Violenza sulle donne: l’avvocato lo paga lo Stato

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La disciplina del gratuito patrocinio senza limiti di reddito per le donne vittime di violenza e reati (come i maltrattamenti in famiglia), si applica ai procedimenti in corso all’entrata in vigore del decreto legge n. 93 del 2013. La normativa, introdotta a tutela dei più deboli al fine di assicurare la difesa tecnica a spese dello Stato ed incentivare le denunce di tali reati, non può essere limitata alle nuove ammissioni al beneficio. Questo è quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nella sentenza 52822 del 2018, accogliendo il ricorso della persona offesa contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.

Nella fattispecie in esame, si è rivolta alla Cassazione una donna nei cui confronti era stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in qualità di persona offesa nel procedimento penale a carico del marito per reati di maltrattamenti ai danni suoi e della figlia minore. Una revoca che è stata ritenuta corretta nel provvedimento impugnato, essendo emerse prima della definizione del giudizio, modifiche alla condizione reddituale della persona offesa. Inoltre, i Giudici di merito hanno ritenuto che non poteva essere applicato al caso concreto la modifica dell’art. 76, comma 4-ter, del d.p.r. 115 del 2002, con la quale è stato inserito nel novero dei reati per cui risultava irrilevante un limite reddituale del nucleo familiare, anche il delitto di maltrattamenti. La modifica era infatti intervenuta successivamente al perfezionamento della procedura di ammissione.

Ebbene, gli Ermellini esprimendosi sul punto, hanno ritenuto invece “manifestamente illogiche e contrastanti con il dato normativo”, le statuizioni dei Giudici di merito: se è vero che alla data di ammissione non era stata introdotta la disposizione che consente alla persona offesa del reato di maltrattamenti in famiglia di essere ammessa al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dai limiti di reddito, è anche vero che nessun superamento dei limiti reddituali risulta accertato nel periodo di riferimento. L’errore logico in cui sono incorsi i giudici di merito è stato quello di avere utilizzato la segnalazione dell’ufficio finanziario in ordine al superamento della soglia reddituale in relazione all’anno 2016 per revocare l’ammissione con efficacia ex tunc senza considerare che, medio tempore, era subentrata la suddetta disposizione normativa che svincolava il beneficio dai limiti reddituali della ricorrente.

Secondo i Giudici di legittimità, la suddetta previsione risulta applicabile alle nuove richieste di ammissione al gratuito patrocinio, ma nondimeno produce i suoi effetti anche in relazione alle richieste di gratuito patrocinio accolte sulla base della disciplina originaria in relazione a procedimenti penali che non siano esauriti.