Il leasing fatto per la vendita di una cosa futura, può essere una operazione elusiva

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Corte di Cassazione, sentenza n. 15905 del 06.07.2010

La Corte di Cassazione ha precisato che il Fisco può attivare l’accertamento applicando gli standard degli studi di settore se il contribuente non ha risposto all’invito al contraddittorio in sede amministrativa. Lo ha chiarito la sezione tributaria della Cassazione con l’ordinanza 15905/2010 secondo la quale se è vero che la procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l’applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, è altrettanto vero che, nel caso di mancata risposta all’invito al contraddittorio, il contribuente si assume le conseguenze di questo suo comportamento, in quanto l’Ufficio è legittimato a motivare l’accertamento sulla sola base dell’applicazione degli standard, dando conto dell’impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente

Corte di Cassazione, sentenza n. 10151 del 02.07.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che deve pagare l’Irap lo studio di professionisti che, pur non avvalendosi di personale proprio, ha un contratto di fornitura di tutti i servizi (ad esempio telefonia e segretariato) con una società Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso dell’amministrazione delle finanze presentato contro la decisione della commissione tributaria regionale di Perugia che aveva accordato a uno studio associato l’esenzione dal tributo in quanto privo di autonoma organizzazione. In particolare lo studio aveva affidato tutti i servizi, fra cui la segreteria, a una società non disponeva di dipendenti o collaboratori. La tesi dell’assenza di un’autonoma organizzazione ha convinto i giudici di merito ma in Cassazione la vicenda si è completamente ribaltata. Secondo l’approdo giurisprudenziale raggiunto dagli Ermellini “in tema di Irap, il ricorso al lavoro di terzi per la fornitura di tutti i necessari servizi (dalla telefonia al segretariato) in forma rilevante e non occasionale, ma continuativa, integra il presupposto dell’esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata, previsto dall’art. 2, comma 1, del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, non rilevando che la struttura posta a sostegno e potenziamento dell’attività professionale del contribuente sia fornita da personale dipendente o da un terzo in base ad un contratto di fornitura”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14960 del 22.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono deducibili i costi versati da uno studio associato a una fondazione (impegnati nello stesso tipo di attività professionale) in virtù di un contratto d’uso di macchinari anche se presi in leasing dall’ente no profit. Con tale pricipio la Corte, ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che aveva chiesto le maggiori imposte a uno studio associato di medici che avevano stipulato con una fondazione un contratto d’uso dei macchinari (presi in leasing). Per la Corte “il costo portato in detrazione dall’associazione professionale è stato ritenuto inerente dalla C.T.R. sulla base di considerazioni logiche e conseguenti mentre quanto alla congruità dei costi la C.T.R. ha affermato che il costo dei beni e servizi appare commisurato al loro valore e all’alto grado di specializzazione professionale dei dati scientifici raccolti ed elaborati dalla banca dati della Fondazione. A fronte di tale valutazione, che non appare né meramente apparente, né illogica, le amministrazioni ricorrenti non hanno dedotto alcuno specifico motivo di contestazione indicando elementi probatori non valutati o tacitamente contraddetti dalla C.T.R. Ogni ulteriore richiesta di valutazione nel merito va pertanto ritenuta inammissibile”.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 14499 del 16.06.2010

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza in esame ha precisato che i contribuenti devono essere risarciti davanti alla Ctp per i ritardi del fisco. Con tale principio la Corte apre ai risarcimenti dei contribuenti danneggiati dalle lungaggini dell’amministrazione finanziaria. Infatti il cittadino che chiede i danni al fisco per ritardi nei rimborsi deve rivolgersi alla commissione tributaria provinciale e non al Tribunale. Lo hanno sancito le Sezioni unite civili della Cassazione che, hanno dichiarato la giurisdizione della ctp in una causa promossa da un avvocato che chiedeva il risarcimento del danno per i “ritardati rimborsi” dell’amministrazione finanziaria. Il Collegio esteso ha motivato la decisione richiamando il principio secondo cui “in base al alla concentrazione della tutela, le Commissioni Tributarie possono riconoscere al contribuente non soltanto il rimborso delle imposte indebitamente versate, ma pure gli accessori come gli interessi ovvero il maggior danno o l’importo eventualmente pagato per la prestazione di cauzioni non dovute

