Alcoltest: le forze dell’ordine non devono attendere l’arrivo del legale per procedere con la misurazione

Il caso

Il Tribunale di Treviso aveva annullato un verbale di contestazione di guida in stato di ebbrezza visto l’invalido «rilevamento dell’alcol, effettuato alle 12.10 e senza attendere il decorso di 23-29 minuti dall’avviso effettuato al conducente, alle 11.50, di farsi assistere da un difensore di fiducia».

Il Comune di Mogliano Veneto propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza giacché è illogico pensare che dal rilascio dell’avviso le forze dell’ordine avrebbero dovuto attendere dai 23 ai 29 minuti prima di sottoporre l’automobilista alla prova alcolimetrica.

La Suprema Corte ricorda che l’alcoltest «costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile, cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia».
La Cassazione ribadisce che è corretto avvisare le persone sottoposte ad alcoltest della facoltà di farsi assistere da un legale. Ciò tuttavia non impone alle forze dell’ordine di attendere l’arrivo dell’avvocato per procedere con il rilevamento.

I Giudici affermano che «il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico».

Con l’ordinanza n. 28/21 del 7 gennaio, sez. VI Civile, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso.