Detergenti sanificanti: annullato il sequestro

Il Tribunale di Rimini annullava il provvedimento emesso dal Pubblico Ministero che convalidava il sequestro di 9437 flaconi spray da 200 ml di prodotto detergente ad una società indagata per i reati di cui “agli artt. 81 capoverso e 515 c.p., nonché 56 e 515 c.p.”.

Il Pubblico Ministero proponeva ricorso per cassazione avverso questo provvedimento sostenendo che «preso atto dell’operata distinzione da parte del Tribunale della libertà tra prodotti detergenti e prodotti biocidi, con funzione di disinfezione, i primi commerciabili senza particolare autorizzazione ministeriale, i secondi invece sottoposti a verifica amministrativa – andavano assoggettati alla predetta autorizzazione tutti i prodotti che vantavano azione di disinfezione, ivi compresi quelli che riportavano l’indicazione “sanitizzante/sanificante”».

Nel caso di specie i flaconi riportavano la scritta “sanificante”, dicitura oltremodo fuorviante vista la funzione prettamente detergente del prodotto. Non eliminando elementi nocivi e non avendo ricevuto l’approvazione ministeriale sarebbe stato corretto evitare di qualificare il prodotto come “sanificante”. 

La Suprema Corte con la sentenza n. 4440/21, del 4 febbraio dichiara tuttavia il ricorso inammissibile ricordando il contenuto della nota del 20 febbraio 2019 del Ministero della Salute, secondo cui “I prodotti che riportano in etichetta diciture, segni, pittogrammi, marchi e immagini che di fatto riconducono a qualsiasi tipo di attività igienizzante e di rimozione di germi e batteri, senza l’indicazione della specifica autorizzazione di cui sopra, non sono da considerarsi come prodotti con proprietà disinfettanti/biocidi, bensì sono prodotti detergenti, ed in quanto tali immessi in commercio come prodotti di libera vendita”.