Corte di Cassazione, sentenza n. 13576 del 04.06.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice non può dichiarare l’inammissibilità del ricorso del fisco se il termine per la presentazione dell’atto è superato a causa del malfunzionamento (accertato con decreto) dell’ufficio delle entrate. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria. In sostanza la sezione tributaria ha affermato che è valida la proroga dei termini processuali richiesta dall’amministrazione finanziaria dopo la scadenza del termine, e che abbia perciò effetto di una rimessione, per malfunzionamento degli uffici, se la dilazione è necessaria per garantire il diritto dell’amministrazione al regolare accertamento e riscossione delle imposte. In tali casi i diritti del contribuente sono garantiti dal rispetto di quattro principi: il diritto alla parità delle parti, il principio della parità processuale, il diritto di difesa e il diritto alla ragionevole durata del processo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12247 del 19.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha riconosciuto ampi poteri al fisco sulla valutazione dei bilanci. Infatti rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria negare la deduzione dei costi “sproporzionati ai ricavi”. Non solo. Può provare le maggiori imposte anche attraverso le dichiarazioni di persone qualificate del settore, raccolte in sede di ispezione dalla Guardia di finanza. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di una piccola casa editrice che aveva esposto in bilancio una serie di costi “sproporzionati”, secondo l’amministrazione finanziaria, ai ricavi. Sulla valutazione, fra l’altro, avevano pesato molto le dichiarazioni raccolte dalla Fiamme gialle presso esperti del settore. Un metodo, questo, avallato dalla sezione tributaria della Cassazione, secondo la quale, “si deve ragionevolmente ritenere che soggetti operanti nel settore, ancorchè non addetti alla specifica lavorazione in contestazione, siano tutt’altro che ignari del valore di mercato di servizi resi a monte e a valle della specifica attività svolta”. Nelle motivazioni viene inoltre precisato che “rientra nei poteri dell’amministrazione finanziaria la valutazione di congruità dei costi e dei ricavi esposti nel bilancio e nelle dichiarazioni e la rettifica di queste ultime, anche se non ricorrano irregolaritàè della tenuta delle scritture contabili o vizi degli atti giuridici compiuti nell’esercizio d’impresa, con negazione della deducibilità di parte di un costo sproporzionato di ricavi o all’oggetto dell’impresa; pertanto, la deducibilità dei costi esposti in bilancio non implica che gli uffici finanziari siano vincolati alla misura indicata in delibere o libri sociali o contratti e che sia irrilevante la divergenza tra il valore effettivo e il valore ivi iscritto o riportato”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12214 del 19.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, contro la decisione della CTR della Campania, che aveva dichiarato l’inammissibilità dell’accertamento in capo al socio di una s.a.s, poiché tale società aveva ottenuto il condono fiscale. Nella motivazione, la Suprema Corte ha infatti spiegato come : “il condono fiscale ottenuto dalla società di persone non estende automaticamente i propri effetti ai singoli soci, nei confronti dei quali l’Amministrazione finanziaria conserva il potere di procedere ad accertamento, e che devono pertanto presentare autonoma istanza per potersi avvalere del beneficio; fermi restando tutti i diritti dell’Erario nei confronti dei soci che non abbiano richiesto il condono, l’imponibile preso a base dall’Ufficio per l’ammissione della società al beneficio può essere assunto dal giudice tributario come riferimento per determinare in modo congruo il reddito dei singoli soci, in considerazione della correlazione logica, giuridica ed economica esistente tra il reddito della società a quello di partecipazione dei soci, e quindi della necessità che, nella determinazione di quest’ultimo, si tenga conto dell’imponibile accertato e definito nei confronti della società stessa”.

Corte di Cassazione, sentenza n.12269 del 19.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono esenti dall’Ici gli appartamenti situati nello stesso stabile (e destinati ad abitazione principale) anche se di proprietà dei coniugi, in separazione dei beni. Lo ha stabilito la Suprema Corte, decidendo sul ricorso presentato da una donna contro la sentenza della Commissione Tributaria di Torino, che aveva respinto il ricorso presentato contro gli avvisi di liquidazione Ici per gli anni dal 1998 al 2001. La signora, in regime di separazione dei beni, era proprietaria di un appartamento sito nello stabile in cui anche suo marito aveva acquistato un’unità immobiliare. Entrambi avevano registrato la proprietà come “abitazione principale”, ma alla moglie era stata negata la possibilità di pagare l’imposta con la relativa agevolazione. La CTR aveva infatti stabilito che, nel caso in esame, in cui un nucleo familiare vive in due unità contigue, ma catastalmente distinte, la detrazione spetta una sola volta e in riferimento ad una sola unità era quelle utilizzate. La Corte, rovesciando tale decisione, ha invece affermato il principio di diritto per cui: “il contemporaneo utilizzo di più di una unità catastale come abitazione principale, anche se di proprietà non di un solo coniuge ma di ciascuno dei due in regime di separazione dei beni, non costituisce ostacolo all’applicazione, per tutte, dell’aliquota prevista per l’abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo, a tal fine, non il numero delle unità catastali ma la prova dell’effettiva utilizzazione come “abitazione principale” dell’immobile complessivamente considerato, ferma restando, ovviamente, la spettanza della detrazione prevista dell’art. 8, comma 2 della l. 168/1982, una sola volta per tutte le unità in presenza dei requisiti di legge”.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12149 del 18.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il liquidatore della società non risponde delle imposte verso l’amministrazione finanziaria se non ha effettuato pagamenti “di debiti di grado inferiore”… rispetto a quelli tributari e cio se non viene dimostrato che ha “scavalcato l’Erario. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle entrate. In particolare la sezione tributaria ha spiegato che la responsabilità personale dell’amministratore per mancato pagamento dei tributi della società in liquidazione, deve essere sempre dimostrata. E “in caso di violazioni tributarie è necessario l’accertamento dell’avvenuto pagamento di debiti di grado inferiore a quelli tributari. Infatti, la responsabilità ex art. 36 DPR 602/1973 trova la sua fonte in una autonoma obbligazione legale, che insorge quando ricorrono gli elementi obiettivi della sussistenza di attività nel patrimonio della società in liquidazione e della distrazione di tali attività ai fini diversi dal pagamento delle imposte dovute.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11423 del 11.05.2010

La Corte di cassazione con la sentenza in esame ha precisato che la mancata risposta dell’azienda al questionario inviatogli dall’ufficio (prima del ’99) non legittima l’accertamento induttivo. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di un contribuente, dando una risposta per tutto il contenzioso ancora in corso. Secondo gli Ermellini, infatti, “la mancata risposta del contribuente ad un questionario inviatogli dall’ufficio non legittima, di per sé sola, una rettifica del reddito d’impresa in via induttiva, ai sensi dell’art. 39, comma secondo, lettera d), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, ove tale omissione si sia verificata prima dell’entrata in vigore dell’art. 25 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, stante la tassatività delle ipotesi previste dalle lettere a), b), c) e d) del citato art. 39. comma secondo, nel testo all’epoca vigente

