Spray urticante al peperoncino: quando si può parlare di porto abusivo d’armi?

Il caso

Le forze dell’ordine durante una perquisizione trovavano all’interno di uno zainetto un ”coltello con lama pieghevole senza dispositivo di blocco e una bomboletta contenente spray urticante”.

Lo zainetto si trovava sul sedile posteriore di una Fiat Doblò e ciò confermava che gli strumenti offensivi erano a disponibilità di una donna presente all’interno della vettura.

La Corte d’Appello di Milano, in parziale riqualifica della sentenza del Tribunale di Milano condannava la donna a 7 mesi di arresto. 

Avverso tale sentenza l’imputata proponeva ricorso per cassazione tramite il suo avvocato di fiducia. In particolare venivano dedotti violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, “conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto degli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 699 c.p., comma 2, la cui verifica appariva indispensabile ai fini della formulazione del giudizio di responsabilità espresso nei confronti dell’imputata” per il reato di porto abusivo di armi.

Il ricorso risulta fondato giacché “la detenzione di bombolette spray contenenti sostanze urticanti a base di oleoresin capsicum è riconducibile alla fattispecie di cui all’art. 699 c.p. – ascritta a D.C. al capo 2, a seguito della riqualificazione effettuata dalla Corte di appello di Milano -, laddove tali strumenti di autodifesa non rispettino le caratteristiche stabilite dal D.M. 12 maggio 2011, n. 103, art. 1 che individua le condizioni in presenza delle quali è possibile sanzionare la loro detenzione ai sensi della L. 18 aprile 1975, n. 110, art. 2, comma 3”.

Con la sentenza n.15083/21 del 21 aprile la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di porto abusivo d’armi e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’Appello di Milano.