Usura ed estorsione: la Cassazione traccia i confini

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La condotta tipica del reato di usura non richiede atteggiamenti intimidatori o minacciosi, essendo sufficiente la pattuizione illecita. E’ quanto ha stabilito la Corte di cassazione, sez. II penale, con la sentenza n. 38551 del 2019 nel caso che traeva origine dalla richiesta di taluno che, trovandosi in condizioni di difficoltà economiche, era stato vittima di usura continuata perpetrata in suo danno da un altro. Quest’ultimo è stato quindi dichiarato colpevole del reato ex art. 644 c.p., dapprima dal Tribunale di Milano, e successivamente dalla Corte di Appello, la quale ha confermato integralmente la sentenza del giudice di prime cure. L’imputato ha quindi proposto ricorso per Cassazione, contestando l’insussistenza del reato di usura e ritenendo il delitto, nella fattispecie concreta, impossibile ex art. 49, c.2, c.p. per l’inidoneità della promessa usuraria (“la punibilità è esclusa quando per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”).

La Corte di Cassazione ha esaminato tutte le doglianze del ricorrente ritenendole manifestamente infondate. Ha infatti chiarito che la condotta tipica del reato di usura non richiede che l’autore debba assumere atteggiamenti intimidatori o minacciosi nei confronti del soggetto passivo. Basta la pattuizione usuraria (reato – contratto) (cfr. Cass sez II n. 5231 del 14.01.2009). Nel caso in cui si ravvisassero anche questi atteggiamenti al momento della stipula del patto usurario, la fattispecie di usura concorrerebbe con il reato di estorsione. In questo caso si applicherebbero le norme sul concorso di reati.

Alla luce delle suesposte motivazioni, la Corte dichiara il ricorso inammissibile condannando il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.