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 11082 del 07.05.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il giudice tributario a esprimersi sul segreto professionale eccpito dal legale tributarista. La Corte ha chiarito, infatti, che le notizie conosciute dal legale vanno a tutelare esclusivamente la posizione del cliente-contribuente e in modo particolare il rapporto di quest’ultimo con il Fisco. Quindi l’autorizzazione attiene esclusivamente al procedimento amministrativo di verifica tributaria e produce effetti solo nell’ambito dello stesso. La giurisdizione del giudice tributario, così come è delineata dal Dlgs 546/1992 non ha a oggetto solo gli atti finali del procedimento amministrativo di imposizione tributaria, ma anche quelli prodromici a esso tra i quali rientra senza meno l’insieme di notizie conosciute da un professionista e che riguardano in prima persona il cliente-contribuente.

Consiglio di Stato ,sentenza n. 1901 del 06.04.2010

Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che sono sempre di competenza del Giudice tributario e mai del Giudice amministrativo le controversie relative a fermi amministrativi su beni mobili per crediti di natura tributaria vantati dalla Pubblica Amministrazione . Il Consiglio ha superato l‘impostazione fornita TAR della Regione Puglia secondo cui la misura di fermo di bene mobile deve qualificarsi come un provvedimento di natura amministrativa dal momento che esso si estrinseca nell’emanazione di un atto unilaterale idoneo ad incidere in maniera autoritativo nella sfera giuridico-patrimoniale del destinatario, con l’imposizione di un vincolo di indisponibilità del bene che implica la temporanea privazione del diritto di godimento e il divieto di utilizzazione del mezzo, la cui violazione comporta una sanzione amministrativa pecuniaria e l’asportazione del veicolo. Con l’impugnativa di tale pronuncia veniva posta in discussione il carattere amministrativo del fermo beni mobili per crediti di natura tributaria. Il Consiglio con la sentenza suindicata ha avuto modo di chiarire che ,se a partire dall’entrata in vigore dell’articolo 35, comma 26 quinquies, del Dl 223/2006 è stata espressamente prevista, con riferimento alle controversie di natura tributaria, la possibilità di impugnare dinanzi alla Commissione tributaria il provvedimento di fermo e se la giurisdizione, ai sensi dell’articolo 5 del codice di procedura civile, si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda, ciò nostante, tale diposizione non ha innovato la normativa previgente ma ha solo chiarito il riparto di giurisdizione per controversie relative a crediti di natura tributaria vantati dalla Pubblica amministrazione. Anche se la domanda è precedente all’entrata in vigore del decreto Visconti Bersani la competenza rimane sempre e comunque in capo alla giustizia tributaria.

Corte di Cassazione, sentenza n. 9590 del 22.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che la notifica fatta al familiare del contribuente è valida. La Corte accogliendo il ricorso del fisco ha stabilito che la notifica mediante consegna a persona di famiglia non postula necessariamente l’ulteriore requisito della convivenza non espressamente menzionato dall’art.139 c.p.c. risultato sufficiente l’esistenza di un vincolo (di parentela o di affinità tale da giustificare la presunzione che la persona di famiglia Consegnerà l’atto al destinatario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 8495 del 09.04.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che è dovuta l’I.C.I. su un immobile di proprietà della Regione ma utilizzato da un soggetto pubblico diverso: il diritto all’esenzione non può infatti, essere esteso per via analogica, soprattutto quando il bene non sia più utilizzato per scopi istituzionali.

Consiglio di Stato, sentenza n.1740 del 24.03.2010

Il Consiglio di Stato con la decisione in esame ha precisato che non può essere giudice tributario chi esercita in qualsiasi forma la consulenza fiscale ovvero l’assistenza o la rappresentanza dei contribuenti nei rapporti con l’amministrazione finanziaria o nelle controversie in questa materia. Il Consiglio di Stato, con l’occasione ha precisato che anche la tenuta e la custodia di scritture contabili nonché la predisposizione della dichiarazione dei redditi un’attività incompatibile con le funzioni svolte dai componenti delle commissioni tributarie.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5913 dell’11.03.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha stabilito che è legittimo l’accertamento fiscale che si basa sui versamenti sui conti correnti bancari dei familiari dei soggetti contribuenti che risultano indagati per il reato corruzione. È onere del contribuente poi dimostrare che i soldi confluiti sui conti correnti non potevano essere soggetti ad alcuna imposizione. In particolare la Corte oltre a precisare che, in forza della retroattività della L. 24 dicembre 1993, n. 537, i proventi illeciti sono imponibili anche retroattivamente, hanno quindi spiegato che nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio si fondi su verifiche di conti correnti bancari, tenere del contribuente a carico del quale si determina un’ iinversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili della movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. La Corte ha concluso precisando un altro punto sollevato dal ricorrente: in particolare, per quanto attiene alle motivazioni di atti amministrativi per relationem, che l’atto amministrativo d’imposizione tributaria può essere motivato per relationem ad un atto istruttorio del procedimento ma il rinvio motivazionale, dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria ad un atto istruttorio deve essere adeguato. In tal senso l’accertamento giudiziale dell’adeguatezza della motivazione per relationem dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria deve essere adeguatamente motivato e l’accertamento in sede di giudizio di legittimità dell’adeguatezza della motivazione per relationem dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria deve essere specificamente contestato dal ricorrente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 5050 del 03.03.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che le aziende condannate a pagare le sanzioni antitrust non possono dedurle dalle imposte. A questa conclusione è giunta la Corte che con tale principio, ha respinto il ricorso della Sony spa. In particolare per la Corte è a pretendere pertanto che l’entità di tale sanzione costituisca un costo deducibile dal reddito imprenditoriale significherebbe neutralizzare interamente la ratio punitiva della penalità trasformandola in un risparmio d’imposta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4737 del 26.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che commettono elusione fiscale le società i calcio che, per per dissimulare gli ingaggi dei propri giocatori, cedono a un’altra società i diritti d’immagine dei calciatori stessi. Per la Corte è precluso al contribuente, trattandosi di abuso del diritto, il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l’uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei a ottenere un’agevolazione o un risparmio d’imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l’operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici.

