente contraddetti dalla C.T.R. Ogni ulteriore richiesta di valutazione nel merito va pertanto ritenuta inammissibile”.