Il caso
Ai sensi dell’art. 18 l. fall. la Corte d’Appello di Catania dichiarava, in sede di reclamo, l’incompetenza del Tribunale di Catania a conoscere circa l’istanza di fallimento avanzata in danno di una cooperativa sociale in liquidazione avente sede legale a Sondrio, rimettendo gli atti del procedimento al Tribunale di Sondrio il quale, a sua volta, sollevava conflitto di competenza sostenendo che il Tribunale di Catania fosse competente a conoscere la suddetta istanza visto che la società aveva collocato il suo centro amministrativo e strategico proprio a Catania.
La Corte di Cassazione ritiene fittizia l’ubicazione della sede legale a Sondrio e afferma la competenza del Tribunale di Catania osservando a tal proposito che la competenza territoriale per la dichiarazione di fallimento spetta al tribunale del luogo in cui è collocata la sede principale dell’impresa. Quando questa non coincide con la sede legale la competenza territoriale spetterà comunque alla sede principale a meno che non emergano prove tali da smentire tale presunzione.
Nel caso di specie è rilevante la mancanza di una struttura operativa presso la sede legale. Quest’ultima ricopre quindi le vesti di semplice recapito e ciò è tra gli indici di prova idonei a vincere la presunzione iuris tantum di corrispondenza tra la sede legale e quella effettiva.
La suprema Corte accoglie per tali ragioni il ricorso e dichiara competente il Tribunale di Catania.
(Corte di Cassazione, sez. VI civile – 1, ordinanza n. 22270/20; depositata il 15 ottobre)