Corte di Cassazione, sentenza n. 4013 del 19.02.2010

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che nere del contribuente, in tema di IVA, fornire la prova circa l’effettiva esistenza delle operazioni sottese alle fatture delle spese offerte in detrazione nel caso in cui l’amministrazione finanziaria ne contesti, al contrario, l’esistenza indicando in maniera specifica gli elementi, anche a carattere indiziario, sulle quali si fonda la contestazione. La prova da offrire, peraltro, non può consistere semplicemente nell’esibizione dei mezzi di pagamento – che sono utilizzati abitualmente in maniera fittizia – i quali mantengono solo una valenza meramente indiziaria e la cui attendibilità deve essere necessariamente valutata alla luce del quadro probatorio complessivo.

Corte di Cassazione sentenza n.3542 del 16.02.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame decidendo nel merito la questione, ha stabilito che l’accertamento che si basa sul listino prezzi che viene esposto al pubblico (accertamento di tipo induttivo) si deve ritenere valido anche in presenza di scritture contabili regolari (accertamento analitico). La decisione della Corte, su ricorso proposto dal Ministero dell’economia e delle Finanze per la cassazione della sentenza, si basa sull’articolo 54 del D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 633 (Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto), che autorizzerebbe, anche in presenza di una regolare contabilità il ricorso al cd. metodo induttivo e cioè il ricorso ad altri documenti o scritture contabili purchè abbiano i requisiti dalla gravità concordanza e precisione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 737 del 19.01.2010

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che non può essere concesso al contribuente il condono se il valore potenziale della lite, basato su un processo verbale di constatazione della guardia di finanza, supera il limite imposto dalla legge per la definizione agevolata. Non solo. Il calcolo va fatto parametrando il tetto massimo previsto dalle norme sui vari condoni alla sanzione minima sancita per l’irregolarità fiscale e accertata dalla guardia di finanza. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del fisco presentato contro la decisione della commissione tributaria regionale di Ancona che aveva bocciato il provvedimento dell’amministrazione finanziaria con il quale era stata dichiarata l’inammissibilità dell’istanza di condono.

Selezione e raccolta da parte dello Studio Legale Parenti delle Massime Giurisprudenziali di maggior attualità tra le ultime pronunce dei giudici di legittimità e di merito nella categoria Diritto Tributario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 587 del 15.01.2010

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che in caso di incendio della documentazione contabile il cittadino può porsi all’accertamento induttivo anche con dei testimoni. Ma se non riesce a giustificare i versamenti in banca l’atto impositivo resta valido. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria precisando che nel processo tributario, nel caso in cui l’accertamento effettuato dall’ufficio finanziario si fondi su verifiche di conti correnti bancari, tenere del contribuente, a carico del quale si determina una inversione dell’onere della prova, dimostrare che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non siano riferibili ad operazioni imponibili mentre l’onere probatorio dell’Amministrazione è soddisfatto, per legge, attraverso i dati e gli elementi risultanti dai conti predetti. Nel caso in cui il contribuente si trovi nell’incolpevole impossibilità di produrre documentazione contabile a prova contraria (a causa di furto o, come nella fattispecie, di incendio), trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26340 del 16.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo l’accertamento induttivo nei confronti di un’azienda destinataria di merce con bolle di accompagnamento l’alterate nella quantità. Con tale principio la Corte, ha respinto il ricorso di un’impresa nei confronti della quale la Guardia di finanza aveva accertato, in sede di verifica, delle alterazioni nei dati relativi alle quantità di bolle di accompagnamento di merce comprata da questa società. Nella massima ufficiale si legge infatti che il rinvenimento di bolle di accompagnamento alterate nei dati relativi alle quantità presso la società risultante destinataria della merce ed esercente il commercio della stessa, legittima nei suoi confronti l’accertamento induttivo in materia di Iva.

