Il caso
La Corte d’Appello di Napoli confermava la sentenza di condanna di un cittadino straniero che si era reso responsabile dei reati di istigazione alla corruzione e di acquisto di cose di sospetta provenienza.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso presso la Suprema Corte l’imputato a mezzo del suo difensore di fiducia lamentando tra gli altri motivi l’omessa traduzione in lingua cinese “sia del decreto di citazione per il giudizio di appello che dell’ordinanza emessa dal Tribunale di Napoli”.
I Giudici di terzo grado ritengono il ricorso fondato e ricordano che “l’obbligo di traduzione degli atti, anche quello previsto dal d.lgs. n. 32/2014 in attuazione della Direttiva 2010/64/UE del 20 ottobre 2020 sul diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali, ha un senso unicamente rispetto agli atti processuali cui l’imputato alloglotta partecipi personalmente o che comunque giungano nella sua sfera di conoscenza o di conoscibilità in quanto soltanto in queste ipotesi acquista rilievo l’esigenza di assicurare la piena comprensione degli atti stessi da parte del prevenuto che non conosca la lingua italiana”.
L’esclusione dell’obbligo in questione sussiste “nei casi in cui gli atti debbano notificarsi al solo difensore, ritenendo che, in tali casi, il destinatario della comunicazione sia perfettamente in grado di comprenderne il contenuto e, eventualmente, di riferirlo al proprio assistito, qualora mantenga dei contatti con quest’ultimo, nella lingua da essi prescelta”.
Secondo un altro orientamento ermeneutico, tuttavia, “l’elezione di domicilio presso un difensore attiene solo alle modalità di notificazione degli atti processuali e non comporta la rinuncia dell’indagato alloglotta alla traduzione degli atti nella propria lingua”.
Alla luce di ciò i Giudici affermano il seguente principio di diritto: “l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta, non irreperibile né latitante, sussiste – a pena di nullità ex art. 178 c.p.p. lett. c), – anche nel caso in cui egli abbia eletto domicilio presso il difensore, avendo quest’ultimo solo l’obbligo di ricevere gli atti destinati al proprio assistito, ma non anche quello di procedere alla loro traduzione”.
Nella vicenda in esame l’imputato, che non era né latitante né irreperibile, aveva semplicemente eletto domicilio presso il difensore di fiducia e perciò aveva diritto alla traduzione del decreto di citazione per il giudizio di appello.
In tema di notificazione di tale decreto, “la nullità assoluta e insanabile prevista dall’art. 179 c.p.p. ricorre soltanto nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata omessa o quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto da parte dell’imputato, mentre non ricorre nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, alla quale consegue la applicabilità della sanatoria di cui all’art. 184 c.p.p.”.
Con la sentenza n. 30143/21 del 2 agosto la Corte di Cassazione annulla senza rinvio la sentenza impugnata