Violenza sessuale di gruppo: vittima viene fatta ubriacare

  • Categoria dell'articolo:Diritto Penale
  • Tempo di lettura:3 minuti di lettura

Il caso

Quattro imputati venivano condannati dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Milano alla pena di 4 anni di reclusione in relazione ai reati aggravati di violenza sessuale di gruppo e lesioni.

La Corte d’Appello di Milano rideterminava la pena a 3 anni e due mesi di reclusione pur confermando nel resto la sentenza impugnata.

Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione tutti gli imputati lamentando vizio di motivazione ed errata applicazione della legge penale.

In particolare veniva messo in discussione l’illogico e contraddittorio riconoscimento dell’aggravante per aver loro commesso il fatto con l’uso di sostanze alcoliche.

Secondo le loro dichiarazioni la persona offesa “non era in alcun modo stata indotta ad assumere alcolici o sostanze stupefacenti contro la sua volontà”.

La difesa cita la sentenza n. 32462/18 ricordando che la circostanza aggravante non si configura nel caso di assunzione volontaria di sostanze alcoliche.

La Suprema Corte ritiene infondati i dubbi sulla configurabilità dell’aggravante.

Tale motivo di ricorso è infatti “volto a conseguire una rivisitazione degli elementi di prova considerati dai giudici di merito, allo scopo di conseguirne una lettura alternativa, nella parte relativa alla realizzazione della violenza sessuale anche mediante l’uso di alcolici (di cui sarebbe stata imposta con violenza la somministrazione alla vittima), a fronte di motivazione idonea e immune da vizi logici anche a tale riguardo”.

Dall’analisi dei video girati dagli stessi ricorrenti risulta evidente che la vittima, dopo avere chiaramente manifestato il suo dissenso alla prosecuzione dei rapporti con due degli imputati, era stata costretta a bere della vodka.

Lo stato di ebbrezza provocatole la poneva in una condizione di inferiorità psicofisica tale da avvantaggiare e favorire gli imputati per compiere atti sessuali nei suoi confronti.

Logico e non contraddittorio il riconoscimento dell’aggravante per i due imputati presenti mentre la vittima veniva fatta ubriacare.

Per i due imputati invece sopraggiunti solo successivamente è stata erroneamente desunta una consapevolezza e piena conoscenza dei fatti. 

Ne consegue, pertanto, la necessità di un nuovo esame sul punto della loro consapevolezza.

Con la sentenza n. 24865/21 del 25 giugno la Corte di Cassazione annulla la sentenza impugnata limitatamente alla configurabilità della circostanza aggravante nei confronti dei due imputati sopraggiunti in un secondo momento e rinvia per nuovo giudizio sul trattamento sanzionatorio ad altra sezione della Corte d’Appello di Milano.