Corte di Cassazione, sentenza n. 35 del 05.01.2010

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le circolari del fisco non sono vincolanti per il contribuente e quindi non possono essere impugnate davanti ad un giudice. In particolare la Corte ha ritenuto che la violazione di circolari ministeriali non può sostituire motivi di ricorso per cassazione sotto il profilo della violazione di legge, non contenendo le circolari norme di diritto, ma essendo piuttosto qualificabili come atti unilaterali, in riferimento ai quali può essere denunciata per cassazione soltanto la violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, nella misura in cui essi sono applicabili anche agli atti unilaterali, ovvero i vizi di motivazione. Pertanto le circolari dell’amministrazione finanziaria che non hanno poteri discrezionali nella determinazione delle imposte dovute non vincolano né i contribuenti né i giudici e non costituiscono fonte di diritto

Corte di Cassazione, sentenza n. 27564 del 29.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha preciasato che la conclusione di un solo affare fra due contribuenti non può essere bollato dal fisco come società di fatto. In particolare la sezione tributaria ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria condividendo le motivazioni della commissione regionale di Cagliari che aveva escluso la ripartizione di utili e l’esistenza della società di fatto fra due contribuenti, uno dei quali dipendente pubblico a tempo pieno, che si erano accordati soltanto per la costruzione di un fabbricato, senza adottare uno schema tipico societario.

Corte di Cassazione, sentenza n. 28004 del 30.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che nelle liti fiscali valore limitato alle informazioni sommarie ottenute in fase di verifica e di ispezione o in altro procedimento. Infatti, le dichiarazioni rese nel processo penale dai vertici aziendali in affari con la società contribuente sono solo degli indizi da soli insufficienti a legittimare l’accertamento nei confronti di quest’ultima. La Corte, ha inoltre precisato che non sono deducibili i costi sostenuti per l’assicurazione infortuni dei dirigenti. Occorre premettere che: ha motivato la sezione tributaria – il divieto di ammissione della prova testimoniale nel giudizio innanzi alle Commissioni tributarie, sancito dall’art. 7 , quarto comma, del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere nel processo con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l’impossibilità di utilizzare, ai fini della decisione, le dichiarazioni che gli organi dell’Amministrazione finanziaria sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase amministrativa di accertamento anche sui conto di un determinato contribuente. Non solo. Tali dichiarazioni, proprio perché assunte in sede extraprocessuale, rilevano quali semplici elementi indiziari, il cui valore può essere sempre contestato dal contribuente nell’esercizio del suo diritto di difesa ; conseguentemente, le dichiarazioni di terzi raccolte dalla Polizia tributaria ed inserite nel processo verbale di constatazione non hanno natura di testimonianza (quand’anche siano state, come nella specie, già spese in seno a procedimento penale), bensì di mere informazioni acquisite nell’ambito di indagini amministrative, sfornite, pertanto, ex se, di efficacia probatoria, con la conseguenza che esse risultano del tutto inidonee, di per sé a fondare un’affermazione di responsabilità del contribuente in termine di imposta, potendo soltanto fornire un eventuale ulteriore riscontro a quanto già accertato e provato aliunde in sede di procedimento tributario od avere un valore probatorio proprio degli elementi indiziari , i quali possono concorrere a formare il convincimento del giudice ma non sono idonei a costituire , da soli, il fondamento della decisione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26689 del 18.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è nullo l’accertamento basato sulle verifiche della guardia di finanza che si sono protratte oltre i trenta giorni lavorativi stabiliti dallo Statuto del contribuente, che al massimo diventano sessanta nei casi di particolare complessità La norma invocata dalla società contribuente che lamentava la permanenza presso la propria sede delle Fiamme Gialle per oltre quattro mesi articolo 12 dello Statuto secondo cui la permanenza degli operatori civili o militari dell’amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non puo’ superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessita’ dell’indagine individuati e motivati dal dirigente dell’ufficio. Gli operatori possono ritornare nella sede del contribuente, decorso tale periodo, per esaminare le osservazioni e le richieste eventualmente presentate dal contribuente dopo la conclusione delle operazioni di verifica ovvero, previo assenso motivato del dirigente dell’ufficio, per specifiche ragioni.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26687 del 18.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precistao che non paga l’ Iva sulle spese pubblicitarie pubblicate sui quotidiani italiani, l’azienda, se la sede della società che ha acquistato gli spazi è fuori della Comunità europea. Ciò che se lo ha fatto con l’aiuto di un intermediario fiscale in Italia. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di un intermediario fiscale in Italia, che agiva per conto di un’impresa avente la sede legale in Austria (i fatti risalgono al 1993), il quale aveva comprato degli spazi pubblicitari sulla carta stampata nostrana

Corte di Cassazione, sentenza n. 26862 del 21.12.2009 dicembre 2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che la dichiarazione integrativa non vincola il contribuente se i versamenti fatti al fisco dimostrano altre intenzioni. Spetta infatti agli uffici dell’amministrazione finanziaria, in sede di liquidazione delle imposte concordate, accertare quali effetti il cittadino abbia voluto effettivamente conseguire. Con tale principio la Corte, ha accolto il secondo motivo del ricorso di un contribuente che, pur avendo segnato nella dichiarazione il quadro riservato al condono tombale si era di fatto comportato diversamente versando per ciascun anno per cui non aveva presentato la dichiarazione 50 euro (somma corrispondente alla definizione semplice).

