Ciclista muore investito ma “schizzo di campagna” dimostra la sua vicinanza alla linea continua di mezzeria: riconosciuto concorso di colpa

Il caso

Un uomo veniva accusato per aver investito un ciclista mentre tentava un sorpasso alla guida di una automobile Fiat 500.

Nel corso della manovra di sorpasso di due veicoli, “in presenza di linea continua di mezzeria, ed essendo costretto a rientrare repentinamente nella propria corsia di marcia, per il sopravvenire di una curva”, investiva il ciclista “procedente nella stessa direzione di marcia e nella medesima corsia” e ne cagionava il decesso. 

La Corte di appello di Firenze, riformava parzialmente la sentenza del Gip del Tribunale di Pisa e riteneva l’imputato “colpevole del reato di cui all’art. 589-bis c.p. con esclusione della contestata aggravante di cui al comma 5, n. 3”.

L’uomo ricorre in Cassazione lamentando tra i vari motivi la “mancanza, illogicità e contraddittorietà della motivazione con riguardo al concorso del ciclista nella causazione dell’evento”.

Secondo il legale dell’imputato la Corte territoriale “avrebbe liquidato in modo eccessivamente sintetico la questione e non ha tenuto conto dell’unico elemento oggettivo rilevato dai Carabinieri, evidenziato nel c.d. “schizzo di campagna” che individuerebbe il punto d’urto come più vicino alla linea di mezzeria che al margine destro della carreggiata”.

Lecito pensare che “se il ciclista si fosse mantenuto sul margine destro della carreggiata, il sinistro non si sarebbe verificato” e che “se la Corte territoriale avesse valutato questa circostanza sarebbe pervenuta a ridurre la pena ai sensi dell’art. 589-bis c.p., comma 7, così come richiesto nell’atto di appello”.

Tale motivo di ricorso risulta meritevole di accoglimento e fondato.

La Suprema Corte ricorda che “la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui all’art. 589-bis c.p., comma 7, fa riferimento all’ipotesi in cui l’evento non sia esclusiva conseguenza dell’azione o dell’omissione del colpevole: ipotesi che ricorre nel caso in cui sia accertato il c.d. ‘concorso di colpa’ fra il presunto responsabile e altro utente della strada (la vittima, ma non solo essa). Va precisato che la norma non evoca alcuna percentuale di colpa né in capo al colpevole, né in capo ad altri, con la conseguenza che anche una minima percentuale di colpa altrui potrà valere a integrare la circostanza attenuante”. 

Con la sentenza n. 20091/21 del 20 maggio la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione concernente l’applicabilità dell’art. 589-bis c.p., comma 7 e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Firenze.