L’ombrello può essere considerato arma impropria

Il caso:

In seguito ad un’incomprensione due automobilisti avevano uno scontro in una strada di una provincia siciliana.

Scesi dalla vettura entrambi brandivano il proprio ombrello, portato a causa della pioggia: uno dei due automobilisti però non si fermava a scuoterlo minacciosamente e lo usava per colpire l’avversario sul volto.

I Giudici di merito ritengono entrambi colpevoli e condannano uno per il delitto di minaccia e l’altro, quello che aveva usato l’ombrello effettivamente come arma per colpire, per lesioni personali aggravate dall’utilizzo di un’arma.

La difesa di quest’ultimo propone ricorso per cassazione appellandosi ad una presunta impossibilità di considerare un ombrello come un’arma.

La Suprema Corte concorda con la sentenza emessa dai giudici d’Appello.

Fondamentale la ricostruzione dei fatti che ha permesso di appurare che tra i due automobilisti era nato uno scontro «per motivi inerenti alla circolazione stradale», e mentre uno ha solo «minacciato avvalendosi di un ombrello», l’altro «ha utilizzato il proprio ombrello per colpire al volto» l’avversario, «cagionandogli lesioni personali»

Per quanto concerne il considerare l’ombrello come un’arma la Corte ribadisce che «in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un ombrello».

Con armi improprie vengono intesi «oltre agli strumenti da punta e taglio e gli altri oggetti specificamente indicati, anche qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l’offesa della persona»

La Cassazione precisa quindi che «per arma impropria deve intendersi qualsiasi oggetto, anche di uso comune e privo di apparente idoneità all’offesa, che sia in concreto utilizzato per procurare lesioni personali, giacché il porto dell’oggetto cessa di essere giustificato nel momento in cui viene meno il collegamento immediato con la sua funzione per essere utilizzato come arma»

Con la sentenza n. 33525/20, sez. V Penale del 19 novembre la Suprema Corte ritiene il ricorso inammissibile.