Corte di Cassazione, sentenza n. 26688 del 18.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che deve comunque il canone di fognatura il condomino che si rifiuta di allacciarsi all’impianto realizzato dal comune. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso del comune di Pordenone. In particolare, ha motivato la sezione tributaria, il canone di fognatura e di depurazione delle acque richiede, ai fini del sorgere dell’obbligo del suo pagamento che il comune abbia istituito e predisposto gli impianti necessari per il relativo servizio e che, perciò esso sia concretamente fruibile dall’utente, a prescindere dalla sua utilizzazione o meno per il fatto del destinatario medesimo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 26323 del 16.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il condono fiscale della società non opera direttamente in favore dei soci ma cambia la loro posizione verso l’amministrazione finanziaria. È infatti illegittima la richiesta di maggiori imposte al singolo socio basata sull’accertamento dei redditi dell’impresa e non sui tributi concordati nella definizione agevolata. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso di un contribuente, socio insieme alla moglie di una sas che contestava le maggiori imposte sui redditi chieste dall’amministrazione in virtù di un accertamento fatto nei confronti della società tralasciando il condono ottenuto dall’azienda.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25713 del 09.12.2009

Più facile per il fisco recuperare la maggiore Iva dalle società fallite. Infatti, la procedura concorsuale non giustifica lo smarrimento delle fatture e la contribuente che ha chiesto la deduzione dovrà al più provare le spese mediante testimoni o per presunzioni. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25713 del 9 dicembre 2009, ha accolto il ricorso dell’amministrazione finanziaria, bocciando la decisione della commissione tributaria regionale della Campania. In sostanza, hanno affermato i giudici della sezione tributaria, il subentro della procedura fallimentare non giustifica lo smarrimento della documentazione. Questo perché ha motivato il Collegio, in tema di Iva, la deducibilità dell’imposta pagata dal contribuente per l’acquisizione di beni o servizi inerenti all’esercizio dell’impresa è subordinata, in caso di contestazione da parte dell’ufficio, alla relativa prova, che deve essere fornita dallo stesso contribuente mediante la produzione delle fatture e del registro in cui vanno annotate; nel caso in cui il contribuente dimostri di trovarsi nell’incolpevole impossibilità di produrre tali documenti (ad esempio, a causa di furto) e di non essere neppure in grado di acquisire copia delle fatture presso i fornitori dei beni o dei servizi, trova applicazione la regola generale prevista dall’art. 2724, n. 3, cod. civ., secondo cui la perdita incolpevole del documento occorrente alla parte per attestare una circostanza a lei favorevole non costituisce motivo di esenzione dall’onere della prova, né trasferisce lo stesso a carico dell’Ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti

Corte di Cassazione, sentenza n. 25623 del 04.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che soltanto i versamenti nei conti dell’azienda si presumono come proventi tassabili, mentre il flusso di denaro nei conti dei soci o dei loro familiari non può essere attribuito all’impresa, a meno che l’amministrazione non riesca a provare che l’intestazione di tali conti è fittizia. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che, con la sentenza in oggetto ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria che aveva accertato, in virtù della presunzione legale esistente sui conti bancari dell’azienda, un maggior reddito per il passaggio di denaro sul conto di un familiare di un socio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 46855 del 09.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non possono essere sottoposti alla misura cautelare finalizzata alla confisca i beni acquistati prima della frode fiscale e del mancato pagamento delle imposte è quanto stabilito dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza in oggetto ha revocato il sequestro preventivo di un immobile acquistato, da un imprenditore imputato di evasione e frode fiscale, l’anno precedente il mancato pagamento dell’Iva

Corte di Cassazione, sentenza n. 25486 del 03.12.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è legittima la cartella di pagamento notificata alla ex moglie sui redditi dichiarati dalla coppia durante il matrimonio anche se le sentenze depositate dopo il divorzio, che respingono i ricorsi di lui contro il fisco, non le sono mai state notificate o comunicate. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che,con la sentenza in oggetto, ha accolto il ricorso del fisco presentato contro la decisione della Ctr del Lazio che aveva dato ragione a una contribuente che non aveva mai ricevuto la notifica delle sentenze nella causa persa dall’ex marito su imposte dichiarate durante il matrimonio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25136 del 30.11.2009

La Corte di Cassazione, con la sentenza in esame ha precisato che non paga le sanzioni il contribuente che non presenta la dichiarazione dei redditi se dimostra le responsabilità del professionista a cui ha affidato la contabilità denunciandolo all’autorità giudiziaria. Lo ha stabilito la Corte che con la sentenza in esame ha respinto il ricorso dell’amministrazione finanziaria presentato contro la sentenza della commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva deciso di non far pagare a un contribuente le sanzioni per la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi e per il mancato versamento delle imposte.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25127 del 30.11.2009

La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che il contribuente che recinta un terreno per farlo apparire come pertinenza del suo capannone industriale al fine di risparmiare sull’Ici commette un abuso del diritto. Lo ha chiarito la Cassazione con la sentenza in oggetto che ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti di una società proprietaria di alcuni terreni edificabili nelle vicinanze del suo stabilimento. La costruzione di una recinzione, ha affermato la Cassazione, non prova assolutamente nulla quanto ai rapporti tra fabbricato e aree circostanti. Infatti il muro di recinzione, in mancanza della prova di un vincolo sostanziale di asservimento funzionale, non è sintomatico di un collegamento durevole, in quanto può essere abbattuto in qualsiasi momento

Corte di Cassazione, sentenza n. 24933 del 26.11.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il fisco può attribuire al reddito del professionista, e quindi accertare induttivamente le maggiori imposte, anche i versamenti fatti da un amico o parente, dimostrati in giudizio con distinte e assegni bancari, se la causale del versamento non è giustificata da una fattura. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione che con tale principio ha respinto il ricorso di un professionista a cui il fisco aveva fatto un accertamento basato su dei versamenti fatti sul suo conto dal fratello della convivente, per lavori di ristrutturazione (avevano dichiarato i due), non fatturati

Corte di Cassazione, sentenza n. 23852 del 11.11.2009

la Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che i versamenti in banca, oltre lo stipendio, non possono essere considerati automaticamente come fonte di reddito da lavoro autonomo. È l’amministrazione a dover provare questa circostanza ed eventualmente riscuotere la maggiore imposta. Con questo principio la Corte ha accolto il ricorso di una contribuente, dattilografa di una società nel conto della quale erano stati fatti dei versamenti attribuiti dall’ufficio delle imposte a un’attività di lavoro autonomo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 23017 del 30.10.2009

la Suprema Corte con la sentenz in esame ha precisato che il personale bancario deve segnalare al direttore dell’agenzia e questo al Questore ogni sospetto sui clienti, altrimenti rischia una sanzione. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso del Ministero delle finanze che aveva sanzionato un impiegato della banca che non aveva segnalato un cliente autore di ingenti versamenti non supportati da grossi giri d’affari.

