Disabili, le spese per l’assistenza sono scaricabili anche senza personale qualificato: la Cassazione smentisce il Fisco

la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in materia di deducibilità delle spese per l’assistenza ai disabili. In particolare, un contribuente aveva richiesto il riconoscimento della deducibilità delle spese sostenute per la cura della moglie, affetta da invalidità al 100% e assistita da due collaboratrici domestiche.

L’Agenzia delle Entrate aveva sostenuto che tali spese, essendo state effettuate per collaboratrici domestiche e non per personale non qualificato, rientrassero nell’ambito delle spese sanitarie detraibili e non in quello delle spese mediche e di assistenza specifica deducibili , ritenendo deducibili esclusivamente le spese per assistenza erogata da personale dotato di qualifiche specialistiche.

La Corte ha rigettato il ricorso dell’Agenzia, precisando che il termine “assistenza specifica” non ha il fine di escludere l’operato di personale non specializzato, ma indica l’attenzione diretta alla tutela della persona bisognosa, come risulta dalla medesima formulazione adottata in entrambe le disposizioni. In questo modo, si chiarisce che alle spese per l’assistenza di soggetti con grave e permanente invalidità, come definito  non rientrano nella definizione di disabilità grave e che, pertanto, beneficiano di un regime detraibile con limiti.
La Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “le spese deducibili sostenute dal contribuente per l’assistenza specifica di persona afflitta da invalidità o menomazione sono le spese necessarie all’assistenza di detto beneficiario perché specificamente dirette a tal fine, senza che a delimitare la deducibilità e il regime di favore previsto dalla norma sia la natura specialistica della assistenza ovvero la particolare qualificazione professionale del soggetto che presta l’assistenza”.