Cassazione civile sez. un. sentenza 12/03/2015 n.4949
Con riferimento al periodo precedente la riforma introdotta dal d.lg. n. 124 del 1993, i versamenti effettuati dal datore di lavoro ai fondi di previdenza complementare hanno – a prescindere dalla natura del soggetto destinatario della contribuzione e, pertanto, sia nel caso in cui il fondo abbia una personalità giuridica autonoma, sia in quello in cui esso consista in una gestione separata nell’ambito dello stesso soggetto datore di lavoro – natura previdenziale e non retributiva e non sussistono pertanto i presupposti per l’inserimento dei suddetti versamenti nella base di calcolo delle indennità collegate alla cessazione del rapporto di lavoro.
Corte di Cassazione, sentenza n. 8848 del 18.04.2011
La Corte di Cassazione con la sentenza in esame ha precisato che sono illegittime le deliberazioni delle Casse di previdenza dei professionisti che nella liquidazione della pensione non tengono conto del principio del pro rata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione con due sentenze depositate oggi, nn. 8847 e 8848. In sostanza, la Cassa dei dottori commercialisti nel 2002 aveva stabilito con un proprio regolamento interno che il reddito di partenza per la liquidazione della pensione non fosse più calcolato come era in precedenza sulla base “dei quindici redditi annuali dichiarati dall’iscritto ai fini Irpef per gli ultimi venti anni di contribuzione”, ma, viceversa, sulla base “della media di tutti i redditi professionali annuali”. Con l’unico limite che la misura del trattamento non scendesse sotto l’80% della pensione calcolata col vecchio metodo.
Un sistema conveniente per le Casse che però non tiene conto del fatto che il Legislatore, anche nel passaggio dal metodo retributivo a quello contributivo, ha sempre cercato di evitare salti troppo repentini e penalizzanti per i pensionandi. Dunque, per i giudici di Piazza Cavour la delibera assunta in violazione della regola del pro rata, prevista dalla legge 335/1995, è illegittima. E anche la disposizione di salvaguardia delle deliberazioni in materia previdenziale adottate dagli enti contenuta nella legge di riforma, la n. 296/2006, non vale comunque a “sanare la illegittimità dei provvedimenti adottati in violazione della precedente legge vigente al momento della loro emanazione”.