Corte di Cassazione, sentenza n. 22790 del 28.10.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che ciascuna società che partecipa ad un consorzio di aziende non può prodursi tutte le spese sostenute sulla base del patto consortile ma soltanto quelle di cui è riuscita a dimostrate l’inerenza e cioè quelle direttamente riferibili alla sua attività. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di una società che aveva partecipato a un consorzio di imprese nato con lo scopo di pubblicizzare prodotti e aziende. Nella motivazione la sezione tributaria ha ribadito un altro importante aspetto. Le spese di pubblicità sono soltanto quelle sostenute per sponsorizzare un prodotto mentre quelle di rappresentanza sono quelle sostenute per accrescere il nome dell’azienda. Da questa differenza deriva un diverso regime di deducibilità

Corte di Cassazione, sentenza n. 20094 del 18.09.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’esenzione dalla tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili entro il quinquennio dall’acquisto o dalla costruzione, rappresenta un’agevolazione tributaria e, come tale, grava sul contribuente l’onere di provare l’utilizzo dell’unità immobiliare quale abitazione propria o di propri familiari. Inoltre, la sentenza penale di assoluzione dal reato di omessa dichiarazione della plusvalenza, per contrasto tra prove, non ha rilevanza nel processo tributario, in quanto entra in conflitto con la generale regola secondo cui in caso di agevolazione tributaria l’onere della prova resta a carico del contribuente.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14735 del 23.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è valido l’accertamento induttivo dell’Iva nei confronti di un’azienda che fattura tanti acquisiti e poche vendite. La differenza è macroscopica un indizio grave preciso e concordante di evasione dell’imposta.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14014 del 17.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non sono sufficienti gli accertamenti fiscali fondati su documenti extracontabili in cui non è stato fatto dalla Guardia di finanza, o successivamente dall’ufficio, un controllo incrociato fra contabilità dell’azienda e brogliacci.

Corte di Cassazione, sentenza n. 14125 del 18.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che l’ufficio Iva può elaborare i dati raccolti dalla Guardia di finanza nel processo verbale di constatazione e rettificare l’imposta, secondo i suoi parametri. Ciò entra infatti nella normale dinamica dellà attività di accertamento e il divieto di rettifica in assenza dei nuovi elementi non c’entra nulla. Con questa pronuncia la Corte, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate su una controversia nata fra l’ufficio Iva di Firenze e una panetteria. In particolare l’amministrazione aveva usato i dati delle verifiche per presumere un’imposta maggiore e quindi aveva provveduto a una rettifica. Il contribuente aveva impugnato gli avvisi sostenendo che tale rettifica era nulla perché non conteneva i nuovi elementi.

Corte di Cassazione, sentenza n. 25147 del 17.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che commette reato il contribuente che simula una vendita di immobili alla moglie mettendo a rischio la riscossione delle imposte anche se lo fa prima di qualunque accertamento da parte delle Entrate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10713 del 11.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non è considerata area fabbricabile il terreno destinato, secondo il piano urbanistico, ad una struttura sportiva e per il quale sia previsto un indice minimo di edificabilità. La cessione del suddetto terreno non prevede l’applicazione dell’Iva e prevede un’imposta di registro proporzionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13510 del 11.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che sono invalidi gli accertamenti fiscali notificati nella casa dove è rimasta ad abitare la moglie separata, anche se lei ha accettato il plico e si è presentata come la coniuge. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso del fisco dando ragione a un contribuente che aveva ricevuto l’accertamento presso l’appartamento dove aveva abitato con la moglie fino alla separazione.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13197 del 09.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che una società di capitali non ha diritto al rimborso dell’Iva se fa solo operazioni esenti, come il mero godimento di beni immobili. Si tratta infatti di un comportamento “elusivo del divieto di detrazione dell’imposta assolta sugli acquisti da parte di imprese che esercitano esclusivamente operazioni esenti.

Corte di Cassazione, sentenza n. 13201 del 09.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che gli appunti dell’imprenditore nell’accertamento induttivo devono essere allegati al processo verbale di constatazione e devono essere prodotti in giudizio dall’amministrazione finanziaria, altrimenti l’atto impositivo è invalido. Il giudice non puoò acquisirli d’ufficio. Con tale principiala Corte di Cassazione ha bocciato il ricorso del fisco che aveva fatto un accertamento di compensi in nero, basandosi sulle testimonianze di due amministrativi e su degli appunti ritrovati nella sede dell’impresa finita nel mirino delle fiamme gialle.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12777 del 01.06.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che è legittimo che l’avvocato imputa i compensi derivanti dall’attività di arbitro all’associazione professionale. E’ onere dell’amministrazione finanziaria che alleghi un intento elusivo sotteso a tale condotta, dimostrarne l’esistenza. E’ necessario però che nell’atto costitutivo dell’associazione professionale deve essere previsto l’obbligo di imputare i compensi allo studio.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12653 del 28.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non pagano l’Irap i ragionieri consulenti e membri dei collegi sindacali. Per la Corte infatti chi svolge le attività di libero professionista avvalendosi di una struttura esterna, come può essere la società cui rilascia la consulenza, non paga il tributo.

Corte di Cassazione, sentenza n. 12630 del 28.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che il contribuente che non va all’appuntamento con il funzionario dell’Agenzia delle entrate, per dimostrare il reddito inferiore e farsi annullare l’accertamento, non deve necessariamente pagare le maggiori imposte. Può infatti fare causa al fisco in un secondo momento e dimostrare così il vero reddito. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso di una contribuente che non si era presentato all’appuntamento con il funzionario dell’Agenzia delle entrate per portargli i documenti che accertavano un reddito inferiore rispetto a quello accertato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11548 del 19.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le comunicazioni al Fisco vanno date sempre di persona. Rischia infatti di pagare tasse non dovute l’ex socio di una società il fatto che non comunica all’Amministrazione finanziaria la propria fuoriuscita dalla compagine. Non vi ha consentito rivalersi sulla società che per errore lo ha inserito nella dichiarazione dei redditi dell’ente anche dopo il suo allontanamento. Con tale principio la Corte ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un agente di assicurazioni nei confronti del suo ex socio. Il ricorrente lamentava di aver subito un danno in quanto dopo la sua uscita dalla società l’altro partecipante aveva presentato la dichiarazione dei redditi dell’ente inserendolo ancora tra i soggetti che ne facevano parte. Il Fisco aveva quindi corretto la sua dichiarazione personale recuperando anche i redditi che egli risultava aver percepito dalla società. Secondo la Corte non esiste alcun rapporto causale che giustifichi il risarcimento tra il comportamento dell’ex socio e l’accertamento fiscale dal momento che era onere del socio uscente spiegare al Fisco al momento della sua dichiarazione dei redditi che aveva cessato il lavoro di agente di assicurazioni. Non è infatti possibile riconoscere un indennizzo a chi avrebbe potuto evitare problemi usando l’ordinaria diligenza.

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 12108 del 26.05.2009

La Suprema Corte, a Sezioni Unite, con la sentenza in esame ha precisato che gli agenti di commercio e i promotori finanziari devono pagare l’Irap solo se hanno una autonoma organizzazione, secondo i canoni fissati dalla Cassazione per autonomi e professionisti. Con tale principio le Sezioni Unite hanno risolto un contrasto sorto nella sezione tributaria, tra le sentenze che sostenevano questa stessa tesi e quelle che invece propendevano per l’imponibilità sempre e comunque di tali soggetti. Il principio affermato in quattro pronunce relative ad agenti di commercio e promotori finanziari.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11620 del 19.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato non è valida la causa contro il fisco instaurata dal cittadino mediante la consegna a mano del ricorso al front office e agli sportelli degli uffici dell’agenzia delle entrate. Con tale principio la Corte ha dichiarato d’ufficio inammissibile il ricorso di un contribuente che aveva consegnato il plico a un front office degli uffici delle entrate.

Corte di Cassazione, sentenza n. 11466 del 18.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che tutti i professionisti di una società professionale devono partecipare alla causa contro il fisco quando questo accerta il maggior reddito di uno di loro sulla base dei ricavi della società stessa. La Corte applicando il principio dell’unitarietà dell’accertamento ha ravvisato in tale ipotesi un litisconsorzio necessario. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate che aveva chiesto la nullità di un giudizio al quale aveva partecipato soltanto uno dei professionisti di una società professionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10972 del 13.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio costituiscono reddito imponibile solo nei limiti in cui abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. Con tale principio la Corte ha accolto il ricorso presentato dal professionista che sosteneva la non assoggettabilità d’imposta della somma ricevuta a titolo di risarcimento del danno derivante dalla anticipata risoluzione del rapporto professionale, ai sensi dell’art. 6 d.p.r. n. 917 del 1986 ossia la non assoggettabilità della somma ricevuta, non a titolo di anticipata cessazione del rapporto di lavoro, ma a titolo di ristoro del danno biologico e d’immagine subito dal professionista a causa del licenziamento anticipato.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10981 del 13.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che commette abuso di diritto la società che si deduce i costi delle macchine di sua proprietà a usate dai dipendenti di una ditta individuale collegata perché appartenente a uno dei soci. Con tale principio la Corte ha respinto il ricorso di una snc che si era dedotta i costi delle auto di sua proprietà ma usate dalla ditta individuale dell’amministratore

Corte di Cassazione, sentenza n. 10972 del 13.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che non sono tassabili le somme ricevute dal professionista che ha fatto una transazione con l’azienda per mettere fine ad una causa nella quale chiedeva i danni all’immagine per essere stato mandato via anticipatamente. Con tale principio la Corte, ha accolto il ricorso degli eredi di un medico che aveva chiesto il danno all’immagine perché la clinica presso la quale lavorava aveva troncato anticipatamente il rapporto di collaborazione professionale.

Corte di Cassazione, sentenza n. 10388 del 06.05.2009

La Suprema Corte con la sentenza in esame ha precisato che può essere un’operazione elusiva delle norme tributarie anche il leasing fatto per la vendita di una cosa futura. In particolare, l’impresa aveva venduto ad una società di leasing un immobile in ristrutturazione percependo l’80% del valore di questo ed accendendo il contratto di leasing prima dell’ultimazione dei lavori.